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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 10 giugno 2022

Cassazione n. 26115/2022

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25551-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso da séstesso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] P.[OSCURATO:PERSONA] 37, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2986/2021 del TRIBUNALE di PALERMO, depositata il 12/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380 - bis cod. proc. civ.: letto il ricorso propostoda [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza n. 2986 del 12.

7. 2021 del Tribunale di Palermo, che aveva confermato il rigetto della sua opposizione al decreto ingiuntivo che gli intimava il pagamento della somma di euro 1.957,27 in favore del condominio via Principe di Granatelli n. 37 di Palermo a titolo di contributi previsti per il bilancio del 2016 ed il preventivo 2017 regolarmenteapprovati dall’assemblea; letto il controricorso del condominio via Principe di Granatelli n. 37 di Palermo; rilevato che l’unico motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 649 e 474 cod. proc. civ. e vizio di erronea e contraddittoria motivazione, censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto valido il decreto ingiuntivo opposto nonostante esso fosse stato emesso illegittimamente, in difetto d ei presupposti di legge, avendo il condominio in sede di ricorsoprodotto solo i rendiconti approvati ma non anche il piano di riparto delle spese, ai sensi dell’art. 63 disp. att. cod. civ.; il Tribunale ha confermato il rigettodell’opposizione rilevando che i documenti prodotti (rendiconto e bilancio approvati dall’assemblea condominiale) costituivanoprova sufficiente del credito azionato e che la denunziata assenza del piano di riparto era a tal fine ininfluente, non avendo la parte mosso alcuna censura ai criteri di ripartizione adottati dal condominio opposto; il ricorso appare inammissibile alla luce dell’orientamento di questa Corte, secondocui i l verbale di un'assemblea condominiale contenente l'indicazione delle spese occorrenti per la conservazione o l'uso delle parti comuni costituisce prova scritta idonea per ottenere decreto ingiuntivo pur in mancanza dello stato di ripartizione delle medesime, necessario per l'ulteriore fine di ottenere anche la clausola di provvisoria esecuzione del provvedimento, ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ. (Cass. n. 4638 del 2001; Cass. n. 15017 del 2000); sotto altro concorrente profilo, il motivo è inammissibile avendo il Tribunale fatto corretta applicazione del principio, più volte precisato da questa Corte, che l 'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione teso ad accertare l'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore con il ricorso, sicché la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda del creditore istante, rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se, in ipotesi, non sussistenti al momento della proposizione del ricorso o della emissione del decreto (Cass. n. 15224 del 2020; Cass. n. 6421 del 2003) ; il condominio controricorrente ha depositato memoria.

Considerato che: il Collegio condivide la proposta del Relatore; il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1 n. 1, cod. proc. civ; le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente; ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13 , se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25551-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso da séstesso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] P.[OSCURATO:PERSONA] 37, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2986/2021 del TRIBUNALE di PALERMO, depositata il 12/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380 - bis cod. proc. civ.: letto il ricorso propostoda [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza n. 2986 del 12. 7. 2021 del Tribunale di Palermo, che aveva confermato il rigetto della sua opposizione al decreto ingiuntivo che gli intimava il pagamento della somma di euro 1.957,27 in favore del condominio via Principe di Granatelli n. 37 di Palermo a titolo di contributi previsti per il bilancio del 2016 ed il preventivo 2017 regolarmenteapprovati dall’assemblea; letto il controricorso del condominio via Principe di Granatelli n. 37 di Palermo; rilevato che l’unico motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 649 e 474 cod. proc. civ. e vizio di erronea e contraddittoria motivazione, censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto valido il decreto ingiuntivo opposto nonostante esso fosse stato emesso illegittimamente, in difetto d ei presupposti di legge, avendo il condominio in sede di ricorsoprodotto solo i rendiconti approvati ma non anche il piano di riparto delle spese, ai sensi dell’art. 63 disp. att. cod. civ.; il Tribunale ha confermato il rigettodell’opposizione rilevando che i documenti prodotti (rendiconto e bilancio approvati dall’assemblea condominiale) costituivanoprova sufficiente del credito azionato e che la denunziata assenza del piano di riparto era a tal fine ininfluente, non avendo la parte mosso alcuna censura ai criteri di ripartizione adottati dal condominio opposto; il ricorso appare inammissibile alla luce dell’orientamento di questa Corte, secondocui i l verbale di un'assemblea condominiale contenente l'indicazione delle spese occorrenti per la conservazione o l'uso delle parti comuni costituisce prova scritta idonea per ottenere decreto ingiuntivo pur in mancanza dello stato di ripartizione delle medesime, necessario per l'ulteriore fine di ottenere anche la clausola di provvisoria esecuzione del provvedimento, ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ. (Cass. n. 4638 del 2001; Cass. n. 15017 del 2000); sotto altro concorrente profilo, il motivo è inammissibile avendo il Tribunale fatto corretta applicazione del principio, più volte precisato da questa Corte, che l 'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione teso ad accertare l'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore con il ricorso, sicché la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda del creditore istante, rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se, in ipotesi, non sussistenti al momento della proposizione del ricorso o della emissione del decreto (Cass. n. 15224 del 2020; Cass. n. 6421 del 2003) ; il condominio controricorrente ha depositato memoria. Considerato che: il Collegio condivide la proposta del Relatore; il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1 n. 1, cod. proc. civ; le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente; ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13 , se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di c
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