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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 maggio 2023

Cassazione n. 45908/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Hagen (Germania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] lemma, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Messina ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminare il 12 maggio 2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di detenzione e trasporto di oltre 9 chili di hashish con l'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso l'indagato, con atto sottoscritto dal suo difensore, articolando un unico motivo.

Censura violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.

P.R. n. 309 del 1990 e all'assenza di correlazione tra imputazione e decisione ex artt. 521 cod. proc. pen., 111, secondo comma, Cost. e 6 CEDU.

Il provvedimento impugnato, ad avviso del ricorrente, non tiene conto della giurisprudenza di legittimità a Sezioni unite secondo la quale l'aggravante menzionata è di tipo valutativo e non può essere fondata solo sugli esiti dell'analisi chimica dello stupefacente e ha violato il principio di correlazione ex art. 521 cod. proc. pen., applicabile anche in sede cautelare, per mancata formale contestazione dell'art. 80, comma 2, d.

P.R. n. 309 del 1990.

Con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto, premesso che per le droghe leggere il limite quantitativo di 2 kg di principio attivo costituisce il minimo ponderale, questo comunque non può integrare l'unico elemento costitutivo dell'aggravante, diversamente da quanto argomentato dal Tribunale del riesame che lo ha valorizzato senza considerare la specifica realtà territoriale, nonostante il Tribunale di Torino per 54 kg di marijuana avesse escluso l'ingente quantità.

Inoltre, la condotta di trasporto non consente di individuare l'effettiva piazza di spaccio e il numero di potenziali acquirenti che invece sono elementi essenziali per configurare l'art. 80, comma 2, d.

P.R. n. 309 del 1990, a prescindere dal dato ponderale, unico valutato dal Tribunale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato.

2. La censura mossa al provvedimento impugnato di avere ritenuto sussistente l'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.

P.R. n. 309 del 1990 sebbene non contestata dal pubblico ministero è contraddetta dal tenore dell'ordinanza impugnata che, dopo avere descritto l'avvenuto ritrovamento di un sacco contenente 9 kg e 600 grammi di hashish, suddivisi in 99 panetti, sotto il sedile lato passeggero dell'auto condotta dal ricorrente, con un principio attivo pari a 2 kg per 81.756 dosi medie, ha correttamente ritenuto che la contestazione in fatto fosse rispondente ai criteri interpretativi delineati dalla sentenza numero 24906 del 2019 delle Sezioni unite.

2.2. Premesso che anche l'ordinanza genetica aveva ritenuto il fatto aggravato dall'ingente quantità, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte non solo il giudice del riesame ha il potere di qualificare diversamente la condotta contestata persino rispetto a quella contenuto nell'ordinanza applicativa della misura (Sez.

U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205617), ma la sua qualificazione non produce effetti oltre il procedimento incidentale.

D'altra parte, il contenuto della contestazione formulata in questa sede è fluido, come peraltro si desume dall'art. 292, comma due, lettera b) cod. proc. pen. che richiede la sola «descrizione sommaria del fatto» suscettibile di specificazioni nel corso delle ulteriori acquisizioni investigative in corso.

Ne consegue che il richiamo operato nel ricorso all'art. 521 cod. proc. pen. è del tutto improprio rispetto alla sede cautelare oggetto di esame in quanto equipara erroneamente la fase processuale a quella investigativa.

2.3. Peraltro, nel caso in esame, la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 costituisce la mera formalizzazione di elementi di fatto già contenuti nella provvisoria incolpazione del pubblico ministero, tali da avere consentito all'indagato il pieno esercizio dei propri diritti difensivi e del contraddittorio, proprio nella sede del riesame, essendo stato messo nella condizione di conoscere tempestivamente concretamente l'accusa formulata.

D'altra parte, l'attività qualificatoria, costitutiva di un potere riconosciuto istituzionalmente all'autorità giudiziaria, non può integrare alcuna violazione dei diritti della difesa come dimostrato dal fatto che la questione di diritto ad essa sottesa sia stata sollevata in questa sede.

2.4. Infine, di nessuna valenza è la censura relativa alla diversa valutazione operata da altra Autorità giudiziaria in altro contesto territoriale o all'argomento del Tribunale del riesame di Messina di prescindere dalla dimensione della piazza di destinazione stante la rilevanza del numero di dosi sequestrate, in quanto è una censura che investe profili insindacabili in questa sede e non idonea a compromettere la tenuta logica del provvedimento impugnato.

3. Dagli argomenti che precedono consegue che il ricorso deve essere rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.P.

Q. N. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Hagen (Germania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] lemma, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Messina ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminare il 12 maggio 2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di detenzione e trasporto di oltre 9 chili di hashish con l'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso l'indagato, con atto sottoscritto dal suo difensore, articolando un unico motivo. Censura violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d. P.R. n. 309 del 1990 e all'assenza di correlazione tra imputazione e decisione ex artt. 521 cod. proc. pen., 111, secondo comma, Cost. e 6 CEDU. Il provvedimento impugnato, ad avviso del ricorrente, non tiene conto della giurisprudenza di legittimità a Sezioni unite secondo la quale l'aggravante menzionata è di tipo valutativo e non può essere fondata solo sugli esiti dell'analisi chimica dello stupefacente e ha violato il principio di correlazione ex art. 521 cod. proc. pen., applicabile anche in sede cautelare, per mancata formale contestazione dell'art. 80, comma 2, d. P.R. n. 309 del 1990. Con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto, premesso che per le droghe leggere il limite quantitativo di 2 kg di principio attivo costituisce il minimo ponderale, questo comunque non può integrare l'unico elemento costitutivo dell'aggravante, diversamente da quanto argomentato dal Tribunale del riesame che lo ha valorizzato senza considerare la specifica realtà territoriale, nonostante il Tribunale di Torino per 54 kg di marijuana avesse escluso l'ingente quantità. Inoltre, la condotta di trasporto non consente di individuare l'effettiva piazza di spaccio e il numero di potenziali acquirenti che invece sono elementi essenziali per configurare l'art. 80, comma 2, d. P.R. n. 309 del 1990, a prescindere dal dato ponderale, unico valutato dal Tribunale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 2. La censura mossa al provvedimento impugnato di avere ritenuto sussistente l'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d. P.R. n. 309 del 1990 sebbene non contestata dal pubblico ministero è contraddetta dal tenore dell'ordinanza impugnata che, dopo avere descritto l'avvenuto ritrovamento di un sacco contenente 9 kg e 600 grammi di hashish, suddivisi in 99 panetti, sotto il sedile lato passeggero dell'auto condotta dal ricorrente, con un principio attivo pari a 2 kg per 81.756 dosi medie, ha correttamente ritenuto che la contestazione in fatto fosse rispondente ai criteri interpretativi delineati dalla sentenza numero 24906 del 2019 delle Sezioni unite. 2.2. Premesso che anche l'ordinanza genetica aveva ritenuto il fatto aggravato dall'ingente quantità, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte non solo il giudice del riesame ha il potere di qualificare diversamente la condotta contestata persino rispetto a quella contenuto nell'ordinanza applicativa della misura (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205617), ma la sua qualificazione non produce effetti oltre il procedimento incidentale. D'altra parte, il contenuto della contestazione formulata in questa sede è fluido, come peraltro si desume dall'art. 292, comma due, lettera b) cod. proc. pen. che richiede la sola «descrizione sommaria del fatto» suscettibile di specificazioni nel corso delle ulteriori acquisizioni investigative in corso. Ne consegue che il richiamo operato nel ricorso all'art. 521 cod. proc. pen. è del tutto improprio rispetto alla sede cautelare oggetto di esame in quanto equipara erroneamente la fase processuale a quella investigativa. 2.3. Peraltro, nel caso in esame, la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 costituisce la mera formalizzazione di elementi di fatto già contenuti nella provvisoria incolpazione del pubblico ministero, tali da avere consentito all'indagato il pieno esercizio dei propri diritti difensivi e del contraddittorio, proprio nella sede del riesame, essendo stato messo nella condizione di conoscere tempestivamente concretamente l'accusa formulata. D'altra parte, l'attività qualificatoria, costitutiva di un potere riconosciuto istituzionalmente all'autorità giudiziaria, non può integrare alcuna violazione dei diritti della difesa come dimostrato dal fatto che la questione di diritto ad essa sottesa sia stata sollevata in questa sede. 2.4. Infine, di nessuna valenza è la censura relativa alla diversa valutazione operata da altra Autorità giudiziaria in altro contesto territoriale o all'argomento del Tribunale del riesame di Messina di prescindere dalla dimensione della piazza di destinazione stante la rilevanza del numero di dosi sequestrate, in quanto è una censura che investe profili insindacabili in questa sede e non idonea a compromettere la tenuta logica del provvedimento impugnato. 3. Dagli argomenti che precedono consegue che il ricorso deve essere rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.P. Q. N. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comm
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