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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 05099/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24854-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro S.T.E.A.M. - SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 73, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] e M.A.P. [OSCURATO:PERSONA]; -intimate - avverso la sentenza n. 1618/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMAdepositata il 3/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 1618/2021, che ha rigettato l’appello, confermando la decisione di primo grado.

Il Tribunale di Velletri, risolto il contratto d’appalto (avente ad oggetto la progettazione, fornitura e posa in opera di un impianto di immissione ed estrazione di aria) per colpa del ricorrente (ritenuto inadempiente rispetto all’obbligo fondamentale del pagamento del corrispettivo delle opere realizzate) lo aveva condannato a pagare euro 155.092,10 a titolo di risarcimento del danno.

Resiste con controricorso S.T.E.A.M. – [OSCURATO:PERSONA] a r.l.

Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e M.A.P. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non hanno proposto difese.

Memoria è stata depositata dal ricorrente e dalla controricorrente (che si è limitata a confermare il contenuto del controricorso e ad aderire alla proposta formulata dal relatore). [OSCURATO:PERSONA]

I. Il ricorso si articola in due motivi:

1. con il primo si lamenta la violazione dell’art. 1327 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto provata la conclusione del contratto per fatti concludenti senza che vi fosse stata accettazione del ricorrente;

2. con il secondo si contesta violazione e falsa applicazione degli artt. 61 c.p.c. e 2697 c.c. per avere la Corte d’appello determinato l’entità del risarcimento del danno sulla base della sola consulenza tecnica d’ufficio.

La prima doglianza è inammissibile.

Il giudice d’appello ha infatti ritenuto, confermando quanto stabilito dal giudice di primo grado, che il contratto fosse stato concluso, sulla base della “documentazione depositata in atti” e delle “testimonianze raccolte”.

Al riguardo va ricordato che, in base alla giurisprudenza di questa Corte, “il giudizio sull’avvenutaconclusione o meno di un contratto, implicando un meroaccertamento di fatto, rientra nel potere esclusivo del giudice dimerito e pertanto si sottrae al sindacato di legittimità” (Cass.21019/2006).

Né vale il richiamo alla violazione dell’art. 1327 c.c. (cfr. anche i rilievi svolti in memoria), in quanto il giudice d’appello ha ricavato da facta concludentia l’avvenuta accettazione dei lavori oggetto del contratto.

Quanto al secondo motivo, la Corte d’appello aveva contestato all’appellante che la doglianza relativa alla quantificazione del danno operata dal primo giudice era “estremamente generica”, essendo limitata alla mera affermazione di principio secondo la quale il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto delle valutazioni e stime di calcolo dell’elaborato di parte e non di quelle del consulente tecnico d’ufficio.

A fronte di tale affermazione il motivo si limita, a sua volta genericamente, a lamentare come la consulenza tecnica d’ufficio non possa sopperire all’inerzie delle parti, senza confrontarsi con la ratio del rigetto del motivo di gravame da parte della Corte d’appello.

II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 4.200,00 di cui euro 200 ,00 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24854-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro S.T.E.A.M. - SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 73, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] e M.A.P. [OSCURATO:PERSONA]; -intimate - avverso la sentenza n. 1618/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMAdepositata il 3/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 1618/2021, che ha rigettato l’appello, confermando la decisione di primo grado. Il Tribunale di Velletri, risolto il contratto d’appalto (avente ad oggetto la progettazione, fornitura e posa in opera di un impianto di immissione ed estrazione di aria) per colpa del ricorrente (ritenuto inadempiente rispetto all’obbligo fondamentale del pagamento del corrispettivo delle opere realizzate) lo aveva condannato a pagare euro 155.092,10 a titolo di risarcimento del danno. Resiste con controricorso S.T.E.A.M. – [OSCURATO:PERSONA] a r.l. Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e M.A.P. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non hanno proposto difese. Memoria è stata depositata dal ricorrente e dalla controricorrente (che si è limitata a confermare il contenuto del controricorso e ad aderire alla proposta formulata dal relatore). [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso si articola in due motivi: 1. con il primo si lamenta la violazione dell’art. 1327 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto provata la conclusione del contratto per fatti concludenti senza che vi fosse stata accettazione del ricorrente; 2. con il secondo si contesta violazione e falsa applicazione degli artt. 61 c.p.c. e 2697 c.c. per avere la Corte d’appello determinato l’entità del risarcimento del danno sulla base della sola consulenza tecnica d’ufficio. La prima doglianza è inammissibile. Il giudice d’appello ha infatti ritenuto, confermando quanto stabilito dal giudice di primo grado, che il contratto fosse stato concluso, sulla base della “documentazione depositata in atti” e delle “testimonianze raccolte”. Al riguardo va ricordato che, in base alla giurisprudenza di questa Corte, “il giudizio sull’avvenutaconclusione o meno di un contratto, implicando un meroaccertamento di fatto, rientra nel potere esclusivo del giudice dimerito e pertanto si sottrae al sindacato di legittimità” (Cass.21019/2006). Né vale il richiamo alla violazione dell’art. 1327 c.c. (cfr. anche i rilievi svolti in memoria), in quanto il giudice d’appello ha ricavato da facta concludentia l’avvenuta accettazione dei lavori oggetto del contratto. Quanto al secondo motivo, la Corte d’appello aveva contestato all’appellante che la doglianza relativa alla quantificazione del danno operata dal primo giudice era “estremamente generica”, essendo limitata alla mera affermazione di principio secondo la quale il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto delle valutazioni e stime di calcolo dell’elaborato di parte e non di quelle del consulente tecnico d’ufficio. A fronte di tale affermazione il motivo si limita, a sua volta genericamente, a lamentare come la consulenza tecnica d’ufficio non possa sopperire all’inerzie delle parti, senza confrontarsi con la ratio del rigetto del motivo di gravame da parte della Corte d’appello. II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 4.200,00 di cui euro 200 ,00 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se d
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