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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 maggio 2026

Cassazione n. 12426/2026

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orrente -controMINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro protempore, [OSCURATO:PERSONA] -2026 UFFICIO I, [OSCURATO:PERSONA] DI1065 PALERMO, in persona dei rispettivi legali rappresentanti protempore, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO;- controricorrenti –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA];- intimato -avverso la sentenza n. 223/2022 della CORTE D'APPELNLuOme rod rie gistro generale 11818/2022Numero sezionale 1065/2026PALERMO, depositata il 14/03/2022 R.G.N. 347/2021; Numero di raccolta generale 12426/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dDealt a pubblicazione 04/05/202603/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte di appello di Palermo, con la sentenza in questa sedeimpugnata, in riforma della pronuncia di primo grado harespinto le originarie domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] confronti del Ministero dell’Istruzione, Ufficio ScolasticoRegionale per la Sicilia, Ufficio I [OSCURATO:PERSONA] per laProvincia di Palermo, dirette ad ottenere la declaratoria diillegittimità del provvedimento n. 7945 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con ilquale era stata disposta la cancellazione dalle graduatorie diprima e seconda fascia della classe di concorso B016 el’annullamento del contratto di lavoro a tempo indeterminatonelle more stipulato.2.

In particolare, la ricorrente aveva dedotto che, a seguito disentenza del TAR n. 10902/2018, aveva ottenuto,unitamente ad altri, il reinserimento nelle graduatorie adesaurimento, da cui era stata cancellata per mancatapresentazione della domanda di aggiornamento/permanenzae che il Ministero dell’Istruzione, dopo averla assunta, avevaaccertato che ella non era stata mai inserita nelle GAE e,pertanto, aveva proceduto all’annullamento degli atti relativialla sua assunzione.3.

La Corte territoriale riteneva la propria giurisdizione e, adifferenza del primo giudice, rigettava la domanda, perché ildictum della pronuncia del TAR, come interpretata anche daisuccessivi giudizi di ottemperanza, riguardava il soloreinserimento, rimanendo estranei i presupposti e glielementi non valutati dal giudice per cui, per i docenti cheNumero registro generale 11818/2022non risultavano iscritti, si trattava di un nuovo inserimento eN umero sezionale 1065/2026Numero di raccolta generale 12426/2026non di docenti depennati e, quindi, si verteva in una ipoteDsait a pubblicazione 04/05/2026di giurisdizione del giudice ordinario riguardante meri attigestori di natura privatistica.

Rilevava che non era statoallegato alcun elemento, nel caso in esame, che legittimassela iscrizione della originaria ricorrente nelle GAE dalle quali,in sede di verifica, era stata correttamente rimossa dalMinistero.4.

Avverso la sentenza di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso per cassazione affidato a due motivi cuihanno resistito con controricorso il Ministero dell’Istruzionenonché l’Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia -Ufficio IAmbito Territoriale per la Provincia di Palermo.

L’altrointimato non ha svolto attività difensiva.5.

La ricorrente ha depositato memoria.Ragioni della decisione1.

I motivi possono essere così sintetizzati.2.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione efalsa applicazione ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.,in relazione alla: violazione e falsa ed errata applicazionedell'art. 2909 c.c. e dell'art. 324 c.p.c. in materia di esistenzadel giudicato esterno, per non avere la sentenza gravataconsiderato che la questione dell’inserimento della ricorrentenelle GAE, fosse stata già decisa da un’anteriore pronuncia,passata in giudicato ed intervenuta tra le medesime parti; laviolazione, falsa ed errata applicazione delle norme di leggein materia di esistenza del contratto e relativa sottoscrizione,principio di affidamento, trasformazione del contratto dilavoro del 09/09/2019, idoneità e vincolatività dellasottoscrizione, violazione del principio di buona fede.

Sisostiene, in sintesi, che la sentenza d’appello era errataperché violava l’art. 2909 c.c. nella parte in cui era Nsumtaertoo re gistro generale 11818/2022Numero sezionale 1065/2026ritenuto che il MIUR avesse agito correttamenNtuem eron dei ral ccolta generale 12426/2026depennare la professoressa dalla GAE e nell’averDeat a pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]considerato invalido il contratto di lavoro stipulato il 9.9.2019nonostante lo stesso non fosse stato mai contestato primadel 19.5.2020; si sottolinea che le ragioni sostenute dal MIURavrebbero dovuto essere oggetto di doglianza in sede diimpugnazione innanzi al Consiglio di Stato, quanto allamancata iscrizione nelle GAE di talché il contratto di lavoro atempo indeterminato doveva considerarsi pienamenteregolare.3.

Con il secondo motivo si censura la violazione e falsaapplicazione, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., inrelazione alla: violazione, falsa ed errata applicazionedell'art. 2909 c.c. e dell'art. 324 c.p.c., per avere la Corte diAppello di Palermo, giudicato e riformato la sentenza di primogrado, nonostante l’impedimento processuale rappresentatodalla pregressa sentenza n. 10902/2018, passata ingiudicato, del TAR Lazio; violazione, falsa ed errataapplicazione delle norme di legge in materia di esistenza diun giudicato esterno e nullità della sentenza impugnata,idoneità e vincolatività della sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n.10902/2018; contraddittorietà della decisione e dellamotivazione risultante dallo stesso testo della decisioneimpugnata.

Si ribadisce, in sostanza, la nullità della gravatasentenza che aveva omesso di attribuire efficacia al giudicatoesterno già formatosi con la sentenza n. 10902/2018 del TarLazio.4.

I due motivi, da esaminare congiuntamente per la lorointerferenza, in disparte i profili di inammissibilità perché ledoglianze sono tutte incentrate sulla violazione del giudicatoNumero registro generale 11818/2022amministrativo ma la sentenza del TAR è stata soloN umero sezionale 1065/2026Numero di raccolta generale 12426/2026localizzata ma non trascritta in violazione dell’art. 366 n.

D6at a pubblicazione 04/05/2026c.p.c., non sono fondati.Preliminarmente va precisato che l'art. 36 del d.lgs. n.165/2001 ha sempre previsto, nelle diverse versionisuccedutesi nel tempo, che «in ogni caso la violazione didisposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego dilavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni non puòcomportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempoindeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni »e la norma, per come formulata, ha una portata generale cheva oltre il più ristretto ambito di applicazione indicato dallarubrica dell'articolo ed è idonea ad attrarre nella sfera dellanullità anche il mancato rispetto delle procedure imposte perle assunzioni a tempo indeterminato dall'art. 35 del decreto.Non a caso la disposizione ricalca esattamente laformulazione del comma 8 dell'art. 36 del d.lgs. n. 29/1993,come modificato dall'art. 22 del d.lgs. n. 80/1998, chedisciplinava tutte le forme di reclutamento del personale,anche le assunzioni a tempo indeterminato, e non a caso illegislatore, ogniqualvolta ha qualificato il vizio del rapportodi impiego derivato dalla violazione delle norme inderogabiliche disciplinano forme e requisiti per l'assunzione, si èespresso per la nullità della nomina o del vincolo contrattuale(art. 3 d.p.r. n. 3/1957; art. 19

I. n. 448/2001, art. 15 I.111/2011), nullità che è stata ravvisata anche in presenza dioperazioni concorsuali espletate in forza di norma di leggedichiarata poi incostituzionale (cfr., per tutte, Cass. n.11951/2019).

Si deve poi aggiungere che le Sezioni Unite diquesta Corte, nell'individuare i casi in cui la violazione dinorme inderogabili rende nullo il contratto ai sensi dell'art.Numero registro generale 11818/20221418, 1° comma, cod. civ., pur ribadendo la tradizionaleN umero sezionale 1065/2026Numero di raccolta generale 12426/2026distinzione tra norme di comportamento dei contraenti Deat a pubblicazione 04/05/2026norme di validità del contratto, hanno precisato che aquest'ultima tipologia vanno attratte non solo quelledisposizioni che si riferiscono alla struttura ed al contenutodel regolamento negoziale ma anche quelle che «in assoluto,oppure in presenza o in difetto di determinate condizionioggettive o soggettive, direttamente o indirettamente,vietano la stipulazione stessa del contratto: come è il casodei contratti conclusi in assenza di una particolareautorizzazione al riguardo richiesta dalla legge, o inmancanza dell'iscrizione di uno dei contraenti in albi o registricui la legge eventualmente condiziona la loro legittimazionea stipulare quel genere di contratto, e simili.

Se il legislatorevieta, in determinate circostanze, di stipulare il contratto e,nondimeno, il contratto viene stipulato, è la sua stessaesistenza a porsi in contrasto con la norma imperativa; e nonpar dubbio che ne discenda la nullità dell'atto per ragioni - secosì può dirsi - ancor più radicali di quelle dipendenti dallacontrarietà a norma imperativa del contenuto dell'attomedesimo.» (Cass.

S.U. n. 26724/2007 negli stessi terminipiù di recente Cass.

S.U. n.5542/2023).In tema di lavoro pubblico privatizzato, quindi, nel cui ambitogli atti di gestione del rapporto di lavoro sono adottati con ipoteri e le capacità del privato datore di lavoro, l'atto con cuil'Amministrazione revochi un incarico, sul presupposto dellanullità dell'atto di conferimento per inosservanza dell'ordinedi graduatoria, equivale alla condotta del contraente che nonosservi il contratto stipulato ritenendolo inefficace perchéaffetto da nullità, trattandosi di un comportamento con cui sifa valere l'assenza di un vincolo contrattuale, e non potendoNumero registro generale 11818/2022darsi esercizio del potere di autotutela in capoN umero sezionale 1065/2026Numero di raccolta generale 12426/2026all'Amministrazione datrice di lavoro (Cass. n. 8328/2010).D ata pubblicazione 04/05/2026Orbene, nel caso in esame, non è contestato che la ricorrentenon appartenesse alla categoria dei “depennati” e,conseguentemente, alla stessa, non poteva essereconsentita l’iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento cheerano divenute graduatorie chiuse (con le sole eccezionipreiste dalla legge) dopo la riforma del 2006.Il problema che è stato posto era quello di accertare se ilgiudicato amministrativo costituito dalla sentenza del TAR n.10902/2018 avesse reso intangibile il diritto della ricorrentead essere inserita nelle predette graduatorie.La Corte territoriale ha correttamente escluso tale possibilitàformatosi da cui ha fatto discendere, da un lato, lagiurisdizione del giudice ordinario (vertendosi in materia diprerequisito, in capo alla odierna ricorrente, che individuavai soggetti cui si riferiva la originaria pronuncia diannullamento del TAR.Va osservato, al riguardo, che la stessa giustiziaamministrativa (TAR e Consiglio di Stato), come giustamentesottolineato nella gravata sentenza, adita quale giudicedell’ottemperanza, ha specificato che, nel caso di specie, “ilgiudicato non poteva che riguardare l’oggetto del giudizio,mentre ne risultavano estranei elementi e presupposti nonvalutati dal giudice o non sottoposti alla sua attenzione daparte del ricorrente.

L’unico reinserimento dovuto, sulla basedella sentenza in oggetto, era quindi quello dei depennati,mentre l’amministrazione era chiaramente libera di valutarela mancanza di presupposti o condizioni di iscrizione deiricorrenti differenti da quelle espressamente descritteN unmeerlola re gistro generale 11818/2022Numero sezionale 1065/2026sentenza”, con la conseguenza che, per coloro chNuem erno odi nra ccolta generale 12426/2026risultavano essere stati depennati sulla base dDealt a pubblicazione 04/05/2026provvedimento impugnato, si trattava di un nuovoinserimento e non di un docente depennato.Ancora, è stato precisato che l’accertamento dell’avvenutodepennamento o mancato depennamentodalle graduatorie non costituiva l’oggetto della sentenza delTar Lazio, ma si configurava come circostanza di fatto chelegittimava l’interesse a ricorrere.La Corte territoriale ha condiviso tale impostazione nonavendo la Cartarasa in concreto dimostrato che ella fosse unsoggetto depennato e ha, quindi, escluso l’operatività delgiudicato amministrativo, nei sensi richiesti dalla ricorrente,vertendosi in una ipotesi di inserimento ex novo, in relazioneal quale il Ministero doveva valutare il presupposto dell’utilecollocamento in graduatoria della docente, ex art. 63 co. 2d.lgs. n. 165/2001, ai fini di accertare la nullità del vincolo.Correttamente, a parere di questa Corte, la gravata sentenzaha, quindi, omesso di attribuire efficacia al giudicato esternogià formatosi con la sentenza n. 10902/2018 del TAR Lazio ea ritenere legittimo l’operato della P.A. circa la rimozionedegli atti gestori posti illegittimamente in essere sulla basedell’errore in cui era incorsa.5.

Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essererigettato.6.

Le spese del giudizio di legittimità vanno regolate secondo lasoccombenza e liquidate come da dispositivo in favore deicontroricorrenti; nulla va disposto per l’intimato che non hasvolto attività difensiva.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamNeumnetroo r,e gistro generale 11818/2022Numero sezionale 1065/2026in favore dei controricorrenti, delle spese di legittimNituàm eroc hdi era ccolta generale 12426/2026liquida in €. 4.000,00 per compensi oltre spese prenotate Daat a pubblicazione 04/05/2026debito; nulla per l’altro intimato.Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dàversamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del cit. art. 13,comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 marzo 2026La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 11818/2022Numero sezionale 1065/2026Numero di raccolta generale 12426/2026Data pubblicazione 04/05/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orrente -controMINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro protempore, [OSCURATO:PERSONA] -2026 UFFICIO I, [OSCURATO:PERSONA] DI1065 PALERMO, in persona dei rispettivi legali rappresentanti protempore, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO;- controricorrenti –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA];- intimato -avverso la sentenza n. 223/2022 della CORTE D'APPELNLuOme rod rie gistro generale 11818/2022Numero sezionale 1065/2026PALERMO, depositata il 14/03/2022 R.G.N. 347/2021; Numero di raccolta generale 12426/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dDealt a pubblicazione 04/05/202603/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza in questa sedeimpugnata, in riforma della pronuncia di primo grado harespinto le originarie domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] confronti del Ministero dell’Istruzione, Ufficio ScolasticoRegionale per la Sicilia, Ufficio I [OSCURATO:PERSONA] per laProvincia di Palermo, dirette ad ottenere la declaratoria diillegittimità del provvedimento n. 7945 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con ilquale era stata disposta la cancellazione dalle graduatorie diprima e seconda fascia della classe di concorso B016 el’annullamento del contratto di lavoro a tempo indeterminatonelle more stipulato.2. In particolare, la ricorrente aveva dedotto che, a seguito disentenza del TAR n. 10902/2018, aveva ottenuto,unitamente ad altri, il reinserimento nelle graduatorie adesaurimento, da cui era stata cancellata per mancatapresentazione della domanda di aggiornamento/permanenzae che il Ministero dell’Istruzione, dopo averla assunta, avevaaccertato che ella non era stata mai inserita nelle GAE e,pertanto, aveva proceduto all’annullamento degli atti relativialla sua assunzione.3. La Corte territoriale riteneva la propria giurisdizione e, adifferenza del primo giudice, rigettava la domanda, perché ildictum della pronuncia del TAR, come interpretata anche daisuccessivi giudizi di ottemperanza, riguardava il soloreinserimento, rimanendo estranei i presupposti e glielementi non valutati dal giudice per cui, per i docenti cheNumero registro generale 11818/2022non risultavano iscritti, si trattava di un nuovo inserimento eN umero sezionale 1065/2026Numero di raccolta generale 12426/2026non di docenti depennati e, quindi, si verteva in una ipoteDsait a pubblicazione 04/05/2026di giurisdizione del giudice ordinario riguardante meri attigestori di natura privatistica. Rilevava che non era statoallegato alcun elemento, nel caso in esame, che legittimassela iscrizione della originaria ricorrente nelle GAE dalle quali,in sede di verifica, era stata correttamente rimossa dalMinistero.4. Avverso la sentenza di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso per cassazione affidato a due motivi cuihanno resistito con controricorso il Ministero dell’Istruzionenonché l’Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia -Ufficio IAmbito Territoriale per la Provincia di Palermo. L’altrointimato non ha svolto attività difensiva.5. La ricorrente ha depositato memoria.Ragioni della decisione1. I motivi possono essere così sintetizzati.2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione efalsa applicazione ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.,in relazione alla: violazione e falsa ed errata applicazionedell'art. 2909 c.c. e dell'art. 324 c.p.c. in materia di esistenzadel giudicato esterno, per non avere la sentenza gravataconsiderato che la questione dell’inserimento della ricorrentenelle GAE, fosse stata già decisa da un’anteriore pronuncia,passata in giudicato ed intervenuta tra le medesime parti; laviolazione, falsa ed errata applicazione delle norme di leggein materia di esistenza del contratto e relativa sottoscrizione,principio di affidamento, trasformazione del contratto dilavoro del 09/09/2019, idoneità e vincolatività dellasottoscrizione, violazione del principio di buona fede. Sisostiene, in sintesi, che la sentenza d’appello era errataperché violava l’art. 2909 c.c. nella parte in cui era Nsumtaertoo re gistro generale 11818/2022Numero sezionale 1065/2026ritenuto che il MIUR avesse agito correttamenNtuem eron dei ral ccolta generale 12426/2026depennare la professoressa dalla GAE e nell’averDeat a pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]considerato invalido il contratto di lavoro stipulato il 9.9.2019nonostante lo stesso non fosse stato mai contestato primadel 19.5.2020; si sottolinea che le ragioni sostenute dal MIURavrebbero dovuto essere oggetto di doglianza in sede diimpugnazione innanzi al Consiglio di Stato, quanto allamancata iscrizione nelle GAE di talché il contratto di lavoro atempo indeterminato doveva considerarsi pienamenteregolare.3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsaapplicazione, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., inrelazione alla: violazione, falsa ed errata applicazionedell'art. 2909 c.c. e dell'art. 324 c.p.c., per avere la Corte diAppello di Palermo, giudicato e riformato la sentenza di primogrado, nonostante l’impedimento processuale rappresentatodalla pregressa sentenza n. 10902/2018, passata ingiudicato, del TAR Lazio; violazione, falsa ed errataapplicazione delle norme di legge in materia di esistenza diun giudicato esterno e nullità della sentenza impugnata,idoneità e vincolatività della sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n.10902/2018; contraddittorietà della decisione e dellamotivazione risultante dallo stesso testo della decisioneimpugnata. Si ribadisce, in sostanza, la nullità della gravatasentenza che aveva omesso di attribuire efficacia al giudicatoesterno già formatosi con la sentenza n. 10902/2018 del TarLazio.4. I due motivi, da esaminare congiuntamente per la lorointerferenza, in disparte i profili di inammissibilità perché ledoglianze sono tutte incentrate sulla violazione del giudicatoNumero registro generale 11818/2022amministrativo ma la sentenza del TAR è stata soloN umero sezionale 1065/2026Numero di raccolta generale 12426/2026localizzata ma non trascritta in violazione dell’art. 366 n. D6at a pubblicazione 04/05/2026c.p.c., non sono fondati.Preliminarmente va precisato che l'art. 36 del d.lgs. n.165/2001 ha sempre previsto, nelle diverse versionisuccedutesi nel tempo, che «in ogni caso la violazione didisposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego dilavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni non puòcomportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempoindeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni »e la norma, per come formulata, ha una portata generale cheva oltre il più ristretto ambito di applicazione indicato dallarubrica dell'articolo ed è idonea ad attrarre nella sfera dellanullità anche il mancato rispetto delle procedure imposte perle assunzioni a tempo indeterminato dall'art. 35 del decreto.Non a caso la disposizione ricalca esattamente laformulazione del comma 8 dell'art. 36 del d.lgs. n. 29/1993,come modificato dall'art. 22 del d.lgs. n. 80/1998, chedisciplinava tutte le forme di reclutamento del personale,anche le assunzioni a tempo indeterminato, e non a caso illegislatore, ogniqualvolta ha qualificato il vizio del rapportodi impiego derivato dalla violazione delle norme inderogabiliche disciplinano forme e requisiti per l'assunzione, si èespresso per la nullità della nomina o del vincolo contrattuale(art. 3 d.p.r. n. 3/1957; art. 19 I. n. 448/2001, art. 15 I.111/2011), nullità che è stata ravvisata anche in presenza dioperazioni concorsuali espletate in forza di norma di leggedichiarata poi incostituzionale (cfr., per tutte, Cass. n.11951/2019). Si deve poi aggiungere che le Sezioni Unite diquesta Corte, nell'individuare i casi in cui la violazione dinorme inderogabili rende nullo il contratto ai sensi dell'art.Numero registro generale 11818/20221418, 1° comma, cod. civ., pur ribadendo la tradizionaleN umero sezionale 1065/2026Numero di raccolta generale 12426/2026distinzione tra norme di comportamento dei contraenti Deat a pubblicazione 04/05/2026norme di validità del contratto, hanno precisato che aquest'ultima tipologia vanno attratte non solo quelledisposizioni che si riferiscono alla struttura ed al contenutodel regolamento negoziale ma anche quelle che «in assoluto,oppure in presenza o in difetto di determinate condizionioggettive o soggettive, direttamente o indirettamente,vietano la stipulazione stessa del contratto: come è il casodei contratti conclusi in assenza di una particolareautorizzazione al riguardo richiesta dalla legge, o inmancanza dell'iscrizione di uno dei contraenti in albi o registricui la legge eventualmente condiziona la loro legittimazionea stipulare quel genere di contratto, e simili. Se il legislatorevieta, in determinate circostanze, di stipulare il contratto e,nondimeno, il contratto viene stipulato, è la sua stessaesistenza a porsi in contrasto con la norma imperativa; e nonpar dubbio che ne discenda la nullità dell'atto per ragioni - secosì può dirsi - ancor più radicali di quelle dipendenti dallacontrarietà a norma imperativa del contenuto dell'attomedesimo.» (Cass. S.U. n. 26724/2007 negli stessi terminipiù di recente Cass. S.U. n.5542/2023).In tema di lavoro pubblico privatizzato, quindi, nel cui ambitogli atti di gestione del rapporto di lavoro sono adottati con ipoteri e le capacità del privato datore di lavoro, l'atto con cuil'Amministrazione revochi un incarico, sul presupposto dellanullità dell'atto di conferimento per inosservanza dell'ordinedi graduatoria, equivale alla condotta del contraente che nonosservi il contratto stipulato ritenendolo inefficace perchéaffetto da nullità, trattandosi di un comportamento con cui sifa valere l'assenza di un vincolo contrattuale, e non potendoNumero registro generale 11818/2022darsi esercizio del potere di autotutela in capoN umero sezionale 1065/2026Numero di raccolta generale 12426/2026all'Amministrazione datrice di lavoro (Cass. n. 8328/2010).D ata pubblicazione 04/05/2026Orbene, nel caso in esame, non è contestato che la ricorrentenon appartenesse alla categoria dei “depennati” e,conseguentemente, alla stessa, non poteva essereconsentita l’iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento cheerano divenute graduatorie chiuse (con le sole eccezionipreiste dalla legge) dopo la riforma del 2006.Il problema che è stato posto era quello di accertare se ilgiudicato amministrativo costituito dalla sentenza del TAR n.10902/2018 avesse reso intangibile il diritto della ricorrentead essere inserita nelle predette graduatorie.La Corte territoriale ha correttamente escluso tale possibilitàformatosi da cui ha fatto discendere, da un lato, lagiurisdizione del giudice ordinario (vertendosi in materia diprerequisito, in capo alla odierna ricorrente, che individuavai soggetti cui si riferiva la originaria pronuncia diannullamento del TAR.Va osservato, al riguardo, che la stessa giustiziaamministrativa (TAR e Consiglio di Stato), come giustamentesottolineato nella gravata sentenza, adita quale giudicedell’ottemperanza, ha specificato che, nel caso di specie, “ilgiudicato non poteva che riguardare l’oggetto del giudizio,mentre ne risultavano estranei elementi e presupposti nonvalutati dal giudice o non sottoposti alla sua attenzione daparte del ricorrente. L’unico reinserimento dovuto, sulla basedella sentenza in oggetto, era quindi quello dei depennati,mentre l’amministrazione era chiaramente libera di valutarela mancanza di presupposti o condizioni di iscrizione deiricorrenti differenti da quelle espressamente descritteN unmeerlola re gistro generale 11818/2022Numero sezionale 1065/2026sentenza”, con la conseguenza che, per coloro chNuem erno odi nra ccolta generale 12426/2026risultavano essere stati depennati sulla base dDealt a pubblicazione 04/05/2026provvedimento impugnato, si trattava di un nuovoinserimento e non di un docente depennato.Ancora, è stato precisato che l’accertamento dell’avvenutodepennamento o mancato depennamentodalle graduatorie non costituiva l’oggetto della sentenza delTar Lazio, ma si configurava come circostanza di fatto chelegittimava l’interesse a ricorrere.La Corte territoriale ha condiviso tale impostazione nonavendo la Cartarasa in concreto dimostrato che ella fosse unsoggetto depennato e ha, quindi, escluso l’operatività delgiudicato amministrativo, nei sensi richiesti dalla ricorrente,vertendosi in una ipotesi di inserimento ex novo, in relazioneal quale il Ministero doveva valutare il presupposto dell’utilecollocamento in graduatoria della docente, ex art. 63 co. 2d.lgs. n. 165/2001, ai fini di accertare la nullità del vincolo.Correttamente, a parere di questa Corte, la gravata sentenzaha, quindi, omesso di attribuire efficacia al giudicato esternogià formatosi con la sentenza n. 10902/2018 del TAR Lazio ea ritenere legittimo l’operato della P.A. circa la rimozionedegli atti gestori posti illegittimamente in essere sulla basedell’errore in cui era incorsa.5. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essererigettato.6. Le spese del giudizio di legittimità vanno regolate secondo lasoccombenza e liquidate come da dispositivo in favore deicontroricorrenti; nulla va disposto per l’intimato che non hasvolto attività difensiva. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamNeumnetroo r,e gistro generale 11818/2022Numero sezionale 1065/2026in favore dei controricorrenti, delle spese di legittimNituàm eroc hdi era ccolta generale 12426/2026liquida in €. 4.000,00 per compensi oltre spese prenotate Daat a pubblicazione 04/05/2026debito; nulla per l’altro intimato.Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dàversamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del cit. art. 13,comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 marzo 2026La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 11818/2022Numero sezionale 1065/2026Numero di raccolta generale 12426/2026Data pubblicazione 04/05/2026
Sentenza Cassazione n. 12426/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris