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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 gennaio 2024

Cassazione n. 12314/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11542/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 121, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di TRIBUNALE CIVITAVECCHIA n. 969/2020 depositata il28/10/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Roma ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso trentaquattro ordinanze –ingiunzione emesse dal Prefetto di Roma nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA], in seguito alrigetto del ricorso amministrativo, per violazione dell’art.142, comma 8 del Codice della Strada.

La sentenza del Tribunale ha ritenuto la legittimazione passiva del Comune di Marinella, ai sensi dell’art.6, comma 9 del D. Lgs 150/2011, ed ha rigettato le censure in ordine alla carenza di motivazione dell’ordinanza- ingiunzione ed al malfunzionamento dell’apparecchiatura rilevatrice della velocità.

Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi.

Il Comune di Marinella ed il Prefetto di Roma non hanno svolto attività difensiva Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

In prossimità della camera di consiglio, la ricorrente ha depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt.6 e 7 del D. Lgs n.150 del 2011, dell’art.204 bis del D.L.GS 285/2002, dell’art.39 c.p.c. e 291 c.p.c., dell’art.11 del R.D. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.1611, degli artt.113 e 115 c.p.c.; la ricorrente premette che i giudizi erano stati introdotti prima dell’entrata in vigore del D. Lgs n.150/2011 e che era applicabile l’art.39, comma 4 bis del Codice della Strada, che prevedeva la legittimazione passiva del Prefetto in via diretta e non a mezzo del delegato del Comune.

Di conseguenza, sarebbe illegittima in grado d’appello la costituzione del Comune di Marinella quale delegato del Prefetto.

Aggiunge che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la notifica dell’atto d’appello andava effettuatapresso l’Avvocatura dello Stato e non presso il Comune di [OSCURATO:PERSONA], sicchè il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la nullità e disporre la rinotifica.

Il motivo è infondato.

Rileva il collegioche [OSCURATO:PERSONA], in virtù dell'art.205 C. d.S. (nel testo temporalmente vigente, prima della sua sostituzione intervenuta con ilD.

Lgs 1.8.2011 n. 150, art.34, comma 6, lett. b), aveva proposto opposizione in via giurisdizionale avverso l'ordinanza- ingiunzione emessa dalPrefetto di Roma, sulla scorta del rigetto del ricorso amministrativo formulato, ai sensi dell'art.203 C.d.S, nei confronti del presupposti verbali di accertamento elevati dalla Polizia locale del Comune di [OSCURATO:PERSONA].

Nel giudizio di primo grado erano stati evocati in giudizio sia il Comune di [OSCURATO:PERSONA] che il Prefetto di Roma, sebbene l'autorità amministrativalegittimata in via esclusiva a stare in giudizio fosse il Prefetto di Roma, come correttamente statuito dal Giudice di Pace che aveva dichiarato la carenza di legittimazione passiva del Comune di [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, secondo il pregresso condivisibile orientamento di questa Corte (ex multis Cass. n. 8344/2013), in tema di violazioni delCodice della Strada, nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzioneprefettizia per infrazione accertata dalla polizia municipale,legittimata passiva, a norma della L. 24 novembre n.689, art.23(ratione temporis ancora applicabile nella fattispecie) è unicamente l'autorità amministrativa che ha irrogato la sanzione, ovvero ilPrefetto, con la conseguenza dell'inammissibilità dell'impugnazione proposta in tale giudizio dal Comune, per difetto dilegittimazione dello stesso.

Di conseguenza, come risulta dallo stesso ricorso e dall’esame degli atti processuali, l’appello è stato correttamente notificato al Prefetto, che ai sensi del citato art.39, comma 4 bis, ha delegato il Comune di [OSCURATO:PERSONA].

La giurisprudenza di questa Corte ha, inoltre, precisato che, sussistendo la legittimazionepassiva del Prefetto, è irrilevante la circostanza che ilPrefetto si sia avvalso di funzionario o dipendente municipale al fine di costituirsi in giudizio (Cassazione civile sez.

VI, 04/04/2013, n.8344; Sez. 2, 10 novembre 2009, n. 23819).

A tal fine si rileva che ilD.

L. 27 giugno 2003, n.151, art.4 , comma 1 octies, convertito, con modificazioni, dallaLegge 1 agosto 2003, n. 214aveva introdotto l'art.205 C.d.S, comma 3, che prevedeva che "ilprefetto, legittimato passivo nel giudizio di opposizione, puòdelegare la tutela giudiziaria all'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore laddove questa sia anche destinataria dei proventi, secondo quanto stabilito dall'art. 208".

Tale comma è stato poi abrogato a far data dal13 ottobre 2010 dalla L. 29 luglio 2010, art.39,comma 2, che però ha contestualmente introdotto l'art.204 bis C.d.S., comma 4 bis, che testualmente prevedeva: "Lalegittimazione passiva nel giudizio di cui al presente articolo spetta alprefetto, quando le violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, nonchè da funzionari e agenti delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell'ANAS; spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni o, comunque, quando i relativi proventi sono ad essi devoluti ai sensi dell'articolo

208. Ilprefetto può essere rappresentato in giudizio da funzionari dellaprefettura- ufficio territoriale del Governo".

Ne consegue che correttamente è stata affermata la legittimazione passiva del Comune di [OSCURATO:PERSONA] sulla base della legislazione vigente.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt.203 e 204 del D.L.GS. del 30.4.1992, n. 285, in relazione alla L. N.241 del 1990, oltre all’erronea motivazione della sentenza ed alla violazione dell’art.113 c.p.c. perché la sentenza impugnata avrebbe erroneamente affermato che i vizi di motivazione dell’ordinanza ingiunzione non inficiavano la validità del provvedimento giurisdizionale.

Il motivo è infondato.

Il Tribunale ha fatto applicazione del consolidato principio di diritto in forza del quale in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto ai sensi dell'art. 204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che dovrà valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa, eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte, se riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto ( Cass. Sez.

Unite n.1786 del 28.1.2010; conf.

Cass. Civ., Sez.

II, 21.5.2018, n.12503).

Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.2697 c.c., degli artt.113 c.p.c. e 115 c.p.c., per avere il Tribunale posto a carico dell’opponente l’onere di provare il malfunzionamento del dispositivo di rilevazione della velocità, senza tenere conto dell’esistenza di una serie di elementi, allegati dall’opponente, dai quali sarebbe stato agevole desumere, anche in via indiziaria o presuntiva, il cattivo funzionamento dell’apparecchio.

In particolare, alcune fotografie riprodurrebbero l’autovelox disattivato ed ubicato in un tratto di strada non regolato dal limite di velocità, posto in una scatola sostenuta da un palo sul ciglio e priva di segnalazione.

La ricorrente contesta, inoltre, che la taratura dell’autovelox risaliva al 2008 sebbene l’art.4 del D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA] preveda una verifica periodica annuale.

In via indiziaria, sarebbe rilevante la circostanza che l’apparecchio autovelox era stato eliminato dal tratto di strada in cui era avvenuta la violazione e che le infrazioni contestate sarebbero state commesse nell’arco di pochi mesi nonostante la ricorrente percorresse quotidianamente quella strada da oltre due anni.

Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.113 c.p.c., dell’art.221 c.p.c e dell’art.476 c.p., per avere la Corte d’appello ritenuto che per contestare il rilevamento dell’eccesso di velocità sulla base della verbalizzazione e dei rilievi delle apparecchiature autovelox dovesse farsi ricorso alla querela di falso.

I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono fondati.

Questa Corte, con una serie di decisioni, ha affermato che, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, del d. lgs.

N. 285 del 1992 (Corte Cost. n. 113 del 2015), tutte le apparecchiature di misurazione de lla velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.

In caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio, spetta all’Amministrazione fornire la prova positiva dell’iniziale omologazione e della successiva periodica taratura dello strumento, producendo sia le certificazioni di omologazione e conformità sia le certificazioni di taratura periodica, non potendosi fondare la prova dell’esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell’apparecchio sulla mera attestazione contenuta nel verbale di contravvenzione, non rivestendo quest’ultimo fede privilegiata (Cass. civ., Sez.

II Sent. 06/03/2023 n. 6579; [OSCURATO:PERSONA].

Civ. Sez.

VI – 2 – Ord.; 17/03/2022 n. 8694).

Né è sufficiente il superamento del collaudo da parte delle apparecchiature di misurazione della velocità, nonché l’esito positivo delle verifiche di funzionalità effettuate sullo stesso poiché detti controlli non hanno la stessa finalità della taratura, di talché ove quest’ultima risulti comunque omessa o non periodicamente effettuata la sanzione ex art. 142 del d. lgs.

N. 285 del 1992 deve ritenersi illegittima. ( Cass. Civ. Sez.

II, 30/10/2023 n. 30126) La sentenza impugnata non si è conformata ai citati principi di diritto perché, a fronte di precise allegazioni sul malfunzionamento del dispositivo rilevatore della velocità, ha affermato che era onere dell’opponente provare il difetto di costruzione, installazione o funzionalità, senza fornire la prova dell’avvenuta taratura nell’anno anteriore alle accertate violazioni.

La Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 113 del 2015, ha evidenziato la stretta correlazione che intercorre tra la previsione del D. Lgs n.285 del 1992, art.45 ed il successivo art. 142, che attribuisce alle risultanze delle rilevazioni della velocità tramite apparecchiature elettroniche il valore di piena prova delle violazioni.

Tale ultima disposizione realizza, invero, un corretto bilanciamento tra la tutela della sicurezza stradale assicurata anche dall'accertamento delle violazioni e dall'irrogazione delle sanzioni, e le situazioni soggettive dei soggetti sottoposti alle verifiche, i quali, in sede di opposizione al verbale di contestazione, sono, di norma, gravati della prova del cattivo funzionamento dell'apparecchiatura.

Tale onere probatorio trova, tuttavia, fondamento nella presunzione fondata sull'affidabilità del mezzo tecnico impiegato, che consente di non ritenere pregiudicati oltre un limite ragionevole la certezza della rilevazione e dei sottesi rapporti giuridici e i diritti di difesa del soggetto sanzionato.

Di conseguenza, le rilevazioni della velocità mediante apparecchiature elettroniche possono assumere efficacia probatoria privilegiata solo se ne sia attestato il corretto funzionamento e quindi anche la taratura ed il controllo periodico.

Nel caso di specie, a fronte di contestazioni specifiche in ordine al cattivo funzionamento del mezzo, il Tribunale ha onerato l’opponente della relativa prova senza verificare la corretta installazione e funzionalità dell’apparecchio e senza verificare se il certificato di taratura si riferisse all’anno antecedente alle contestate violazioni.

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto.

La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Civitavecchia in persona di altro magistrato.

P.Q.M. accoglie il terzo e quarto motivo di ricorso, rigetta il primo ed il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11542/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 121, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di TRIBUNALE CIVITAVECCHIA n. 969/2020 depositata il28/10/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Roma ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso trentaquattro ordinanze –ingiunzione emesse dal Prefetto di Roma nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA], in seguito alrigetto del ricorso amministrativo, per violazione dell’art.142, comma 8 del Codice della Strada. La sentenza del Tribunale ha ritenuto la legittimazione passiva del Comune di Marinella, ai sensi dell’art.6, comma 9 del D. Lgs 150/2011, ed ha rigettato le censure in ordine alla carenza di motivazione dell’ordinanza- ingiunzione ed al malfunzionamento dell’apparecchiatura rilevatrice della velocità. Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi. Il Comune di Marinella ed il Prefetto di Roma non hanno svolto attività difensiva Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. In prossimità della camera di consiglio, la ricorrente ha depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt.6 e 7 del D. Lgs n.150 del 2011, dell’art.204 bis del D.L.GS 285/2002, dell’art.39 c.p.c. e 291 c.p.c., dell’art.11 del R.D. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.1611, degli artt.113 e 115 c.p.c.; la ricorrente premette che i giudizi erano stati introdotti prima dell’entrata in vigore del D. Lgs n.150/2011 e che era applicabile l’art.39, comma 4 bis del Codice della Strada, che prevedeva la legittimazione passiva del Prefetto in via diretta e non a mezzo del delegato del Comune. Di conseguenza, sarebbe illegittima in grado d’appello la costituzione del Comune di Marinella quale delegato del Prefetto. Aggiunge che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la notifica dell’atto d’appello andava effettuatapresso l’Avvocatura dello Stato e non presso il Comune di [OSCURATO:PERSONA], sicchè il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la nullità e disporre la rinotifica. Il motivo è infondato. Rileva il collegioche [OSCURATO:PERSONA], in virtù dell'art.205 C. d.S. (nel testo temporalmente vigente, prima della sua sostituzione intervenuta con ilD. Lgs 1.8.2011 n. 150, art.34, comma 6, lett. b), aveva proposto opposizione in via giurisdizionale avverso l'ordinanza- ingiunzione emessa dalPrefetto di Roma, sulla scorta del rigetto del ricorso amministrativo formulato, ai sensi dell'art.203 C.d.S, nei confronti del presupposti verbali di accertamento elevati dalla Polizia locale del Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Nel giudizio di primo grado erano stati evocati in giudizio sia il Comune di [OSCURATO:PERSONA] che il Prefetto di Roma, sebbene l'autorità amministrativalegittimata in via esclusiva a stare in giudizio fosse il Prefetto di Roma, come correttamente statuito dal Giudice di Pace che aveva dichiarato la carenza di legittimazione passiva del Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, secondo il pregresso condivisibile orientamento di questa Corte (ex multis Cass. n. 8344/2013), in tema di violazioni delCodice della Strada, nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzioneprefettizia per infrazione accertata dalla polizia municipale,legittimata passiva, a norma della L. 24 novembre n.689, art.23(ratione temporis ancora applicabile nella fattispecie) è unicamente l'autorità amministrativa che ha irrogato la sanzione, ovvero ilPrefetto, con la conseguenza dell'inammissibilità dell'impugnazione proposta in tale giudizio dal Comune, per difetto dilegittimazione dello stesso. Di conseguenza, come risulta dallo stesso ricorso e dall’esame degli atti processuali, l’appello è stato correttamente notificato al Prefetto, che ai sensi del citato art.39, comma 4 bis, ha delegato il Comune di [OSCURATO:PERSONA]. La giurisprudenza di questa Corte ha, inoltre, precisato che, sussistendo la legittimazionepassiva del Prefetto, è irrilevante la circostanza che ilPrefetto si sia avvalso di funzionario o dipendente municipale al fine di costituirsi in giudizio (Cassazione civile sez. VI, 04/04/2013, n.8344; Sez. 2, 10 novembre 2009, n. 23819). A tal fine si rileva che ilD. L. 27 giugno 2003, n.151, art.4 , comma 1 octies, convertito, con modificazioni, dallaLegge 1 agosto 2003, n. 214aveva introdotto l'art.205 C.d.S, comma 3, che prevedeva che "ilprefetto, legittimato passivo nel giudizio di opposizione, puòdelegare la tutela giudiziaria all'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore laddove questa sia anche destinataria dei proventi, secondo quanto stabilito dall'art. 208". Tale comma è stato poi abrogato a far data dal13 ottobre 2010 dalla L. 29 luglio 2010, art.39,comma 2, che però ha contestualmente introdotto l'art.204 bis C.d.S., comma 4 bis, che testualmente prevedeva: "Lalegittimazione passiva nel giudizio di cui al presente articolo spetta alprefetto, quando le violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, nonchè da funzionari e agenti delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell'ANAS; spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni o, comunque, quando i relativi proventi sono ad essi devoluti ai sensi dell'articolo 208. Ilprefetto può essere rappresentato in giudizio da funzionari dellaprefettura- ufficio territoriale del Governo". Ne consegue che correttamente è stata affermata la legittimazione passiva del Comune di [OSCURATO:PERSONA] sulla base della legislazione vigente. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt.203 e 204 del D.L.GS. del 30.4.1992, n. 285, in relazione alla L. N.241 del 1990, oltre all’erronea motivazione della sentenza ed alla violazione dell’art.113 c.p.c. perché la sentenza impugnata avrebbe erroneamente affermato che i vizi di motivazione dell’ordinanza ingiunzione non inficiavano la validità del provvedimento giurisdizionale. Il motivo è infondato. Il Tribunale ha fatto applicazione del consolidato principio di diritto in forza del quale in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto ai sensi dell'art. 204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che dovrà valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa, eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte, se riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto ( Cass. Sez. Unite n.1786 del 28.1.2010; conf. Cass. Civ., Sez. II, 21.5.2018, n.12503). Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.2697 c.c., degli artt.113 c.p.c. e 115 c.p.c., per avere il Tribunale posto a carico dell’opponente l’onere di provare il malfunzionamento del dispositivo di rilevazione della velocità, senza tenere conto dell’esistenza di una serie di elementi, allegati dall’opponente, dai quali sarebbe stato agevole desumere, anche in via indiziaria o presuntiva, il cattivo funzionamento dell’apparecchio. In particolare, alcune fotografie riprodurrebbero l’autovelox disattivato ed ubicato in un tratto di strada non regolato dal limite di velocità, posto in una scatola sostenuta da un palo sul ciglio e priva di segnalazione. La ricorrente contesta, inoltre, che la taratura dell’autovelox risaliva al 2008 sebbene l’art.4 del D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA] preveda una verifica periodica annuale. In via indiziaria, sarebbe rilevante la circostanza che l’apparecchio autovelox era stato eliminato dal tratto di strada in cui era avvenuta la violazione e che le infrazioni contestate sarebbero state commesse nell’arco di pochi mesi nonostante la ricorrente percorresse quotidianamente quella strada da oltre due anni. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.113 c.p.c., dell’art.221 c.p.c e dell’art.476 c.p., per avere la Corte d’appello ritenuto che per contestare il rilevamento dell’eccesso di velocità sulla base della verbalizzazione e dei rilievi delle apparecchiature autovelox dovesse farsi ricorso alla querela di falso. I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono fondati. Questa Corte, con una serie di decisioni, ha affermato che, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, del d. lgs. N. 285 del 1992 (Corte Cost. n. 113 del 2015), tutte le apparecchiature di misurazione de lla velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. In caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio, spetta all’Amministrazione fornire la prova positiva dell’iniziale omologazione e della successiva periodica taratura dello strumento, producendo sia le certificazioni di omologazione e conformità sia le certificazioni di taratura periodica, non potendosi fondare la prova dell’esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell’apparecchio sulla mera attestazione contenuta nel verbale di contravvenzione, non rivestendo quest’ultimo fede privilegiata (Cass. civ., Sez. II Sent. 06/03/2023 n. 6579; [OSCURATO:PERSONA]. Civ. Sez. VI – 2 – Ord.; 17/03/2022 n. 8694). Né è sufficiente il superamento del collaudo da parte delle apparecchiature di misurazione della velocità, nonché l’esito positivo delle verifiche di funzionalità effettuate sullo stesso poiché detti controlli non hanno la stessa finalità della taratura, di talché ove quest’ultima risulti comunque omessa o non periodicamente effettuata la sanzione ex art. 142 del d. lgs. N. 285 del 1992 deve ritenersi illegittima. ( Cass. Civ. Sez. II, 30/10/2023 n. 30126) La sentenza impugnata non si è conformata ai citati principi di diritto perché, a fronte di precise allegazioni sul malfunzionamento del dispositivo rilevatore della velocità, ha affermato che era onere dell’opponente provare il difetto di costruzione, installazione o funzionalità, senza fornire la prova dell’avvenuta taratura nell’anno anteriore alle accertate violazioni. La Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 113 del 2015, ha evidenziato la stretta correlazione che intercorre tra la previsione del D. Lgs n.285 del 1992, art.45 ed il successivo art. 142, che attribuisce alle risultanze delle rilevazioni della velocità tramite apparecchiature elettroniche il valore di piena prova delle violazioni. Tale ultima disposizione realizza, invero, un corretto bilanciamento tra la tutela della sicurezza stradale assicurata anche dall'accertamento delle violazioni e dall'irrogazione delle sanzioni, e le situazioni soggettive dei soggetti sottoposti alle verifiche, i quali, in sede di opposizione al verbale di contestazione, sono, di norma, gravati della prova del cattivo funzionamento dell'apparecchiatura. Tale onere probatorio trova, tuttavia, fondamento nella presunzione fondata sull'affidabilità del mezzo tecnico impiegato, che consente di non ritenere pregiudicati oltre un limite ragionevole la certezza della rilevazione e dei sottesi rapporti giuridici e i diritti di difesa del soggetto sanzionato. Di conseguenza, le rilevazioni della velocità mediante apparecchiature elettroniche possono assumere efficacia probatoria privilegiata solo se ne sia attestato il corretto funzionamento e quindi anche la taratura ed il controllo periodico. Nel caso di specie, a fronte di contestazioni specifiche in ordine al cattivo funzionamento del mezzo, il Tribunale ha onerato l’opponente della relativa prova senza verificare la corretta installazione e funzionalità dell’apparecchio e senza verificare se il certificato di taratura si riferisse all’anno antecedente alle contestate violazioni. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto. La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Civitavecchia in persona di altro magistrato. P.Q.M. accoglie il terzo e quarto motivo di ricorso, rigetta il primo ed il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità,