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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 aprile 2026

Cassazione n. 10714/2026

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le è rappresentata e difesa, giustaprocura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;- ricorrente -controAGENZIA [OSCURATO:PERSONA],MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE,MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E [OSCURATO:PERSONA],- intimati -avverso la sentenza n. 1565/2023 della CORTE D'APPELLO di BARIpubblicata il 17/10/2023 e notificata il 20/10/2023;Numero registro generale 25355/2023Numero sezionale 1398/2025Numero di raccolta generale 10714/2026Data pubblicazione 22/04/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria della ricorrente.1.

Con atto di citazione notificato il 25/7/2019, [OSCURATO:PERSONA] in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Bari, il Ministerodell’Economia e delle Finanze, il Ministero delle Infrastrutture e deiTrasporti e l’Agenzia del demanio, esponendo che era proprietaria diun compendio immobiliare confinante con tre particelle, identificate incatasto del comune di Polignano a mare ai n. 2885 e n. 2886 del foglio23 e al n. 2207 del foglio 21, tutte catastalmente intestate al demaniomarittimo, in effetti mai utilizzate per il cd. uso del mare e da leipossedute pacificamente e ininterrottamente per oltre un ventennio;nel 2019, ella aveva chiesto al Tribunale di Bari una consulenza tecnicapreventiva ex art. 696 bis cod. proc. civ. e il tecnico nominato avevarilevato che la particella n. 2886 del foglio 23 era «parte integrante delsuo immobile» e che, in ogni caso, per loro caratteristiche, anche lealtre due particelle non potevano appartenere al demanio marittimo,come risultava ulteriormente confermato dalla mancanza di un verbaledi delimitazione ai sensi dell’art. 32 cod. nav.; chiese, pertanto, diaccertare la sua proprietà della particella 2886 perché «dichiarata parteintegrante del suo immobile dal consulente» (così in citazione) e dellealtre due particelle per maturata usucapione.2.

Con sentenza n. 2937/2021, il Tribunale di Bari dichiaròinammissibile la domanda proposta nei confronti del Ministerodell’Economia e delle Finanze e del Ministero delle Infrastrutture e deiTrasporti per difetto di legittimazione passiva; rigettò, poichéinfondata, la domanda proposta nei confronti dell’Agenzia del demanioe condannò l’attrice al pagamento delle spese; ritenne, in particolare,che le particelle appartenessero al demanio marittimo, in forza dellaRic. 2023 n. 25355 sez. 2 - ad. 8-5-2025 -2-Numero registro generale 25355/2023Numero sezionale 1398/2025Numero di raccolta generale 10714/2026Data pubblicazione 22/04/2026loro natura e delle risultanze catastali, sicché ex art. 823 cod. civ. nonerano usucapibili se non previa sdemanializzazione espressadell’Autorità competente e rilevò in ogni caso il difetto di provadell’usucapione.3.

Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] propose appello,lamentando che il Tribunale di Bari: avesse erroneamente ritenuto chel'area fosse inclusa nel demanio marittimo, nonostante la suaconfigurazione e la mancanza di una destinazione ai pubblici usi delmare; avesse infondatamente attribuito valore di prova all'intestazionecatastale, invece irrilevante per l'accertamento del diritto di proprietàsu un bene immobile; che non avesse ritenuto l’avvenutasdemanializzazione tacita del bene, posto che l’area, dopo laconclusione dei procedimenti penali a suo carico per reati edilizi, le erastata restituita; che il suo possesso continuato ed ininterrotto adusucapionem risultava da numerosi documenti.4.

Con sentenza n. 1565/2023, la Corte d’appello di Bari rigettòl’appello, confermando integralmente la sentenza impugnata, econdannò l’appellante alle spese.

In particolare, la Corte territorialeconfermò la natura demaniale del bene e la conseguente necessità diottenere un provvedimento espresso di sdemanializzazione per poterlousucapire; confermò pure il difetto di prova del possesso pacifico delbene ai fini dell’usucapione, perché reiteratamente contrastatodall’Amministrazione intestataria che aveva difeso la sua titolarità.5.

Avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari, CarmelaChimienti ha proposto ricorso per Cassazione, affidandolo a quattromotivi, illustrati da successiva memoria.

L’Agenzia del Demanio, ilMinistero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero delleInfrastrutture e dei Trasporti non hanno svolto difese.In data 13/5/24, il Consigliere delegato di questa secondasezione ha proposto la definizione accelerata del ricorso ex art. 380 bisRic. 2023 n. 25355 sez. 2 - ad. 8-5-2025 -3-Numero registro generale 25355/2023Numero sezionale 1398/2025Numero di raccolta generale 10714/2026Data pubblicazione 22/04/2026cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la decisione con istanzadel 18/6/24.La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONEPreliminarmente deve rilevarsi che il Presidente del presentecollegio non si trova in condizioni di incompatibilità per aver formulatola proposta di definizione accelerata del ricorso in esame.

Comeprecisato dalle S.U. di questa Corte nella sentenza n.9611/2024, nelprocedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili,improcedibili o manifestamente infondati ex art. 380-bis cod. proc. civ.(come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), il Presidente della sezioneo il Consigliere delegato che abbia formulato la proposta di definizionepuò far parte - ed eventualmente essere nominato relatore - delcollegio investito della definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ., non versando in situazione di incompatibilità aglieffetti degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 cod. proc. civ.: la propostanon rivela, infatti, una funzione decisoria e non è suscettibile diassumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera diconsiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura qualefase distinta che si sussegua nel medesimo giudizio di cassazione concarattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e dicontrollo della proposta stessa.Pure preliminarmente, deve rilevarsi che la notifica del ricorsointroduttivo all’Agenzia del Demanio, al Ministero dell’Economia e delleperché effettuata presso l’Avvocatura dello Stato distrettuale di Bari enon presso l’Avvocatura generale in Roma.Ciononostante, questa Corte ritiene di non dover disporre larinnovazione della notificazione del ricorso: per le ragioni di seguitoesposte, infatti, il ricorso è infondato e nel rispetto del principio dellaRic. 2023 n. 25355 sez. 2 - ad. 8-5-2025 -4-Numero registro generale 25355/2023Numero sezionale 1398/2025Numero di raccolta generale 10714/2026Data pubblicazione 22/04/2026ragionevole durata del processo, devono essere evitati ed impediticomportamenti che ostacolino una sollecita definizione del giudizio eche non risultino indispensabili a garantire l’effettività della strutturadialettica del processo nelle sue essenziali attuazioni del contraddittorioe della difesa; in particolare, la fissazione di un termine per larinnovazione della notifica si tradurrebbe, nella fattispecie, oltre che inun aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizionedel giudizio di cassazione non giustificato da un effettivo pregiudiziodei diritti processuali dei soggetti controinteressati nella cui sferagiuridica il rigetto del ricorso è destinato a produrre i suoi effetti (inultimo, Cass. Sez. 6-3, n. 8980 del 15/05/2020).1.

Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 4 del commaI dell’art. 360 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato laviolazione dell’articolo 112 cod. proc. civ., sostenendo che la Corted’appello avrebbe modificato il petitum della sua domanda il cuioggetto non era né il procedimento della sdemanializzazione, né delladelimitazione demaniale oppure dell’usucapione, ma unicamentel’accertamento della proprietà dell’area contesa; l’accertamento dellaintervenuta usucapione, infatti, avrebbe potuto essere affrontatasoltanto se il Giudicante avesse accolto le conclusioni della c.t.u., esoltanto per le due particelle ritenute non appartenenti al demaniomarittimo e non per l’altra particella attribuita al cespite dellaricorrente, per intervenuto acquisto per rogito notarile.1.1.

Il motivo è inammissibile per sua formulazione.

Con il suoproprietà delle particelle limitrofe al suo compendio per due differentiragioni e, cioè, per la natura accessoria della particella n. n. 2886 delfoglio 23, in quanto «dichiarata […] dal consulente» e per la maturatausucapione delle particelle 2207 del foglio 21; presupposto dellapretesa è stata proprio la natura demaniale affermata, reiteratamente,Ric. 2023 n. 25355 sez. 2 - ad. 8-5-2025 -5-Numero registro generale 25355/2023Numero sezionale 1398/2025Numero di raccolta generale 10714/2026Data pubblicazione 22/04/2026dall’Amministrazione.

Evidentemente, allora, gli accertamenti dellanatura del bene e dei presupposti dell’usucapione erano indispensabiliper rendere il provvedimento necessario alla soluzione del casoconcreto.Per principio consolidato, invero, il limite del rispetto, per ilgiudice, del petitum e della causa petendi si sostanzia nel divieto diintroduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché ilvizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice di merito,alterando gli elementi obiettivi dell'azione (cioè proprio il petitum o lacausa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto(petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vitadiverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre ilimiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori(Cass. Sez. 5, n. 644 del 10/01/2025; Sez. 2, n. 25710 del26/09/2024; Sez. 1, n. 5351 del 08/03/2007): nella fattispecie è statarigettata la domanda di accertamento della proprietà dell’area,esattamente come preteso in citazione.Quanto, infine, all’omessa pronuncia sulla particella 2286 (in talsenso deve essere interpretata la denuncia intestata quale «omessoesame di fatto decisivo»), evidentemente nessun rilievo cogente, peril Giudice, possono avere le conclusioni di una consulenza tecnica,sicché nessuna omissione è ravvisabile perché è stato pronunciato unrigetto anche in riferimento a tale particella: ai fini della sussistenzadel vizio di omessa pronuncia non è, invero, sufficiente la mancanza diun'espressa statuizione del giudice ma è necessario che sia statocompletamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabilealla soluzione del caso concreto (tra le tantissime, Sez. 2, n. 20718 del13/08/2018; Sez. 2, n. 25710 del 26/09/2024; Sez. 5, n. 2953 del06/02/2025) e ciò nella specie, come detto, non è accaduto.Ric. 2023 n. 25355 sez. 2 - ad. 8-5-2025 -6-Numero registro generale 25355/2023Numero sezionale 1398/2025Numero di raccolta generale 10714/2026Data pubblicazione 22/04/20262.

Con il secondo motivo, articolato in riferimento ai numeri 3 e5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la ricorrente ha lamentatola violazione dell’art. 822 e 28 cod. nav. e, in riferimento al n. 5,l’omesso esame delle caratteristiche che deve possedere un beneappartenente al demanio e, di conseguenza, non ha accertato ilpossesso di tali caratteristiche da parte del bene in causa.

Inoltre, nonsarebbe stato conoscibile il percorso argomentativo che ha condotto ilgiudice a non prendere in considerazione gli atti e gli argomenti di cuidisponeva e, cioè, le conclusioni delle consulenze e gli argomenti dellasua difesa.3.

Con il terzo motivo, pure articolato in riferimento ai numeri 3e 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la ricorrente haprospettato, con un primo profilo, che erroneamente la Corteterritoriale avrebbe ritenuto l’assoluto valore probatorio del catasto, inmerito all’appartenenza della proprietà del bene; per altro profilo, chenon avrebbe tenuto conto delle conclusioni del c.t.u. preventiva senzaspiegarne le ragioni.3.1.

I due motivi, che possono essere trattati congiuntamenteper continuità di argomentazione, sono in parte inammissibili e in parteevidentemente infondati.

La Corte d’appello (pag. 6 della sentenza,punto 4 della motivazione) ha preso atto che «il Tribunale di Bari,muovendo dal presupposto che le particelle distinte in catasto al foglio21, n. 22027 e al foglio 23, n. 2885 e n. 2886, in base alla cartografiadel [OSCURATO:PERSONA] e all’intestazione catastale,appartengono al demanio marittimo, ha presuntivamente desunto datali risultanze la loro attitudine al soddisfacimento degli interessipubblici del mare.

Conseguentemente, il giudicante ha ritenuto,recependo i principi statuiti dai giudici di legittimità, che, a differenzadi quanto previsto dall’art. 829 cod. civ., secondo cui il passaggio di unbene dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato ha naturaRic. 2023 n. 25355 sez. 2 - ad. 8-5-2025 -7-Numero registro generale 25355/2023Numero sezionale 1398/2025Numero di raccolta generale 10714/2026Data pubblicazione 22/04/2026dichiarativa e può avvenire anche tacitamente, invece per i beniappartenenti al demanio marittimo non è possibile che lasdemanializzazione si compia in forma tacita, essendo necessaria, anorma dell’art. 35 cod. nav., l’adozione di un formale ed espressoprovvedimento della competente Autorità amministrativa aventecarattere costitutivo (cfr. Cass. 11.5.2009 n. 10817; in sensoconforme, più recentemente, Cass. 18.10.2019 n. 26655).

Dimodoché,la sdemanializzazione dei beni del demanio marittimo non può avvenireper facta concludentia, ma solo per legge oppure mediante unprovvedimento dell’Autorità competente avente efficacia costitutiva,basato su una valutazione tecnico-discrezionale in ordine ai caratterinaturali dell’area e alle esigenze locali, finalizzata a verificare lasopravvenuta mancanza dell’attitudine dell’area a servire agli usipubblici del mare.

Per tale ragione, sono irrilevanti il possesso del beneda parte del privato, improduttivo di effetti ed inidoneo all’acquistodella proprietà per usucapione, nonché il non uso da parte delproprietario pubblico, sicché l’accertamento giudizialedell’insussistenza dei presupposti fattuali di appartenenza del bene aldemanio è del tutto privo di utilità (così, pressoché testualmente, Cass.19.2.2019 n. 4839)».Questa motivazione, tutt’altro che assente o apparente (per lanozione v.

Sez.

U, n. 8053 del 07/04/2014; tra le tante, in ultimo,Cass.

Sez. 1, n. 7090 del 03/03/2022) è corretta in fatto e conforme aprincipi consolidati in diritto.La Corte d’appello ha ritenuto indizi sufficienti della demanialitàl’intestazione catastale di tutta l’area e il suo inserimento nel SistemaInformativo del [OSCURATO:PERSONA].Realizzato con la legge n. 44/1991, il Sistema è la baseinformativa di riferimento e lo strumento di condivisione e interscambiodei dati relativi alla gestione dell’intero demanio marittimo nazionale aRic. 2023 n. 25355 sez. 2 - ad. 8-5-2025 -8-Numero registro generale 25355/2023Numero sezionale 1398/2025Numero di raccolta generale 10714/2026Data pubblicazione 22/04/2026cui in correlazione è aggiornata e revisionata la cartografia catastaledella fascia costiera, attualmente in conservazione presso l’Agenziadelle Entrate - [OSCURATO:PERSONA], Cartografici e diPubblicità Immobiliare: se è vero, dunque, che questo archivio hafunzione prevalentemente ricognitiva, è vero altresì che l’inserimentodel bene nei suoi dati e l’intestazione catastale costituiscono indiziunivoci e concordanti, ancor più in difetto di risultanze diverse.L’area per cui è giudizio, infatti, sita in Polignano a Mare alla viaSirene, consiste di tre particelle, identificate al N.C.E.U., al foglio dimappa n. 23, con il n. 2886 e il n.2885 e al foglio di mappa n. 21 conil n.2207, tutte intestate, come detto, al Demanio Pubblico dello Stato– [OSCURATO:PERSONA]; il compendio si presentava come aggregatodi un’area scoperta e due fabbricati semidistrutti, in stato diabbandono, destinati a deposito e una cabina di trasformazione ENEL;lo spazio interposto tra il compendio in questione e la linea di costa èuna fascia di morfologia piana per i primi 7,80 metri e poi scoscesaverso il mare per i successivi 14,20, con un dislivello di circa 5 metririspetto alla stradina pedonale; deve rimarcarsi, infatti, che in temporecente i luoghi sono stati trasformati, con la realizzazione di unastradina panoramica ciclo-pedonale che costeggia la fascia costiera esepara l’area per cui è giudizio dal ciglio della scogliera.Non può ignorarsi, allora, in diritto che, come precisato da questaCorte, per stabilire se un'area rivierasca debba o meno essereconsiderata appartenente al demanio marittimo è indifferente la naturageografica del terreno e risulta decisivo che l'area sia normalmentecoperta dalle mareggiate ordinarie o che, sebbene non sottoposta amareggiate ordinarie, sia stata anticamente sommersa e tuttorautilizzabile per uso marittimo o che, comunque, il bene sianecessariamente adibito ad usi attinenti alla navigazione (accesso,approdo, tirata in secco di natanti, operazioni attinenti alla pesca daRic. 2023 n. 25355 sez. 2 - ad. 8-5-2025 -9-Numero registro generale 25355/2023Numero sezionale 1398/2025Numero di raccolta generale 10714/2026Data pubblicazione 22/04/2026terra, operazioni di balneazione) anche solo allo stato potenziale;certamente, allora, non si è dubitato che la scogliera lungo la quale sifrange il mare appartenga al demanio marittimo, proprio perchénormalmente assoggettata alle onde del mare e alle maree, né rileva,come sopra si è riportato, disquisire sulla natura del terreno perchénon muta la qualità del bene, che si tratti di spiaggia con o senzaarenile o di scogliera; quel che rileva, allora, è che la scogliera èimmediatamente a contatto con il mare e comunque è coinvolta dallospostamento delle sue acque, tenuto conto anche delle maree; instretta conseguenza, è stata ulteriormente considerata demaniale lazona collocata a strapiombo sulla sottostante scogliera (Sez. 6 - 2, n.7223 del 04/03/2022, con indicazione dei precedenti rilevanti).Muovendo da queste premesse, quindi, tutta l’area con lecostruzioni che vi insistono correttamente è stata ritenuta pure per suanatura demaniale, perché parte integrante dell’intera costasopraelevata, in quanto sovrastante la scogliera per un fascia di unaventina di metri in media dal suo ciglio, piana per i soli primi 8 metricirca, ma ugualmente degradante verso il mare con un dislivello di circa5 metri per la restante parte a contatto con il ciglio, naturalmente privadi soluzioni di continuità prima della realizzazione della stradina.A ciò si aggiunga, quanto al dedotto mancato espletamento dellaprocedura ex art. 32 cod. nav. (regio decr. 30/03/1942 n. 327) che,come chiarito da questa Corte (Sez. 1, n. 13283 del 07/06/2006), daltenore letterale della norma, secondo cui «il capo del compartimento,quando sia necessario o se comunque ritenga opportuno promuoverela delimitazione di determinate zone del demanio marittimo, invita lepubbliche amministrazioni e i privati che possono avervi interesse apresentare le loro deduzioni e ad assistere alle relative operazioni»,emerge con assoluta chiarezza che il legislatore non ha inteso rendereineludibile la delimitazione di determinate zone del demanio marittimo,Ric. 2023 n. 25355 sez. 2 - ad. 8-5-2025 -10-Numero registro generale 25355/2023Numero sezionale 1398/2025Numero di raccolta generale 10714/2026Data pubblicazione 22/04/2026ma ha piuttosto stabilito che, ove nell'ambito dei poteri discrezionaliriconosciuti al capo del dipartimento questi ritenga indispensabileprocedervi, occorre che la relativa iniziativa abbia esecuzione nelcontraddittorio delle parti.Correttamente, poi, la Corte d’appello ha escluso lasdemanializzazione per facta concludentia, esclusa da questa Corte peri beni del demanio marittimo (Sez. 2 - , Ordinanza n. 4839 del19/02/2019) e possibile soltanto per legge o mediante l'adozione, adopera dell'autorità competente, di un formale provvedimento che haefficacia costitutiva, essendo basato su una valutazione tecnico-discrezionale in ordine ai caratteri naturali dell'area ed alle esigenzelocali, finalizzata a verificare la sopravvenuta mancanza di attitudine dideterminate zone a servire agli usi pubblici del mare.Pertanto, è stato chiarito che non rilevano né il possesso del beneda parte del privato, improduttivo di effetti ed inidoneo all'acquistodella proprietà per usucapione, né il non uso dell'ente proprietario, conla conseguenza che l'accertamento giudiziale della non ricorrenza deipresupposti fattuali di appartenenza di un bene al suddetto demanio èdel tutto privo di utilità.3.2.

Infine, inammissibile è il secondo profilo del terzo motivocon cui è stato denunciato l’omesso esame delle conclusioni della c.t.u.sulla natura pertinenziale del bene della particella 2286.

In disparteogni considerazione in diritto sull’origine delle pertinenze, la censuraex n. 5 è preclusa ex art. 348 ter IV comma cod. proc. civ., applicabilealla fattispecie perché l’appello è stato proposto nel 2021: l’appello èstato, infatti, rigettato sulla base dello stesso iter logico del primoGiudice e, per principio consolidato, ricorre l'ipotesi di «doppiaconforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi IV e V, cod. proc. civ., conconseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fattidecisivi ex art. 360, comma I, n. 5 cod. proc. civ., non soltanto quandoRic. 2023 n. 25355 sez. 2 - ad. 8-5-2025 -11-Numero registro generale 25355/2023Numero sezionale 1398/2025Numero di raccolta generale 10714/2026Data pubblicazione 22/04/2026la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella diprimo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sulmedesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principalioggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbiaaggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizionegià assunta dal primo giudice (Cass. Sez. 6 - 2, n. 7724 del09/03/2022).4.

Con il quarto motivo, articolato in riferimento ai numeri 3 e 5del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., ha ribadito, con un primoprofilo, di aver chiesto l’usucapione soltanto delle particelle 2885 e2207, perché la particella 2286 era stata «accertata dal c.t.u.» esseredi sua proprietà; ha, di seguito, enucleato una serie di fatti cheavrebbero dovuto essere considerati dalla Corte d’appello per ritenerel’usucapione.4.1.

Il motivo è pure inammissibile, nel profilo ex n. 3, per leragioni già svolte ai punti 1.1.: per principio consolidato, la consulenzatecnica è un mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria),sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudenteapprezzamento del giudice del merito e il suo limite intrinseco consistenella sua funzionalità alla risoluzione di questioni di mero fattopresupponendo cognizioni di ordine tecnico e non giuridico (tra lenumerose, Cass. Sez. 5, n. 25253 del 09/10/2019; Sez. 3, n. 17051del 02/12/2002; Sez.

L, n. 996 del 04/02/1999); è perciò escluso chel’accertamento della proprietà di una particella potesse conseguire auna consulenza tecnica, dovendo comunque il Giudice operare le suevalutazioni, come accaduto nella specie con la valorizzazionedell’iscrizione nel [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] edell’intestazione catastale.Per la restante parte (da pag. 16 a pag.23), formulata ex n. 5, ilmotivo si risolve nella inammissibile richiesta di rivalutazione dei fattiRic. 2023 n. 25355 sez. 2 - ad. 8-5-2025 -12-Numero registro generale 25355/2023Numero sezionale 1398/2025Numero di raccolta generale 10714/2026Data pubblicazione 22/04/2026preclusa comunque in questa sede di legittimità e, ancor prima, per leragioni già esposte al punto 3.2., ex art. 348 ter cod. proc. civ.5.

Dopo l’esposizione dei quattro motivi, a pag. 23 del ricorso,[OSCURATO:PERSONA] ha lamentato che la Corte d’appello non avrebbe«considerato quanto evidenziato dai suoi difensori negli atti dei duegradi di giudizio»: la questione è preclusa perché non è stata devolutaa questa Corte a mezzo di specifica censura, sebbene il ricorso percassazione sia impugnazione a critica vincolata.5.

Inammissibile, infine, è la domanda di condanna ex art. 96cod. proc. civ. che non può essere disgiunta dalla condanna alle speseprocessuali e presuppone, altresì, che la domanda sia stata totalmenteaccolta, stante il richiamo operato dall'art. 96, comma III all'art. 91cod. proc. civ. e al principio di soccombenza ivi stabilito (Sez. 1, n.15232 del 30/05/2024).6.

Il ricorso è perciò respinto.

Non v’è luogo a statuizione sullespese perché nessuno degli intimati ha svolto difese.Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata exart. 380 bis cod. proc. civ., in applicazione, secondo la previsione delcomma terzo dello stesso art. 380 bis cod. proc. civ., del terzo e delquarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., il ricorrente deve esserecondannato al pagamento, a favore della Cassa delle ammende, di unasomma equitativamente determinata.Come evidenziato da Cass. Sez.

U 27-9-2023 n. 27433 e Cass.Sez.

U 13-10-2023 n. 28540, l’art. 380 bis comma III cod. proc. civ.,richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale,l’art. 96 comma III e IV cod. proc. civ., codifica, attraverso unavalutazione legale tipica compiuta dal legislatore, un’ipotesi di abusodel processo, giacché non attenersi alla delibazione del proponente chetrovi conferma nella decisione finale lascia presumere unaresponsabilità aggravata.Ric. 2023 n. 25355 sez. 2 - ad. 8-5-2025 -13-Numero registro generale 25355/2023Numero sezionale 1398/2025Numero di raccolta generale 10714/2026Data pubblicazione 22/04/2026In considerazione dell’esito del ricorso, infine, ai sensi dell’art. 13co. 1- quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso ai sensi del co. 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna [OSCURATO:PERSONA], ex art.96 comma IV cod. proc. civ., al pagamento di euro 3.000,00 in favoredella Cassa delle ammende.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della secondasezione civile della Corte suprema di Cassazione dell’8 maggio 2025.Il PresidenteMauro MocciRic. 2023 n. 25355 sez. 2 - ad. 8-5-2025 -14-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le è rappresentata e difesa, giustaprocura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;- ricorrente -controAGENZIA [OSCURATO:PERSONA],MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE,MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E [OSCURATO:PERSONA],- intimati -avverso la sentenza n. 1565/2023 della CORTE D'APPELLO di BARIpubblicata il 17/10/2023 e notificata il 20/10/2023;Numero registro generale 25355/2023Numero sezionale 1398/2025Numero di raccolta generale 10714/2026Data pubblicazione 22/04/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria della ricorrente.1. Con atto di citazione notificato il 25/7/2019, [OSCURATO:PERSONA] in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Bari, il Ministerodell’Economia e delle Finanze, il Ministero delle Infrastrutture e deiTrasporti e l’Agenzia del demanio, esponendo che era proprietaria diun compendio immobiliare confinante con tre particelle, identificate incatasto del comune di Polignano a mare ai n. 2885 e n. 2886 del foglio23 e al n. 2207 del foglio 21, tutte catastalmente intestate al demaniomarittimo, in effetti mai utilizzate per il cd. uso del mare e da leipossedute pacificamente e ininterrottamente per oltre un ventennio;nel 2019, ella aveva chiesto al Tribunale di Bari una consulenza tecnicapreventiva ex art. 696 bis cod. proc. civ. e il tecnico nominato avevarilevato che la particella n. 2886 del foglio 23 era «parte integrante delsuo immobile» e che, in ogni caso, per loro caratteristiche, anche lealtre due particelle non potevano appartenere al demanio marittimo,come risultava ulteriormente confermato dalla mancanza di un verbaledi delimitazione ai sensi dell’art. 32 cod. nav.; chiese, pertanto, diaccertare la sua proprietà della particella 2886 perché «dichiarata parteintegrante del suo immobile dal consulente» (così in citazione) e dellealtre due particelle per maturata usucapione.2. Con sentenza n. 2937/2021, il Tribunale di Bari dichiaròinammissibile la domanda proposta nei confronti del Ministerodell’Economia e delle Finanze e del Ministero delle Infrastrutture e deiTrasporti per difetto di legittimazione passiva; rigettò, poichéinfondata, la domanda proposta nei confronti dell’Agenzia del demanioe condannò l’attrice al pagamento delle spese; ritenne, in particolare,che le particelle appartenessero al demanio marittimo, in forza dellaRic. 2023 n. 25355 sez. 2 - ad. 8-5-2025 -2-Numero registro generale 25355/2023Numero sezionale 1398/2025Numero di raccolta generale 10714/2026Data pubblicazione 22/04/2026loro natura e delle risultanze catastali, sicché ex art. 823 cod. civ. nonerano usucapibili se non previa sdemanializzazione espressadell’Autorità competente e rilevò in ogni caso il difetto di provadell’usucapione.3. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] propose appello,lamentando che il Tribunale di Bari: avesse erroneamente ritenuto chel'area fosse inclusa nel demanio marittimo, nonostante la suaconfigurazione e la mancanza di una destinazione ai pubblici usi delmare; avesse infondatamente attribuito valore di prova all'intestazionecatastale, invece irrilevante per l'accertamento del diritto di proprietàsu un bene immobile; che non avesse ritenuto l’avvenutasdemanializzazione tacita del bene, posto che l’area, dopo laconclusione dei procedimenti penali a suo carico per reati edilizi, le erastata restituita; che il suo possesso continuato ed ininterrotto adusucapionem risultava da numerosi documenti.4. Con sentenza n. 1565/2023, la Corte d’appello di Bari rigettòl’appello, confermando integralmente la sentenza impugnata, econdannò l’appellante alle spese. In particolare, la Corte territorialeconfermò la natura demaniale del bene e la conseguente necessità diottenere un provvedimento espresso di sdemanializzazione per poterlousucapire; confermò pure il difetto di prova del possesso pacifico delbene ai fini dell’usucapione, perché reiteratamente contrastatodall’Amministrazione intestataria che aveva difeso la sua titolarità.5. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari, CarmelaChimienti ha proposto ricorso per Cassazione, affidandolo a quattromotivi, illustrati da successiva memoria. L’Agenzia del Demanio, ilMinistero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero delleInfrastrutture e dei Trasporti non hanno svolto difese.In data 13/5/24, il Consigliere delegato di questa secondasezione ha proposto la definizione accelerata del ricorso ex art. 380 bisRic. 2023 n. 25355 sez. 2 - ad. 8-5-2025 -3-Numero registro generale 25355/2023Numero sezionale 1398/2025Numero di raccolta generale 10714/2026Data pubblicazione 22/04/2026cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la decisione con istanzadel 18/6/24.La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONEPreliminarmente deve rilevarsi che il Presidente del presentecollegio non si trova in condizioni di incompatibilità per aver formulatola proposta di definizione accelerata del ricorso in esame. Comeprecisato dalle S.U. di questa Corte nella sentenza n.9611/2024, nelprocedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili,improcedibili o manifestamente infondati ex art. 380-bis cod. proc. civ.(come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), il Presidente della sezioneo il Consigliere delegato che abbia formulato la proposta di definizionepuò far parte - ed eventualmente essere nominato relatore - delcollegio investito della definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ., non versando in situazione di incompatibilità aglieffetti degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 cod. proc. civ.: la propostanon rivela, infatti, una funzione decisoria e non è suscettibile diassumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera diconsiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura qualefase distinta che si sussegua nel medesimo giudizio di cassazione concarattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e dicontrollo della proposta stessa.Pure preliminarmente, deve rilevarsi che la notifica del ricorsointroduttivo all’Agenzia del Demanio, al Ministero dell’Economia e delleperché effettuata presso l’Avvocatura dello Stato distrettuale di Bari enon presso l’Avvocatura generale in Roma.Ciononostante, questa Corte ritiene di non dover disporre larinnovazione della notificazione del ricorso: per le ragioni di seguitoesposte, infatti, il ricorso è infondato e nel rispetto del principio dellaRic. 2023 n. 25355 sez. 2 - ad. 8-5-2025 -4-Numero registro generale 25355/2023Numero sezionale 1398/2025Numero di raccolta generale 10714/2026Data pubblicazione 22/04/2026ragionevole durata del processo, devono essere evitati ed impediticomportamenti che ostacolino una sollecita definizione del giudizio eche non risultino indispensabili a garantire l’effettività della strutturadialettica del processo nelle sue essenziali attuazioni del contraddittorioe della difesa; in particolare, la fissazione di un termine per larinnovazione della notifica si tradurrebbe, nella fattispecie, oltre che inun aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizionedel giudizio di cassazione non giustificato da un effettivo pregiudiziodei diritti processuali dei soggetti controinteressati nella cui sferagiuridica il rigetto del ricorso è destinato a produrre i suoi effetti (inultimo, Cass. Sez. 6-3, n. 8980 del 15/05/2020).1. Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 4 del commaI dell’art. 360 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato laviolazione dell’articolo 112 cod. proc. civ., sostenendo che la Corted’appello avrebbe modificato il petitum della sua domanda il cuioggetto non era né il procedimento della sdemanializzazione, né delladelimitazione demaniale oppure dell’usucapione, ma unicamentel’accertamento della proprietà dell’area contesa; l’accertamento dellaintervenuta usucapione, infatti, avrebbe potuto essere affrontatasoltanto se il Giudicante avesse accolto le conclusioni della c.t.u., esoltanto per le due particelle ritenute non appartenenti al demaniomarittimo e non per l’altra particella attribuita al cespite dellaricorrente, per intervenuto acquisto per rogito notarile.1.1. Il motivo è inammissibile per sua formulazione. Con il suoproprietà delle particelle limitrofe al suo compendio per due differentiragioni e, cioè, per la natura accessoria della particella n. n. 2886 delfoglio 23, in quanto «dichiarata […] dal consulente» e per la maturatausucapione delle particelle 2207 del foglio 21; presupposto dellapretesa è stata proprio la natura demaniale affermata, reiteratamente,Ric. 2023 n. 25355 sez. 2 - ad. 8-5-2025 -5-Numero registro generale 25355/2023Numero sezionale 1398/2025Numero di raccolta generale 10714/2026Data pubblicazione 22/04/2026dall’Amministrazione. Evidentemente, allora, gli accertamenti dellanatura del bene e dei presupposti dell’usucapione erano indispensabiliper rendere il provvedimento necessario alla soluzione del casoconcreto.Per principio consolidato, invero, il limite del rispetto, per ilgiudice, del petitum e della causa petendi si sostanzia nel divieto diintroduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché ilvizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice di merito,alterando gli elementi obiettivi dell'azione (cioè proprio il petitum o lacausa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto(petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vitadiverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre ilimiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori(Cass. Sez. 5, n. 644 del 10/01/2025; Sez. 2, n. 25710 del26/09/2024; Sez. 1, n. 5351 del 08/03/2007): nella fattispecie è statarigettata la domanda di accertamento della proprietà dell’area,esattamente come preteso in citazione.Quanto, infine, all’omessa pronuncia sulla particella 2286 (in talsenso deve essere interpretata la denuncia intestata quale «omessoesame di fatto decisivo»), evidentemente nessun rilievo cogente, peril Giudice, possono avere le conclusioni di una consulenza tecnica,sicché nessuna omissione è ravvisabile perché è stato pronunciato unrigetto anche in riferimento a tale particella: ai fini della sussistenzadel vizio di omessa pronuncia non è, invero, sufficiente la mancanza diun'espressa statuizione del giudice ma è necessario che sia statocompletamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabilealla soluzione del caso concreto (tra le tantissime, Sez. 2, n. 20718 del13/08/2018; Sez. 2, n. 25710 del 26/09/2024; Sez. 5, n. 2953 del06/02/2025) e ciò nella specie, come detto, non è accaduto.Ric. 2023 n. 25355 sez. 2 - ad. 8-5-2025 -6-Numero registro generale 25355/2023Numero sezionale 1398/2025Numero di raccolta generale 10714/2026Data pubblicazione 22/04/20262. Con il secondo motivo, articolato in riferimento ai numeri 3 e5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la ricorrente ha lamentatola violazione dell’art. 822 e 28 cod. nav. e, in riferimento al n. 5,l’omesso esame delle caratteristiche che deve possedere un beneappartenente al demanio e, di conseguenza, non ha accertato ilpossesso di tali caratteristiche da parte del bene in causa. Inoltre, nonsarebbe stato conoscibile il percorso argomentativo che ha condotto ilgiudice a non prendere in considerazione gli atti e gli argomenti di cuidisponeva e, cioè, le conclusioni delle consulenze e gli argomenti dellasua difesa.3. Con il terzo motivo, pure articolato in riferimento ai numeri 3e 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la ricorrente haprospettato, con un primo profilo, che erroneamente la Corteterritoriale avrebbe ritenuto l’assoluto valore probatorio del catasto, inmerito all’appartenenza della proprietà del bene; per altro profilo, chenon avrebbe tenuto conto delle conclusioni del c.t.u. preventiva senzaspiegarne le ragioni.3.1. I due motivi, che possono essere trattati congiuntamenteper continuità di argomentazione, sono in parte inammissibili e in parteevidentemente infondati. La Corte d’appello (pag. 6 della sentenza,punto 4 della motivazione) ha preso atto che «il Tribunale di Bari,muovendo dal presupposto che le particelle distinte in catasto al foglio21, n. 22027 e al foglio 23, n. 2885 e n. 2886, in base alla cartografiadel [OSCURATO:PERSONA] e all’intestazione catastale,appartengono al demanio marittimo, ha presuntivamente desunto datali risultanze la loro attitudine al soddisfacimento degli interessipubblici del mare. Conseguentemente, il giudicante ha ritenuto,recependo i principi statuiti dai giudici di legittimità, che, a differenzadi quanto previsto dall’art. 829 cod. civ., secondo cui il passaggio di unbene dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato ha naturaRic. 