CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2022
Cassazione n. 08040/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOri MIO/Nfinvw. n•Aailt. I ILAI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Torino ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata fra le parti nella misura indicata in dispositivo, per il delitto contestatogli di lesioni personali gravi ed aggravate. 2 - L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, deducendo il difetto di motivazione in relazione all'avvenuto riconoscimento della recidiva. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - L'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza". Il motivo dedotto nel presente ricorso è pertanto inammissibile. L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]