CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 ottobre 2022
Cassazione n. 42182/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. n. 19569_22 Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che contesta la correttezza della motivazione e la violazione di legge in relazione all'affermazione della responsabilità penale per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74 del 2000, nella qualità di amministratore di diritto, nonché, di rappresentante legale, è inammissibile perché contrario all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che, con riguardo alla violazione delle norme tributarie, hanno sottolineato come sussista l'obbligo giuridico dell'amministratore di diritto di adempiere agli obblighi fiscali (Sez. 3 n. 2570 del 28/09/2018, Rv. 275830 - 01; Sez. 3, n. 7000 del 23/11/2017, Venturini, Rv. 272578 - 01; Sez. 3, n. 38780 del 14/05/2015 Ud., Biffi, Rv. 264971 - 01) e che la responsabilità dell'amministratore di fatto non esclude la concorrente responsabilità dell'amministratore di diritto sul quale grava, ai sensi dell'art. 2392 c.c., una posizione di garanzia derivante dalla carica ricoperta di conservazione del patrimonio sociale e di impedire che si verifichino danni per la società. Considerato che il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in ragione dell'assenza di elementi positivi di valutazione, è inammissibile perché il ricorso neppure si confronta non indicando quali elementi positivi avrebbero dovuti essere valutati a tal fine. Dall'altro canto, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01). Ritenuto che il terzo motivo di ricorso con cui viene eccepita l'omessa declaratoria di prescrizione del reato maturata prima della pronuncia impugnata, è manifestamente infondato, in quanto, prospetta enunciati in contrasto con il dato normativo, poiché a mente dell'art. 5 d.lgs. 74 del 2000, alla pena per il reato di cui all'art. 5 cit., consumato nel settembre del 2013, deve essere applicato l'aumento di un terzo di cui all'art. 17 co. 1 bis d.lgs. 74 del 2000 comportando il termine di prescrizione di dieci anni che non è ancora decorso (Sez. 3, n. 2519 del 14/12/2021, Pistocchi, Rv. 282707 - 01). Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 ottobre 2022 Il consigli=f