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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20616/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.SAPIENZA Gianluca ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che ha ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Catania che lo aveva condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di furto di acqua quale intestatario di utenza commerciale a servizio dell'autosalone dallo stesso gestito.

2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità nei propri confronti.

3. I motivi di ricorso sono inammissibili in quanto riproduttivi di profili di censura già vagliati e disattesi, in modo congruo e logico, dal giudice di appelllo, che ha fornito adeguata giustificazione dello stato di manomissione del contatore nonché del fatto che l'imputato era l'unico soggetto interessato ad una tale illegittima operazione, evidenziando al contempo la piena attendibilità del teste di accusa Caponnetto.

Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e peri:anto immune da vizi di legittimità. 4.Considerato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14.03

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.SAPIENZA Gianluca ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che ha ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Catania che lo aveva condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di furto di acqua quale intestatario di utenza commerciale a servizio dell'autosalone dallo stesso gestito. 2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità nei propri confronti. 3. I motivi di ricorso sono inammissibili in quanto riproduttivi di profili di censura già vagliati e disattesi, in modo congruo e logico, dal giudice di appelllo, che ha fornito adeguata giustificazione dello stato di manomissione del contatore nonché del fatto che l'imputato era l'unico soggetto interessato ad una tale illegittima operazione, evidenziando al contempo la piena attendibilità del teste di accusa Caponnetto. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e peri:anto immune da vizi di legittimità. 4.Considerato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14.03
Sentenza Cassazione n. 20616/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris