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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 09697/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PISTOIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Pistoia, ad integrazione della sentenza del medesimo Tribunale n. 1000/2019 del 19/6/2019, resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha stabilito - su istanza del Pubblico ministero - che la pena ivi complessivamente irrogata per effetto del riconoscimento della continuazione con i reati oggetto della sentenza n. 2653/16 del 21/12/2016, non deve intendersi sospesa ai sensi dell'art. 163 cod. pen.

Invero, il giudice dell'esecuzione ha affermato di non poter incidere sull'accordo raggiunto tra le parti ex art. 444 cod. proc. pen., che non prevedeva la concessione della sospensione condizionale della pena patteggiata e che in tali termini è stato recepito dal giudice di cognizione.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge con riferimento agli artt. 670 e 674 cod. proc. pen.

Invero, la pena del reato più grave, rispetto al quale si è calcolata la continuazione con il nuovo reato, era stata sospesa ai sensi dell'art. 163 cod. pen., sicché detto beneficio avrebbe dovuto estendersi anche al reato satellite, in virtù del carattere unitario del reato continuato.

Invece, il giudice dell'esecuzione l'ha illegittimamente negato.

3. Ciò premesso, si osserva che nella motivazione della sentenza che ha riconosciuto la continuazione è stata espressamente esclusa l'eventualità di concedere la sospensione condizionale della pena, avendone l'imputato già fruito in precedenza.

Di contro, dalla medesima sentenza non risulta che il patteggia- mento della pena sia stato subordinato al beneficio ex art. 163 cod. pen., sicché correttamente il giudice dell'esecuzione ha escluso ogni possibilità di revisione dei termini dell'accordo intervenuto tra le parti.

Questa Corte ha già rilevato che "Il giudice dell'esecuzione che riconosca l'esistenza del vincolo della continuazione tra una pluralità di condanne, è tenuto a verificare se le pene inflitte siano state tutte o solo alcune condizionalmente sospese.

Nel primo caso, il beneficio non può essere revocato se la pena unitaria rientra nel limite previsto dall'art. 163 cod. pen., perché la disciplina del reato continuato presuppone un trattamento più favorevole.

Nel secondo caso, invece, il giudice è tenuto ad apprezzare, valutando globalmente la condotta del reo, se il beneficio concesso in alcune sentenze possa essere esteso alla pena complessiva rideterminata, o se debba invece essere revocato, in quanto il condannato non ne sia ritenuto meritevole o perché siano venuti a mancare gli F. altri presupposti di legge" (Sez. 1, n. 6907 del 06/12/1999, dep. 2000, Guarini, Rv. 215233).

Nella specie, tuttavia, ci si trova al cospetto di una presa di posizione negativa del giudice di cognizione, che ha escluso la concedibilità del beneficio, sicché prevale il principio per cui "Il giudice dell'esecuzione, nell'applicare ai fatti oggetto di diverse sentenze di condanna l'istituto della continuazione, può concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, derogando al principio di intangibilità del giudicato, quando il giudice di cognizione non si è pronunciato sul punto.

Quando, viceversa, quest'ultimo ha già escluso espressa- mente la concessione della sospensione condizionale richiesta, non è consentito, in sede di esecuzione, estendere il beneficio ai fatti precedentemente valutati anche sotto tale aspetto" (Sez. 1, n. 46146 del 12/04/2018, W., Rv. 273986).

Applicata la massima alla fattispecie in esame, il giudice del procedimento patteggiato ha ritenuto sussistente la continuazione, ma non ha disposto l'esten- sione della sospensione condizionale, anzi l'ha espressamente negata rilevando che l'imputato ne aveva già fruito in precedenza: ne consegue che, in sede di esecuzione, non è possibile modificare il giudicato sul punto, trattandosi di statuizione cristallizzatasi per il mancato ricorso agli ordinari mezzi di gravame da parte dell'imputato.

4. In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PISTOIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Pistoia, ad integrazione della sentenza del medesimo Tribunale n. 1000/2019 del 19/6/2019, resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha stabilito - su istanza del Pubblico ministero - che la pena ivi complessivamente irrogata per effetto del riconoscimento della continuazione con i reati oggetto della sentenza n. 2653/16 del 21/12/2016, non deve intendersi sospesa ai sensi dell'art. 163 cod. pen. Invero, il giudice dell'esecuzione ha affermato di non poter incidere sull'accordo raggiunto tra le parti ex art. 444 cod. proc. pen., che non prevedeva la concessione della sospensione condizionale della pena patteggiata e che in tali termini è stato recepito dal giudice di cognizione. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge con riferimento agli artt. 670 e 674 cod. proc. pen. Invero, la pena del reato più grave, rispetto al quale si è calcolata la continuazione con il nuovo reato, era stata sospesa ai sensi dell'art. 163 cod. pen., sicché detto beneficio avrebbe dovuto estendersi anche al reato satellite, in virtù del carattere unitario del reato continuato. Invece, il giudice dell'esecuzione l'ha illegittimamente negato. 3. Ciò premesso, si osserva che nella motivazione della sentenza che ha riconosciuto la continuazione è stata espressamente esclusa l'eventualità di concedere la sospensione condizionale della pena, avendone l'imputato già fruito in precedenza. Di contro, dalla medesima sentenza non risulta che il patteggia- mento della pena sia stato subordinato al beneficio ex art. 163 cod. pen., sicché correttamente il giudice dell'esecuzione ha escluso ogni possibilità di revisione dei termini dell'accordo intervenuto tra le parti. Questa Corte ha già rilevato che "Il giudice dell'esecuzione che riconosca l'esistenza del vincolo della continuazione tra una pluralità di condanne, è tenuto a verificare se le pene inflitte siano state tutte o solo alcune condizionalmente sospese. Nel primo caso, il beneficio non può essere revocato se la pena unitaria rientra nel limite previsto dall'art. 163 cod. pen., perché la disciplina del reato continuato presuppone un trattamento più favorevole. Nel secondo caso, invece, il giudice è tenuto ad apprezzare, valutando globalmente la condotta del reo, se il beneficio concesso in alcune sentenze possa essere esteso alla pena complessiva rideterminata, o se debba invece essere revocato, in quanto il condannato non ne sia ritenuto meritevole o perché siano venuti a mancare gli F. altri presupposti di legge" (Sez. 1, n. 6907 del 06/12/1999, dep. 2000, Guarini, Rv. 215233). Nella specie, tuttavia, ci si trova al cospetto di una presa di posizione negativa del giudice di cognizione, che ha escluso la concedibilità del beneficio, sicché prevale il principio per cui "Il giudice dell'esecuzione, nell'applicare ai fatti oggetto di diverse sentenze di condanna l'istituto della continuazione, può concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, derogando al principio di intangibilità del giudicato, quando il giudice di cognizione non si è pronunciato sul punto. Quando, viceversa, quest'ultimo ha già escluso espressa- mente la concessione della sospensione condizionale richiesta, non è consentito, in sede di esecuzione, estendere il beneficio ai fatti precedentemente valutati anche sotto tale aspetto" (Sez. 1, n. 46146 del 12/04/2018, W., Rv. 273986). Applicata la massima alla fattispecie in esame, il giudice del procedimento patteggiato ha ritenuto sussistente la continuazione, ma non ha disposto l'esten- sione della sospensione condizionale, anzi l'ha espressamente negata rilevando che l'imputato ne aveva già fruito in precedenza: ne consegue che, in sede di esecuzione, non è possibile modificare il giudicato sul punto, trattandosi di statuizione cristallizzatasi per il mancato ricorso agli ordinari mezzi di gravame da parte dell'imputato. 4. In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso
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