CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21204/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Ancona in data 16 dicembre 2022, che aveva affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 81, 610, 635, cod. pen., e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; 2. Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con cui l'imputato lamenta violazione di legge in relazione all'art. 195, comma 1 e 7, cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, sono inammissibili, in quanto formulati secondo schemi di censura non consentiti in sede di legittimità, che si risolvono in mere doglianze in punto di fatto, funzionali ad ottenere una ricostruzione alternativa e più favorevole degli elementi di prova, preclusa in sede di legittimità, in mancanza di manifeste illogicità motivazionali o macroscopiche carenze del provvedimento impugnato (cfr., in tema, l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità e, tra le più recenti pronunce, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482) 3. Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che all'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso