CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05005/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si deducono vizi di motivazione in ordine alle contestate resistenze a pubblico ufficiale (capi a e c) è generico in quanto privo di effettiva censura; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); ritenuto che il secondo motivo con cui su deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta recidiva e alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche da ritenersi prevalenti e, in genere, in ordine al trattamento sanzionatorio, è generico e riproduttivo di identica censura a cui la Corte di appello ha dato effettiva risposta, da un canto, riducendo la pena anche a cagione delle concesse attenuanti generiche ritenute equivalenti alla recidiva, d'altro canto, evidenziando come la condotta posta in essere e i precedenti penali, di cui uno specifico commesso poco tempo prima, denotassero una maggiore pericolosità; che, pertanto, la decisione dà adeguatamente conto, anche in ragione della minimale pena base ed aumento per la continuazione delle ragioni della stessa riduzione della pena ritenuta congrua per come complessivamente rideterminata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci