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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 gennaio 2023

Cassazione n. 24979/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 4472-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 15016/2019 del TRIBUNALE di ROMA; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12.01.2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con ricorso proposto innanzi al Giudice di Pace di Roma, [OSCURATO:PERSONA] impugnava, ex art t . 6 e 7 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, due verbali di accertamento di violazione dell’art. 7, commi 1- 14, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada - C.d.S.), per Ric. 2020 n. 04472 sez.

S2 -ud. 12-01-2023 - 2 - contestata circolazione sulla corsia riservata ai mezzi pubblici del trasporto urbano nella percorrenza di una strada (tangenziale Est di Roma) interdetta al traffico veicolare in orario notturno.

L’opponente lamentava l’illegittimità delle sanzioni per la mancata contestazione immediata dell’illecito, ex art. 201 CdS ; la metodologia del rilievo mediante Sirio VES 1.0.; nonché lo stesso avverarsi del fatto contestato.

Il Comune di Roma restava contumace.

1.1. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Roma, con sentenza n. 66896/2013, rigettava l’opposizione.

2. Avverso detta pronuncia proponeva appello il Ferraro innanzi al Tribunale di Roma in composizione monocratica il quale, con sentenza n. 15016/2019,rigettava il gravame così argomentando: - l’uso del dispositivo elettronico [OSCURATO:PERSONA] 1 da parte dell’amministrazione locale è perfettamente legittimo alla luce della normativa vigente (art. 17, comma 133-bis legge 15 maggio 1997, n. 127), come è legittima la non necessaria contestazione immediata ex art. 201, comma1-bis, CdS: stante anche la preventiva omologazione delle c.d. porte telematiche, la normativa citata esplicita in forma univoca la volontà del legislatore di rendere non necessaria la contestazione immediata; -non ha pregio il motivo d’appello con il quale l’opponente si duole della mancata esibizione, da parte del Comune di Roma nel giudizio di primo grado, delle fotografie del veicolo rilevate dall’apparecchiatura elettronica, in ragione della contumacia dell’ente pubblico locale impositore.

Dette fotografie sono state allegateal plico contenente il verbale di contestazione regolarmente notificato: pertanto, era preciso onere probatorio,incombente sull’opponente ex art. 2697 cod. civ. , e da questi non assolto, di produrre anche le foto pervenute con i verbali opposti.

Ric. 2020 n. 04472 sez.

S2 -ud. 12-01-2023 - 3 -

3. La sentenza del Tribunale di Roma veniva impugnata da [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione, affidando il ricorso ad un unico motivo.

Si difende il Comune di [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con l’unico motivo si deduce l’erronea interpretazione dell’art.2697 cod. civ.

Nella prospettazione del ricorrente, l’oggetto del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative consiste non solo nell’accertamento della legittimità dell’atto amministrativo impugnato, ma anche nell’accertamento della stessa pretesa sanzionatoria esercitata attraverso l’emissione del provvedimento.

Pertanto, in applicazione della regola ordinaria di cui all’art. 2697 cod. civ., spettava all’ente locale impositore – ossia al Comune di [OSCURATO:PERSONA] , che viene a rivestire la posizione sostanziale di attrice – dimostrare compiutamente i fatti costitutivi della sua pretesa, unitamente alla piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio(Cass. Sez. 6, n. 1921 del 24.01.2019).

1.1. Il motivo è infondato.

La doglianza del ricorrente si fonda su un pretestuoso capovolgimento degli oneri di prova, facilitato dalla contumacia in primo grado dell’ente impositore.

Come attesta il contenuto dell’atto di opposizione, nonché la motivazione resa dal Giudice di Pace di Roma nella pronuncia di rigetto , l’opponente non ha contestato il verificarsi dell’infrazione sulla base della mancanza di prove fotografiche: piuttosto, egli ha incentrato le sue difese (oltreché sull’illegittimità della non immediata contestazione dell’infrazione) sull’illegittimità dell’accertamento stante l’utilizzo del sistema elettronico [OSCURATO:PERSONA] 1, attraverso il qualeerano state acquisite le prove fotografiche divenute successivamente oggetto di censura, un a volta verificata la contumacia dell’ente impositore.

Ric. 2020 n. 04472 sez.

S2 -ud. 12-01-2023 - 4 - In definitiva, l’accertamento dell’infrazione resta dimostrato in applicazione del principio di non contestazione di essa da parte dell’opponente, il quale ha impugnato i due verbali lamentando la legittimità dell’acquisizione di dette prove, non già la riferibilità delle prove così acquisite all’infrazione da lui commessa.

Nei limiti di tale prospettazione, risulta inconferente il riferimento operato dal ricorrente ad una giurisprudenza consolidata che pone a carico della P.A. dimostrare i fatti costitutivi e all’opponente comprovare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell’effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio (ex plurimis: Cass. Sez. 6, n. 1921 del 24.01.2019): taleprincipio non è stato scalfito dalla sentenza impugnata che, come sopra argomentato, ha tratto gli elementi di prova della fattispecie produttiva degli effetti sanzionatori dalla stessa opposizione dell’odierno ricorrente, che non ha contraddetto il fattocostitutivo dell’infrazione da lui commessa, ma la legittimità della sua contestazione da parte dell’ente impositore.

1.2. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso, decide sulle spese come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in €510,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli esborsi liquidati in €200,00.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il Ric. 2020 n. 04472 sez.

S2 -ud. 12-01-2023 - 5 - ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115del 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 4472-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 15016/2019 del TRIBUNALE di ROMA; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12.01.2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con ricorso proposto innanzi al Giudice di Pace di Roma, [OSCURATO:PERSONA] impugnava, ex art t . 6 e 7 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, due verbali di accertamento di violazione dell’art. 7, commi 1- 14, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada - C.d.S.), per Ric. 2020 n. 04472 sez. S2 -ud. 12-01-2023 - 2 - contestata circolazione sulla corsia riservata ai mezzi pubblici del trasporto urbano nella percorrenza di una strada (tangenziale Est di Roma) interdetta al traffico veicolare in orario notturno. L’opponente lamentava l’illegittimità delle sanzioni per la mancata contestazione immediata dell’illecito, ex art. 201 CdS ; la metodologia del rilievo mediante Sirio VES 1.0.; nonché lo stesso avverarsi del fatto contestato. Il Comune di Roma restava contumace. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Roma, con sentenza n. 66896/2013, rigettava l’opposizione. 2. Avverso detta pronuncia proponeva appello il Ferraro innanzi al Tribunale di Roma in composizione monocratica il quale, con sentenza n. 15016/2019,rigettava il gravame così argomentando: - l’uso del dispositivo elettronico [OSCURATO:PERSONA] 1 da parte dell’amministrazione locale è perfettamente legittimo alla luce della normativa vigente (art. 17, comma 133-bis legge 15 maggio 1997, n. 127), come è legittima la non necessaria contestazione immediata ex art. 201, comma1-bis, CdS: stante anche la preventiva omologazione delle c.d. porte telematiche, la normativa citata esplicita in forma univoca la volontà del legislatore di rendere non necessaria la contestazione immediata; -non ha pregio il motivo d’appello con il quale l’opponente si duole della mancata esibizione, da parte del Comune di Roma nel giudizio di primo grado, delle fotografie del veicolo rilevate dall’apparecchiatura elettronica, in ragione della contumacia dell’ente pubblico locale impositore. Dette fotografie sono state allegateal plico contenente il verbale di contestazione regolarmente notificato: pertanto, era preciso onere probatorio,incombente sull’opponente ex art. 2697 cod. civ. , e da questi non assolto, di produrre anche le foto pervenute con i verbali opposti. Ric. 2020 n. 04472 sez. S2 -ud. 12-01-2023 - 3 - 3. La sentenza del Tribunale di Roma veniva impugnata da [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione, affidando il ricorso ad un unico motivo. Si difende il Comune di [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con l’unico motivo si deduce l’erronea interpretazione dell’art.2697 cod. civ. Nella prospettazione del ricorrente, l’oggetto del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative consiste non solo nell’accertamento della legittimità dell’atto amministrativo impugnato, ma anche nell’accertamento della stessa pretesa sanzionatoria esercitata attraverso l’emissione del provvedimento. Pertanto, in applicazione della regola ordinaria di cui all’art. 2697 cod. civ., spettava all’ente locale impositore – ossia al Comune di [OSCURATO:PERSONA] , che viene a rivestire la posizione sostanziale di attrice – dimostrare compiutamente i fatti costitutivi della sua pretesa, unitamente alla piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio(Cass. Sez. 6, n. 1921 del 24.01.2019). 1.1. Il motivo è infondato. La doglianza del ricorrente si fonda su un pretestuoso capovolgimento degli oneri di prova, facilitato dalla contumacia in primo grado dell’ente impositore. Come attesta il contenuto dell’atto di opposizione, nonché la motivazione resa dal Giudice di Pace di Roma nella pronuncia di rigetto , l’opponente non ha contestato il verificarsi dell’infrazione sulla base della mancanza di prove fotografiche: piuttosto, egli ha incentrato le sue difese (oltreché sull’illegittimità della non immediata contestazione dell’infrazione) sull’illegittimità dell’accertamento stante l’utilizzo del sistema elettronico [OSCURATO:PERSONA] 1, attraverso il qualeerano state acquisite le prove fotografiche divenute successivamente oggetto di censura, un a volta verificata la contumacia dell’ente impositore. Ric. 2020 n. 04472 sez. S2 -ud. 12-01-2023 - 4 - In definitiva, l’accertamento dell’infrazione resta dimostrato in applicazione del principio di non contestazione di essa da parte dell’opponente, il quale ha impugnato i due verbali lamentando la legittimità dell’acquisizione di dette prove, non già la riferibilità delle prove così acquisite all’infrazione da lui commessa. Nei limiti di tale prospettazione, risulta inconferente il riferimento operato dal ricorrente ad una giurisprudenza consolidata che pone a carico della P.A. dimostrare i fatti costitutivi e all’opponente comprovare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell’effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio (ex plurimis: Cass. Sez. 6, n. 1921 del 24.01.2019): taleprincipio non è stato scalfito dalla sentenza impugnata che, come sopra argomentato, ha tratto gli elementi di prova della fattispecie produttiva degli effetti sanzionatori dalla stessa opposizione dell’odierno ricorrente, che non ha contraddetto il fattocostitutivo dell’infrazione da lui commessa, ma la legittimità della sua contestazione da parte dell’ente impositore. 1.2. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso, decide sulle spese come in dispositivo. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in €510,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli esborsi liquidati in €200,00. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il Ric. 2020 n. 04472 sez. S2 -ud. 12-01-2023 - 5 - ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115del 20
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