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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 dicembre 2020

Cassazione n. 30538/2022

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nte ORDINANZA sul ricorso 15442-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata a Roma, [OSCURATO:PERSONA] 60, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., oggi [OSCURATO:SOCIETA]. 05779711000, in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 3251/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata 11 18/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., deducendo che in data 8-10-1969 [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) aveva concesso ad [OSCURATO:SOCIETA]. (poi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) il diritto d'uso di un immobile sito in Portico di Romagna quale cabina elettrica di derivazione e che le parti avevano conferito al contratto durata a tempo indeterminato; tuttavia, al contratto era applicabile l'art. 1021 c.c. e quindi il medesimo aveva pertanto perso efficacia l'8-10- 1999; concludeva l'attrice chiedendo al Tribunale di dichiarare estinto il contratto in data 8-10-1999 e, per l'effetto, di condannare la convenuta a riconsegnare il bene.

Enel si costituiva in giudizio, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice civile in favore del giudice amministrativo e chiedendo il rigetto delle avverse domande.

Con sentenza n. 443/2018 il Tribunale di Forlì rigettava le domande.

2. Avverso tale sentenza proponeva appello [OSCURATO:SOCIETA], cui resisteva [OSCURATO:PERSONA] (ora [OSCURATO:SOCIETA].).

La Corte d'appello di Bologna, con la sentenza n. 3521 del 18 dicembre 2020, ha rigettato il gravame.

Ritenuta ormai preclusa la questione circa il difetto di giurisdizione del giudice civile, la Corte esaminava la censura dell'appellante secondo cui il nome con cui le parti avevano qualificato il contratto non era vincolante, posto che nel contratto di servitù vi sono necessariamente due immobili, il fondo servente e il fondo dominante, e che il contratto di servitù non comporta un diritto Ric. 2021 n. 15442 sez.

M2 - ud. 16-06-2022 -2- di godimento esclusivo del fondo servente a favore del proprietario del fondo dominante, ma solo il diritto di servirsene per un'attività specifica; poiché il contratto oggetto di causa non conteneva alcun riferimento alla volontà di costituire una servitù né ad un ipotetico fondo dominante, ma aveva ad oggetto la concessione, dietro corrispettivo, del diritto di godimento esclusivo di un immobile a favore di una persona giuridica, doveva propendersi per la qualificazione come diritto di uso, la cui durata è necessariamente quella massima di trent'anni.

La censura era però rigettata, ritenendo i giudici di appello di dare prevalenza alle espressioni letterali utilizzate dalle parti: in particolare, l'art. 2 del contratto discorre di una servitù a tempo indeterminato, correlata alle esigenze della convenuta, in ragione della distribuzione dell'energia elettrica anche in favore di altri utenti diversi dall'attrice, prevedendo all'art. 3 un indennizzo una tantum; l'art. 8 poi precisava che "nella cabina e dalla cabina entreranno e usciranno le linee elettriche aeree e in cavo, a media e bassa tensione per l'esercizio della stessa, con il diritto della convenuta ad attraversare con linee aeree o con cavi sotterranei l'area cortiliva per l'allacciamento e la distribuzione dalla cabina stessa".

Ad avviso della Corte d'appello era stata costituita convenzionalmente una servitù di elettrodotto, servitù che non è caratterizzata dalla relazione tra due fondi, in quanto il titolare di essa non è il proprietario di un fondo bensì il fornitore dell'energia, ben potendo le parti anche in via convenzionale dare vita alla servitù di elettrodotto, il cui contenuto è configurato come paradigma normale dall'art. 119 r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775; d'altronde le stesse sezioni unite della Suprema Corte, con la sentenza n. 2768/1963 hanno affermato che la servitù di elettrodotto può ricondursi ad Ric. 2021 n. 15442 sez.

M2 - ud. 16-06-2022 -3- una pluralità di fonti costitutive nel senso che può tanto essere posta in essere dalla volontà degli interessati, indipendentemente dal concorso dei requisiti di legge per la imposizione della servitù coattiva e con una disciplina accentrata, quindi, esclusivamente nella legge del contratto, quanto essere determinata da una autorizzazione amministrativa; ne deriva - hanno concluso i giudici di secondo grado - che tale servitù può nascere a seguito della stipulazione di uno speciale atto convenzionale ovvero, in caso di dissenso, da una sentenza costitutiva o infine essere imposta a seguito di procedimento di espropriazione per pubblica utilità senza trasferimento all'utente della proprietà dei beni gravati; trattandosi di servitù non poteva avere quindi seguito la richiesta di rilascio avanzata dall'attrice.

3. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso.

Memoria è stata depositata sia dalla ricorrente che dalla controricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

I. Il ricorso è basato su quattro motivi.

1. Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per la violazione dell'art. 132 c. 2 n. 4 c.p.c., per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.

2. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione degli artt.1362 e ss. c.c. in materia di interpretazione del contratto, anche con riferimento alla violazione degli artt. 1021 e ss. c.c. e alla falsa applicazione degli artt. 1027 e ss. c.c., in materia di contratto d'uso e servitù prediali, e conseguente violazione tanto del combinato disposto di cui agli artt. 979 c. 2 e 1026 c.c., in materia di durata massima del contratto d'uso costituito Ric. 2021 n. 15442 sez.

M2 - ud. 16-06-2022 -4- a favore di una persona giuridica, quanto dell'art. 1419 c. 2, in materia di sostituzione automatica di singole clausole contrarie a norme imperative di legge.

Si sostiene che il giudice di appello si è arrestato alla denominazione utilizzata dalle parti, senza acclarare la reale natura del rapporto posto in essere.

In realtà deve intendersi che le parti abbiano dato vita ad un diritto d'uso, difettando i caratteri tipici della servitù.

L'interesse in concreto perseguito dalle parti era quello di concedere ad Enel il diritto di "servirsi della cabina elettrica per le esigenze dell'esercizio e della distribuzione dell'energia elettrica", e tale diritto va qualificato come un diritto di godimento esclusivo in capo ad Enel, che esclude ogni diversa possibilità di uso del bene.

Andavano prese poi in esame le caratteristiche del bene, che è un immobile, con tre distinte porte di accesso, composto da due elementi in muratura di diversa altezza, nel quale entrano e dal quale escono i cavi elettrici e all'interno del quale sono presenti sofisticati macchinari, trasformatori e quadri elettrici funzionali a servire energia alle proprietà limitrofe.

Deve quindi propendersi per la qualificazione del diritto come diritto d'uso, essendo erroneo il riferimento alla servitù, stante l'assenza della dualità di fondi interessati e l'incompatibilità con la servitù di un godimento esclusivo.

3. Il terzo motivo denuncia, ex art. 360 c. 1 n. 5) c.p.c. in relazione agli artt. 111 Cost., 115 e 116 c.p.c., il fatto che la sentenza abbia gravemente travisato e disatteso il dato letterale di cui al contratto dedotto in giudizio e l'evidenza fotografica di cui all'istantanea in atti.

Entrambi tali elementi deponevano per la diversa qualificazione del contratto come volto a creare un diritto d'uso a favore della convenuta.

Ric. 2021 n. 15442 sez.

M2 - ud. 16-06-2022 -5-

4. Il quarto motivo di ricorso denuncia, ex art. 360 c. 1 n. 5) c.p.c. la violazione degli artt. 111 Cost., 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte territoriale omesso di prendere in esame un fatto decisivo del giudizio, già oggetto di discussione tra le parti, senza in alcun modo motivare in merito, in quanto la Corte non si è soffermata a motivare nemmeno le ragioni per le quali non debba essere qualificato come contratto d'uso, omettendo di prendere posizione su di un punto di centrale importanza della controversia.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono infondati.

Come riportato in ricorso, il contratto oggetto di causa, all'art. 1 prevede che "la parte concedente, cui spetta ed appartiene l'immobile infradicendo, per sé, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, concede la servitù d'uso a favore dell'Enel, che accetta, di un locale posto nello stabile sito in Comune di Portico di Romagna, S.S. n. 67, distinto al catasto di tale Comune al foglio 26 col rnappale n. 16".

Il successivo art. 2 recita che "la servitù è a tempo indeterminato e perdurerà sino a quando l'Enel, suoi successori od aventi causa, a loro insindacabile giudizio riterranno necessario servirsi della cabina elettrica per le esigenze dell'esercizio e della distribuzione dell'energia elettrica al fabbricato indicato in premessa e a tutti quegli altri eventuali utenti sia pubblici che privati, i quali ad esclusivo giudizio dell'Enel potranno essere alimentati dalla cabina elettrica in oggetto".

L'art. 3 del contratto riconosce, poi, al concedente un indennizzo una tantum e l'art. 8 prevede che "nella cabina e dalla cabina entreranno e usciranno le linee elettriche aeree e in cavo, a media e bassa tensione per l'esercizio della stessa [..]; in particolare, l'Enel avrà diritto di attraversare con linee aeree o con cavi sotterranei l'area Ric. 2021 n. 15442 sez.

M2 - ud. 16-06-2022 -6- cortiliva per l'allacciamento e la distribuzione dalla cabina stessa".

Assume parte ricorrente che anche avuto riguardo alla configurazione del bene, che è un immobile al cui interno risulta collocata la cabina di trasformazione con i relativi macchinari, debba ritenersi recessiva la indicazione formale della servitù e che debba invece propendersi per la qualificazione in termini di diritto d'uso, con quanto ne consegue in tema di durata massima legale.

Ritiene invece il Collegio che le conclusioni cui è pervenuto il giudice di merito, con motivazione adeguata che si sottrae alle critiche di nullità mosse in ricorso, siano incensurabili quanto alla corretta interpretazione del contratto oggetto di causa.

Effettivamente occorre ribadire che, a differenza dell'attività di interpretazione del contratto, che è diretta alla ricerca della comune volontà dei contraenti e integra un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, l'attività di qualificazione giuridica è finalizzata a individuare la disciplina applicabile alla fattispecie e, affidandosi al metodo della sussunzione, è suscettibile di verifica in sede di legittimità non solo per ciò che attiene alla descrizione del modello tipico di riferimento, ma anche per quanto riguarda la rilevanza qualificante attribuita agli elementi di fatto accertati e le implicazioni effettuali conseguenti (così da ultimo Cass. n. 15603/2021 e Cass. n. 9996/2019), non senza però ribadire che l'interpretazione del contratto può essere sindacata in sede di legittimità solo nel caso di violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la quale non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un'altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più Ric. 2021 n. 15442 sez.

M2 - ud. 16-06-2022 -7- interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra (cfr. ex multis Cass. n. 11254/2018 e Cass. n. 27136/2017).

Deve però reputarsi che le critiche di parte ricorrente - che assumono l'assoluta incompatibilità del diritto attribuito in contratto quanto alla collocazione della cabina nell'immobile di sua proprietà con la qualificazione in termini di servitù - non colgano nel segno e che nella sostanza la censura miri a sollecitare un diverso approdo ermeneutico, senza che però si palesi idonea a dimostrare l'assoluta implausibilità di quello cui è pervenuto il giudice di merito.

In effetti nessuno degli argomenti addotti dalla ricorrente si palesa idoneo allo scopo che la stessa si prefigge.

Quanto alla asserita assenza di un fondo dominante, deve ribadirsi il tradizionale principio, peraltro richiamato anche dai giudici di appello e di recente ribadito da Cass. n. 18011/2021, secondo cui in tutte le servitù funzionali alla distribuzione di servizi a rete (come la telefonia, la distribuzione di acqua potabile e la distribuzione di elettricità) il fondo dominante non è il fondo dell'utente servito dal gas, bensì l'impianto di distribuzione (fondo a destinazione industriale o commerciale), donde l'affermazione che nell'azione negatoria la legittimazione passiva spetta all'ente erogatore del servizio e non al proprietario del fondo a cui il servizio viene somministrato (Cass. n. 1991/80, Cass. n. 11784/06, Cass. 1882/18, Cass.22050/18).

Tale costante orientamento giurisprudenziale discende dal rilievo che il soggetto che trae vantaggio dal passaggio coattivo del gas, ovvero dell'energia, è in primo luogo l'ente erogatore, giacché tale ente, grazie alla costituzione della servitù, può esercitare l'attività industriale o Ric. 2021 n. 15442 sez.

M2 - ud. 16-06-2022 -8- commerciale di cui è titolare, mentre il vantaggio degli utenti è solo indiretto e mediato, in quanto essi utilizzano, nella specie, l'energia che perviene al loro fondo, attraversando il fondo altrui, solo se e in quanto l'ente erogatore la somministri loro.

Va poi richiamato il testo dell'art. 121 del r.d. n. 1775/1933, che nel fornire la definizione della servitù di elettrodotto, specifica che la servitù di elettrodotto conferisce all'utente la facoltà di collocare e usare condutture sotterranee o appoggi per conduttori aerei e far passare conduttori elettrici su terreni privati e su vie e piazze pubbliche e impiantare ivi le cabine di trasformazione o di manovra necessarie all'esercizio delle condutture.

La stessa ricorrente riconosce che il contratto mirava alla costituzione, in via convenzionale, e in alternativa alla costituzione coattiva giudiziale o in via espropriativa, di una servitù di elettrodotto che però intende limitata al solo passaggio delle linee aeree e dei cavi, omettendo di considerare che, come si ricava dalla lettera della norma ora richiamata, la servitù non si limita solo a tali ultimi elementi, ma presuppone e comprende, in quanto elemento altrettanto essenziale al raggiungimento dell'utilità cui è funzionale la servitù, la collocazione della cabina, senza che possa addursi il fatto che il fondo servente, per la parte interessata dalla collocazione della cabina, resti nella sostanza privo di utilizzo per il proprietario del fondo servente, essendo tale situazione comune anche all'ipotesi, pacificamente riconducibile alle modalità di estrinsecazione della servitù di elettrodotto, in cui una parte del fondo servente sia occupata da un traliccio per il passaggio delle condutture, traliccio che per l'area di sedime occupata riduce significativamente, se non annulla, le possibili utilità che il proprietario può trarre dal proprio bene.

Ric. 2021 n. 15442 sez.

M2 - ud. 16-06-2022 -9- Gli elementi addotti dalla ricorrente per sostenere la tesi dell'incompatibilità appaiono quindi contraddetti sia dalla stessa descrizione normativa della servitù di elettrodotto, che il ricorrente intende segmentare quanto all'utilizzo della cabina, senza invece guardare all'insieme del suo esercizio, sia dalla tradizionale individuazione del fondo dominante, come operata dalla giurisprudenza di questa Corte.

Peraltro, non ignora il Collegio come talvolta la questione circa la pretesa al rilascio del bene nel quale sia stata allocata una cabina di trasformazione sia stata esaminata nella giurisprudenza di questa Corte nella diversa prospettiva della natura obbligatoria del diritto (in tal senso si vedano Cass. n. 20985/2012 e Cass. n. 4879/2019, che affrontano la problematica alla luce della conclusione di un contratto di locazione, e Cass.

S.U. n. 3168/2011, che ha invece fatto riferimento all'istituto del comodato), ma trattasi di considerazione che non impone di dover necessariamente inquadrare la vicenda in termini che escludano il ricorso alla figura della servitù, ben potendo le parti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, regolare i propri rapporti tramite la costituzione di diritti reali parziari ovvero con l'attribuzione di un diritto personale di godimento.

Appaiono a tal fine utili le considerazioni svolte dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 8434/2020, ove si è affermato che il programma negoziale con cui il proprietario di un lastrico solare intenda cedere in godimento ad altri, a titolo oneroso, la facoltà di installarvi e mantenervi per un certo tempo un ripetitore, o altro impianto tecnologico, con il diritto di mantenere la disponibilità e il godimento dell'impianto e asportare il medesimo alla fine del rapporto, può astrattamente essere perseguito sia attraverso un contratto ad effetti reali, Ric. 2021 n. 15442 sez.

M2 - ud. 16-06-2022 -10- sia attraverso un contratto ad effetti personali, sì che la riconduzione del contratto concretamente dedotto in giudizio all'una o all'altra delle suddette categorie rappresenta una questione di interpretazione contrattuale, che rientra nei poteri del giudice di merito.

Trova quindi conferma la conclusione circa l'incensurabilità dell'esito cui è approdato il giudice di merito, che nell'esercizio del potere di interpretazione della volontà delle parti ha optato, in maniera non validamente attinta dai motivi in esame, alla conclusione secondo cui fosse stato riconosciuto alla convenuta un diritto reale di servitù quanto alla collocazione della cabina di trasformazione (sul punto si veda altresì Cass. n. 25195/2021, cheb sempre dando prevalenza alla volontà delle parti ha ribadito come sia possibile anche dare vita a servitù irregolari con l'insorgenza di un rapporto obbligatorio atipico tra le parti, essendo quindi necessario indagare la volontà delle parti).

II. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore della controricorrente che liquida in euro 3.200 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da Ric. 2021 n. 15442 sez.

M2 - ud. 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso 15442-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata a Roma, [OSCURATO:PERSONA] 60, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., oggi [OSCURATO:SOCIETA]. 05779711000, in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 3251/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata 11 18/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., deducendo che in data 8-10-1969 [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) aveva concesso ad [OSCURATO:SOCIETA]. (poi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) il diritto d'uso di un immobile sito in Portico di Romagna quale cabina elettrica di derivazione e che le parti avevano conferito al contratto durata a tempo indeterminato; tuttavia, al contratto era applicabile l'art. 1021 c.c. e quindi il medesimo aveva pertanto perso efficacia l'8-10- 1999; concludeva l'attrice chiedendo al Tribunale di dichiarare estinto il contratto in data 8-10-1999 e, per l'effetto, di condannare la convenuta a riconsegnare il bene. Enel si costituiva in giudizio, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice civile in favore del giudice amministrativo e chiedendo il rigetto delle avverse domande. Con sentenza n. 443/2018 il Tribunale di Forlì rigettava le domande. 2. Avverso tale sentenza proponeva appello [OSCURATO:SOCIETA], cui resisteva [OSCURATO:PERSONA] (ora [OSCURATO:SOCIETA].). La Corte d'appello di Bologna, con la sentenza n. 3521 del 18 dicembre 2020, ha rigettato il gravame. Ritenuta ormai preclusa la questione circa il difetto di giurisdizione del giudice civile, la Corte esaminava la censura dell'appellante secondo cui il nome con cui le parti avevano qualificato il contratto non era vincolante, posto che nel contratto di servitù vi sono necessariamente due immobili, il fondo servente e il fondo dominante, e che il contratto di servitù non comporta un diritto Ric. 2021 n. 15442 sez. M2 - ud. 16-06-2022 -2- di godimento esclusivo del fondo servente a favore del proprietario del fondo dominante, ma solo il diritto di servirsene per un'attività specifica; poiché il contratto oggetto di causa non conteneva alcun riferimento alla volontà di costituire una servitù né ad un ipotetico fondo dominante, ma aveva ad oggetto la concessione, dietro corrispettivo, del diritto di godimento esclusivo di un immobile a favore di una persona giuridica, doveva propendersi per la qualificazione come diritto di uso, la cui durata è necessariamente quella massima di trent'anni. La censura era però rigettata, ritenendo i giudici di appello di dare prevalenza alle espressioni letterali utilizzate dalle parti: in particolare, l'art. 2 del contratto discorre di una servitù a tempo indeterminato, correlata alle esigenze della convenuta, in ragione della distribuzione dell'energia elettrica anche in favore di altri utenti diversi dall'attrice, prevedendo all'art. 3 un indennizzo una tantum; l'art. 8 poi precisava che "nella cabina e dalla cabina entreranno e usciranno le linee elettriche aeree e in cavo, a media e bassa tensione per l'esercizio della stessa, con il diritto della convenuta ad attraversare con linee aeree o con cavi sotterranei l'area cortiliva per l'allacciamento e la distribuzione dalla cabina stessa". Ad avviso della Corte d'appello era stata costituita convenzionalmente una servitù di elettrodotto, servitù che non è caratterizzata dalla relazione tra due fondi, in quanto il titolare di essa non è il proprietario di un fondo bensì il fornitore dell'energia, ben potendo le parti anche in via convenzionale dare vita alla servitù di elettrodotto, il cui contenuto è configurato come paradigma normale dall'art. 119 r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775; d'altronde le stesse sezioni unite della Suprema Corte, con la sentenza n. 2768/1963 hanno affermato che la servitù di elettrodotto può ricondursi ad Ric. 2021 n. 15442 sez. M2 - ud. 16-06-2022 -3- una pluralità di fonti costitutive nel senso che può tanto essere posta in essere dalla volontà degli interessati, indipendentemente dal concorso dei requisiti di legge per la imposizione della servitù coattiva e con una disciplina accentrata, quindi, esclusivamente nella legge del contratto, quanto essere determinata da una autorizzazione amministrativa; ne deriva - hanno concluso i giudici di secondo grado - che tale servitù può nascere a seguito della stipulazione di uno speciale atto convenzionale ovvero, in caso di dissenso, da una sentenza costitutiva o infine essere imposta a seguito di procedimento di espropriazione per pubblica utilità senza trasferimento all'utente della proprietà dei beni gravati; trattandosi di servitù non poteva avere quindi seguito la richiesta di rilascio avanzata dall'attrice. 3. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso. Memoria è stata depositata sia dalla ricorrente che dalla controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è basato su quattro motivi. 1. Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per la violazione dell'art. 132 c. 2 n. 4 c.p.c., per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. 2. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione degli artt.1362 e ss. c.c. in materia di interpretazione del contratto, anche con riferimento alla violazione degli artt. 1021 e ss. c.c. e alla falsa applicazione degli artt. 1027 e ss. c.c., in materia di contratto d'uso e servitù prediali, e conseguente violazione tanto del combinato disposto di cui agli artt. 979 c. 2 e 1026 c.c., in materia di durata massima del contratto d'uso costituito Ric. 2021 n. 15442 sez. M2 - ud. 16-06-2022 -4- a favore di una persona giuridica, quanto dell'art. 1419 c. 2, in materia di sostituzione automatica di singole clausole contrarie a norme imperative di legge. Si sostiene che il giudice di appello si è arrestato alla denominazione utilizzata dalle parti, senza acclarare la reale natura del rapporto posto in essere. In realtà deve intendersi che le parti abbiano dato vita ad un diritto d'uso, difettando i caratteri tipici della servitù. L'interesse in concreto perseguito dalle parti era quello di concedere ad Enel il diritto di "servirsi della cabina elettrica per le esigenze dell'esercizio e della distribuzione dell'energia elettrica", e tale diritto va qualificato come un diritto di godimento esclusivo in capo ad Enel, che esclude ogni diversa possibilità di uso del bene. Andavano prese poi in esame le caratteristiche del bene, che è un immobile, con tre distinte porte di accesso, composto da due elementi in muratura di diversa altezza, nel quale entrano e dal quale escono i cavi elettrici e all'interno del quale sono presenti sofisticati macchinari, trasformatori e quadri elettrici funzionali a servire energia alle proprietà limitrofe. Deve quindi propendersi per la qualificazione del diritto come diritto d'uso, essendo erroneo il riferimento alla servitù, stante l'assenza della dualità di fondi interessati e l'incompatibilità con la servitù di un godimento esclusivo. 3. Il terzo motivo denuncia, ex art. 360 c. 1 n. 5) c.p.c. in relazione agli artt. 111 Cost., 115 e 116 c.p.c., il fatto che la sentenza abbia gravemente travisato e disatteso il dato letterale di cui al contratto dedotto in giudizio e l'evidenza fotografica di cui all'istantanea in atti. Entrambi tali elementi deponevano per la diversa qualificazione del contratto come volto a creare un diritto d'uso a favore della convenuta. Ric. 2021 n. 15442 sez. M2 - ud. 16-06-2022 -5- 4. Il quarto motivo di ricorso denuncia, ex art. 360 c. 1 n. 5) c.p.c. la violazione degli artt. 111 Cost., 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte territoriale omesso di prendere in esame un fatto decisivo del giudizio, già oggetto di discussione tra le parti, senza in alcun modo motivare in merito, in quanto la Corte non si è soffermata a motivare nemmeno le ragioni per le quali non debba essere qualificato come contratto d'uso, omettendo di prendere posizione su di un punto di centrale importanza della controversia. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono infondati. Come riportato in ricorso, il contratto oggetto di causa, all'art. 1 prevede che "la parte concedente, cui spetta ed appartiene l'immobile infradicendo, per sé, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, concede la servitù d'uso a favore dell'Enel, che accetta, di un locale posto nello stabile sito in Comune di Portico di Romagna, S.S. n. 67, distinto al catasto di tale Comune al foglio 26 col rnappale n. 16". Il successivo art. 2 recita che "la servitù è a tempo indeterminato e perdurerà sino a quando l'Enel, suoi successori od aventi causa, a loro insindacabile giudizio riterranno necessario servirsi della cabina elettrica per le esigenze dell'esercizio e della distribuzione dell'energia elettrica al fabbricato indicato in premessa e a tutti quegli altri eventuali utenti sia pubblici che privati, i quali ad esclusivo giudizio dell'Enel potranno essere alimentati dalla cabina elettrica in oggetto". L'art. 3 del contratto riconosce, poi, al concedente un indennizzo una tantum e l'art. 8 prevede che "nella cabina e dalla cabina entreranno e usciranno le linee elettriche aeree e in cavo, a media e bassa tensione per l'esercizio della stessa [..]; in particolare, l'Enel avrà diritto di attraversare con linee aeree o con cavi sotterranei l'area Ric. 2021 n. 15442 sez. M2 - ud. 16-06-2022 -6- cortiliva per l'allacciamento e la distribuzione dalla cabina stessa". Assume parte ricorrente che anche avuto riguardo alla configurazione del bene, che è un immobile al cui interno risulta collocata la cabina di trasformazione con i relativi macchinari, debba ritenersi recessiva la indicazione formale della servitù e che debba invece propendersi per la qualificazione in termini di diritto d'uso, con quanto ne consegue in tema di durata massima legale. Ritiene invece il Collegio che le conclusioni cui è pervenuto il giudice di merito, con motivazione adeguata che si sottrae alle critiche di nullità mosse in ricorso, siano incensurabili quanto alla corretta interpretazione del contratto oggetto di causa. Effettivamente occorre ribadire che, a differenza dell'attività di interpretazione del contratto, che è diretta alla ricerca della comune volontà dei contraenti e integra un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, l'attività di qualificazione giuridica è finalizzata a individuare la disciplina applicabile alla fattispecie e, affidandosi al metodo della sussunzione, è suscettibile di verifica in sede di legittimità non solo per ciò che attiene alla descrizione del modello tipico di riferimento, ma anche per quanto riguarda la rilevanza qualificante attribuita agli elementi di fatto accertati e le implicazioni effettuali conseguenti (così da ultimo Cass. n. 15603/2021 e Cass. n. 9996/2019), non senza però ribadire che l'interpretazione del contratto può essere sindacata in sede di legittimità solo nel caso di violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la quale non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un'altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più Ric. 2021 n. 15442 sez. M2 - ud. 16-06-2022 -7- interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra (cfr. ex multis Cass. n. 11254/2018 e Cass. n. 27136/2017). Deve però reputarsi che le critiche di parte ricorrente - che assumono l'assoluta incompatibilità del diritto attribuito in contratto quanto alla collocazione della cabina nell'immobile di sua proprietà con la qualificazione in termini di servitù - non colgano nel segno e che nella sostanza la censura miri a sollecitare un diverso approdo ermeneutico, senza che però si palesi idonea a dimostrare l'assoluta implausibilità di quello cui è pervenuto il giudice di merito. In effetti nessuno degli argomenti addotti dalla ricorrente si palesa idoneo allo scopo che la stessa si prefigge. Quanto alla asserita assenza di un fondo dominante, deve ribadirsi il tradizionale principio, peraltro richiamato anche dai giudici di appello e di recente ribadito da Cass. n. 18011/2021, secondo cui in tutte le servitù funzionali alla distribuzione di servizi a rete (come la telefonia, la distribuzione di acqua potabile e la distribuzione di elettricità) il fondo dominante non è il fondo dell'utente servito dal gas, bensì l'impianto di distribuzione (fondo a destinazione industriale o commerciale), donde l'affermazione che nell'azione negatoria la legittimazione passiva spetta all'ente erogatore del servizio e non al proprietario del fondo a cui il servizio viene somministrato (Cass. n. 1991/80, Cass. n. 11784/06, Cass. 1882/18, Cass.22050/18). Tale costante orientamento giurisprudenziale discende dal rilievo che il soggetto che trae vantaggio dal passaggio coattivo del gas, ovvero dell'energia, è in primo luogo l'ente erogatore, giacché tale ente, grazie alla costituzione della servitù, può esercitare l'attività industriale o Ric. 2021 n. 15442 sez. M2 - ud. 16-06-2022 -8- commerciale di cui è titolare, mentre il vantaggio degli utenti è solo indiretto e mediato, in quanto essi utilizzano, nella specie, l'energia che perviene al loro fondo, attraversando il fondo altrui, solo se e in quanto l'ente erogatore la somministri loro. Va poi richiamato il testo dell'art. 121 del r.d. n. 1775/1933, che nel fornire la definizione della servitù di elettrodotto, specifica che la servitù di elettrodotto conferisce all'utente la facoltà di collocare e usare condutture sotterranee o appoggi per conduttori aerei e far passare conduttori elettrici su terreni privati e su vie e piazze pubbliche e impiantare ivi le cabine di trasformazione o di manovra necessarie all'esercizio delle condutture. La stessa ricorrente riconosce che il contratto mirava alla costituzione, in via convenzionale, e in alternativa alla costituzione coattiva giudiziale o in via espropriativa, di una servitù di elettrodotto che però intende limitata al solo passaggio delle linee aeree e dei cavi, omettendo di considerare che, come si ricava dalla lettera della norma ora richiamata, la servitù non si limita solo a tali ultimi elementi, ma presuppone e comprende, in quanto elemento altrettanto essenziale al raggiungimento dell'utilità cui è funzionale la servitù, la collocazione della cabina, senza che possa addursi il fatto che il fondo servente, per la parte interessata dalla collocazione della cabina, resti nella sostanza privo di utilizzo per il proprietario del fondo servente, essendo tale situazione comune anche all'ipotesi, pacificamente riconducibile alle modalità di estrinsecazione della servitù di elettrodotto, in cui una parte del fondo servente sia occupata da un traliccio per il passaggio delle condutture, traliccio che per l'area di sedime occupata riduce significativamente, se non annulla, le possibili utilità che il proprietario può trarre dal proprio bene. Ric. 2021 n. 15442 sez. M2 - ud. 16-06-2022 -9- Gli elementi addotti dalla ricorrente per sostenere la tesi dell'incompatibilità appaiono quindi contraddetti sia dalla stessa descrizione normativa della servitù di elettrodotto, che il ricorrente intende segmentare quanto all'utilizzo della cabina, senza invece guardare all'insieme del suo esercizio, sia dalla tradizionale individuazione del fondo dominante, come operata dalla giurisprudenza di questa Corte. Peraltro, non ignora il Collegio come talvolta la questione circa la pretesa al rilascio del bene nel quale sia stata allocata una cabina di trasformazione sia stata esaminata nella giurisprudenza di questa Corte nella diversa prospettiva della natura obbligatoria del diritto (in tal senso si vedano Cass. n. 20985/2012 e Cass. n. 4879/2019, che affrontano la problematica alla luce della conclusione di un contratto di locazione, e Cass. S.U. n. 3168/2011, che ha invece fatto riferimento all'istituto del comodato), ma trattasi di considerazione che non impone di dover necessariamente inquadrare la vicenda in termini che escludano il ricorso alla figura della servitù, ben potendo le parti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, regolare i propri rapporti tramite la costituzione di diritti reali parziari ovvero con l'attribuzione di un diritto personale di godimento. Appaiono a tal fine utili le considerazioni svolte dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 8434/2020, ove si è affermato che il programma negoziale con cui il proprietario di un lastrico solare intenda cedere in godimento ad altri, a titolo oneroso, la facoltà di installarvi e mantenervi per un certo tempo un ripetitore, o altro impianto tecnologico, con il diritto di mantenere la disponibilità e il godimento dell'impianto e asportare il medesimo alla fine del rapporto, può astrattamente essere perseguito sia attraverso un contratto ad effetti reali, Ric. 2021 n. 15442 sez. M2 - ud. 16-06-2022 -10- sia attraverso un contratto ad effetti personali, sì che la riconduzione del contratto concretamente dedotto in giudizio all'una o all'altra delle suddette categorie rappresenta una questione di interpretazione contrattuale, che rientra nei poteri del giudice di merito. Trova quindi conferma la conclusione circa l'incensurabilità dell'esito cui è approdato il giudice di merito, che nell'esercizio del potere di interpretazione della volontà delle parti ha optato, in maniera non validamente attinta dai motivi in esame, alla conclusione secondo cui fosse stato riconosciuto alla convenuta un diritto reale di servitù quanto alla collocazione della cabina di trasformazione (sul punto si veda altresì Cass. n. 25195/2021, cheb sempre dando prevalenza alla volontà delle parti ha ribadito come sia possibile anche dare vita a servitù irregolari con l'insorgenza di un rapporto obbligatorio atipico tra le parti, essendo quindi necessario indagare la volontà delle parti). II. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore della controricorrente che liquida in euro 3.200 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da Ric. 2021 n. 15442 sez. M2 - ud. 1
Sentenza Cassazione n. 30538/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris