CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 maggio 2023
Cassazione n. 23226/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11373/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] n. 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso, -Ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce al controricorso, -Controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di GENOVA n.1591/2019depositata il 22/11/2019 . Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] I coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprietari dell’immobile sito in [OSCURATO:PERSONA], frazione Varigotti, via [OSCURATO:PERSONA] n. 37/1 (nel NCEU alla partita 221, foglio 21, mappale 304, sub. 3), convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Savona, sezione distaccata di Albenga, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per vedere accertato il proprio diritto di proprietà e/o comproprietà su un corridoio di m 6,30 (area esterna delimitata da una porta di accesso e dalle mura perimetrali parzialmente scoperta, sulla quale si affacciava l’immobile dei convenuti) e su un cavedio di accesso al proprio alloggio ed in subordine, essendo il loro immobile totalmente intercluso dopo l’accoglimento dell ’ actio negatoria servitutis esercitata nei loro confronti dal dante causa dei convenuti da parte della sentenza della Corte d’Appello di Genova n. 331 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], per otte nere la costituzione coattiva ex art. 1051 cod. civ. della servitù di passaggio su tale corridoio, che consentiva di giungere ad una scala di proprietà comune attraverso la quale si raggiungeva la via [OSCURATO:PERSONA], indicata come via pubblica, o comunque soggetta a servitù di uso pubblico. Si costituivano nel giudizio di primo grado [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che avevano ereditato il loro immobile da [OSCURATO:PERSONA], al quale era pervenuto da [OSCURATO:PERSONA], al quale era pervenuto per divisione da [OSCURATO:PERSONA], originario proprietario dell’intero stabile. Essi chiedevano il rigetto delle domande degli attori sia in quanto la sentenza della Corte d’Appello di Genova n.331/2001 aveva accertato con efficacia di giudicato la proprietà esclusiva del corridoio in capo al loro dante causa [OSCURATO:PERSONA], e quindi anche in loro favore, per cui lo stesso non poteva costituire oggetto di proprietà, o comproprietà a favore degli attori, sia in quanto non sussistevano i requisiti per la costituzione coattiva della servitù di passaggio sul corridoio a favore dell’immobile degli attori ex artt. 1051 e 1052 cod. civ. anche perché gli attori stessi nel 1989 avevano frazionato la loro proprietà, che in origine aveva l’accesso principale dal piano inferiore da via del Capo n. 28, vendendo tale piano, chiudendo la scala di collegamento interno tra i due piani e determinando così l’interclusione assoluta del loro appartamento al piano superiore, sicché essi semmai avrebbero dovuto agire per ottenere il passaggio nei confronti dell ’ acquirente dell ’ immobile al piano inferiore ai sensi dell’art. 1054 cod. civ.. Espletata la CTU dal geometra Minuto, con la sentenza non definitiva n. 1331/2014 del 10.10.2014 il Tribunale di Savona dichiarava inammissibili le domande degli attori di accertamento della proprietà, o comproprietà del corridoio e del cavedio per intervenuto giudicato implicito contrario con la sentenza n. 331 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d’Appello di Genova, e rimetteva la causa in istruttoria per la domanda di costituzione coattiva di servitù di passaggio, con effettuazione di una seconda CTU del geom. Minuto, poi ritenuta incompleta sotto diversi aspetti, e con espletamento successivo della CTU dell’arch. Auxilia volta ad approfondire la natura pubblica, o privata della via [OSCURATO:PERSONA] nel tratto interessato dalla richiesta servitù di passaggio, e durante la prosecuzione del giudizio interveniva volontariamente [OSCURATO:PERSONA], figlia degli attori, proprietaria di un altro appartamento nel fabbricato e dello spazio antistante interessato dal percorso della servitù di passaggio della quale era stata chiesta la costituzione coattiva, alla quale l’intervenuta dichiarava di non opporsi, ed i convenuti nelle more frapponevano ostacoli all’accesso del CTU ed inglobavano il corridoio de quo al loro appartamento realizzandovi un bagno. Con la sentenza n. 823/2016 del 23.6.2016 il Tribunale di Savona, pur riconoscendo che l’immobile degli attori era intercluso, respingeva la domanda di costituzione coattiva della servitù di passaggio, in quanto il percorso della stessa interessava anche la proprietà di soggetti terzi che non erano stati citati in giudizio e non risultava che il tratto finale della via [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe dovuto costituire lo sbocco della servitù richiesta fosse una via pubblica, o gravata da servitù di uso pubblico, respingeva la domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. proposta dai convenuti, dichiarava compensate per 1/3 le spese processuali ritenendo i convenuti soccombenti sulla domanda ex art.96 c.p.c., condannava gli attori al pagamento in favore dei convenuti dei residui 2/3 e poneva a carico degli attori le spese di CTU. Avverso le sentenze del Tribunale di Savona proponevano appello congiuntamente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che era stata esaminata un’eccezione dei convenuti sollevata solo nelle memorie conclusive di replica e quindi tardivamente, in ordine alla proprietà di terzi su una parte del percorso della costituenda servitù di passaggio coattivo, che erroneamente non era stato integrato il contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi, che non erano stati correttamente valutati i titoli di proprietà agli atti, né la portata del giudicato della sentenza della Corte d’Appello di Genova n. 331/2001 e che non era stata correttamente valutata la possibilità di sbocco della servitù di passaggio sull’arenile demaniale soggetto pacificamente al pubblico transito e mancava altresì la motivazione sui diritti reali degli attori su via [OSCURATO:PERSONA]. Si costituiva nel giudizio di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale procuratore di [OSCURATO:PERSONA], che oltre a chiedere la reiezione dell’appello principale, proponeva appello incidentale per le spese processuali del giudizio di primo grado, domandando di porle a carico degli attori per intero e non solo per 2/3, in quanto non essendo una vera e propria domanda quella di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. proposta dai convenuti e respinta in primo grado, gli attori, che avevano visto respinte tutte le loro domande, dovevano essere considerati integralmente soccombenti. Con la sentenza n. 1591/2019 del 29.10/22.11.2019 la Corte d’Appello di Genova respingeva l’appello principale, accoglieva l’appello incidentale, condannando [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale procuratore di [OSCURATO:PERSONA], al pagamento delle spese processuali di primo grado, liquidate in €10.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, ed al pagamento delle spese processuali di secondo grado, liquidate in €5.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, dando atto della sussistenza dei presupposti per l’applicazione di un ulteriore contributo unificato a carico degli appellanti principali. Contro la citata sentenza della Corte d’Appello di Genova, a loro notificata il 23.12.2019, hanno proposto congiuntamente ricorso in cassazione, notificato il 21.2.2020, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] affidandosi a quattro motivi, chiedendo la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla Corte d’Appello di Genova in diversa composizione per l’accoglimento delle loro domande, e l’intervenuta [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo, chiedendo la cassazione dell’impugnata sentenza senza rinvio limitata al capo relativo alla sua condanna alle spese processuali di primo e di secondo grado, o la cassazione con rinvio alla Corte d’Appello di Genova in diversa composizione. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso notificato il 2.4.2020 ed ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c. Preliminarmente occorre rilevare che per nessuno dei motivi di ricorso fatti valere i ricorrenti hanno provveduto ad individuare tramite richiamo numerico lo specifico vizio invocato tra quelli elencati dall’art. 360 c.p.c., ancorché l’art. 366 comma 1° n. 4) c.p.c. indichi come contenuto del ricorso prescritto a pena d’inammissibilità i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte il motivo di impugnazione "è rappresentato dall ’ enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo", sicché, in riferimento al ricorso per Cassazione "tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art.366 c.p.c., n.4)" (così Cass. 18.2.2022 n. 5423; Cass. ord. 24 settembre 2018, n.22478; Cass. 11 gennaio 2005, n. 359; Cass.31 agosto 2015 n.17330; ed in motivazione Cass. Sez. Un., sent. 20 marzo 2017, n.7074, non massimata sul punto e Cass. Sez. Un.n. 16598/2016 e n. 2226/2016). Tuttavia, l ’ indicazione ai se nsi dell ’ art. 366 n. 4 c.p.c. delle norme che si assumono violate non si pone come requisito autonomo ed imprescindibile ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, ma come elemento richiesto al fine di chiarire il contenuto delle censure formulate e di identificare i limiti dell’impugnazione, sicché la mancata od