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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 44372/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] adiva la Corte d'Appello di Napoli proponendo istanza di rescissione del giudicato derivante da sentenza del Tribunale di Noia divenuta irrevocabile il 5 ottobre 2022.

2. La Corte d'Appello dichiarava inammissibile l'istanza osservando che la ricorrente aveva ricevuto la notifica a mani proprie della richiesta di rinvio a giudizio e fissazione dell'udienza preliminare; che, in quella circostanza, aveva provveduto a nominare un difensore di fiducia eleggendo domicilio presso il relativo studio legale e conferendogli altresì procura speciale per proporre impugnazione; che la notifica per l'udienza dibattimentale, dopo un tentativo infruttuoso, era stata eseguita presso il difensore di fiducia ai sensi dell'art.157, comma 8 bis, cod proc pen; che era irrilevante la mancata presenza in dibattimento del difensore di fiducia domiciliatario, in quanto il difensore nulla aveva mai eccepito relativamente alla interruzione del rapporto fiduciario con la propria assistita; che, ai fini della conoscenza del processo, erano altresì inifluenti le dichiarazioni del difensore di fiducia, secondo cui egli non aveva fornito informazioni alla propria assistita, in quanto detta circostanza non rendeva incolpevole la condotta della [OSCURATO:PERSONA] e, anzi, l'avvenuta richiesta di informazioni attestava la conoscenza del processo da parte di quest'ultima; che poteva invece configurarsi una ipotesi di patrocinio infedele, non escludente comunque la conoscenza del processo.

La Corte, nel rigettare l'istanza, inviava gli atti al Pm in sede e al Consiglio dell'Ordine per valutare la condotta del difensore.

3. Ricorre la [OSCURATO:PERSONA] articolando un unico motivo con il quale deduce contraddittorietà della motivazione e violazione dei principi sulla incolpevole conoscenza del processo così come fissati dalla giurisprudenza di legittimità.

La Corte territoriale, da un lato, aveva ritenuto censurabile la condotta del precedente difensore, nominato per il giudizio di primo grado, trasmettendogli atti al competente Consiglio dell'ordine e, dall'altro, aveva ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] si fosse colpevolmente disinteressata del processo a suo carico, mentre era data per certa la richiesta di informazioni ( non fornite) della Carnpaiola al proprio difensore.

Era errata, peraltro, la considerazione che la ricorrente sarebbe stata informata del processo con la notifica dell'udienza preliminare, senza alcun effettivo accertamento del rapporto fiduciario con il difensore domiciliatario destinatario della notifica della vocatio in judicium per la prima udienza del processo.

4. Il procuratore generale ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. E' vero che, come ricordato nei motivi di ricorso, questa Corte di legittimità ha chiarito che gli indici di conoscenza previsti dall'art. 420 bis cod. proc. pen. debbano essere valutati in concreto, non potendo qualificarsi c:ome presunzioni, se non vanificando il senso e il fondamento del diritto sovranazionale (Sez.

U - n. 23948 del 28/11/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420 - 01).

A dette considerazioni si è comunque aggiunta una ulteriore riflessione, sempre da parte delle Sezioni Unite di questa Corte, (Sez.

U, n. 15498 del 26/11/2020 , Lovric, R.v. 280931 - 02) sul sistema complessivo delle regole che disciplinano il processo in absentia ed il loro collegamento con i rimedi riparatori, quali l'istituto della rescissione del giudicato.

In particolare, si è osservato che " l'enunciazione di principio dell'art. 420-bis cod. proc. pen., per cui si procede in assenza se vi e stata rinuncia espressa dell'imputato a comparire ovvero se ricorrono le situazioni previste dal secondo comma, riceve attuazione mediante altre disposizioni, in correlazione logica con esso, che prevedono strumenti riparatori, operanti in primo luogo nell'ambito delle varie fasi processuali in cui si articola il giudizio di cognizione.

Tali strumenti, pur con diversa ampiezza di effetti, sono accomunati dall'essere basati sulla allegazione da parte dell'imputato della «incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo», oppure, quando previsto, della «assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore oppure altro legittimo impedimento» e dalla finalità di impedire lo sviluppo ulteriore del rapporto processuale in situazioni di ignoranza incolpevole".

2. Nella recente pronuncia Lovric, dunque, ben si chiarisce la portata del principio della incolpevolezza dell'ignoranza del processo operando il collegamento tra gli istituti dell'assenza e quello del rimedio straordinario della rescissione del giudicato.

Il predetto istituto è infatti inquadrato come strumento di chiusura del sistema, i cui tratti qualificanti non possono che emergere dal necessario coordinamento tra l'art. 420 bis e l'art. 629 bis cod.proc.pen., con la "conseguente attribuzione al giudice della verifica, sulla scorta delle deduzioni della parte, che l'assenza sia stata o meno effetto della "incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, da condurre mediante la documentazione prodotta dall'istante" (sentenza Lovric, in motivazione).

3. Premessa, quindi, la centralità della valutazione della incolpevolezza della mancata conoscenza, declinata anche attraverso il collegamento con le previsioni di cui all'art. 420 bis cod. proc. pen. per quanto riguarda la fase processuale, va rilevato che nel caso di specie la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi che governano la verifica del presupposto della sussistenza o meno di condotte negligenti da parte dell'imputato.

Nel provvedimento impugnato si chiarisce che contenuto dell'accusa (elemento la cui cognizione è fondamentale, secondo le note pronunce Colozza c.

Italia, 12/02/1985; F.C.B. c.

Italia, 28/08/1991; Somogy c.

Italia, 18/05/2004; Sejdovic c.

Italia, 10/11/2004 ) era certamente stato reso noto alla [OSCURATO:PERSONA] attraverso la notifica, a mani proprie, della richiesta di rinvio a giudizio e della data di fissazione dell'udienza preliminare.

A detta notifica era seguita l'elezione di domicilio e la nomina del difensore di fiducia.

La Corte territoriale ha argomentato il rigetto dell'istanza di rescissione del giudicato rilevando che la ricorrente non aveva osservato un preciso onere di diligenza a seguito della intervenuta nomina del difensore di fiducia dopo aver preso diretta cognizione dell'accusa mossa a suo carico e della data dell'udienza preliminare.

Detto onere, secondo la motivazione dei giudici di merito, non poteva certamente ritenersi assolto attraverso la mera richiesta di generiche informazioni, specie se a detta richiesta non seguiva alcuna risposta, secondo quanto affermato dal difensore nominato per la precedente fase processuale, avv. [OSCURATO:PERSONA], nella e-mail prodotta nel presente giudizio.

Ciò, infatti, avrebbe dovuto indurre la [OSCURATO:PERSONA] a prendere atto della intervenuta interruzione del rapporto fiduciario instauratosi, per evidente inattività del difensore nominato.

Ne emerge il conseguente disinteresse anche della stessa ricorrente, integrante una condotta palesemente negligente che esclude il presupposto della incolpevolezza della mancata conoscenza del processo.

4. Dette argomentazioni, come detto, si pongono in perfetta coerenza con i principi sopra esposti e recentemente ribaditi dalle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità.

Ciò posto, va precisato che non è in termini il riferimento al precedente giurisprudenziale citato nell'ordinanza impugnata, che riguarda il caso in cui i vizi del rapporto difensivo non erano stati rappresentati nel corso del dibattimento dal difensore di fiducia domiciliatario, nominato per l'udienza preliminare, il quale non aveva eccepito l'assenza di contatti con il proprio assistito (Sez. 2, n. 6057 del 13/01/2022 , Rv. 282813 - 01).

Nel caso in esame, è invece proprio la ricorrente che ha dedotto e documentato, adombrando profili di rilievo deontologico cui ha fatto seguito la segnalazione della Corte territoriale, il disinteresse e la totale assenza di assistenza da parte del difensore di fiducia da lei nominato.

Come dunque rilevato nell'ordinanza impugnata, a tanto avrebbe dovuto corrispondere un preciso onere di diligenza da parte della [OSCURATO:PERSONA] la quale invece, a sua volta, non ha inteso porre rimedio alla interruzione del rapporto fiduciario per volontà non sua - stando a quanto rappresentato - ma del difensore da lei nominato.

5. Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.

Segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma, 5 ottobre 2023 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] adiva la Corte d'Appello di Napoli proponendo istanza di rescissione del giudicato derivante da sentenza del Tribunale di Noia divenuta irrevocabile il 5 ottobre 2022. 2. La Corte d'Appello dichiarava inammissibile l'istanza osservando che la ricorrente aveva ricevuto la notifica a mani proprie della richiesta di rinvio a giudizio e fissazione dell'udienza preliminare; che, in quella circostanza, aveva provveduto a nominare un difensore di fiducia eleggendo domicilio presso il relativo studio legale e conferendogli altresì procura speciale per proporre impugnazione; che la notifica per l'udienza dibattimentale, dopo un tentativo infruttuoso, era stata eseguita presso il difensore di fiducia ai sensi dell'art.157, comma 8 bis, cod proc pen; che era irrilevante la mancata presenza in dibattimento del difensore di fiducia domiciliatario, in quanto il difensore nulla aveva mai eccepito relativamente alla interruzione del rapporto fiduciario con la propria assistita; che, ai fini della conoscenza del processo, erano altresì inifluenti le dichiarazioni del difensore di fiducia, secondo cui egli non aveva fornito informazioni alla propria assistita, in quanto detta circostanza non rendeva incolpevole la condotta della [OSCURATO:PERSONA] e, anzi, l'avvenuta richiesta di informazioni attestava la conoscenza del processo da parte di quest'ultima; che poteva invece configurarsi una ipotesi di patrocinio infedele, non escludente comunque la conoscenza del processo. La Corte, nel rigettare l'istanza, inviava gli atti al Pm in sede e al Consiglio dell'Ordine per valutare la condotta del difensore. 3. Ricorre la [OSCURATO:PERSONA] articolando un unico motivo con il quale deduce contraddittorietà della motivazione e violazione dei principi sulla incolpevole conoscenza del processo così come fissati dalla giurisprudenza di legittimità. La Corte territoriale, da un lato, aveva ritenuto censurabile la condotta del precedente difensore, nominato per il giudizio di primo grado, trasmettendogli atti al competente Consiglio dell'ordine e, dall'altro, aveva ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] si fosse colpevolmente disinteressata del processo a suo carico, mentre era data per certa la richiesta di informazioni ( non fornite) della Carnpaiola al proprio difensore. Era errata, peraltro, la considerazione che la ricorrente sarebbe stata informata del processo con la notifica dell'udienza preliminare, senza alcun effettivo accertamento del rapporto fiduciario con il difensore domiciliatario destinatario della notifica della vocatio in judicium per la prima udienza del processo. 4. Il procuratore generale ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. E' vero che, come ricordato nei motivi di ricorso, questa Corte di legittimità ha chiarito che gli indici di conoscenza previsti dall'art. 420 bis cod. proc. pen. debbano essere valutati in concreto, non potendo qualificarsi c:ome presunzioni, se non vanificando il senso e il fondamento del diritto sovranazionale (Sez. U - n. 23948 del 28/11/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420 - 01). A dette considerazioni si è comunque aggiunta una ulteriore riflessione, sempre da parte delle Sezioni Unite di questa Corte, (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020 , Lovric, R.v. 280931 - 02) sul sistema complessivo delle regole che disciplinano il processo in absentia ed il loro collegamento con i rimedi riparatori, quali l'istituto della rescissione del giudicato. In particolare, si è osservato che " l'enunciazione di principio dell'art. 420-bis cod. proc. pen., per cui si procede in assenza se vi e stata rinuncia espressa dell'imputato a comparire ovvero se ricorrono le situazioni previste dal secondo comma, riceve attuazione mediante altre disposizioni, in correlazione logica con esso, che prevedono strumenti riparatori, operanti in primo luogo nell'ambito delle varie fasi processuali in cui si articola il giudizio di cognizione. Tali strumenti, pur con diversa ampiezza di effetti, sono accomunati dall'essere basati sulla allegazione da parte dell'imputato della «incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo», oppure, quando previsto, della «assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore oppure altro legittimo impedimento» e dalla finalità di impedire lo sviluppo ulteriore del rapporto processuale in situazioni di ignoranza incolpevole". 2. Nella recente pronuncia Lovric, dunque, ben si chiarisce la portata del principio della incolpevolezza dell'ignoranza del processo operando il collegamento tra gli istituti dell'assenza e quello del rimedio straordinario della rescissione del giudicato. Il predetto istituto è infatti inquadrato come strumento di chiusura del sistema, i cui tratti qualificanti non possono che emergere dal necessario coordinamento tra l'art. 420 bis e l'art. 629 bis cod.proc.pen., con la "conseguente attribuzione al giudice della verifica, sulla scorta delle deduzioni della parte, che l'assenza sia stata o meno effetto della "incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, da condurre mediante la documentazione prodotta dall'istante" (sentenza Lovric, in motivazione). 3. Premessa, quindi, la centralità della valutazione della incolpevolezza della mancata conoscenza, declinata anche attraverso il collegamento con le previsioni di cui all'art. 420 bis cod. proc. pen. per quanto riguarda la fase processuale, va rilevato che nel caso di specie la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi che governano la verifica del presupposto della sussistenza o meno di condotte negligenti da parte dell'imputato. Nel provvedimento impugnato si chiarisce che contenuto dell'accusa (elemento la cui cognizione è fondamentale, secondo le note pronunce Colozza c. Italia, 12/02/1985; F.C.B. c. Italia, 28/08/1991; Somogy c. Italia, 18/05/2004; Sejdovic c. Italia, 10/11/2004 ) era certamente stato reso noto alla [OSCURATO:PERSONA] attraverso la notifica, a mani proprie, della richiesta di rinvio a giudizio e della data di fissazione dell'udienza preliminare. A detta notifica era seguita l'elezione di domicilio e la nomina del difensore di fiducia. La Corte territoriale ha argomentato il rigetto dell'istanza di rescissione del giudicato rilevando che la ricorrente non aveva osservato un preciso onere di diligenza a seguito della intervenuta nomina del difensore di fiducia dopo aver preso diretta cognizione dell'accusa mossa a suo carico e della data dell'udienza preliminare. Detto onere, secondo la motivazione dei giudici di merito, non poteva certamente ritenersi assolto attraverso la mera richiesta di generiche informazioni, specie se a detta richiesta non seguiva alcuna risposta, secondo quanto affermato dal difensore nominato per la precedente fase processuale, avv. [OSCURATO:PERSONA], nella e-mail prodotta nel presente giudizio. Ciò, infatti, avrebbe dovuto indurre la [OSCURATO:PERSONA] a prendere atto della intervenuta interruzione del rapporto fiduciario instauratosi, per evidente inattività del difensore nominato. Ne emerge il conseguente disinteresse anche della stessa ricorrente, integrante una condotta palesemente negligente che esclude il presupposto della incolpevolezza della mancata conoscenza del processo. 4. Dette argomentazioni, come detto, si pongono in perfetta coerenza con i principi sopra esposti e recentemente ribaditi dalle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità. Ciò posto, va precisato che non è in termini il riferimento al precedente giurisprudenziale citato nell'ordinanza impugnata, che riguarda il caso in cui i vizi del rapporto difensivo non erano stati rappresentati nel corso del dibattimento dal difensore di fiducia domiciliatario, nominato per l'udienza preliminare, il quale non aveva eccepito l'assenza di contatti con il proprio assistito (Sez. 2, n. 6057 del 13/01/2022 , Rv. 282813 - 01). Nel caso in esame, è invece proprio la ricorrente che ha dedotto e documentato, adombrando profili di rilievo deontologico cui ha fatto seguito la segnalazione della Corte territoriale, il disinteresse e la totale assenza di assistenza da parte del difensore di fiducia da lei nominato. Come dunque rilevato nell'ordinanza impugnata, a tanto avrebbe dovuto corrispondere un preciso onere di diligenza da parte della [OSCURATO:PERSONA] la quale invece, a sua volta, non ha inteso porre rimedio alla interruzione del rapporto fiduciario per volontà non sua - stando a quanto rappresentato - ma del difensore da lei nominato. 5. Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato. Segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 5 ottobre 2023 Il Consigliere
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