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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 agosto 2021

Cassazione n. 23921/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] GOTTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza depositata in data 6 agosto 2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, quale giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta del pubblico ministero, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza in data 8 novembre 2019, irrevocabile il 26 maggio 2020, del Tribunale di Milano.

Nel quinquennio dalla irrevocabilità della sentenza era sopravvenuta condanna, pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto in data 9 luglio 2018 e irrevocabile il 9 dicembre 2020, a pena superiore al biennio per delitto anteriormente commesso.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Con l'unico motivo viene denunciata violazione dell'art. 168 n. 2 cod. pen. avendo il giudice dell'esecuzione provveduto in termini diversi dall'istanza del pubblico ministero.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è generico e ne va, perciò, dichiarata la inammissibilità.

Il provvedimento di revoca del beneficio è stato fondato sulla sussistenza del caso di revoca previsto dall'art. 168, comma primo n. 2, cod. pen., essendo sopravvenuta, nel quinquennio dalla irrevocabilità della sentenza che aveva applicato il beneficio, condanna, per delitto anteriormente commesso, a pena che supera il limite previsto dall'art. 163 cod. pen.

L'unico motivo di ricorso ha denunciato la violazione della norma indicata e la "discrepanza" tra la richiesta del pubblico ministero e la decisione, senza in realtà spiegare le ragioni della denunciata violazione né indicare l'oggetto della richiesta del pubblico ministero che il Tribunale avrebbe equivocato.

Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] GOTTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 6 agosto 2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, quale giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta del pubblico ministero, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza in data 8 novembre 2019, irrevocabile il 26 maggio 2020, del Tribunale di Milano. Nel quinquennio dalla irrevocabilità della sentenza era sopravvenuta condanna, pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto in data 9 luglio 2018 e irrevocabile il 9 dicembre 2020, a pena superiore al biennio per delitto anteriormente commesso. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata violazione dell'art. 168 n. 2 cod. pen. avendo il giudice dell'esecuzione provveduto in termini diversi dall'istanza del pubblico ministero. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è generico e ne va, perciò, dichiarata la inammissibilità. Il provvedimento di revoca del beneficio è stato fondato sulla sussistenza del caso di revoca previsto dall'art. 168, comma primo n. 2, cod. pen., essendo sopravvenuta, nel quinquennio dalla irrevocabilità della sentenza che aveva applicato il beneficio, condanna, per delitto anteriormente commesso, a pena che supera il limite previsto dall'art. 163 cod. pen. L'unico motivo di ricorso ha denunciato la violazione della norma indicata e la "discrepanza" tra la richiesta del pubblico ministero e la decisione, senza in realtà spiegare le ragioni della denunciata violazione né indicare l'oggetto della richiesta del pubblico ministero che il Tribunale avrebbe equivocato. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
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