erronea indicazione delle disposizioni di legge non comporta l’inammissibilità del gravame ove gli argomenti addotti dal ricorrente, valutati nel loro complesso, consentano di individuare le norme o i principi di diritto che si assumono violati e rendano possibile la delimitazione del quid disputandum (vedi in tal senso Cass. 25.11.2010 n.23961; Cass. 4.6.2007 n. 12929; Cass. 22.10.1993 n. 10501), non potendosi quindi considerare la mancanza di rubricazione come mancanza dei motivi quando dall’illustrazione delle doglianze compiuta nel ricorso emerga la sicura riferibilità dell’esposizione ad alcuna delle ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c. Alla luce degli esposti principi risulta inammissibile il primo motivo di ricorso, rubricato come “omessa valutazione della natura demaniale dell’arenile latistante la via [OSCURATO:PERSONA]. Omissione di pronuncia. Violazione art. 112 c.p.c.”, da qualificare come un non motivo, non essendo dato comprendere se i ricorrenti intendessero dolersi di una mancata pronuncia su una domanda giudiziale ritualmente proposta ai sensi degli articoli 360 comma primo n. 3) e 112 c.p.c., posto che si limitano a richiamare una pagina dell’atto di appello nella quale avevano semplicemente indicato che la via [OSCURATO:PERSONA] era una striscia di cemento in affaccio diretto sull’arenile demaniale, ma non indicano che il percorso della servitù di passaggio coattiva della quale avevano chiesto la costituzione percorreva dal loro alloggio ilcavedio, il corridoio, la scala comune e quindi la via [OSCURATO:PERSONA], erroneamente da loro qualificata in quel punto come via pubblica, o soggetta a servitù di uso pubblico, senza mai menzionare l’area demaniale, o se intendessero lamentarsi dell’omesso esame di un fatto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., costituito dall’asserita esistenza di un affaccio diretto dalla scala comune all’arenile demaniale adiacente alla via [OSCURATO:PERSONA] soggetto a pubblico transito, che però si trova al di là della via [OSCURATO:PERSONA] in quel tratto ritenuta privata dalla Corte d’Appello di Genova, o ancora se intendessero dolersi di una violazione dell’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c. per violazione, o falsa applicazione delle norme dalle quali deriva la demanialità e la soggezione al pubblico transito dell’arenile, mai indicato tempestivamente dai ricorrenti come via pubblica alla quale collegare la richiesta servitù di passaggio pedonale. Inammissibile alla luce degli esposti principi è anche il secondo motivo di ricorso, rubricato come “Contraddittorietà fra motivazione e dispositivo. Contraddittorietà di motivazione in ordine alla servitù di uso pubblico sulla via [OSCURATO:PERSONA]. Violazione dell’art. 156 comma 2 c.p.c. Errata valutazione di prova documentale (CTU geom. Minuto)”, col quale confusamente, senza confrontarsi con la motivazione addotta dalla Corte d’Appello di Genova circa l’insussistenza di una servitù di pubblico transito sull’area ritenuta privata della via [OSCURATO:PERSONA], alla quale accede la scala comune del percorso della servitù coattiva di passaggio richiesta, si sostiene che sarebbe stata omessa la considerazione della CTU del geom. Minuto che avrebbe accertato il pubblico passaggio pedonale continuativo su via [OSCURATO:PERSONA] per l’accesso all’arenile durante tutto l’anno, indicata come vincolante, e si assume attraverso una lettura di meri stralci selezionati ad arte della sentenza impugnata che vi sarebbe stata una contraddittorietà tra la motivazione ed il dispositivo, in quanto da un lato sarebbe stato riconosciuto il consenso prestato dai proprietari privati del tratto di via [OSCURATO:PERSONA] di sbocco della scala comune all’esercizio del pubblico transito su via [OSCURATO:PERSONA], e dall’altro sarebbe stata esclusa la messa a disposizione volontaria di tale tratto a favore della collettività (con costituzione della servitù di pubblico transito per dicatio ad patriam). Da un lato infatti dopo la riforma dell’art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. non è più censurabile la contraddittorietà, o l’insufficienza della motivazione, della quale si può solo lamentare la mancanza totale, o la mera apparenza ai sensi degli articoli 360 comma primo n. 4) e 132 comma secondo n. 4) c.p.c., nella specie neppure ipotizzate, o l’omessa considerazione di un fatto storico (non di una prova come la CTU) decisivo oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., (doglianza nella specie inammissibile ex art. 348 ter ultimo comma c.p.c. per l’esistenza di una doppia pronuncia conforme dei giudici di merito), e dall’altro l’individuazione delle fonti di prova poste a base del convincimento compete al giudice di merito e non può essere sindacata dalla Suprema Corte, a meno che non vi sia stata violazione di norme inerenti all’efficacia di prova legale vincolante di alcuni mezzi di prova, tra i quali certamente non rientra la CTU, soggetta a valutazione critica del giudice di merito e certamente non equiparabile ad una confessione, o ad un giuramento decisorio. Anche in questo caso, pertanto, dall’analisi delle argomentazioni addotte non è dato comprendere a quale specifico vizio tra quelli contemplati dal vigente art. 360 c.p.c. i ricorrenti abbiano inteso riferirsi. Col terzo motivo, rubricato “Errore di fatto. Percezione errata dello stato dei luoghi al momento della domanda. Violazione dell’art. 395 n. 4 c.p.c.” i ricorrenti lamentano che la Corte d’Appello di Genova per un errore di percezione abbia considerato in base alla CTU dell’arch. Auxilia il corridoio ricompreso nel percorso dell’invocata servitù di passaggio pedonale, come inglobato nell’appartamento di [OSCURATO:PERSONA], ancorché dagli atti o documenti di causa risultasse che tale inglobamento era intervenuto in corso di giudizio e che al momento della presentazione della domanda giudiziale di costituzione coattiva della servitù di passaggio pedonale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (2007) il corridoio in questione fosse ancora un’area esterna all’appartamento di [OSCURATO:PERSONA] parzialmente scoperta. Tale motivo (c.d. “errore di fatto revocatorio”) è inammissibile in questa sede, in quanto in base all’art. 398 c.p.c. la revocazione si propone con citazione davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, nella specie la Corte d’Appello di Genova, e non con ricorso alla Corte di Cassazione, che non ha pronunciato la sentenza impugnata. Col quarto motivo, rubricato “Violazione dell’art. 115 comma 2° (rectius 1°) ultima parte c.p.c. Non aver posto a base della sentenza fatti non specificamente contestati dalla parte convenuta” i ricorrenti lamentano che la Corte d’Appello di Genova nell’affermare alle pagine 12 ultimo capoverso parte finale e 13 riga 2 e 3 che gli appellanti non avrebbero fornito sufficiente prova, attraverso la produzione dei relativi titoli, di essere comproprietari di tutte le parti comuni, ed in particolare della scala comune di accesso che dalla via [OSCURATO:PERSONA] conduce all’uscio comune ai civici 37/1 (degli appellanti) e 37/2 (di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e della comproprietà di via [OSCURATO:PERSONA] nel tratto antistante tale scala, avrebbe violato il principio di non contestazione dell’art. 115 comma 1° ultima parte c.p.c. in quanto la loro comproprietà sarebbe risultata dall’atto introduttivo di primo grado e dagli atti successivi (non riportati testualmente in ricorso), dal loro atto di appello (che si apriva con le parole “Gli appellanti sono pieni ed esclusivi proprietari dell’immobile sito in Varigotti via [OSCURATO:PERSONA] 37/1. Sono inoltre usufruttuari dell’appartamento facente parte dello stesso compendio immobiliare contraddistinto dal n. civico 37/3. Tutte le proprietà coinvolte in causa, oggi contraddistinte dal n. civico n. 37 della via [OSCURATO:PERSONA], hanno un’origine comune” ) e dalle loro comparse conclusionali di primo e secondo grado (nelle quali era scritto “Questo vuol dire che i signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre ad avere acquistato il singolo bene di cui oggi si tratta il diritto di accesso attraverso il corridoio, hanno anche acquisito illo tempore, e sempre conservato, tutti i diritti indivisi sulle parti comuni. Fra queste parti comuni rientra pacificamente la scala di accesso che dalla via [OSCURATO:PERSONA] conduce all’uscio comune ai civici 37/1 e 37/2 (quello cioé Borbonese – [OSCURATO:PERSONA]) nonché la comproprietà sulla via [OSCURATO:PERSONA]”). Sulla base di queste argomentazioni il quarto motivo può essere riqualificato in relazione alla violazione e/o falsa applicazione degli articoli 360 comma primo n. 3) c.p.c. e 115 comma 1° ultima parte c.p.c., ma va ritenuto comunque inammissibile. Invero, non sono stati testualmente riportati gli atti di causa anteriori alla fissazione definitiva del thema decidendum e probandum di primo grado nei quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero specificamente dedotto di essere comproprietari in [OSCURATO:PERSONA], frazione di Varigotti, del tratto di via [OSCURATO:PERSONA] antistante la scala comune di accesso al fabbricato di via [OSCURATO:PERSONA] n. 37, avendo essi solo allegato che le porzioni immobiliari delle parti avevano avuto origine comune dal fabbricato di via [OSCURATO:PERSONA] n. 37, e non si può certo desumere la dispensa, per mancata contestazione specifica, dall’onere probatorio sulla comproprietà di tale tratto stradale, dalle allegazioni effettuate per la prima volta nell’atto di appello e nelle memorie conclusive, dopo che peraltro erano stati disposti accertamenti dal Tribunale di Savona tramite il CTU Auxilia sulla natura pubblica, o privata del tratto finale di via [OSCURATO:PERSONA]. I ricorrenti, peraltro, non hanno interesse a far valere questo motivo, in quanto, come osservato dal controricorrente, non hanno censurato una delle rationes decidendi in base alle quali la Corte d’Appello di Genova ha respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di costituzione di servitù coattiva di passaggio pedonale sul corridoio e sul cavedio di [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza impugnata, infatti, ha respinto la domanda ex art. 1051 cod. civ. sia perché il percorso della servitù di passaggio delineato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per accedere alla pubblica via coinvolgeva fondi di proprietà di terzi ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], comproprietari del tratto privato di via [OSCURATO:PERSONA] antistante la scala comune di accesso al fabbricato di via [OSCURATO:PERSONA] n. 37 ritenuto non gravato da servitù di pubblico transito per dicatio ad patriam) che non potevano essere chiamati in causa secondo i principi espressi dalla sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n. 9685/2013, sia perché sulla base della CTU dell’arch. Auxilia quello richiesto dagli appellanti non era il percorso più breve e meno incomodo per il fondo servente ex art. 1051 comma 2° cod. civ. per raggiungere la pubblica via dal loro appartamento intercluso di via [OSCURATO:PERSONA] n.37/1, essendo più breve e meno incomodo per il fondo servente il passaggio mediante ripristino della scala già esistente in passato (di collegamento del forno all’abitazione sovrastante) attraverso l’appartamento sottostante con accesso alla pubblica via del Capo, che era stato frazionato dall’appartamento sovrastante e venduto separatamente a terzi, ma tale seconda ratio decidendi, basata sia sulla minor lunghezza della servitù per arrivare alla pubblica via, sia sul minore impatto sul fondo servente e sulla preesistenza della scala interna prima del frazionamento,non è stata impugnata dai ricorren ti. Col quinto motivo, rubricato “Spese processuali. Violazione dl principio della soccombenza. Condanna alle spese di [OSCURATO:PERSONA]. Violazione dell’art. 91 c.p.c. Violazione dell’art. 112 c.p.c. Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato”, la sola Te ano Luciana lamenta che, pur essendosi lei limitata ad intervenire nel giudizio di primo grado perché comproprietaria della scala comune di accesso al fabbricato di via [OSCURATO:PERSONA] n. 37 per evitare l’integrazione del contraddittorio, senza svolgere attività istruttoria, dichiarando solo di non opporsi all’accoglimento della domanda di costituzione coattiva di servitù di passaggio avanzata dai genitori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed in secondo grado a non opporsi all’appello dei genitori, e pur non essendo stata pronunciata condanna alle spese processuali a suo carico dal Tribunale di Savona in primo grado, e benché [OSCURATO:PERSONA] non avesse proposto appello incidentale per ottenere la condanna alle spese di primo grado anche dell’intervenuta TeanoLuciana, ma solo per ottenere la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento integrale e non solo per 2/3 delle spese processuali di primo grado, nei loro confronti dichiarate compensate per 1/3, la Corte d’Appello di Genova abbia condannato [OSCURATO:PERSONA] insieme a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento per intero delle spese processuali di primo e di secondo grado, così violando sia il principio dell’art. 91 c.p.c. che stabilisce che le spese processuali siano poste a carico della parte soccombente, sia il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. per essere incorsa in ultrapetizione. Il quinto motivo può essere riqualificato in relazione al vizio dell’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 112 c.p.c. e risulta parzialmente fondato. [OSCURATO:PERSONA], essendo intervenuta nel giudizio di primo grado quale comproprietaria della scala comune facente parte del percorso indicato dagli attori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la costituzione coattiva della servitù di passaggio, e quindi quale litisconsorte necessaria pretermessa al fine di evitare la nullità della sentenza, ed essendosi limitata a dichiarare di non opporsi alla costituzione coattiva di servitù di passaggio domandata dai suoi genitori, ha spiegato in primo grado un mero intervento adesivo dipendente litisconsortile non diretto a far valere un proprio interesse in causa, ma a sostenere, senza compiere attività istruttoria di sorta, le ragioni degli attori, e per questo motivo il Tribunale di Savona, evidentemente reputando ininfluente il suo apporto causale alla controversia, non ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali di primo grado, compensando per 1/3 le spese processuali tra le sole parti originarie e condannando gli attori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ai residui 2/3. Ne consegue che [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] per ottenere in secondo grado anche la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali di primo grado non si sarebbe dovuto limitare a proporre appello incidentale per ottenere la condanna per intero e non per 2/3 dei soli originari attori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma avrebbe dovuto impugnare la sentenza di primo grado per non essersi pronunciata sulla condanna alle spese dell’intervenuta [OSCURATO:PERSONA], chiedendo di condannarla in solido con gli attori al pagamento per intero delle spese processuali di primo grado, per cui in difetto di tale appello incidentale, dev’essere cassato senza rinvio, per ultrapetizione in violazione dell’art. 112 c.p.c., il capo dell’impugnata sentenza nella parte in cui ha condannato [OSCURATO:PERSONA] insieme a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] in proprio e qualerappresentante di [OSCURATO:PERSONA] delle spese processuali di primo grado, liquidate in complessivi € 10.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali. Per quanto riguarda invece le spese processuali del giudizio di secondo grado, che l’intervenuta è stata condannata a pagare insieme a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA] in proprio e come rappresentante di [OSCURATO:PERSONA], in misura pari ad € 5.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, [OSCURATO:PERSONA] ha sottoscritto l’atto di appello per garantire l’integrità del contraddittorio (l’interventore adesivo in primo grado è infatti litisconsorte necessario in secondo grado in quanto si determina un litisconsorzio processuale) e per dichiarare di non opporsi alla domanda riproposta dai genitori di costituzione coattiva della servitù di passaggio pedonale, ma la condanna alle spese processuali di [OSCURATO:PERSONA] insieme agli appellanti adiuvati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non viola l’art. 91 c.p.c.. L’interventore ad adiuvandum, infatti, pur non introducendo domande nuove, è destinatario diretto delle statuizioni giudiziarie adottate nel corso del giudizio, ancor più quando, come nella specie, sia intervenuto anche per garantire l’integrità del contraddittorio sottoscrivendo l’atto di citazione, ed è parte in senso formale, per cui in caso di soccombenza della parte adiuvata, può essere condannato al rimborso delle spese del processo in favore della parte contro cui ha sostenuto le ragioni dell’altra (vedi in tal senso Cass. n. 7407/2017; Cass. 23.2.2007 n. 4213), avendo peraltro [OSCURATO:PERSONA] sottoscritto insieme ai genitori l ’ atto di appello, rafforzandoli nella decisione di proporre un’impugnazione totalmente infondata. Non si ravvisano i presupposti per una condanna ex art. 96 comma 3° c.p.c. dei ricorrenti come invece richiesto da [OSCURATO:PERSONA] in difetto di una loro totale soccombenza. Per quanto riguarda le spese processuali del giudizio di legittimità, la sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n. 5992/2012, pur ribadendo che l ’ interventore adesivo non ha un’autonoma legittimazione ad impugnare, ha fatto salva l’impugnazione che sia limitata alle questioni specificamente attinenti alla qualificazione dell’intervento, o alla condanna alle spese imposte a suo carico, per cui [OSCURATO:PERSONA] era legittimata a proporre, come ha fatto, ricorso alla Suprema Corte per le spese processuali, che vanno dichiarate compensate tra lei e [OSCURATO:PERSONA] in ragione della reciproca soccombenza sul motivo di ricorso relativo alle spese processuali di primo e di secondo grado, mentre in base al principio della soccombenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] vanno condannati in solido al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese processuali del giudizio di Cassazione, liquidate in dispositivo. Va dato atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n.115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in solido, se dovuto. P.Q.M. La Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile , accoglie il quinto motivo per quanto di ragione, cassa senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione di condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado e rigetta gli altri motivi di ricorso; compensa le spese del giudizio di legittimità tra [OSCURATO:PERSONA] ed il controricorrente; cond