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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2021

Cassazione n. 01988/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANIA Azit-e-avvtgeratter-pa-Fti-; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Catania confermava la pronuncia con la quale il primo giudice aveva condannato Erald SULCA3 alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione.

2. Propone ricorso Erald SULCAJ, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e alla omessa riqualificazione del fatto nella contravvenzione prevista dall'art.712 cod. pen.; lo stesso vizio, unitamente a quello di violazione della legge penale viene denunciato in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. nonché in relazione alla quantificazione della pena e alla omessa concessione del beneficio della sospensione condizionale.

3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi proposti, reiterativi delle doglianze avanzate con l'atto di appello, disattese dalla Corte territoriale con motivazione specifica, adeguata, non contraddittoria né manifestamente illogica.

La difesa ha denunciato cumulativamente il vizio motivazionale, in contrasto con il principio secondo il quale i vizi indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. si pongono in rapporto di alternatività ovvero di reciproca esclusione (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv. 254329; da ultimo v.

Sez.

U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, in motivazione).

Anche a prescindere da questo rilievo, è immune da vizi e tutt'altro che illogica l'ampia motivazione della sentenza (pagg. 4-7) in ordine alla sicura provenienza delittuosa dell'affilacoltelli professionale, rinvenuto nell'abitazione dell'imputato, dedito al taglio della pietra.

La Corte di appello ha indicato cli elementi dimostrativi della mala fede dell'imputato, applicando correttamente il principio secondo il quale la prova della consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto può desumersi da qualsiasi elemento e quindi anche dalla omessa o inattendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, che è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, spiegabile con un acquisto in mala fede (Sez.

U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914; Sez. 2, n. 25429 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713; Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyennang, Rv. 268643).

Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha escluso che nel caso di specie fosse configurabile la contravvenzione prevista dall'art. 712 del codice penale.

E' incensurabile l'ampia motivazione della Corte di merito anche in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. (risultando l'offesa non tenue e la condotta non occasionale) nonché in relazione alla quantificazione della pena, determinata in misura largamente inferiore a quella intermedia (previo riconoscimento dell'attenuante ex art. 648, secondo comma, cod. pen.), e alla omessa concessione della sospensione condizionale, stante lo sfavorevole giudizio prognostico, espresso alla luce del recente e rilevante precedente penale di cui è gravato l'imputato.

4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 7 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANIA Azit-e-avvtgeratter-pa-Fti-; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Catania confermava la pronuncia con la quale il primo giudice aveva condannato Erald SULCA3 alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione. 2. Propone ricorso Erald SULCAJ, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e alla omessa riqualificazione del fatto nella contravvenzione prevista dall'art.712 cod. pen.; lo stesso vizio, unitamente a quello di violazione della legge penale viene denunciato in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. nonché in relazione alla quantificazione della pena e alla omessa concessione del beneficio della sospensione condizionale. 3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi proposti, reiterativi delle doglianze avanzate con l'atto di appello, disattese dalla Corte territoriale con motivazione specifica, adeguata, non contraddittoria né manifestamente illogica. La difesa ha denunciato cumulativamente il vizio motivazionale, in contrasto con il principio secondo il quale i vizi indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. si pongono in rapporto di alternatività ovvero di reciproca esclusione (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv. 254329; da ultimo v. Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, in motivazione). Anche a prescindere da questo rilievo, è immune da vizi e tutt'altro che illogica l'ampia motivazione della sentenza (pagg. 4-7) in ordine alla sicura provenienza delittuosa dell'affilacoltelli professionale, rinvenuto nell'abitazione dell'imputato, dedito al taglio della pietra. La Corte di appello ha indicato cli elementi dimostrativi della mala fede dell'imputato, applicando correttamente il principio secondo il quale la prova della consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto può desumersi da qualsiasi elemento e quindi anche dalla omessa o inattendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, che è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, spiegabile con un acquisto in mala fede (Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914; Sez. 2, n. 25429 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713; Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyennang, Rv. 268643). Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha escluso che nel caso di specie fosse configurabile la contravvenzione prevista dall'art. 712 del codice penale. E' incensurabile l'ampia motivazione della Corte di merito anche in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. (risultando l'offesa non tenue e la condotta non occasionale) nonché in relazione alla quantificazione della pena, determinata in misura largamente inferiore a quella intermedia (previo riconoscimento dell'attenuante ex art. 648, secondo comma, cod. pen.), e alla omessa concessione della sospensione condizionale, stante lo sfavorevole giudizio prognostico, espresso alla luce del recente e rilevante precedente penale di cui è gravato l'imputato. 4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]
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