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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 11265/2023

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e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato E il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] \10ENZO TUTINELLI; La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176; Lette le conclusioni del Pubblico Ministe -o, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del i icorso lette le conclusioni scritte depositate dal difensore delkimputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per o I Ikaccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento innpugnzto, la Corte di appello di Roma ha riformato la precedente assoluzione dell'imputato pronunciata con sentenza in data 25 gennaio 2016 dal Tribunale di Roma dichiarando la penale responsabilità dell'odierno ricorrente in relazione a fattispecie di ricettazione.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA] con l'[OSCURATO:PERSONA].

2.1. Con il primo motivo, si lamenta vizio della motivazione e omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimeitale.

In particolare, la motivazione del provvedimento impugnato non darebbe spiegazione del superamento degli est dell'istruttoria dibattimentale e nemmeno in che modo dovrebbe escludersi la natura grossolana del falso.

In difetto di ciò, sarebbe stata necessaria la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per verificare gli esatti termini della vicenda.

3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, r'L 176. 3.1 Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso

3.2. Con memoria 10 novemtre 2022, il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. L'unico motivo di ricorso è ma tifestamente infondato. 2.1 Infatti, il fondamento della riforma in senso peggiorativo dell'originaria assoluzione riguarda essenzialmente blla qualificazione giuridica dei fatti senza che vengano poste in dubbio correttezza della ricostruzione giudiziale o vi sia diversa valutazione delle prove dichiarative.

Essendo stato dunque rilevato unicamente un errore di diritto, difettano i presupppsti per alcuna rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e sussiste adeguata “alutazione dei profili che hanno portato a superare le considerazioni del giudice di primo grado.

Infatti, questa Corte ha avuto modo di precisare che la neces!;ità, per il giudice di appello, di redigere una motivazione "rafforzata" sussiste soltanto nel caso in cui la riforma della decisione di primo grado si fondi su una mutata valutazione delle prove acquisite e non anche quando essa sia legittimata dé una diversa valutazione in diritto, operata sul presupposto dell'erroneità di quella formulata del primo giudice; in tale ipotesi, alla Corte di cassazione spetta il compito di verificare se la questione giuridica difformemente decisa dai giudici del -nerito sia stata correttamente esaminata e risolta dall'uno o dall'altro, ed il vizio a tal fine denunciabile è solo quello di violazione di legge, penale o processuale (Sez. 2 - , Sentenza n. 38277 del 07/06/2019 - Rv. 276954 - 04).

2.2. Quanto alla ipotizzabilità di un falso grossolano e della legittimità di ogni possibile conseguente valutazione, la Corte di appello si è correttamente conformata al consolidato orientamer to di questa Corte di legittimità (da ultimo, Sez. 2, Sentenza n. 16807 del 11/012019 Rv. 275814 - 01), per cui integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'E cquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno non ricorrendo quindi l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno.

3. Alle suesposte considerazioni zonsegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ronché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, r tenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamE nte in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 17 novembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato E il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] \10ENZO TUTINELLI; La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176; Lette le conclusioni del Pubblico Ministe -o, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del i icorso lette le conclusioni scritte depositate dal difensore delkimputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per o I Ikaccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento innpugnzto, la Corte di appello di Roma ha riformato la precedente assoluzione dell'imputato pronunciata con sentenza in data 25 gennaio 2016 dal Tribunale di Roma dichiarando la penale responsabilità dell'odierno ricorrente in relazione a fattispecie di ricettazione. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA] con l'[OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con il primo motivo, si lamenta vizio della motivazione e omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimeitale. In particolare, la motivazione del provvedimento impugnato non darebbe spiegazione del superamento degli est dell'istruttoria dibattimentale e nemmeno in che modo dovrebbe escludersi la natura grossolana del falso. In difetto di ciò, sarebbe stata necessaria la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per verificare gli esatti termini della vicenda. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, r'L 176. 3.1 Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso 3.2. Con memoria 10 novemtre 2022, il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. L'unico motivo di ricorso è ma tifestamente infondato. 2.1 Infatti, il fondamento della riforma in senso peggiorativo dell'originaria assoluzione riguarda essenzialmente blla qualificazione giuridica dei fatti senza che vengano poste in dubbio correttezza della ricostruzione giudiziale o vi sia diversa valutazione delle prove dichiarative. Essendo stato dunque rilevato unicamente un errore di diritto, difettano i presupppsti per alcuna rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e sussiste adeguata “alutazione dei profili che hanno portato a superare le considerazioni del giudice di primo grado. Infatti, questa Corte ha avuto modo di precisare che la neces!;ità, per il giudice di appello, di redigere una motivazione "rafforzata" sussiste soltanto nel caso in cui la riforma della decisione di primo grado si fondi su una mutata valutazione delle prove acquisite e non anche quando essa sia legittimata dé una diversa valutazione in diritto, operata sul presupposto dell'erroneità di quella formulata del primo giudice; in tale ipotesi, alla Corte di cassazione spetta il compito di verificare se la questione giuridica difformemente decisa dai giudici del -nerito sia stata correttamente esaminata e risolta dall'uno o dall'altro, ed il vizio a tal fine denunciabile è solo quello di violazione di legge, penale o processuale (Sez. 2 - , Sentenza n. 38277 del 07/06/2019 - Rv. 276954 - 04). 2.2. Quanto alla ipotizzabilità di un falso grossolano e della legittimità di ogni possibile conseguente valutazione, la Corte di appello si è correttamente conformata al consolidato orientamer to di questa Corte di legittimità (da ultimo, Sez. 2, Sentenza n. 16807 del 11/012019 Rv. 275814 - 01), per cui integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'E cquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno non ricorrendo quindi l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno. 3. Alle suesposte considerazioni zonsegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ronché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, r tenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamE nte in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 novembre
Decreto Cassazione n. 11265/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris