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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 02885/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 169/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematico all’indirizzo PEC dei propri difensori –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematico all’indirizzo PEC dei propri difensori –controricorrenti – Nonché contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] –intimati – Avverso la sentenza n. 3333/2021della [OSCURATO:PERSONA], depositata il28 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 169/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 novembre 2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA], proprietari - per successione da [OSCURATO:PERSONA]- di un fondo rustico sito in agro di Paduli, domandarono giudizialmente l’accertamento della cessazione alla data del 5 maggio 2021 (ovvero alla diversa data ritenuta corretta) del rapporto di affitto agrario in corso con [OSCURATO:PERSONA] e con gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).

All’esito del giudizio di prime cure, l’adito Tribunale di Benevento dichiarò la cessazione dell’affitto al termine dell’annata agraria 2021.

2. In parziale accoglimento dell’appello interposto da [OSCURATO:PERSONA], la decisione in epigrafe ha dichiarato risolto il contratto di affitto alla data del 10 novembre 2025, compensando nei limiti di un terzo le spese del doppio grado di giudizio e condannando [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla refusione delle spese nella residua misura dei due terzi.

3. Per quanto ancora d’interesse, la Corte d’appello ha individuato nell’anno 1949 il momento iniziale del rapporto di affitto , in virtù di quanto dedotto da parte attrice e in assenza di «una presa di posizione specificamente negatoria» dei convenuti;ha poi ritenuto l’applicabilità dell’art. 2, primo comma, lett. c,della legge 3 maggio 1982, n. 203 e, per l’effetto, in ragione dell’operare di rinnovazioni tacite per periodi quindicennali in difetto di idonea disdetta, stabilito la cessazione del contratto al termine dell’annata agraria 2025.

4. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi; resistono, con unitario controricorso, Giuseppe la Rocca e [OSCURATO:PERSONA]; non svolgono difese nel giudizio di legittimità [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ambedue in proprio e nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]. r.g. n. 169/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

5. Le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Vanno preliminarmente disattesi i rilievi mossi nella memoria illustrativa del ricorrente in ordine alla ritualità e tempestività della notificazione del controricorso.

1.1. A fronte di un ricorso (recante l’indicazione dell’indirizzo PEC e dichiarazione di voler ricevere ivi notificazioni e comunicazioni, con elezione di domicilio fisico in Benevento, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) notificato (a mezzo PEC) in data 10 dicembre 2021, Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] hanno notificato il controricorso presso lo studio dei difensori domiciliatari a mezzo ufficiale giudiziario, con atto a quest’ultimo passato per la notifica il 19 gennaio 2022 e consegnato ai destinatari il giorno successivo.

Ciò emergendo ex actis, appare innanzitutto, osservato il termine fissato dall’art. 370 cod. proc. civ.: il deposito del ricorso andava compiuto non oltre giovedì 30 dicembre 2021 e i successivi venti giorni da detto adempimento scadevano il 19 gennaio 2022, giorno in cui il controricorso è stato consegnato per la notifica all’ufficiale giudiziario.

E non vi è dubbio che, ai fini della verifica della tempestività di siffatta notifica, occorra considerare il momento di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, in ragione del principio, di portata generale, della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario (ex plurimis, Cass., Sez.

U, 09/12/2015, n. 24822).

1.2. Quanto al modus dell’avvenuta notifica del controricorso, questa Corte ha già avuto modo di puntualizzare che «nel giudizio di cassazione, a seguito dell’entrata in vigore della legge 12 novembre 2011, n. 183 (avvenuta il 1° gennaio 2012) la notifica del controricorso al difensore che non abbia eletto domicilio in Roma dev’essere effettuata a pena di nullità all’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato all’ordine professionale ed indicato in ricorso.

Opera r.g. n. 169/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] tuttavia il principio, sancito in via generale dall’art. 156 c.p.c., terzo comma, secondo il quale la nullità non può essere mai pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato e ciò avviene tutte le volte che l’atto, malgrado l’irritualità della notifica, sia venuto a conoscenza del destinatario, come nel caso in cui la notifica sia effettuata a mezzo del servizio postale presso lo studio del difensore nel domicilio eletto (fuori Roma) nel ricorso medesimo» (Cass. 18/06/2014, n. 13857).

Sulla scorta di tale principio –cui si vuol dare convinta continuità – la nullità della notifica del controricorso non può che ritenersi sanata, dacché tempestivamente effettuata al suo corretto destinatario presso lo studio in Benevento, ove nel ricorso è stato eletto domicilio fisico ed ove l’atto è stata regolarmente ricevuto a mani proprie dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

2. Il primo mezzodi ricorsolamenta «violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1630 cod. civ. –dell’art. 111 Cost. e art. 6 CEDU e dell’art. 115 cod. proc. civ. nonché dell’art. 1 della legge n. 203 del 1982 in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.».

Ad avviso del ricorrente, la Corte partenopea: ha ritenuto provata la stipula del contratto di affitto nell’anno 1949 «senza elementi certi ed incontrovertibili» e sulla base di « circostanze mai dimostrate in giudizio», in particolare senza tenere «nella giusta considerazione la negazione opposta dai resistenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle affermazioni dei ricorrenti» Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA]; inoltre, ha ritenuto «non suffragate da alcuna prova le deduzioni dei resistenti circa la nascita di due diversi rapporti agrari nell’anno 1969 tra [OSCURATO:PERSONA] e i germani [OSCURATO:PERSONA] ed Errico». 2 Il motivo è, per tutti i profili ora sintetizzati, inammissibile.

2.1. Il giudice territoriale ha individuato l’insorgenza del rapporto nell’anno 1949 in forza del principio di non contestazione, rilevando cioè la mancanza di «una presa di posizione specificamente negatoria» r.g. n. 169/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dei resistenti all’allegazione di parte ricorrente nonché sulla base di affermazioni operate dagli stessi resistenti in altro giudizio.

L’argomentazione del ricorrente – con cui, in ultima analisi, si intende negare l’applicabilità al caso del principio di non contestazione –è svolta senza un’adeguata (o quantomeno sufficiente, nei passaggi essenziali e d’interesse) rappresentazione del contenuto degli atti difensivi (pervero, senza nemmeno una puntuale indicazione degli stessi) con cui si sarebbe concretata l’asserita «negazione» ostativa all’operare del disposto dell’art. 115, primo comma, cod. proc. civ.

In tal guisa, tuttavia, il motivo articolato non rispetta il requisito della specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti su cui il ricorso si fonda, prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366, primo comma, num. 6, del codice di rito.

In forza di questa norma, per come costantemente interpretata dal giudice della nomofilachia, sono infatti inammissibili le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso laCorte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (ex plurimis, Cass., Sez.

U., 27/12/2019,n. 34469; con specifico riferimento al modo di deduzione dell’inosservanza del principio di non contestazione, Cass. 22/05/2017, n. 12840; Cass. 09/08/2016, n. 16655; Cass. 04/04/2022, n. 10761; Cass. 12/10/2017, n. 24062).

2.2. Del pari inammissibile, siccome del tutto generica, la doglianza relativa alla risoluzione del contratto nell’anno 1969, circostanza ritenutadalla Corte d’appello «priva di alcuna prova al riguardo ». r.g. n. 169/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] riguardo, infatti,ad onta delle disposizioni richiamate in rubrica asseritamente trasgredite, il ricorrente non prospetta un’inosservanza dei criteri di riparto dell’onere probatorio (ed è noto che la violazione dell’art. 2697 cod. civ.si configura soltanto nell’ ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella sui qualiesso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni: Cass. 23/10/2018, n. 26769) né adduce che a fondamento della decisione siano state posteprove inesistenti o mai acquisite in giudizio oppure non introdotte dalle parti ma disposte dal giudice di propria iniziativa fuori dai poteri istruttori officiosi riconosciutigli (ovvero una violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. nei termini sindacabili in sede di legittimità: Cass. 26/04/2022, n. 12971; Cass. 01/03/2022, n. 6774; Cass., Sez.

U, 30/09/2020, n. 20867).

Al fondo, il motivo de quosi risolve (e si esaurisce) nel sollecitare questa Corte ad un riesame delle emergenze istruttorie volt o ad una diversa ricostruzione della vicenda fattuale controversa, attività del tutto estranea alla natura ed alla funzione del giudizio di legittimità.

Per mera completezza si aggiunge che, ove la violazione dell’art.111 Cost. volesse sottendere quella dell’art. 132, secondo comma, num. 4, cod. proc. civ., pur non indicato, si tratterebbe di censura inammissibilmente dedotta, in quanto basata su elementi aliunde desunti rispetto alla motivazione.

3. Il secondo mezzo censura, per violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., la disposta statuizione di compensazione parziale (nei limiti di un terzo) delle spese processuali: si assume che la compensazione doveva essere integrale, «dal momento che la domanda era stata accolta per ragioni diverse da quelle prospettate dagli attori avendo individuato la scadenza del contratto nell’anno 2025 e non nell’anno 2021 come richiesto». r.g. n. 169/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

3.1. Il motivo è inammissibile.

Per consolidato indirizzo di nomofilachia, l a valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (cfr., espressamente, Cass. 06/11/2023, n. 30771;Cass. 26/05/2021, n. 14459; Cass. 20/12/2017, n. 30592).

4. Il ricorso èdichiarato inammissibile.

5. Il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza.

6. L’oggetto della controversia (concernente un affitto agrario) esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione (Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 23912).

P.Q.M.

Dichiara inammissibileil ricorso.

Condanna il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], alla refusione in favore della parte controricorrente, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 6.000 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 169/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematico all’indirizzo PEC dei propri difensori –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematico all’indirizzo PEC dei propri difensori –controricorrenti – Nonché contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] –intimati – Avverso la sentenza n. 3333/2021della [OSCURATO:PERSONA], depositata il28 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 169/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 novembre 2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA], proprietari - per successione da [OSCURATO:PERSONA]- di un fondo rustico sito in agro di Paduli, domandarono giudizialmente l’accertamento della cessazione alla data del 5 maggio 2021 (ovvero alla diversa data ritenuta corretta) del rapporto di affitto agrario in corso con [OSCURATO:PERSONA] e con gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). All’esito del giudizio di prime cure, l’adito Tribunale di Benevento dichiarò la cessazione dell’affitto al termine dell’annata agraria 2021. 2. In parziale accoglimento dell’appello interposto da [OSCURATO:PERSONA], la decisione in epigrafe ha dichiarato risolto il contratto di affitto alla data del 10 novembre 2025, compensando nei limiti di un terzo le spese del doppio grado di giudizio e condannando [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla refusione delle spese nella residua misura dei due terzi. 3. Per quanto ancora d’interesse, la Corte d’appello ha individuato nell’anno 1949 il momento iniziale del rapporto di affitto , in virtù di quanto dedotto da parte attrice e in assenza di «una presa di posizione specificamente negatoria» dei convenuti;ha poi ritenuto l’applicabilità dell’art. 2, primo comma, lett. c,della legge 3 maggio 1982, n. 203 e, per l’effetto, in ragione dell’operare di rinnovazioni tacite per periodi quindicennali in difetto di idonea disdetta, stabilito la cessazione del contratto al termine dell’annata agraria 2025. 4. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi; resistono, con unitario controricorso, Giuseppe la Rocca e [OSCURATO:PERSONA]; non svolgono difese nel giudizio di legittimità [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ambedue in proprio e nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]. r.g. n. 169/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5. Le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Vanno preliminarmente disattesi i rilievi mossi nella memoria illustrativa del ricorrente in ordine alla ritualità e tempestività della notificazione del controricorso. 1.1. A fronte di un ricorso (recante l’indicazione dell’indirizzo PEC e dichiarazione di voler ricevere ivi notificazioni e comunicazioni, con elezione di domicilio fisico in Benevento, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) notificato (a mezzo PEC) in data 10 dicembre 2021, Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] hanno notificato il controricorso presso lo studio dei difensori domiciliatari a mezzo ufficiale giudiziario, con atto a quest’ultimo passato per la notifica il 19 gennaio 2022 e consegnato ai destinatari il giorno successivo. Ciò emergendo ex actis, appare innanzitutto, osservato il termine fissato dall’art. 370 cod. proc. civ.: il deposito del ricorso andava compiuto non oltre giovedì 30 dicembre 2021 e i successivi venti giorni da detto adempimento scadevano il 19 gennaio 2022, giorno in cui il controricorso è stato consegnato per la notifica all’ufficiale giudiziario. E non vi è dubbio che, ai fini della verifica della tempestività di siffatta notifica, occorra considerare il momento di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, in ragione del principio, di portata generale, della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario (ex plurimis, Cass., Sez. U, 09/12/2015, n. 24822). 1.2. Quanto al modus dell’avvenuta notifica del controricorso, questa Corte ha già avuto modo di puntualizzare che «nel giudizio di cassazione, a seguito dell’entrata in vigore della legge 12 novembre 2011, n. 183 (avvenuta il 1° gennaio 2012) la notifica del controricorso al difensore che non abbia eletto domicilio in Roma dev’essere effettuata a pena di nullità all’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato all’ordine professionale ed indicato in ricorso. Opera r.g. n. 169/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] tuttavia il principio, sancito in via generale dall’art. 156 c.p.c., terzo comma, secondo il quale la nullità non può essere mai pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato e ciò avviene tutte le volte che l’atto, malgrado l’irritualità della notifica, sia venuto a conoscenza del destinatario, come nel caso in cui la notifica sia effettuata a mezzo del servizio postale presso lo studio del difensore nel domicilio eletto (fuori Roma) nel ricorso medesimo» (Cass. 18/06/2014, n. 13857). Sulla scorta di tale principio –cui si vuol dare convinta continuità – la nullità della notifica del controricorso non può che ritenersi sanata, dacché tempestivamente effettuata al suo corretto destinatario presso lo studio in Benevento, ove nel ricorso è stato eletto domicilio fisico ed ove l’atto è stata regolarmente ricevuto a mani proprie dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il primo mezzodi ricorsolamenta «violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1630 cod. civ. –dell’art. 111 Cost. e art. 6 CEDU e dell’art. 115 cod. proc. civ. nonché dell’art. 1 della legge n. 203 del 1982 in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.». Ad avviso del ricorrente, la Corte partenopea: ha ritenuto provata la stipula del contratto di affitto nell’anno 1949 «senza elementi certi ed incontrovertibili» e sulla base di « circostanze mai dimostrate in giudizio», in particolare senza tenere «nella giusta considerazione la negazione opposta dai resistenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle affermazioni dei ricorrenti» Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA]; inoltre, ha ritenuto «non suffragate da alcuna prova le deduzioni dei resistenti circa la nascita di due diversi rapporti agrari nell’anno 1969 tra [OSCURATO:PERSONA] e i germani [OSCURATO:PERSONA] ed Errico». 2 Il motivo è, per tutti i profili ora sintetizzati, inammissibile. 2.1. Il giudice territoriale ha individuato l’insorgenza del rapporto nell’anno 1949 in forza del principio di non contestazione, rilevando cioè la mancanza di «una presa di posizione specificamente negatoria» r.g. n. 169/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dei resistenti all’allegazione di parte ricorrente nonché sulla base di affermazioni operate dagli stessi resistenti in altro giudizio. L’argomentazione del ricorrente – con cui, in ultima analisi, si intende negare l’applicabilità al caso del principio di non contestazione –è svolta senza un’adeguata (o quantomeno sufficiente, nei passaggi essenziali e d’interesse) rappresentazione del contenuto degli atti difensivi (pervero, senza nemmeno una puntuale indicazione degli stessi) con cui si sarebbe concretata l’asserita «negazione» ostativa all’operare del disposto dell’art. 115, primo comma, cod. proc. civ. In tal guisa, tuttavia, il motivo articolato non rispetta il requisito della specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti su cui il ricorso si fonda, prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366, primo comma, num. 6, del codice di rito. In forza di questa norma, per come costantemente interpretata dal giudice della nomofilachia, sono infatti inammissibili le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso laCorte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (ex plurimis, Cass., Sez. U., 27/12/2019,n. 34469; con specifico riferimento al modo di deduzione dell’inosservanza del principio di non contestazione, Cass. 22/05/2017, n. 12840; Cass. 09/08/2016, n. 16655; Cass. 04/04/2022, n. 10761; Cass. 12/10/2017, n. 24062). 2.2. Del pari inammissibile, siccome del tutto generica, la doglianza relativa alla risoluzione del contratto nell’anno 1969, circostanza ritenutadalla Corte d’appello «priva di alcuna prova al riguardo ». r.g. n. 169/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] riguardo, infatti,ad onta delle disposizioni richiamate in rubrica asseritamente trasgredite, il ricorrente non prospetta un’inosservanza dei criteri di riparto dell’onere probatorio (ed è noto che la violazione dell’art. 2697 cod. civ.si configura soltanto nell’ ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella sui qualiesso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni: Cass. 23/10/2018, n. 26769) né adduce che a fondamento della decisione siano state posteprove inesistenti o mai acquisite in giudizio oppure non introdotte dalle parti ma disposte dal giudice di propria iniziativa fuori dai poteri istruttori officiosi riconosciutigli (ovvero una violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. nei termini sindacabili in sede di legittimità: Cass. 26/04/2022, n. 12971; Cass. 01/03/2022, n. 6774; Cass., Sez. U, 30/09/2020, n. 20867). Al fondo, il motivo de quosi risolve (e si esaurisce) nel sollecitare questa Corte ad un riesame delle emergenze istruttorie volt o ad una diversa ricostruzione della vicenda fattuale controversa, attività del tutto estranea alla natura ed alla funzione del giudizio di legittimità. Per mera completezza si aggiunge che, ove la violazione dell’art.111 Cost. volesse sottendere quella dell’art. 132, secondo comma, num. 4, cod. proc. civ., pur non indicato, si tratterebbe di censura inammissibilmente dedotta, in quanto basata su elementi aliunde desunti rispetto alla motivazione. 3. Il secondo mezzo censura, per violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., la disposta statuizione di compensazione parziale (nei limiti di un terzo) delle spese processuali: si assume che la compensazione doveva essere integrale, «dal momento che la domanda era stata accolta per ragioni diverse da quelle prospettate dagli attori avendo individuato la scadenza del contratto nell’anno 2025 e non nell’anno 2021 come richiesto». r.g. n. 169/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Il motivo è inammissibile. Per consolidato indirizzo di nomofilachia, l a valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (cfr., espressamente, Cass. 06/11/2023, n. 30771;Cass. 26/05/2021, n. 14459; Cass. 20/12/2017, n. 30592). 4. Il ricorso èdichiarato inammissibile. 5. Il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza. 6. L’oggetto della controversia (concernente un affitto agrario) esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione (Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 23912). P.Q.M. Dichiara inammissibileil ricorso. Condanna il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], alla refusione in favore della parte controricorrente, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 6.000 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura