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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08735/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 03UG2FR nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R.309/1990, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e, con il secondo motivo, vizio della motivazione in ordine al quantum di pena applicato a titolo di continuazione con i fatti giudicati con sentenza n.982/2021 del Tribunale di Torino.

Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito.

Le determinazioni del giudice di merito in ordine alla configurabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico- giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, in quanto la Corte territoriale, Premettendo che l'unificazione sotto il vincolo della continuazione di una pluralità di condotte delittuose non è di per sé ostativa all'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen., ha tuttavia evidenziato il numero rilevante di cessioni di droga in favore di una serie indeterminata di soggetti e le modalità della condotta, valutando tali circostanze come incompatibili con una qualificazione dei fatti in termini di minore offensività e richiamando l'abitualità nel reato, desumibile da precedenti condanne per reati contro il patrimonio, per associazione a delinquere finalizzata all'attività di narcotraffico, per alcuni reati fine in concorso e per estorsione.

Sono altrettanto insindacabili in sede di legittimità le determinazioni concernenti al trattamento sanzionatorio e in particolare al quantum di aumento di pena applicato ai sensi dell'art. 81 cod. pen. per i fatti contestati nell'odierno procedimento, determinato in mesi quattro di . reclusione e euro 80,00 di multa, in misura inferiore all'aumento applicato per la continuazione con i fatti contestati nel capo b) relativi all'art. 73 d.P.R. 309/1990, trattandosi di un numero inferiore di cessioni.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 03UG2FR nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R.309/1990, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e, con il secondo motivo, vizio della motivazione in ordine al quantum di pena applicato a titolo di continuazione con i fatti giudicati con sentenza n.982/2021 del Tribunale di Torino. Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine alla configurabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico- giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, in quanto la Corte territoriale, Premettendo che l'unificazione sotto il vincolo della continuazione di una pluralità di condotte delittuose non è di per sé ostativa all'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen., ha tuttavia evidenziato il numero rilevante di cessioni di droga in favore di una serie indeterminata di soggetti e le modalità della condotta, valutando tali circostanze come incompatibili con una qualificazione dei fatti in termini di minore offensività e richiamando l'abitualità nel reato, desumibile da precedenti condanne per reati contro il patrimonio, per associazione a delinquere finalizzata all'attività di narcotraffico, per alcuni reati fine in concorso e per estorsione. Sono altrettanto insindacabili in sede di legittimità le determinazioni concernenti al trattamento sanzionatorio e in particolare al quantum di aumento di pena applicato ai sensi dell'art. 81 cod. pen. per i fatti contestati nell'odierno procedimento, determinato in mesi quattro di . reclusione e euro 80,00 di multa, in misura inferiore all'aumento applicato per la continuazione con i fatti contestati nel capo b) relativi all'art. 73 d.P.R. 309/1990, trattandosi di un numero inferiore di cessioni. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,