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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 gennaio 2026

Cassazione n. 23787/2026

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ll’udienza preliminaredel Tribunale di PadovaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con l’adozione dellestatuizioni consequenziali;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 29 gennaio 2026, il Giudicedell’udienza preliminare del Tribunale di Padova, quale giudice dell'esecuzione,ha rigettato l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto larideterminazione della pena da espiare nel limite di anni trenta di reclusionestabilito dall’art. 78 cod. pen. in virtù della presa d’atto del concorso materialefra i seguenti reati:1) reato accertato con la sentenza del 16.06.2017, divenuta irrevocabile indata 8.11.2020 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni trenta direclusione;2) reato accertato con la sentenza del 20.12.2019, divenuta irrevocabile il23.01.2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno di reclusioneed euro 2.200,00 di multa;3) reato accertato con la sentenza del 14.06.2023, divenuta irrevocabile il15.07.2023, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi sei di reclusione.Il giudice dell’esecuzione, svolta la disamina delle coordinate giuridicheinerenti al caso di specie, ha escluso che potesse applicarsi il criterio moderatorestabilito dall’art. 78 cod. pen. per cumulare la pena detentiva riportata daSorgato con la sentenza sub 1) e le pene detentive inflitte alla medesima con ledue ulteriori sentenze: in particolare, nel rapporto fra le pene oggetto delle primedue sentenze sopra indicate, si è evidenziato che [OSCURATO:PERSONA], per il primo titolo, erastata sottoposta a fermo il 16.02.2016 e, poi, le era stata applicata la custodiacautelare, laddove il reato accertato con la pronuncia sub 2) risultava esserestato consumato fino a epoca successiva a quella ora indicata, ossia al7.03.2016, con la conseguente esclusione anche per la pena afferente a queltitolo del limite scaturente dal cumulo di cui all’art. 78 cod. pen.2.

Il difensore della condannata ha proposto ricorso avverso l’ordinanzachiedendone l'annullamento e prospettando un unico motivo con cui lamenta laviolazione dell’art. 78 cod. pen. nonché la mancanza e la manifestacontraddittorietà della motivazione.La difesa ha, innanzi tutto, puntualizzato che: [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata,con la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova del16.06.2017, irrevocabile in data 8.11.2020, alla pena di anni trenta di reclusioneper il delitto di omicidio; ella era stata successivamente condannata, consentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Padova, emessa il20.12.2019, irrevocabile il 23.01.2020, alla pena di anni uno di reclusione, oltrealla multa, per il reato di violazione della legge sulle armi consumato fino al7.03.2016, data nella quale erano state sequestrate le armi illegalmentedetenute presso la sua residenza; infine, ella era stata condannata, con sentenzaemessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Padova il14.06.2023, per il delitto di calunnia consumato il 17.06.2021, alla pena di mesisei di reclusione.Posto ciò, secondo la ricorrente, il giudice dell’esecuzione – mentre hacorrettamente escluso il cumulo temperato ai sensi dell’art. 78 cod. pen. conriferimento alla pena oggetto della terza condanna, in quanto il reato era statocommesso dopo il passaggio in giudicato della prima sentenza di condanna – haerroneamente omesso di considerare che, quanto alla seconda sentenza, essaera relativa a condanna intervenuta in 20.12.2019, ossia prima delconseguimento dell’irrevocabilità da parte della prima pronuncia di condanna,intervenuta soltanto in data 8.11.2020, nonché prima dell’inizio dell’espiazionedella pena inflitta con la prima sentenza di condanna: fino al conseguimentodell’irrevocabilità relativa alla condanna per l’omicidio, [OSCURATO:PERSONA] era statadetenuta in custodia cautelare e non aveva iniziato l’espiazione della pena.In questa direzione, ad avviso della difesa, per la posizione di DeboraSorgato rileva che, quando ella era stata sottoposta a custodia cautelare inrelazione al delitto di omicidio, operava la presunzione di non colpevolezza,cessata soltanto con l’inizio dell’espiazione della pena.Inoltre, non si ritiene corrispondente al vero l’affermazione del giudicedell’esecuzione secondo la quale la permanenza del reato di detenzione illegale diarmi era cessata il 7.03.2016, data del sequestro delle armi stesse, in quanto,pur essendo state sequestrate le armi nella data indicata, la permanenzadata della sua carcerazione, ossia al 16.02.2016, non potendo ella continuare adetenere le armi da quando era stata ristretta all’interno del carcere.3.

Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità delricorso, osservando che il giudice dell’esecuzione ha conformato il provvedimentoimpugnato al principio di diritto secondo il quale non è consentita la cumulabilitàglobale delle pene rilevate ai fini dell’applicazione del criterio moderatore ex art.78 cod. pen. con l’imputazione di periodi di carcerazione anteriori a pene inflitteper reati commessi successivamente, senza che possa distinguersi, quanto allacarcerazione, fra i titoli dovuti a custodia cautelare e titolo dovuti a detenzioneespiativa, mentre, in merito alla fissazione del tempo del commesso reatorelativo alla detenzione illegale di armi, il giudice dell’esecuzione ha dato atto chela consumazione non si era esaurita alla data del fermo di [OSCURATO:PERSONA], ossia al[OSCURATO:DATA_NASCITA], ma si era protratta fino al 7.03.2016, momento del sequestro dellearmi stesse, affermazione in accordo con il principio secondo cui la cessazionedella detenzione avviene per effetto di una volontaria determinazione dell’agenteoppure per un fatto esterno, fatto che era stato individuato nel suddettosequestro, evento determinativo della cessazione della situazione detentivaantigiuridica, fino ad allora inevitabilmente mantenuta nella sua integrità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

La Corte ritiene che l’impugnazione non sia fondata e vada, quindi,rigettata, poiché i cardini del ragionamento svolto dal giudice dell’esecuzione sirivelano, per la parte qui determinante, corretti e non sono stati infirmati dallecensure veicolate con il ricorso.2.

Giova rammentare che il giudice dell’esecuzione, a ragione delprovvedimento, ha osservato che il cumulo avente le connotazioni di cui all’art.78 cod. pen. va operato anche in presenza di condanne avvenute in momentidiversi, sempre che esse riguardino reati commessi prima della data diirrevocabilità della prima pronuncia, sicché, in prima analisi, i reati in relazione acui si era prospettato il cumulo avrebbero dovuto essere stati commessi entro ladata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (data di irrevocabilità della prima sentenza).Muovendo da tale base, ha notato che, in ordine alla pronuncia indicata sub3), la ricognizione della relativa imputazione rende chiaro che la calunnia posta acarico di [OSCURATO:PERSONA] era stata commessa in data 17.06.2021, nel corso diun’udienza dibattimentale, ossia in epoca posteriore a quella succitata.In merito alla sentenza indicata sub 2), si è sottolineato come la relativaimputazione dimostri che essa ha accertato un reato consumatosi fino al7.03.2016, epoca in astratto suscettibile di determinare l’applicazione del criteriodi cui all’art. 78 cod. pen.; tuttavia – ha aggiunto il giudice dell’esecuzione – ilprincipio dell’unità del rapporto esecutivo è riferibile alle sole pene derivanti dareati commessi prima dell’inizio della detenzione, mentre, quando ciò non siverifichi, il limite del cumulo materiale viene meno per i reati consumati dopol’inizio della detenzione dell’agente, che opera come cesura fra le pene riferite areati commessi in precedenza e reati commessi in epoca successiva.Per tale ragione, secondo il concetto già richiamato in narrativa, il giudicedell’esecuzione ha rilevato che [OSCURATO:PERSONA] per l’omicidio era stata già sottoposta afermo il 16.02.2016, status detentivo proseguito con la custodia cautelare incarcere, a fronte del quale il reato in materia di armi di cui alla pronuncia sub 2)era stato consumato fino al 7.03.2016, epoca successiva: la constatazione hadeterminato, pertanto, l’esclusione anche per la pena afferente a quel titolo dellapossibilità di applicazione del criterio moderatore ex art.78 cod. pen.3.

Le considerazioni svolte evidenziano che, con la doglianza in esame, èstata devoluta la sola esclusione dal computo in unico cumulo – ai sensi dell’art.78 cod. pen., con il conseguente limite costituito dai criteri moderatori dallanorma contemplati – della pena detentiva di anni uno di reclusione oggetto dellasentenza di condanna sub 2) e di quella di anni trenta di reclusione irrogata aDebora [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza di condanna sub 1).3.1.

Pertanto, senza la necessità di esaminare la prima parte del discorsogiustificativo espresso nell’ordinanza, si osserva che, quanto al principio di dirittosulla cui base il giudice dell’esecuzione ha fondato la determinazione oggettodella contestazione sollevata dalla ricorrente, esso rinviene solido aggancio nellacostante elaborazione di legittimità, secondo cui, nella materia dell’esecuzione, aisensi dell’art. 663 cod. proc. pen., di pene concorrenti inflitte con condannediverse, quando – durante l'espiazione di una determinata pena oppure dopo chel'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta – il condannato commette unnuovo reato, non può effettuarsi il cumulo di tutte le pene.

Occorre, invece,procedere a cumuli parziali considerando e cumulando, da un lato, le pene inflitteper i reati commessi sino alla data del reato cui si riferisce la pena parzialmenteespiata, con applicazione, ove del caso, del criterio moderatore dell'art. 78 cod.pen. e detrazione dal risultato del presofferto, ed enucleando e cumulando,dall'altro, la pena residua e le pene inflitte per i reati successivamente commessi,sino alla data della successiva detenzione (Sez. 1, n. 46602 del 01/03/2019,Pieroni, Rv. 277491 - 01; Sez. 1, n. 7762 del 24/01/2012, Nucera, Rv. 252078 -01).In tal senso, è da precisare, quindi, che il principio dell'unità del rapportoesecutivo – che mira a evitare al condannato un possibile pregiudizio derivantedalla distinta esecuzione delle sanzioni penali irrogate per una pluralità di reati –è, in ogni caso, da riferirsi alle pene irrogate per reati commessi prima dell’iniziodella detenzione, mentre occorre procedere a un ulteriore cumulo, non piùsottoposto alle limitazioni previste dall'art. 78 cod. pen., comprendente, oltre allapena inflitta per il nuovo reato, la parte risultante dal cumulo precedente, nonancora espiata alla data del nuovo reato, qualora, durante l'espiazione di unadeterminata pena o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, ilcondannato commetta, appunto, un nuovo reato (Sez. 1, n. 13985 del25/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278939 - 01).In definitiva, quando si proceda all’esecuzione delle pene concorrenti, nelcaso di reati commessi in tempi diversi con periodi di carcerazione già sofferti,devono essere ordinati cronologicamente i reati e i periodi ininterrotti dicarcerazione e detratto ogni periodo dal cumulo (parziale) delle pene per i reaticommessi in precedenza, applicando il criterio di cui all'art. 78 cod. pen. nelsingolo cumulo parziale, nella prospettiva necessariamente determinata dalprincipio per cui non è consentita una cumulabilità globale che comporterebbel'imputazione di periodi di carcerazione anteriori a pene inflitte per reaticommessi successivamente, in violazione dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen.(Sez. 1, n. 47799 del 23/06/2023, Piccolo, Rv. 285537 - 01).La letterale articolazione della norma ora citata – «In ogni caso sonocomputate soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo lacommissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire»– impone di disattendere la distinzione che, sul piano dell’applicazione del criteriomoderatore di cui all’art. 78 cod. pen., la difesa prospetta, allo scopo di inserirein un unico cumulo con quella di cui alla decisione sub 1) la pena oggetto delladecisione sub 2): tale inserzione determinerebbe la violazione del principio di cuiall’art. 657, comma 4, cit., che presiede alla tutela dell’esigenza di evitarel’effetto comunemente definito come precostituzione di una riserva o un creditodi pena: corrisponde a una basilare esigenza logica dell’ordinamento il principiosecondo il quale la pena non può precedere il reato e incoraggiarne, anzichéfrenare, la reiterazione, sicché un periodo di carcerazione non può essereimputato a un cumulo che comprenda pene inflitte per reati commessisuccessivamente alla carcerazione di cui si tratta.È da ricordare che, nella materia del cumulo di pene, operano due principifondamentali.

Il primo principio è quello secondo cui ciascun periodo didetenzione, per custodia cautelare o espiazione di pena, sofferto prima delcumulo, pur essendo stato determinato da uno o più titoli, allorché si procedaall'unificazione delle pene concorrenti, non può essere riferito specificamente altitolo da cui ha tratto origine, ma va imputato unitariamente al cumulo dellepene inflitte per tutti i reati commessi precedentemente alla carcerazione di cui sitratta.

Il secondo principio è quello, già segnalato, per il quale, ove si tratti diperiodi di carcerazione sofferti in tempi diversi, vanno cronologicamente ordinati,da un parte, i reati e, dall'altra, i periodi di carcerazione per poi procedere adoperazioni successive, detraendo ogni periodo dal cumulo (parziale) delle penerelative a reati commessi in precedenza, fino a determinare, con l'ultima di detteoperazioni, la pena residua decorrente dalla data dell'ultimo arresto o dell'ultimoreato, se commesso nel corso della carcerazione in atto (Sez. 1, n. 31214 del18/06/2004, Arslan, Rv. 229800 - 01).3.2.

Quanto, poi, all’epoca di commissione del reato accertato con lasentenza sub 2), la ricognizione operata del giudice dell’esecuzione – che hatratto dalla sentenza di merito l’individuazione della consumazione sino alla datadel 7.03.2016, momento del sequestro delle armi oggetto dell’illecita detenzionesanzionata, epoca successiva all’inizio della carcerazione di [OSCURATO:PERSONA] in relazionealla pena oggetto della condanna sub 1) – si profila incensurabile in questa sede.L’affermazione della protrazione di quella detenzione – reato permanente–sino al 7.03.2016 è stata basata sul pregnante rilievo che tale è statol’accertamento del giudice del merito (accertamento da non disattendere in sedeesecutiva: Sez. 1, n. 25219 del 20/05/2021, Piacenti, Rv. 281443 - 01): invero,la sentenza con cui è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata di anni uno direclusione ed euro 2.200,00 di multa ha fatto riferimento accertativo al delitto didetenzione illegale di armi e ha senz’altro recepito, senza osservazioni di sortaad opera delle parti, l’imputazione la quale aveva fissato al 7.03.2016, data dellamisura cautelare reale, la protrazione della consumazione del reato oggetto diimputazione.Del resto, il giudice dell’esecuzione, interpretando, nei limiti del consentito, ilgiudicato e, quindi, la portata dell’accertamento cognitivo, non ha incontratoostacoli nella consolidata linea ermeneutica in virtù della quale l’arresto noninterrompe, di per sé, il reato di detenzione illegale di armi, la cui permanenza siprotrae fino all'eventuale successivo sequestro delle stesse, atteso che laprivazione della libertà personale non equivale allo spossessamento delle cosedetenute dal soggetto e la detenzione non viene meno per il fatto che, indeterminati periodi di tempo, le cose non siano materialmente utilizzabili (Sez. 1,n. 17539 del 12/01/2021, Caruana, Rv. 281387 - 01;Sez. 1, n. 14693 del30/01/2017, Pellegrino, non mass; Sez. 1, n. 52527 del 17/07/2014, Rinaldi,non mass.; Sez. 1, n. 1169 del 19/03/1993, Balzaretti, Rv. 193724 - 01).Per tutti gli analizzati aspetti, l’impugnazione non può, quindi, ritenersifondata.4.

Corollario di queste considerazioni è il rigetto del ricorso.Segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 15/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVINCENZO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ll’udienza preliminaredel Tribunale di PadovaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con l’adozione dellestatuizioni consequenziali;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 29 gennaio 2026, il Giudicedell’udienza preliminare del Tribunale di Padova, quale giudice dell'esecuzione,ha rigettato l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto larideterminazione della pena da espiare nel limite di anni trenta di reclusionestabilito dall’art. 78 cod. pen. in virtù della presa d’atto del concorso materialefra i seguenti reati:1) reato accertato con la sentenza del 16.06.2017, divenuta irrevocabile indata 8.11.2020 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni trenta direclusione;2) reato accertato con la sentenza del 20.12.2019, divenuta irrevocabile il23.01.2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno di reclusioneed euro 2.200,00 di multa;3) reato accertato con la sentenza del 14.06.2023, divenuta irrevocabile il15.07.2023, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi sei di reclusione.Il giudice dell’esecuzione, svolta la disamina delle coordinate giuridicheinerenti al caso di specie, ha escluso che potesse applicarsi il criterio moderatorestabilito dall’art. 78 cod. pen. per cumulare la pena detentiva riportata daSorgato con la sentenza sub 1) e le pene detentive inflitte alla medesima con ledue ulteriori sentenze: in particolare, nel rapporto fra le pene oggetto delle primedue sentenze sopra indicate, si è evidenziato che [OSCURATO:PERSONA], per il primo titolo, erastata sottoposta a fermo il 16.02.2016 e, poi, le era stata applicata la custodiacautelare, laddove il reato accertato con la pronuncia sub 2) risultava esserestato consumato fino a epoca successiva a quella ora indicata, ossia al7.03.2016, con la conseguente esclusione anche per la pena afferente a queltitolo del limite scaturente dal cumulo di cui all’art. 78 cod. pen.2. Il difensore della condannata ha proposto ricorso avverso l’ordinanzachiedendone l'annullamento e prospettando un unico motivo con cui lamenta laviolazione dell’art. 78 cod. pen. nonché la mancanza e la manifestacontraddittorietà della motivazione.La difesa ha, innanzi tutto, puntualizzato che: [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata,con la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova del16.06.2017, irrevocabile in data 8.11.2020, alla pena di anni trenta di reclusioneper il delitto di omicidio; ella era stata successivamente condannata, consentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Padova, emessa il20.12.2019, irrevocabile il 23.01.2020, alla pena di anni uno di reclusione, oltrealla multa, per il reato di violazione della legge sulle armi consumato fino al7.03.2016, data nella quale erano state sequestrate le armi illegalmentedetenute presso la sua residenza; infine, ella era stata condannata, con sentenzaemessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Padova il14.06.2023, per il delitto di calunnia consumato il 17.06.2021, alla pena di mesisei di reclusione.Posto ciò, secondo la ricorrente, il giudice dell’esecuzione – mentre hacorrettamente escluso il cumulo temperato ai sensi dell’art. 78 cod. pen. conriferimento alla pena oggetto della terza condanna, in quanto il reato era statocommesso dopo il passaggio in giudicato della prima sentenza di condanna – haerroneamente omesso di considerare che, quanto alla seconda sentenza, essaera relativa a condanna intervenuta in 20.12.2019, ossia prima delconseguimento dell’irrevocabilità da parte della prima pronuncia di condanna,intervenuta soltanto in data 8.11.2020, nonché prima dell’inizio dell’espiazionedella pena inflitta con la prima sentenza di condanna: fino al conseguimentodell’irrevocabilità relativa alla condanna per l’omicidio, [OSCURATO:PERSONA] era statadetenuta in custodia cautelare e non aveva iniziato l’espiazione della pena.In questa direzione, ad avviso della difesa, per la posizione di DeboraSorgato rileva che, quando ella era stata sottoposta a custodia cautelare inrelazione al delitto di omicidio, operava la presunzione di non colpevolezza,cessata soltanto con l’inizio dell’espiazione della pena.Inoltre, non si ritiene corrispondente al vero l’affermazione del giudicedell’esecuzione secondo la quale la permanenza del reato di detenzione illegale diarmi era cessata il 7.03.2016, data del sequestro delle armi stesse, in quanto,pur essendo state sequestrate le armi nella data indicata, la permanenzadata della sua carcerazione, ossia al 16.02.2016, non potendo ella continuare adetenere le armi da quando era stata ristretta all’interno del carcere.3. Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità delricorso, osservando che il giudice dell’esecuzione ha conformato il provvedimentoimpugnato al principio di diritto secondo il quale non è consentita la cumulabilitàglobale delle pene rilevate ai fini dell’applicazione del criterio moderatore ex art.78 cod. pen. con l’imputazione di periodi di carcerazione anteriori a pene inflitteper reati commessi successivamente, senza che possa distinguersi, quanto allacarcerazione, fra i titoli dovuti a custodia cautelare e titolo dovuti a detenzioneespiativa, mentre, in merito alla fissazione del tempo del commesso reatorelativo alla detenzione illegale di armi, il giudice dell’esecuzione ha dato atto chela consumazione non si era esaurita alla data del fermo di [OSCURATO:PERSONA], ossia al[OSCURATO:DATA_NASCITA], ma si era protratta fino al 7.03.2016, momento del sequestro dellearmi stesse, affermazione in accordo con il principio secondo cui la cessazionedella detenzione avviene per effetto di una volontaria determinazione dell’agenteoppure per un fatto esterno, fatto che era stato individuato nel suddettosequestro, evento determinativo della cessazione della situazione detentivaantigiuridica, fino ad allora inevitabilmente mantenuta nella sua integrità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La Corte ritiene che l’impugnazione non sia fondata e vada, quindi,rigettata, poiché i cardini del ragionamento svolto dal giudice dell’esecuzione sirivelano, per la parte qui determinante, corretti e non sono stati infirmati dallecensure veicolate con il ricorso.2. Giova rammentare che il giudice dell’esecuzione, a ragione delprovvedimento, ha osservato che il cumulo avente le connotazioni di cui all’art.78 cod. pen. va operato anche in presenza di condanne avvenute in momentidiversi, sempre che esse riguardino reati commessi prima della data diirrevocabilità della prima pronuncia, sicché, in prima analisi, i reati in relazione acui si era prospettato il cumulo avrebbero dovuto essere stati commessi entro ladata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (data di irrevocabilità della prima sentenza).Muovendo da tale base, ha notato che, in ordine alla pronuncia indicata sub3), la ricognizione della relativa imputazione rende chiaro che la calunnia posta acarico di [OSCURATO:PERSONA] era stata commessa in data 17.06.2021, nel corso diun’udienza dibattimentale, ossia in epoca posteriore a quella succitata.In merito alla sentenza indicata sub 2), si è sottolineato come la relativaimputazione dimostri che essa ha accertato un reato consumatosi fino al7.03.2016, epoca in astratto suscettibile di determinare l’applicazione del criteriodi cui all’art. 78 cod. pen.; tuttavia – ha aggiunto il giudice dell’esecuzione – ilprincipio dell’unità del rapporto esecutivo è riferibile alle sole pene derivanti dareati commessi prima dell’inizio della detenzione, mentre, quando ciò non siverifichi, il limite del cumulo materiale viene meno per i reati consumati dopol’inizio della detenzione dell’agente, che opera come cesura fra le pene riferite areati commessi in precedenza e reati commessi in epoca successiva.Per tale ragione, secondo il concetto già richiamato in narrativa, il giudicedell’esecuzione ha rilevato che [OSCURATO:PERSONA] per l’omicidio era stata già sottoposta afermo il 16.02.2016, status detentivo proseguito con la custodia cautelare incarcere, a fronte del quale il reato in materia di armi di cui alla pronuncia sub 2)era stato consumato fino al 7.03.2016, epoca successiva: la constatazione hadeterminato, pertanto, l’esclusione anche per la pena afferente a quel titolo dellapossibilità di applicazione del criterio moderatore ex art.78 cod. pen.3. Le considerazioni svolte evidenziano che, con la doglianza in esame, èstata devoluta la sola esclusione dal computo in unico cumulo – ai sensi dell’art.78 cod. pen., con il conseguente limite costituito dai criteri moderatori dallanorma contemplati – della pena detentiva di anni uno di reclusione oggetto dellasentenza di condanna sub 2) e di quella di anni trenta di reclusione irrogata aDebora [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza di condanna sub 1).3.1. Pertanto, senza la necessità di esaminare la prima parte del discorsogiustificativo espresso nell’ordinanza, si osserva che, quanto al principio di dirittosulla cui base il giudice dell’esecuzione ha fondato la determinazione oggettodella contestazione sollevata dalla ricorrente, esso rinviene solido aggancio nellacostante elaborazione di legittimità, secondo cui, nella materia dell’esecuzione, aisensi dell’art. 663 cod. proc. pen., di pene concorrenti inflitte con condannediverse, quando – durante l'espiazione di una determinata pena oppure dopo chel'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta – il condannato commette unnuovo reato, non può effettuarsi il cumulo di tutte le pene. Occorre, invece,procedere a cumuli parziali considerando e cumulando, da un lato, le pene inflitteper i reati commessi sino alla data del reato cui si riferisce la pena parzialmenteespiata, con applicazione, ove del caso, del criterio moderatore dell'art. 78 cod.pen. e detrazione dal risultato del presofferto, ed enucleando e cumulando,dall'altro, la pena residua e le pene inflitte per i reati successivamente commessi,sino alla data della successiva detenzione (Sez. 1, n. 46602 del 01/03/2019,Pieroni, Rv. 277491 - 01; Sez. 1, n. 7762 del 24/01/2012, Nucera, Rv. 252078 -01).In tal senso, è da precisare, quindi, che il principio dell'unità del rapportoesecutivo – che mira a evitare al condannato un possibile pregiudizio derivantedalla distinta esecuzione delle sanzioni penali irrogate per una pluralità di reati –è, in ogni caso, da riferirsi alle pene irrogate per reati commessi prima dell’iniziodella detenzione, mentre occorre procedere a un ulteriore cumulo, non piùsottoposto alle limitazioni previste dall'art. 78 cod. pen., comprendente, oltre allapena inflitta per il nuovo reato, la parte risultante dal cumulo precedente, nonancora espiata alla data del nuovo reato, qualora, durante l'espiazione di unadeterminata pena o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, ilcondannato commetta, appunto, un nuovo reato (Sez. 1, n. 13985 del25/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278939 - 01).In definitiva, quando si proceda all’esecuzione delle pene concorrenti, nelcaso di reati commessi in tempi diversi con periodi di carcerazione già sofferti,devono essere ordinati cronologicamente i reati e i periodi ininterrotti dicarcerazione e detratto ogni periodo dal cumulo (parziale) delle pene per i reaticommessi in precedenza, applicando il criterio di cui all'art. 78 cod. pen. nelsingolo cumulo parziale, nella prospettiva necessariamente determinata dalprincipio per cui non è consentita una cumulabilità globale che comporterebbel'imputazione di periodi di carcerazione anteriori a pene inflitte per reaticommessi successivamente, in violazione dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen.(Sez. 1, n. 47799 del 23/06/2023, Piccolo, Rv. 285537 - 01).La letterale articolazione della norma ora citata – «In ogni caso sonocomputate soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo lacommissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire»– impone di disattendere la distinzione che, sul piano dell’applicazione del criteriomoderatore di cui all’art. 78 cod. pen., la difesa prospetta, allo scopo di inserirein un unico cumulo con quella di cui alla decisione sub 1) la pena oggetto delladecisione sub 2): tale inserzione determinerebbe la violazione del principio di cuiall’art. 657, comma 4, cit., che presiede alla tutela dell’esigenza di evitarel’effetto comunemente definito come precostituzione di una riserva o un creditodi pena: corrisponde a una basilare esigenza logica dell’ordinamento il principiosecondo il quale la pena non può precedere il reato e incoraggiarne, anzichéfrenare, la reiterazione, sicché un periodo di carcerazione non può essereimputato a un cumulo che comprenda pene inflitte per reati commessisuccessivamente alla carcerazione di cui si tratta.È da ricordare che, nella materia del cumulo di pene, operano due principifondamentali. Il primo principio è quello secondo cui ciascun periodo didetenzione, per custodia cautelare o espiazione di pena, sofferto prima delcumulo, pur essendo stato determinato da uno o più titoli, allorché si procedaall'unificazione delle pene concorrenti, non può essere riferito specificamente altitolo da cui ha tratto origine, ma va imputato unitariamente al cumulo dellepene inflitte per tutti i reati commessi precedentemente alla carcerazione di cui sitratta. Il secondo principio è quello, già segnalato, per il quale, ove si tratti diperiodi di carcerazione sofferti in tempi diversi, vanno cronologicamente ordinati,da un parte, i reati e, dall'altra, i periodi di carcerazione per poi procedere adoperazioni successive, detraendo ogni periodo dal cumulo (parziale) delle penerelative a reati commessi in precedenza, fino a determinare, con l'ultima di detteoperazioni, la pena residua decorrente dalla data dell'ultimo arresto o dell'ultimoreato, se commesso nel corso della carcerazione in atto (Sez. 1, n. 31214 del18/06/2004, Arslan, Rv. 229800 - 01).3.2. Quanto, poi, all’epoca di commissione del reato accertato con lasentenza sub 2), la ricognizione operata del giudice dell’esecuzione – che hatratto dalla sentenza di merito l’individuazione della consumazione sino alla datadel 7.03.2016, momento del sequestro delle armi oggetto dell’illecita detenzionesanzionata, epoca successiva all’inizio della carcerazione di [OSCURATO:PERSONA] in relazionealla pena oggetto della condanna sub 1) – si profila incensurabile in questa sede.L’affermazione della protrazione di quella detenzione – reato permanente–sino al 7.03.2016 è stata basata sul pregnante rilievo che tale è statol’accertamento del giudice del merito (accertamento da non disattendere in sedeesecutiva: Sez. 1, n. 25219 del 20/05/2021, Piacenti, Rv. 281443 - 01): invero,la sentenza con cui è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata di anni uno direclusione ed euro 2.200,00 di multa ha fatto riferimento accertativo al delitto didetenzione illegale di armi e ha senz’altro recepito, senza osservazioni di sortaad opera delle parti, l’imputazione la quale aveva fissato al 7.03.2016, data dellamisura cautelare reale, la protrazione della consumazione del reato oggetto diimputazione.Del resto, il giudice dell’esecuzione, interpretando, nei limiti del consentito, ilgiudicato e, quindi, la portata dell’accertamento cognitivo, non ha incontratoostacoli nella consolidata linea ermeneutica in virtù della quale l’arresto noninterrompe, di per sé, il reato di detenzione illegale di armi, la cui permanenza siprotrae fino all'eventuale successivo sequestro delle stesse, atteso che laprivazione della libertà personale non equivale allo spossessamento delle cosedetenute dal soggetto e la detenzione non viene meno per il fatto che, indeterminati periodi di tempo, le cose non siano materialmente utilizzabili (Sez. 1,n. 17539 del 12/01/2021, Caruana, Rv. 281387 - 01;Sez. 1, n. 14693 del30/01/2017, Pellegrino, non mass; Sez. 1, n. 52527 del 17/07/2014, Rinaldi,non mass.; Sez. 1, n. 1169 del 19/03/1993, Balzaretti, Rv. 193724 - 01).Per tutti gli analizzati aspetti, l’impugnazione non può, quindi, ritenersifondata.4. Corollario di queste considerazioni è il rigetto del ricorso.Segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 15/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVINCENZO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23787/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris