CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2023
Cassazione n. 28514/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'unico motivo di ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA] (condannata alla pena di giorni 22 di arresto ed euro 13.000,00 di multa, per i reati di cui all' art.44 lettera c), 64 e 71, 65 e 72, 93 e 95 del d.P.R. 380/2001, 181 comma 1 del d.lgs. 42/2001 e 734 cod. pen), deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla mancanza di rilievo della prescrizione dei reati, lamentando l'erronea quantificazione del periodo di sospensione del procedimento determinato dall'adesione del difensore all'astensione di categoria, è manifestamente infondato. La doglianza prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale "la sospensione del corso della prescrizione per l'adesione del difensore all'astensione di categoria non è limitata alla sola durata dello "sciopero", ma si estende al tempo resosi necessario per gli adempimenti tecnici imprescindibili al fine di garantire il recupero dell'ordinario svolgersi del processo, ivi compresi i tempi derivanti dal così detto "carico di lavoro", posto che tutte le parti processuali condividono con il giudice che dispone il rinvio la responsabilità dell'ordinato svolgimento del processo" (Sez. 4, n. 46359 del 24/10/2007, Antignani, Rv. 239020 - 01); nella specie, correttamente la Corte di appello di Salerno riteneva che non fosse spirato il termine massimo quinquennale di prescrizione dei reati, il quale, tenuto conto della data di consumazione degli illeciti (13.03.2017), nonchè, ai sensi del disposto dell'art. 159 cod.pen., del periodo di sospensione del procedimento dal 03.12.2019 al 15.09.2020, determinato dall'adesione del difensore all'astensione proclamata dalle [OSCURATO:PERSONA], maturava solo in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], successivamente alla emissione della sentenza di appello (pronunciata in data 22.11.2022). Di conseguenza la prescrizione si è verificata in data successiva rispetto alla pronuncia della sentenza di appello, nè può essere rilevata in questa sede, in quanto l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod.proc.pen., ivi compresa la prescrizione (Sez. U n. 21 del 11 novembre 1994, dep.11 febbraio 1995, Cresci; Sez. U n. 11493 del 3 novembre 1998, Verga; Sez. U n. 23428 del 22 giugno 2005, Bracale; Sez U n. 12602 del 17.12.2015, dep. 25.3.2016, Ricci); Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 26/05/2023 Il Consigliere estensore