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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 settembre 2023

Cassazione n. 27710/2023

Testo disponibile della fonte

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 4624/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rapp.te p.t, elettivamente domiciliata in Roma, v ia le Parioli nr. 76 , presso l o s tudio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Amore, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], già [OSCURATO:PERSONA] srl e [OSCURATO:SOCIETA], in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t, elettivamente domiciliate in Roma, v ia Mondragone nr 10, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procur e speciali in calce al controricorso. -controricorrenti- e contro [OSCURATO:SOCIETA] -intimato - avverso la sentenza n.72/2021 della Corte d’Appello di Roma, depositata in data 8/1/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/9/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d’Appello di Roma , con sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] , ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA] avverso la sentenza dichiarativa del suo fallimento, emessa dal Tribunale di Roma su istanza di L.R. (già [OSCURATO:PERSONA]) srl e di [OSCURATO:SOCIETA], rilevando, per quel che in questa sede interessa, che quest’ultima era legittimata alla proposizione della domanda in quanto cessionaria dei crediti, portati da decreti ingiuntivi definitivi, ottenuti contro la reclamante dai suoi ex dipendenti. 2 .

GA.GE ha proposto ricorso per la c assazione della sentenz a , affidato ad un motivo, cui [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] hanno resistito con un unico controricorso. [OSCURATO:PERSONA] della GA.GE, s.r.l. è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo GA.GE. denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 6,15 e 18 l.fall. per avere i giudici di merito omesso di verificare la sussistenza dei crediti fatti valere da [OSCURATO:SOCIETA] con l’istanza di fallimento.

In particolare, la ricorrente, affittuaria dell’azienda di L.A., sostiene che quest’ultima, dopo aver concordato in sede di mediazione che i crediti da TFR dei dipendenti sarebbero rimasti a suo carico, li avrebbe fatti acquisire da [OSCURATO:SOCIETA] - che non vi aveva interesse e che altro non è che una società di comodo-onde liberarsi dall’obbligazione e farla fallire. 1.1 Il ricorso è inammissibilesotto un duplice profilo.

1.2. In primo luogo difetta del tutto del requisito della specificità, perché fondato su mere asserzioni della ricorrente, che non ha allegato all’atto i documenti (accordo di mediazione, visura [OSCURATO:SOCIETA] e/o altro) che varrebbero a corroborarle e si limita ad affermare di aver “ampiamente documentato” i fatti posti a sostegno del reclamo, senza specificare come e in quale sede lo abbia fatto. 1.3 Le doglianze della ricorrente sono inoltre prive di attinenza al decisum, perché non mett ono in discussione i fatti accertati – sia pure con motivazione sintetica- dalla corte del merito, è cioè che [OSCURATO:SOCIETA] si era resa cessionaria dei crediti per TFR vantati verso GA.GE. dai dipendenti, c onsacrati in titol i esecutiv i giudiziari non più contestabili, perché divenutidefinitiv i.

Ciò premesso, la ricorrente omette del tutto di chiarire in qual modo gli ipotetici patti da essa conclusi con la titolare dell’azienda, rilevanti semmai nei rapporti interni ( ai fini di un’eve ntuale azione di regresso) potessero comportare il venir meno della legittimazione ad agire d i [OSCURATO:SOCIETA], divenuta sua creditrice per effetto della cessione e avente diritto, ai sensi dell’art. art. 1292, 1° comma c.c., a rivolgersi per il pagamento a ciascuna delle condebitrici solidali. 2In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] e si liquidano in dispositivo; vanno invece interame nte compensate fra la ricorrente e L.A., atteso che, come emerge dalla lettura dellasentenza impugnata, quest’ultima è stata ritenuta dal tribunale priva di legittimazione a proporre l’istanza di fallimento, con statuizione che non risulta essere stata impugnata in sede di reclamo e che è dunque coperta da giudicato interno.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. delle spese del presente giudizio, che liquida in in € 7.200 di cui € 200 per esborsi, oltre [OSCURATO:PERSONA] e rimborso forfettario al 15% e dichiara interamente compensate quelle fra la stessa ricorrente e L.A. (già [OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:SOCIETA] atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater d.P.R. n.115 / 2002 , della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 4624/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rapp.te p.t, elettivamente domiciliata in Roma, v ia le Parioli nr. 76 , presso l o s tudio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Amore, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], già [OSCURATO:PERSONA] srl e [OSCURATO:SOCIETA], in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t, elettivamente domiciliate in Roma, v ia Mondragone nr 10, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procur e speciali in calce al controricorso. -controricorrenti- e contro [OSCURATO:SOCIETA] -intimato - avverso la sentenza n.72/2021 della Corte d’Appello di Roma, depositata in data 8/1/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/9/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’Appello di Roma , con sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] , ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA] avverso la sentenza dichiarativa del suo fallimento, emessa dal Tribunale di Roma su istanza di L.R. (già [OSCURATO:PERSONA]) srl e di [OSCURATO:SOCIETA], rilevando, per quel che in questa sede interessa, che quest’ultima era legittimata alla proposizione della domanda in quanto cessionaria dei crediti, portati da decreti ingiuntivi definitivi, ottenuti contro la reclamante dai suoi ex dipendenti. 2 . GA.GE ha proposto ricorso per la c assazione della sentenz a , affidato ad un motivo, cui [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] hanno resistito con un unico controricorso. [OSCURATO:PERSONA] della GA.GE, s.r.l. è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo GA.GE. denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 6,15 e 18 l.fall. per avere i giudici di merito omesso di verificare la sussistenza dei crediti fatti valere da [OSCURATO:SOCIETA] con l’istanza di fallimento. In particolare, la ricorrente, affittuaria dell’azienda di L.A., sostiene che quest’ultima, dopo aver concordato in sede di mediazione che i crediti da TFR dei dipendenti sarebbero rimasti a suo carico, li avrebbe fatti acquisire da [OSCURATO:SOCIETA] - che non vi aveva interesse e che altro non è che una società di comodo-onde liberarsi dall’obbligazione e farla fallire. 1.1 Il ricorso è inammissibilesotto un duplice profilo. 1.2. In primo luogo difetta del tutto del requisito della specificità, perché fondato su mere asserzioni della ricorrente, che non ha allegato all’atto i documenti (accordo di mediazione, visura [OSCURATO:SOCIETA] e/o altro) che varrebbero a corroborarle e si limita ad affermare di aver “ampiamente documentato” i fatti posti a sostegno del reclamo, senza specificare come e in quale sede lo abbia fatto. 1.3 Le doglianze della ricorrente sono inoltre prive di attinenza al decisum, perché non mett ono in discussione i fatti accertati – sia pure con motivazione sintetica- dalla corte del merito, è cioè che [OSCURATO:SOCIETA] si era resa cessionaria dei crediti per TFR vantati verso GA.GE. dai dipendenti, c onsacrati in titol i esecutiv i giudiziari non più contestabili, perché divenutidefinitiv i. Ciò premesso, la ricorrente omette del tutto di chiarire in qual modo gli ipotetici patti da essa conclusi con la titolare dell’azienda, rilevanti semmai nei rapporti interni ( ai fini di un’eve ntuale azione di regresso) potessero comportare il venir meno della legittimazione ad agire d i [OSCURATO:SOCIETA], divenuta sua creditrice per effetto della cessione e avente diritto, ai sensi dell’art. art. 1292, 1° comma c.c., a rivolgersi per il pagamento a ciascuna delle condebitrici solidali. 2In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. 3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] e si liquidano in dispositivo; vanno invece interame nte compensate fra la ricorrente e L.A., atteso che, come emerge dalla lettura dellasentenza impugnata, quest’ultima è stata ritenuta dal tribunale priva di legittimazione a proporre l’istanza di fallimento, con statuizione che non risulta essere stata impugnata in sede di reclamo e che è dunque coperta da giudicato interno. P.Q.M. La Corte, dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. delle spese del presente giudizio, che liquida in in € 7.200 di cui € 200 per esborsi, oltre [OSCURATO:PERSONA] e rimborso forfettario al 15% e dichiara interamente compensate quelle fra la stessa ricorrente e L.A. (già [OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:SOCIETA] atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater d.P.R. n.115 / 2002 , della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così d
Sentenza Cassazione n. 27710/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris