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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33724/2023

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 79 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da .doglianze sulla ritenuta responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e sul concorso nel reato di [OSCURATO:PERSONA] di merito (guanto poi alla deducibilità del vizio di travisamento in caso di "doppia conforme", tra tante, Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, Rv. 283777) e per il resto meramente oppositive rispetto a profili di censura già vagliati e disattesi con adeguati e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso, il 5 giugno 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 79 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da .doglianze sulla ritenuta responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e sul concorso nel reato di [OSCURATO:PERSONA] di merito (guanto poi alla deducibilità del vizio di travisamento in caso di "doppia conforme", tra tante, Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, Rv. 283777) e per il resto meramente oppositive rispetto a profili di censura già vagliati e disattesi con adeguati e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 5 giugno 2
Sentenza Cassazione n. 33724/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris