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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 aprile 2026

Cassazione n. 16234/2026

Testo disponibile della fonte

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pello di VeneziaEsaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Padova,che si è riportata ai motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento, conparticolare riferimento alla confisca della somma di euro

16.000.1. Con sentenza del 25 settembre 2025 la Corte di appello di Venezia haconfermato la sentenza emessa dal Tribunale di Verona in data 9 febbraio 2024con la quale l’imputato appellante [OSCURATO:PERSONA] era stata ritenutoresponsabile del delitto di ricettazione di una somma di danaro, e condannato allapena di due anni di reclusione ed euro 600 di multa.2.

Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione il difensoredi fiducia dell’imputato, eccependo il vizio di motivazione e la violazione di legge:a) in relazione al mancato accertamento del reato presupposto e degli elementidella ricettazione, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, senza adeguatavalutazione delle argomentazioni difensive su tali punti; a) al trattamentosanzionatorio, con particolare riferimento al diniego delle circostanze attenuantigeneriche.3.

Il primo motivo di ricorso è fondato e assorbente.Afferma la corte territoriale che “alla luce della mancata immediatagiustificazione circa la provenienza (della somma di euro 16.200), delle modalitàdi occultamento e della spiegazione postuma non credibile e non riscontrata, nonè possibile affermare la liceità della provenienza della somma di danaro rinvenutaall’interno dell’auto dell’imputato” (pag. 5 della sentenza impugnata), sostenendoin tal modo che la provenienza delittuosa delle mazzette di banconote, situate inun vano creato nell’abitacolo della vettura, derivasse proprio dalla mancatagiustificazione in ordine al loro possesso e dal tentativo di nasconderne l’esistenzaalla [OSCURATO:PERSONA] in fase di controllo.L’errore di diritto sotteso a tale conclusione è duplice.3.1.

Per un primo profilo, se è vero che ai fini della configurabilità del delittodi ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente dadelitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza (Sez. 2,Sentenza n. 52271 del 10/11/2016, Agyemangm, Rv. 268643 – 01), è altresìinnegabile che l’elemento soggettivo non è di per sé sufficiente a configurare ilreato, se non è provata anche la provenienza delittuosa del bene; elementooggettivo che i giudici del merito fanno derivare dalle dichiarazioni dell’imputatoin ordine al possesso della somma rinvenuta e, quindi, dalla stessa prova del dolo.Le modalità di occultamento e il fatto che “qualche mese dopo i fatti oggettodel presente procedimento (l’imputato) si è reso responsabile dei reati didetenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti” sono circostanze che nonprovano il collegamento della somma in questione con una condotta delittuosa,trattandosi – in un caso – di indizio di valenza non univoca e – nell’altro – di unacondotta successiva e non presupposta al possesso.3.2.

Per un secondo profilo, la Corte di appello non ha applicato il principio didiritto più volte esplicitato dal giudice di legittimità.Già in tema di sequestro preventivo si è affermato, infatti, che la sussistenzadel fumus del delitto di ricettazione non può essere desunta, nel caso dirinvenimento di rilevanti somme di denaro o di preziosi della cui disponibilità nonsia fornita giustificazione, dalle sole modalità di occultamento dei beni e dallamancanza di redditi lecitamente prodotti, in assenza di elementi ulteriori,significativi della certa provenienza dei primi da un delitto presupposto (Sez. 2, n.28587 del 03/07/2024, Peritore, Rv. 286727 – 01).L’estensione generalizzata della possibilità di contestare fattispecie diricettazione, riciclaggio ed autoriciclaggio ritenendo in via incidentale e sulla basedella prova logica l'esistenza di un reato presupposto, rischierebbe di legittimareprassi di generalizzata ablazione di somme di denaro prive di giustificazione.Proprio al fine di evitare tale rischio, il quale comporterebbe l'eccessivacompressione del diritto di proprietà e di libera disponibilità del denaro, si èaffermato che in caso di rinvenimento di rilevanti somme di denaro contante privedi giustificazione, i reati di ricettazione e di riciclaggio devono essere connessiall'individuazione non soltanto di particolari modalità di occultamento del contante,significative della volontà di occultarlo, in mancanza di redditi leciti, ma anche diulteriori elementi significativi della certa provenienza da delitto, altrimentilegittimandosi la generale ablazione di qualsiasi somma ritenuta rilevante (in talsenso Sez. 2, n. 29689 del 28/05/2019, Maddaloni, Rv. 277020 – 01).Tali elementi significativi non sono indicati nelle pronunce di merito, conconseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fattocontestato non integra gli estremi della ricettazione; va altresì restituita la sommaconfiscata all’avente diritto.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste edispone restituirsi la somma in sequestro all’avente diritto e manda alla Cancelleriaper l’immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto dicompetenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.Così deciso in Roma il 17 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pello di VeneziaEsaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Padova,che si è riportata ai motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento, conparticolare riferimento alla confisca della somma di euro 16.000.1. Con sentenza del 25 settembre 2025 la Corte di appello di Venezia haconfermato la sentenza emessa dal Tribunale di Verona in data 9 febbraio 2024con la quale l’imputato appellante [OSCURATO:PERSONA] era stata ritenutoresponsabile del delitto di ricettazione di una somma di danaro, e condannato allapena di due anni di reclusione ed euro 600 di multa.2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione il difensoredi fiducia dell’imputato, eccependo il vizio di motivazione e la violazione di legge:a) in relazione al mancato accertamento del reato presupposto e degli elementidella ricettazione, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, senza adeguatavalutazione delle argomentazioni difensive su tali punti; a) al trattamentosanzionatorio, con particolare riferimento al diniego delle circostanze attenuantigeneriche.3. Il primo motivo di ricorso è fondato e assorbente.Afferma la corte territoriale che “alla luce della mancata immediatagiustificazione circa la provenienza (della somma di euro 16.200), delle modalitàdi occultamento e della spiegazione postuma non credibile e non riscontrata, nonè possibile affermare la liceità della provenienza della somma di danaro rinvenutaall’interno dell’auto dell’imputato” (pag. 5 della sentenza impugnata), sostenendoin tal modo che la provenienza delittuosa delle mazzette di banconote, situate inun vano creato nell’abitacolo della vettura, derivasse proprio dalla mancatagiustificazione in ordine al loro possesso e dal tentativo di nasconderne l’esistenzaalla [OSCURATO:PERSONA] in fase di controllo.L’errore di diritto sotteso a tale conclusione è duplice.3.1. Per un primo profilo, se è vero che ai fini della configurabilità del delittodi ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente dadelitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza (Sez. 2,Sentenza n. 52271 del 10/11/2016, Agyemangm, Rv. 268643 – 01), è altresìinnegabile che l’elemento soggettivo non è di per sé sufficiente a configurare ilreato, se non è provata anche la provenienza delittuosa del bene; elementooggettivo che i giudici del merito fanno derivare dalle dichiarazioni dell’imputatoin ordine al possesso della somma rinvenuta e, quindi, dalla stessa prova del dolo.Le modalità di occultamento e il fatto che “qualche mese dopo i fatti oggettodel presente procedimento (l’imputato) si è reso responsabile dei reati didetenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti” sono circostanze che nonprovano il collegamento della somma in questione con una condotta delittuosa,trattandosi – in un caso – di indizio di valenza non univoca e – nell’altro – di unacondotta successiva e non presupposta al possesso.3.2. Per un secondo profilo, la Corte di appello non ha applicato il principio didiritto più volte esplicitato dal giudice di legittimità.Già in tema di sequestro preventivo si è affermato, infatti, che la sussistenzadel fumus del delitto di ricettazione non può essere desunta, nel caso dirinvenimento di rilevanti somme di denaro o di preziosi della cui disponibilità nonsia fornita giustificazione, dalle sole modalità di occultamento dei beni e dallamancanza di redditi lecitamente prodotti, in assenza di elementi ulteriori,significativi della certa provenienza dei primi da un delitto presupposto (Sez. 2, n.28587 del 03/07/2024, Peritore, Rv. 286727 – 01).L’estensione generalizzata della possibilità di contestare fattispecie diricettazione, riciclaggio ed autoriciclaggio ritenendo in via incidentale e sulla basedella prova logica l'esistenza di un reato presupposto, rischierebbe di legittimareprassi di generalizzata ablazione di somme di denaro prive di giustificazione.Proprio al fine di evitare tale rischio, il quale comporterebbe l'eccessivacompressione del diritto di proprietà e di libera disponibilità del denaro, si èaffermato che in caso di rinvenimento di rilevanti somme di denaro contante privedi giustificazione, i reati di ricettazione e di riciclaggio devono essere connessiall'individuazione non soltanto di particolari modalità di occultamento del contante,significative della volontà di occultarlo, in mancanza di redditi leciti, ma anche diulteriori elementi significativi della certa provenienza da delitto, altrimentilegittimandosi la generale ablazione di qualsiasi somma ritenuta rilevante (in talsenso Sez. 2, n. 29689 del 28/05/2019, Maddaloni, Rv. 277020 – 01).Tali elementi significativi non sono indicati nelle pronunce di merito, conconseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fattocontestato non integra gli estremi della ricettazione; va altresì restituita la sommaconfiscata all’avente diritto. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste edispone restituirsi la somma in sequestro all’avente diritto e manda alla Cancelleriaper l’immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto dicompetenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.Così deciso in Roma il 17 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
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