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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 luglio 2024

Cassazione n. 12472/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 856-2024r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA].COM, INC.(già [OSCURATO:PERSONA], Inc. e, in precedenza, [OSCURATO:PERSONA] LLC1), con sede in 330 W. 34th Street, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 10001, [OSCURATO:PERSONA] d’America,in persona del legale rappresentante pro temporeJessica Tracy, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via Rasella n. 155, presso lo Studio legale [OSCURATO:PERSONA]. - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Roma, Largo del Nazareno n. 8, in persona del suo procuratore speciale e legale rappresentante Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dagli AvvocatiGiorgio Assumma, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domiciliata presso lo [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] in Roma, alla via Cicerone n. 60.- controricorrente - avverso la sentenza, n. cron. 6532/2023,della CORTE DI APPELLO di ROMA, pubblicatail giorno 12/10/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 24/04/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].com, Inc. (già [OSCURATO:PERSONA], Inc. e, in precedenza, [OSCURATO:PERSONA] LLC) ha proposto ricorso, affidato a dieci motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma del 12 ottobre 2023, n. 6532, cui ha resistito, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] Nelle more della fissazione dell’odierna adunanza camerale, le parti hanno dichiarato di aver stipulato un accordo transattivo per definire la presente controversia.

Pertanto, con istanza depositata il 18 luglio 2024, hanno chiesto, congiuntamente, dichiararsi la cessazione della materia del contendere ed il conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata a spese compensate (cfr., ex multis, Cass.,SU, n. 8980/2018). [OSCURATO:PERSONA] La predetta dichiarazione delle parti circa l’avvenuta stipula di un accordo transattivo e la loro conseguente richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, elide l'efficacia della decisione impugnata e determina la sopravvenuta carenza d'interesse delle parti medesime alla definizione di questo giudizio, essendo accaduti, nel corso dello stesso, fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra loro e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell’interesse alla decisione dell’odierno ricorso.

Le spese di questo giudizio di legittimità possono essere interamente compensate tra le parti, che ne hanno fatto congiunta e corrispondente richiesta.Vertendosi in ipotesi di inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse, non sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per imporre alla parte ricorrente il pagamento del cd. doppio contributo unificato (cfr. Cass., SU, n. 19976 del 2024; Cass. n. 30640 del 2024; Cass. n. 20697 del 2021).

P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] l’odierno ricorso di [OSCURATO:PERSONA].com, Inc. (già [OSCURATO:PERSONA], Inc. e, in precedenza, [OSCURATO:PERSONA] LLC) per sopravvenuta carenza di interesse e compensa interamente tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civil

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 856-2024r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA].COM, INC.(già [OSCURATO:PERSONA], Inc. e, in precedenza, [OSCURATO:PERSONA] LLC1), con sede in 330 W. 34th Street, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 10001, [OSCURATO:PERSONA] d’America,in persona del legale rappresentante pro temporeJessica Tracy, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via Rasella n. 155, presso lo Studio legale [OSCURATO:PERSONA]. - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Roma, Largo del Nazareno n. 8, in persona del suo procuratore speciale e legale rappresentante Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dagli AvvocatiGiorgio Assumma, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domiciliata presso lo [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] in Roma, alla via Cicerone n. 60.- controricorrente - avverso la sentenza, n. cron. 6532/2023,della CORTE DI APPELLO di ROMA, pubblicatail giorno 12/10/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 24/04/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].com, Inc. (già [OSCURATO:PERSONA], Inc. e, in precedenza, [OSCURATO:PERSONA] LLC) ha proposto ricorso, affidato a dieci motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma del 12 ottobre 2023, n. 6532, cui ha resistito, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] Nelle more della fissazione dell’odierna adunanza camerale, le parti hanno dichiarato di aver stipulato un accordo transattivo per definire la presente controversia. Pertanto, con istanza depositata il 18 luglio 2024, hanno chiesto, congiuntamente, dichiararsi la cessazione della materia del contendere ed il conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata a spese compensate (cfr., ex multis, Cass.,SU, n. 8980/2018). [OSCURATO:PERSONA] La predetta dichiarazione delle parti circa l’avvenuta stipula di un accordo transattivo e la loro conseguente richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, elide l'efficacia della decisione impugnata e determina la sopravvenuta carenza d'interesse delle parti medesime alla definizione di questo giudizio, essendo accaduti, nel corso dello stesso, fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra loro e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell’interesse alla decisione dell’odierno ricorso. Le spese di questo giudizio di legittimità possono essere interamente compensate tra le parti, che ne hanno fatto congiunta e corrispondente richiesta.Vertendosi in ipotesi di inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse, non sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per imporre alla parte ricorrente il pagamento del cd. doppio contributo unificato (cfr. Cass., SU, n. 19976 del 2024; Cass. n. 30640 del 2024; Cass. n. 20697 del 2021). P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] l’odierno ricorso di [OSCURATO:PERSONA].com, Inc. (già [OSCURATO:PERSONA], Inc. e, in precedenza, [OSCURATO:PERSONA] LLC) per sopravvenuta carenza di interesse e compensa interamente tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civil
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