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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 maggio 2024

Cassazione n. 44890/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio motivazionale in relazione alla richiesta di applicazione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata recidiva, oltre ad essere privo di concreta specificità, è anche manifestamente infondato; che, invero, si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e, in particolare, con la preclusione di cui all'art. 69, quarto comma, cod. pen., a norma della quale vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sull'aggravante di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen., norma questa mai dichiarata incostituzionale anche sulla base del rilievo che «al legislatore ordinario non è impedito, in linea generale, da disposizioni o principii della Costituzione, il potere di stabilire il divieto di prevalenza di circostanze attenuanti con la recidiva reiterata sicché deroghe al bilanciamento sono possibili, rientrano nell'ambito delle scelte del legislatore e sono sindacabili in sede di scrutinio di costituzionalità soltanto ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio» (v.

Sez. 3, n. 29723 del 22/05/2024, Placentino, Rv. 286747 - 01; Sez. 2, n. 4493 del 10/09/2021, Demetrio); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 12 novembr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio motivazionale in relazione alla richiesta di applicazione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata recidiva, oltre ad essere privo di concreta specificità, è anche manifestamente infondato; che, invero, si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e, in particolare, con la preclusione di cui all'art. 69, quarto comma, cod. pen., a norma della quale vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sull'aggravante di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen., norma questa mai dichiarata incostituzionale anche sulla base del rilievo che «al legislatore ordinario non è impedito, in linea generale, da disposizioni o principii della Costituzione, il potere di stabilire il divieto di prevalenza di circostanze attenuanti con la recidiva reiterata sicché deroghe al bilanciamento sono possibili, rientrano nell'ambito delle scelte del legislatore e sono sindacabili in sede di scrutinio di costituzionalità soltanto ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio» (v. Sez. 3, n. 29723 del 22/05/2024, Placentino, Rv. 286747 - 01; Sez. 2, n. 4493 del 10/09/2021, Demetrio); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 novembr
Sentenza Cassazione n. 44890/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris