CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 luglio 2026
Cassazione n. 23055/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vvocato [OSCURATO:PERSONA]controAgenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] controMinistero dell’Economia e delle Finanze-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.3367/2019 depositata il 31/05/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. proponeva ricorso avverso l'avviso diaccertamento n. TK7031304359/2016, con il quale l’Agenzia delle entrateaccertava in capo alla società per l’anno d’imposta 2011, ai fini Iresmaggiore imposta pari ad euro 497.339,00, ai fini Irap maggiore impostaNumero registro generale 1688/2020Numero sezionale 5271/2026Numero di raccolta generale 23055/2026Data pubblicazione 11/07/2026pari ad euro 85.662,00, ai fini Iva maggiore imposta pari ad euro446.992,00, sanzioni pari ad euro 671.488,65.2. Il predetto accertamento scaturiva dalle risultanze del processoverbale di constatazione n. 1973/2014, redatto dall’[OSCURATO:PERSONA]Agenzia, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nell'ambito del quale venivanoevidenziati costi non documentati pari ad euro 2.677.906,00 e indebitavariazione in diminuzione pari ad euro 55.043,00.2.1. Il controllo dei verificatori veniva effettuato esclusivamente sullabase di due conti correnti detenuti dalla società presso la Banca UniCredite presso la [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena, del bilancio di verifica al31.12.2011 e dei dati presenti in anagrafe tributaria, atteso che, inseguito a richiesta di documentazione in fase di accesso, la società avevaesibito una denuncia di furto effettuata presso il Comando dei Carabinieri,Stazione di Tivoli, in data 5.11.2013, relativa alla sottrazionedell’autocarro aziendale, sul quale sarebbero stati depositatitemporaneamente tutti i documenti fiscali in possesso della società dal2009 al 2012; inoltre, in seguito a problemi tecnici ai computer, i daticontabili della società contenuti negli archivi telematici sarebbero andatipersi e non era stato possibile procedere, quindi, alla ristampa dei libricontabili obbligatori.2.2. Successivamente alla notifica del PVC, la società presentavapresso l'Ufficio il registro degli acquisti, il registro delle vendite, leliquidazioni mensili IVA e le fatture di acquisto reperite dai fornitori.Conseguentemente l’Agenzia delle entrate, in considerazione delladocumentazione parziale consegnata, notificava alla parte l'avviso diaccertamento oggetto del presente giudizio.2.3. La pretesa contenuta nell'avviso di accertamento veniva,ulteriormente, riformulata, nell'ambito del procedimento di accertamentocon adesione n. TKA1300121/2017, attivato dalla parte con istanza del20.01.2017, ma la società non riteneva di accettare la proposta formulataNumero registro generale 1688/2020Numero sezionale 5271/2026Numero di raccolta generale 23055/2026Data pubblicazione 11/07/2026dall'Ufficio, con IRES accertata pari ad euro 497.339,00 definita ad euro43.661,00, IRAP accertata pari ad euro 85.662,00 definita ad euro24.519,00, Iva accertata pari ad euro 446.992,00 definita ad euro282.369,00; sanzioni accertate pari ad euro 671.488,65 definite ad euro119.509,04.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma, con la sentenza n.8080/20/2018, depositata in data 11.04.2018, accoglieva parzialmente ilricorso, ritenendo fondata l'eccezione di illegittimità dell'atto impugnatoper violazione dell'art. 6, comma 4 e dell'art. 10, comma 1, della legge n.212/2000, per avere l'Ufficio richiesto documentazione ed informazioni giàin suo possesso e, cioè, lo spesometro analitico con dettagliata indicazionedella denominazione dei fornitori. Riduceva, pertanto, l’entità dei recuperie delle sanzioni.4. Quindi, la CTR del Lazio accoglieva parzialmente l’appellodell’Agenzia delle entrate, ritenendo che le risultanze del c.d. spesometronon potessero esimere la società contribuente dall'obbligo (diverso eulteriore) di esibire la documentazione fiscale richiesta a dimostrazionedell'effettività delle prestazioni registrate nella contabilità e cartolarmenteindicate nelle fatture.5. Avverso la predetta sentenza ricorre la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., condue motivi, illustrati con il deposito di memoria ex art. 380-bis.1 c.p.с., eresiste l’Agenzia delle entrate con controricorso. Il Ministero dell’Economiae delle Finanze, evocato, è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, il ricorso proposto nei confronti del Ministerodell'Economia e delle Finanze deve dichiararsi inammissibile, sia in quantoproposto nei confronti di soggetto evocato nel presente giudizio che non èstato parte del giudizio di appello (Cass., Sez. V, 18 febbraio 2021, n.4329; Cass., Sez. II, 16 gennaio 2012, n. 520), sia in quanto lalegittimazione in tema di contenzioso tributario per i procedimentiNumero registro generale 1688/2020Numero sezionale 5271/2026Numero di raccolta generale 23055/2026Data pubblicazione 11/07/2026introdotti successivamente al 1° gennaio 2001 spetta esclusivamenteall'Agenzia delle entrate (Cass., Sez. V, 6 dicembre 2017, n. 29183).2. Con il primo motivo di ricorso, la società contribuente denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.с., la «Violazione dell'art.111 della Costituzione, omesso esame della documentazione prodotta nelprimo grado di giudizio avente ad oggetto la comprovata pressochéintegrale ricostruzione dei "costi non documentati" (come definiti nell'attodi accertamento n. TK7031304359/2016, notificato alla ricorrente in data25/11/2016) – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che èstato oggetto di discussione tra le parti».2.1. Il motivo è inammissibile.2.2. Con particolare riferimento all’asserito omesso esame di un fattodecisivo, è censurabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, cit.soltanto l’omesso esame di un fatto storico controverso, che sia statooggetto di discussione e che sia decisivo; di contro, non è più consentitoimpugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorsoargomentativo a giustificazione della decisione adottata sulla base deglielementi fattuali acquisiti e ritenuti dal giudice di merito determinantiovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (Cass. 31/01/2017, n.2474).2.3. Pacifica l’applicabilità della norma al processo tributario (così Sez.U. n. 8053/2014), questa Corte, in tema di contenzioso tributario, haritenuto inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale nonsi censuri l’omesso esame di un fatto decisivo, ma si evidenzi soloun’insufficiente motivazione per non avere la CTR considerato tutte lecircostanze della fattispecie dedotta in giudizio (v. Cass. 28/06/2016, n.13366, in materia di idoneità delle dichiarazioni rese da un terzo a fondarela prova, da parte della contribuente, di fatture per operazioni inesistenti).2.4. Nella specie, quest’ultima è, per l’appunto, la censura che,inammissibilmente, si adduce, allegando la ricorrente che il giudiceNumero registro generale 1688/2020Numero sezionale 5271/2026Numero di raccolta generale 23055/2026Data pubblicazione 11/07/2026dell'appello si sarebbe «limitato a leggere e ricopiare pressochéintegralmente l'appello dell'Ufficio, ha omesso l'esame del fascicolo e dellacopiosa produzione documentale che ne fa parte, ha omesso di esaminarela sentenza pronunciata dai giudici di primo grado, in conclusione hacommesso la violazione di omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». Evidenziandosiche la documentazione prodotta non è, di per sé, un “fatto storico”, ma unmezzo di prova, la ricorrente avrebbe dovuto indicare il fatto storicodecisivo non esaminato.2.5. Peraltro, la Commissione regionale ha, invece, dato atto diavere esaminato il compendio probatorio laddove ha statuito che ilriconoscimento dei costi deducibili doveva essere limitato a quantocontabilmente documentato con le fatture esibite dalla parte, ivi compresequelle recuperate e prodotte in sede di accertamento con adesione, conesclusione dei costi che la parte aveva ritenuto di provare con merepresunzioni, rilevando che «a fronte della mancata documentazione delcosto sostenuto e quindi della presunzione del mancato sostenimento dellostesso, che rappresenta, di per sé, un principio di prova, la parte devenecessariamente opporre una prova specifica, supportata da idoneadocumentazione». In particolare, osservava la CTR, «la società non èstata in grado di giustificare, con documenti e fatture, una serie diacquisti, dettagliatamente indicati nelle pagine 6 e 7 dell'atto di adesione,per un totale imponibile pari ad euro 1.394.363,92».2.6. Dunque, in ultima analisi, i giudici di appello hanno comunquepreso posizione sul nucleo della questione, cioè sulla necessità di provadocumentale specifica dei costi, e la disamina operata esclude anche lafondatezza della doglianza, la quale, ancorché proposta in termini diomesso esame di un fatto decisivo, si risolve in un'inammissibile istanza direvisione delle valutazioni e del convincimento del giudice, tesaNumero registro generale 1688/2020Numero sezionale 5271/2026Numero di raccolta generale 23055/2026Data pubblicazione 11/07/2026all'ottenimento di una nuova pronuncia di fatto, certamente estranea allanatura e ai fini del giudizio di cassazione.3. Con il secondo motivo di ricorso la società contribuente deduce inriferimento all'art. 360, primo comma, num. 3, c.p.с., la «Violazione delcombinato disposto degli artt. 19 e 6 del d.P.R. n. 633/1972 conriferimento al momento in cui sorge, in base al principio generale, il dirittoalla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti nonché degli articoli 167 e ss.e 62 e ss. della direttiva 2006/112/CE».3.1. Lamenta la ricorrente che il giudice dell'appello avrebbeindividuato il momento in cui sorge il diritto alla detrazione con ilpagamento del corrispettivo, mentre il dettato letterale della norma e lastessa prassi dell’Agenzia delle entrate lo individuano nel momento in cuil'operazione sottostante si considera effettuata e sorge per l'Erario il dirittodi credito.3.2. Il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con laratio che sorregge la decisione impugnata.3.3. Nella sentenza della CTR del Lazio si legge che «Conriferimento, però, al fornitore [OSCURATO:PERSONA] (a cui era riferitala maggior parte dei costi non documentati, per l'importo di euro1.268.516,81), l'Ufficio, in considerazione della documentazione esibitadalla parte che riportava, tra i fornitori della [OSCURATO:SOCIETA]., proprio la dittaindividuale [OSCURATO:PERSONA] (per un totale imponibile pari ad euro1.303.516,00), ha ritenuto di accogliere la richiesta di parte circa ilriconoscimento del costo indicato, per l'importo imponibile di euro1.268.516,81», ma che «il riconoscimento suddetto non poteva riguardarela totalità dell'IVA ammessa in detrazione in quanto, la parte ha dichiaratoche la maggior parte delle fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA] non erastata pagata a causa di una controversia legale tra l'odierna appellata e ilcliente TSI-[OSCURATO:PERSONA] S.R.L.» e che «Il controllo deiconti correnti bancari ha, pertanto, permesso di quantificare l'ammontareNumero registro generale 1688/2020Numero sezionale 5271/2026Numero di raccolta generale 23055/2026Data pubblicazione 11/07/2026corrisposto al Moretti nel 2011, pari ad euro 120.000,00, con IVAdetraibile pari ad euro 20.000,00 riferita al totale dei prelevamentirisultanti dai conti».3.4. Va dunque rilevato che la CTR, in tale snodo motivazionale, hasvolto un’argomentazione del tutto differente rispetto a quanto censuratodalla ricorrente. Nella specie, si è limitata a dare atto della posizionedell’Ufficio, che aveva riconosciuto una parziale detrazione nei limiti deiriscontri disponibili, senza subordinare in via generale il diritto alladetrazione all’avvenuto pagamento.3.5. I giudici di appello, nell’ambito della ripresa contestatadall’Ufficio, si sono quindi conformati al principio, più volte affermato daquesta Corte, secondo cui in tema di IVA, il diritto alla detrazione non puòessere negato quando il soggetto passivo, che lo fa valere in giudizio,dimostra il presupposto sostanziale della cessione di beni o prestazione diservizi e fornisce prova del requisito formale, attraverso la pertinente evalida fattura d'acquisto, annotata nei registri IVA, non essendo, invece,necessaria la prova del pagamento (Cass., Sez. 5, 11/10/2025, n. 27238,Rv. 676852 - 01).3.6. Risulta infine priva di supporto la contestazione, svolta nellamemoria illustrativa dalla ricorrente, secondo cui le argomentazioni delladifesa erariale, intese ad evidenziare il profilo della mancata esibizionedelle fatture, sarebbero inammissibili, in quanto introdotte per la primavolta in sede di legittimità, e in violazione dell’art. 370 c.p.c. in materia dinova in Cassazione, vertendo l’intera ripresa dell’Ufficio, ab origine, sullaomessa documentazione delle forniture.3.7. Giova comunque rammentare che il principio di noncontestazione, pur operante anche nel processo tributario, tuttavia, deveessere coordinato con quello, correlato alla specialità del contenzioso,secondo cui la mancata specifica presa di posizione dell'Ufficio sui motividi opposizione alla pretesa impositiva svolti dal contribuente in viaNumero registro generale 1688/2020Numero sezionale 5271/2026Numero di raccolta generale 23055/2026Data pubblicazione 11/07/2026subordinata non equivale ad ammissione dei fatti posti a fondamento diessi, né determina il restringimento del thema decidendum ai soli motivicontestati, posto che la richiesta di rigetto dell'intera domanda delcontribuente consente all'Ente impositore, qualora le questioni da questodedotte in via principale siano state rigettate, di scegliere, nel prosieguodel giudizio, tra tutte le possibili argomentazioni difensive rispetto aimotivi di opposizione (arg. ex Cass. Sez. 5, 13/03/2019, n. 7127, Rv.653319 – 01; conf. Cass. Sez. 5, 23/07/2019, n. 19806, Rv. 654953 –01; Cass. Sez. 5, 09/08/2024, n. 22616, Rv. 672256 - 01).4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conconseguente condanna della ricorrente al rimborso, in favore dellacontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidanocome in dispositivo. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 7.800,00 percompensi, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 02/07/2026.Il PresidenteLucio Napolitano