CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 febbraio 2025
Cassazione n. 12207/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 13345-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 4435/2023 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 04/12/2023 R.G.N. 763/2020; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.13345/2024 Cron. Rep. Ud.20/02/2025 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza del 4 dicembre 2023, la Corte d’Appello di Roma, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Frosinone, accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’AUSL di Frosinone e di [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto l’accertamento del diritto dell’istante all’assunzione a tempo pieno e indeterminato alle dipendenze dell’AUSL di Frosinone presso l’[OSCURATO:PERSONA] di Frosinone con qualifica di dirigente medico di I livello già da giugno 2016 in luogo della dott.ssa Moi destinataria dell’assunzione e la condanna dell’AUSL alla stipula del relativo contratto di lavoro ed al risarcimento del danno patrimoniale medio tempore subito commisurato all’importo delle retribuzioni non percepite ridotte del lucro altrimenti conseguito; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto doversi ravvisare una responsabilità per colpa nel contegno dell’AUSL di Frosinone che, autorizzata dal Commissario ad Acta incaricato del rientro dal disavanzo sanitario regionale, a procedere alle assunzioni previste, valendosi della graduatoria approvata all’esito del concorso indetto dall’ASL di Rieti, che vedeva la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] collocata in posizione prioritaria rispetto alla dott.ssa Moi, inviava alla [OSCURATO:PERSONA] il telegramma di convocazione per la dichiarazione di disponibilità all’assunzione all’indirizzo errato comunicato dall’ASL di Rieti, non procedendo all’assunzione della [OSCURATO:PERSONA] disposta nei confronti della Moi, ovviamente non essendosi la prima presenta alla data della convocazione, il 27.6.2016, nonostante il successivo 30.6.2016 la AUSL di Rieti faceva pervenire la comunicazione di rettifica dell’indirizzo; - che per la cassazione di tale decisione ricorre l’AUSL di Frosinone, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA]; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, la AUSL ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. 115 c.p.c. e 4 d.P.R. n. 487/1994, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale avendo disatteso la prova, il cui onere gravava a suo carico, che assume essere stata offerta e conseguita, della mancata conoscenza della circostanza dell’invio del telegramma di convocazione per la dichiarazione di disponibilità all’assunzione da parte della [OSCURATO:PERSONA] ad un indirizzo errato, qualificato quale fatto impeditivo della pretesa risarcitoria fondata sull’inadempimento; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. e 1223 c.c., la AUSL ricorrente imputa alla Corte territoriale la mancata considerazione di documentazione attestante la percezione da parte della [OSCURATO:PERSONA] di redditi ulteriori rispetto a quelli tenuti presenti dalla Corte territoriale ai fini della determinazione dell’aliunde perceptum tali da comportare la detrazione a quei fini dalla posta risarcitoria di un importo più elevato; - che il primo motivo si rivela inammissibile non cogliendo la censura sollevata l’effettiva ratio decidendi sottesa alla pronunzia della Corte territoriale, intesa a dare rilievo al diritto all’assunzione predicabile in capo alla [OSCURATO:PERSONA] a motivo della prioritaria posizione in graduatoria, diritto che imponeva l’adempimento, a prescindere dalla scadenza del termine assegnato alla [OSCURATO:PERSONA] per la dichiarazione di disponibilità all’assunzione ( in cui si assume essere ancora ignota la circostanza della mancataricezione del telegramma relativo da parte della [OSCURATO:PERSONA]) e indipendentemente dal momento in cui era intervenuta da parte della AUSL ricorrente la conoscenza del disguido, tanto più che l’evenienza si è verificata a soli tre giorni dalla sottoscrizione del contratto di lavoro con la Moi; - che parimenti inammissibile risulta il secondo motivo per genericità della censura, non dando conto la AUSL ricorrente, in contrasto con l’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass.n. 9646/2022 citata nello stesso ricorso), delle ragioni fondanti la pretesa avanzata di rilevanza ai fini dell’aliunde perceptum dei redditi prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] recati dalla documentazione contabile prodotta, ben potendo trattarsi di redditi compatibili con l’impiego ospedaliero; - che il ricorso va dunque dichiarato inammissibile; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto tanto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovu