CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 aprile 2024
Cassazione n. 20008/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ula B ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 10284/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] di Ancona e Gestione liquidatoria dell’ex [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Ancona, n. 320/2022, pubblicata il 28 ottobre 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] PROCESSOBarbara Venturini, socio dipendente della [OSCURATO:PERSONA] di Pesaro, ha agito in giudizio prospettando di avere svolto dal 1999 l’attività di [OSCURATO:PERSONA] presso l’[OSCURATO:SOCIETA] con modalità tali che palesavano il suo inserimento organico nella struttura sanitaria e di avere partecipato a un concorso per dirigente psicologo indetto dall’ASUR, posizionandosi fra gli idonei. L’ASUR, però, non aveva provveduto al doveroso scorrimento della graduatoria, ma aveva indetto un nuovo concorso pubblico, al quale aveva partecipato con esito negativo. Essa ha chiesto al Tribunale di Pesaro il riconoscimento del suo diritto al trattamento retributivo corrispondente alla prestazione effettivamente svolta e l’accertamento del suo diritto all’assunzione per scorrimento della graduatoria del 2012 in cui si era collocata al decimo posto. Il Tribunale di Pesaro, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 49 del 2021, ha accolto la domanda correlata alla natura non genuina del contratto di appalto intercorso tra l’[OSCURATO:SOCIETA] e la Cooperativa citata, con conseguente risarcimento del danno. L’[OSCURATO:SOCIETA] ha proposto appello. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con appello incidentale. La Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 320 del 2022, ha accolto l’appello principale e rigettato quello incidentale. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. L’AST di Ancona e [OSCURATO:PERSONA] dell’ex [OSCURATO:SOCIETA] si è difesa con controricorso.La ricorrente ha depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo, il secondo e il terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, stante la stretta connessione, la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 12 preleggi e all’art. 111 Cost. per motivazione inesistente, apparente, manifestamente incoerente e contraddittoria, e l’omesso esame di documentazione rilevante. Infatti, la corte territoriale non avrebbe considerato che il rapporto di lavoro si sarebbe svolto solo con l’[OSCURATO:SOCIETA], che le avrebbe impartito ordini anche dettagliati. In particolare, il servizio UMEA non sarebbe stato autonomo dall’ASUR. Il giudice non avrebbe valutato, poi, correttamente le deposizioni testimoniali e la documentazione agli atti. Le doglianze sono inammissibili. Innanzitutto, si rileva che la corte territoriale ha motivato in maniera completa la sua decisione alle pagine da 5 ad 8 della sentenza, descrivendo con precisione il ruolo svolto dall’ASUR e dall’UMEA e i loro rapporti con la Cooperativa. Per ciò che concerne le doglianze relative alla valutazione delle prove, se ne osserva l’inammissibilità, non potendosi richiedere a questo Collegio un giudizio che è riservato al giudice del merito. Si rileva, altresì, che la ricorrente non ha neppure menzionato i documenti che non sarebbero stati esaminati dalla Corte d’appello di Ancona. 2) Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 12 preleggi e 111 Cost. per motivazione inesistente, apparente, manifestamente incoerente e contraddittoria e per omesso esame di un elemento decisivo. Essa si duole del fatto che il giudice di appello avrebbe errato nel ritenere che il requisito dell’organizzazione dei mezzi della Cooperativa non potesse essere analizzato partitamente per ciascun lavoratore, ma che dovesse essere valutato globalmente nel complesso dei servizi appaltati dall’ASUR, nonostante che oggetto dell’appalto, con riferimento al servizio Umea, fosse la fornitura di un solo psicologo (ossia la medesima ricorrente). In primo luogo, si osserva che la doglianza va riqualificata come violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. in quanto, con la sua censura, la ricorrente contesta, in pratica, la non conformità alla vigente normativa delle modalità della verifica, ad opera della corte territoriale, della presenza o meno dei requisiti di un genuino appalto di manodopera. La contestazione è fondata. La giurisprudenza ha chiarito che, in tema di appalto avente ad oggetto prestazioni lavorative, il requisito dell’organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, previsto dall’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, può essere individuato, in presenza di particolari esigenze dell’opera o del servizio, anche nell’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nel contratto (Cass., Sez.L, n. 30694 del 27 novembre 2018). Nella specie, la Corte d’appello di Ancona, nel valutare i servizi appaltati dall’ASURper accertare la sussistenza di un’autonoma organizzazione di mezzi in capo alla Cooperativa, si è limitata ad esaminarli nel loro complesso, senza tenere conto del numero degli addetti tenuti a fornire la prestazione oggetto di causa. Questo approccio sarebbe stato legittimo, però, solo se il numero di addetti fosse stato tale da rendere irrilevante la posizione del singolo lavoratore. Al contrario, ove l’appalto avesse riguardato, ad esempio, la prestazione di un singolo soggetto, l’indagine del giudice avrebbe dovuto essere compiuta specificamente proprio tenendo conto della sua situazione. Non avendo la corte territoriale dato alcun peso al numero dei lavoratori che fornivano la particolare prestazione oggetto del contendere, il ricorso deve essere accolto. 3)Il ricorso è accolto limitatamente al quarto motivo, inammissibili gli altri.La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, che deciderà la causa nel merito anche in ordine alle spese di lite, applicando il seguente principio di diritto: “In tema di appalto avente ad oggetto prestazioni lavorative, la sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore può essere valutata in base al complesso dei servizi resie non al numero degli addetti tenuti a fornire la prestazione oggetto di causasolo ove detto numero renda irrilevante la posizione del singolo lavoratore. In caso contrario, l’indagine del giudice deve essere compiuta tenendo specificamente conto della situazione di tale lavoratore”. P.Q.M. La Corte, -accoglie il quarto motivo di ricorso, dichiarati inammissibili gli altri; - cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, che decide