2023 n. 25355 sez. 2 - ad. 8-5-2025 -7-Numero registro generale 25355/2023Numero sezionale 1398/2025Numero di raccolta generale 10714/2026Data pubblicazione 22/04/2026dichiarativa e può avvenire anche tacitamente, invece per i beniappartenenti al demanio marittimo non è possibile che lasdemanializzazione si compia in forma tacita, essendo necessaria, anorma dell’art. 35 cod. nav., l’adozione di un formale ed espressoprovvedimento della competente Autorità amministrativa aventecarattere costitutivo (cfr. Cass. 11.5.2009 n. 10817; in sensoconforme, più recentemente, Cass. 18.10.2019 n. 26655). Dimodoché,la sdemanializzazione dei beni del demanio marittimo non può avvenireper facta concludentia, ma solo per legge oppure mediante unprovvedimento dell’Autorità competente avente efficacia costitutiva,basato su una valutazione tecnico-discrezionale in ordine ai caratterinaturali dell’area e alle esigenze locali, finalizzata a verificare lasopravvenuta mancanza dell’attitudine dell’area a servire agli usipubblici del mare. Per tale ragione, sono irrilevanti il possesso del beneda parte del privato, improduttivo di effetti ed inidoneo all’acquistodella proprietà per usucapione, nonché il non uso da parte delproprietario pubblico, sicché l’accertamento giudizialedell’insussistenza dei presupposti fattuali di appartenenza del bene aldemanio è del tutto privo di utilità (così, pressoché testualmente, Cass.19.2.2019 n. 4839)».Questa motivazione, tutt’altro che assente o apparente (per lanozione v. Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014; tra le tante, in ultimo,Cass. Sez. 1, n. 7090 del 03/03/2022) è corretta in fatto e conforme aprincipi consolidati in diritto.La Corte d’appello ha ritenuto indizi sufficienti della demanialitàl’intestazione catastale di tutta l’area e il suo inserimento nel SistemaInformativo del [OSCURATO:PERSONA].Realizzato con la legge n. 44/1991, il Sistema è la baseinformativa di riferimento e lo strumento di condivisione e interscambiodei dati relativi alla gestione dell’intero demanio marittimo nazionale aRic. 2023 n. 25355 sez. 2 - ad. 8-5-2025 -8-Numero registro generale 25355/2023Numero sezionale 1398/2025Numero di raccolta generale 10714/2026Data pubblicazione 22/04/2026cui in correlazione è aggiornata e revisionata la cartografia catastaledella fascia costiera, attualmente in conservazione presso l’Agenziadelle Entrate - [OSCURATO:PERSONA], Cartografici e diPubblicità Immobiliare: se è vero, dunque, che questo archivio hafunzione prevalentemente ricognitiva, è vero altresì che l’inserimentodel bene nei suoi dati e l’intestazione catastale costituiscono indiziunivoci e concordanti, ancor più in difetto di risultanze diverse.L’area per cui è giudizio, infatti, sita in Polignano a Mare alla viaSirene, consiste di tre particelle, identificate al N.C.E.U., al foglio dimappa n. 23, con il n. 2886 e il n.2885 e al foglio di mappa n. 21 conil n.2207, tutte intestate, come detto, al Demanio Pubblico dello Stato– [OSCURATO:PERSONA]; il compendio si presentava come aggregatodi un’area scoperta e due fabbricati semidistrutti, in stato diabbandono, destinati a deposito e una cabina di trasformazione ENEL;lo spazio interposto tra il compendio in questione e la linea di costa èuna fascia di morfologia piana per i primi 7,80 metri e poi scoscesaverso il mare per i successivi 14,20, con un dislivello di circa 5 metririspetto alla stradina pedonale; deve rimarcarsi, infatti, che in temporecente i luoghi sono stati trasformati, con la realizzazione di unastradina panoramica ciclo-pedonale che costeggia la fascia costiera esepara l’area per cui è giudizio dal ciglio della scogliera.Non può ignorarsi, allora, in diritto che, come precisato da questaCorte, per stabilire se un'area rivierasca debba o meno essereconsiderata appartenente al demanio marittimo è indifferente la naturageografica del terreno e risulta decisivo che l'area sia normalmentecoperta dalle mareggiate ordinarie o che, sebbene non sottoposta amareggiate ordinarie, sia stata anticamente sommersa e tuttorautilizzabile per uso marittimo o che, comunque, il bene sianecessariamente adibito ad usi attinenti alla navigazione (accesso,approdo, tirata in secco di natanti, operazioni attinenti alla pesca daRic. 2023 n. 25355 sez. 2 - ad. 8-5-2025 -9-Numero registro generale 25355/2023Numero sezionale 1398/2025Numero di raccolta generale 10714/2026Data pubblicazione 22/04/2026terra, operazioni di balneazione) anche solo allo stato potenziale;certamente, allora, non si è dubitato che la scogliera lungo la quale sifrange il mare appartenga al demanio marittimo, proprio perchénormalmente assoggettata alle onde del mare e alle maree, né rileva,come sopra si è riportato, disquisire sulla natura del terreno perchénon muta la qualità del bene, che si tratti di spiaggia con o senzaarenile o di scogliera; quel che rileva, allora, è che la scogliera èimmediatamente a contatto con il mare e comunque è coinvolta dallospostamento delle sue acque, tenuto conto anche delle maree; instretta conseguenza, è stata ulteriormente considerata demaniale lazona collocata a strapiombo sulla sottostante scogliera (Sez. 6 - 2, n.7223 del 04/03/2022, con indicazione dei precedenti rilevanti).Muovendo da queste premesse, quindi, tutta l’area con lecostruzioni che vi insistono correttamente è stata ritenuta pure per suanatura demaniale, perché parte integrante dell’intera costasopraelevata, in quanto sovrastante la scogliera per un fascia di unaventina di metri in media dal suo ciglio, piana per i soli primi 8 metricirca, ma ugualmente degradante verso il mare con un dislivello di circa5 metri per la restante parte a contatto con il ciglio, naturalmente privadi soluzioni di continuità prima della realizzazione della stradina.A ciò si aggiunga, quanto al dedotto mancato espletamento dellaprocedura ex art. 32 cod. nav. (regio decr. 30/03/1942 n. 327) che,come chiarito da questa Corte (Sez. 1, n. 13283 del 07/06/2006), daltenore letterale della norma, secondo cui «il capo del compartimento,quando sia necessario o se comunque ritenga opportuno promuoverela delimitazione di determinate zone del demanio marittimo, invita lepubbliche amministrazioni e i privati che possono avervi interesse apresentare le loro deduzioni e ad assistere alle relative operazioni»,emerge con assoluta chiarezza che il legislatore non ha inteso rendereineludibile la delimitazione di determinate zone del demanio marittimo,Ric. 2023 n. 25355 sez. 2 - ad. 8-5-2025 -10-Numero registro generale 25355/2023Numero sezionale 1398/2025Numero di raccolta generale 10714/2026Data pubblicazione 22/04/2026ma ha piuttosto stabilito che, ove nell'ambito dei poteri discrezionaliriconosciuti al capo del dipartimento questi ritenga indispensabileprocedervi, occorre che la relativa iniziativa abbia esecuzione nelcontraddittorio delle parti.Correttamente, poi, la Corte d’appello ha escluso lasdemanializzazione per facta concludentia, esclusa da questa Corte peri beni del demanio marittimo (Sez. 2 - , Ordinanza n. 4839 del19/02/2019) e possibile soltanto per legge o mediante l'adozione, adopera dell'autorità competente, di un formale provvedimento che haefficacia costitutiva, essendo basato su una valutazione tecnico-discrezionale in ordine ai caratteri naturali dell'area ed alle esigenzelocali, finalizzata a verificare la sopravvenuta mancanza di attitudine dideterminate zone a servire agli usi pubblici del mare.Pertanto, è stato chiarito che non rilevano né il possesso del beneda parte del privato, improduttivo di effetti ed inidoneo all'acquistodella proprietà per usucapione, né il non uso dell'ente proprietario, conla conseguenza che l'accertamento giudiziale della non ricorrenza deipresupposti fattuali di appartenenza di un bene al suddetto demanio èdel tutto privo di utilità.3.2. Infine, inammissibile è il secondo profilo del terzo motivocon cui è stato denunciato l’omesso esame delle conclusioni della c.t.u.sulla natura pertinenziale del bene della particella 2286. In disparteogni considerazione in diritto sull’origine delle pertinenze, la censuraex n. 5 è preclusa ex art. 348 ter IV comma cod. proc. civ., applicabilealla fattispecie perché l’appello è stato proposto nel 2021: l’appello èstato, infatti, rigettato sulla base dello stesso iter logico del primoGiudice e, per principio consolidato, ricorre l'ipotesi di «doppiaconforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi IV e V, cod. proc. civ., conconseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fattidecisivi ex art. 360, comma I, n. 5 cod. proc. civ., non soltanto quandoRic. 2023 n. 25355 sez. 2 - ad. 8-5-2025 -11-Numero registro generale 25355/2023Numero sezionale 1398/2025Numero di raccolta generale 10714/2026Data pubblicazione 22/04/2026la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella diprimo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sulmedesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principalioggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbiaaggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizionegià assunta dal primo giudice (Cass. Sez. 6 - 2, n. 7724 del09/03/2022).4. Con il quarto motivo, articolato in riferimento ai numeri 3 e 5del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., ha ribadito, con un primoprofilo, di aver chiesto l’usucapione soltanto delle particelle 2885 e2207, perché la particella 2286 era stata «accertata dal c.t.u.» esseredi sua proprietà; ha, di seguito, enucleato una serie di fatti cheavrebbero dovuto essere considerati dalla Corte d’appello per ritenerel’usucapione.4.1. Il motivo è pure inammissibile, nel profilo ex n. 3, per leragioni già svolte ai punti 1.1.: per principio consolidato, la consulenzatecnica è un mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria),sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudenteapprezzamento del giudice del merito e il suo limite intrinseco consistenella sua funzionalità alla risoluzione di questioni di mero fattopresupponendo cognizioni di ordine tecnico e non giuridico (tra lenumerose, Cass. Sez. 5, n. 25253 del 09/10/2019; Sez. 3, n. 17051del 02/12/2002; Sez. L, n. 996 del 04/02/1999); è perciò escluso chel’accertamento della proprietà di una particella potesse conseguire auna consulenza tecnica, dovendo comunque il Giudice operare le suevalutazioni, come accaduto nella specie con la valorizzazionedell’iscrizione nel [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] edell’intestazione catastale.Per la restante parte (da pag. 16 a pag.23), formulata ex n. 5, ilmotivo si risolve nella inammissibile richiesta di rivalutazione dei fattiRic. 2023 n. 25355 sez. 2 - ad. 8-5-2025 -12-Numero registro generale 25355/2023Numero sezionale 1398/2025Numero di raccolta generale 10714/2026Data pubblicazione 22/04/2026preclusa comunque in questa sede di legittimità e, ancor prima, per leragioni già esposte al punto 3.2., ex art. 348 ter cod. proc. civ.5. Dopo l’esposizione dei quattro motivi, a pag. 23 del ricorso,[OSCURATO:PERSONA] ha lamentato che la Corte d’appello non avrebbe«considerato quanto evidenziato dai suoi difensori negli atti dei duegradi di giudizio»: la questione è preclusa perché non è stata devolutaa questa Corte a mezzo di specifica censura, sebbene il ricorso percassazione sia impugnazione a critica vincolata.5. Inammissibile, infine, è la domanda di condanna ex art. 96cod. proc. civ. che non può essere disgiunta dalla condanna alle speseprocessuali e presuppone, altresì, che la domanda sia stata totalmenteaccolta, stante il richiamo operato dall'art. 96, comma III all'art. 91cod. proc. civ. e al principio di soccombenza ivi stabilito (Sez. 1, n.15232 del 30/05/2024).6. Il ricorso è perciò respinto. Non v’è luogo a statuizione sullespese perché nessuno degli intimati ha svolto difese.Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata exart. 380 bis cod. proc. civ., in applicazione, secondo la previsione delcomma terzo dello stesso art. 380 bis cod. proc. civ., del terzo e delquarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., il ricorrente deve esserecondannato al pagamento, a favore della Cassa delle ammende, di unasomma equitativamente determinata.Come evidenziato da Cass. Sez. U 27-9-2023 n. 27433 e Cass.Sez. U 13-10-2023 n. 28540, l’art. 380 bis comma III cod. proc. civ.,richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale,l’art. 96 comma III e IV cod. proc. civ., codifica, attraverso unavalutazione legale tipica compiuta dal legislatore, un’ipotesi di abusodel processo, giacché non attenersi alla delibazione del proponente chetrovi conferma nella decisione finale lascia presumere unaresponsabilità aggravata.Ric. 2023 n. 25355 sez. 2 - ad. 8-5-2025 -13-Numero registro generale 25355/2023Numero sezionale 1398/2025Numero di raccolta generale 10714/2026Data pubblicazione 22/04/2026In considerazione dell’esito del ricorso, infine, ai sensi dell’art. 13co. 1- quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso ai sensi del co. 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna [OSCURATO:PERSONA], ex art.96 comma IV cod. proc. civ., al pagamento di euro 3.000,00 in favoredella Cassa delle ammende.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della secondasezione civile della Corte suprema di Cassazione dell’8 maggio 2025.Il PresidenteMauro MocciRic. 2023 n. 25355 sez. 2 - ad. 8-5-2025 -14-
Sentenza Cassazione n. 10714/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris