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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 maggio 2026

Cassazione n. 16080/2026

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[OSCURATO:PERSONA] in persona del Ministro in carica, Agenzia delleentrate - [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,Agenzia delle entrate in persona del Direttore generale pro tempore,rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] controAgenzia delle entrate - direzione provinciale III di Roma-intimata-avversoNumero registro generale 28721/2019Numero sezionale 4313/2026Numero di raccolta generale 16080/2026Data pubblicazione 25/05/2026la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO-Roma n.1022/2019, depositata il 25/02/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/05/2026 dal Co:[OSCURATO:PERSONA].La contribuente società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era destinataria viaP.E.C. di cartella emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36bis d.P.R. n 600/1973 ed ex art. 54 bis d.P.R. n. 633/1972 per irregolaritàrispettivamente sull’anno di imposta 2011 e 2008.Reagiva la parte contribuente con ricorso proposto il 14 settembre2015, asserendo mai pervenuta la notifica del predetto atto impoesattivo,oltre che censurando il provvedimento per profili formali e sostanziali, acominciare dalla mancanza di motivazione.Il collegio di prossimità apprezzava le ragioni di parte contribuente,sull’assunto che lo stesso d.lgs. n. 159/2015 differiva le modalità dinotifica via Pec al 1° giugno 2016, in modo da dar modo alle CCIAA diadeguare il sistema.Sull’appello erariale, il collegio di secondo grado riformava la sentenza,ricostruendo la disciplina della notifica via Pec in base al d.P.R. n. 68/2011sugli indirizzi già esistenti nell’elenco INI-PEC, necessari per gliimprenditori o persone giuridiche e facoltativi per le persone fisiche.Attestava quindi la regolarità della notifica e confermava la legittimitàdell’atto impoesattivo.Avverso questa sentenza propone ricorso la contribuente societàCavatorta [OSCURATO:SOCIETA], affidandosi a tre motivi, cui replica il l’Agenzia delleentrate, l’Agenzia delle entrate-[OSCURATO:SOCIETA] e il Ministero dell’economia edelle finanze, con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato,spiegando tempestivo controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 28721/2019Numero sezionale 4313/2026Numero di raccolta generale 16080/2026Data pubblicazione 25/05/2026Preliminarmente va dichiarato inammissibile il ricorso proposto neiconfronti del Ministero dell’economia e delle finanze che non ha rivestito laqualità di parte nei precedenti gradi di merito.Vengono proposti tre motivi di ricorso.1.

Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione dell’art.26, d.P.R. 602/1973 e dell’art. 38, comma quarto, lett. b), del d.l. n.78/2010.

Nello specifico, si contesta la notifica eseguita con proceduraPec, perché svolta da soggetto cui la legge non ha conferito tale facoltà, inmodo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato,lamentando che la procedura sia stata adottata quando non ancora invigore la relativa normativa.1.1.

Il motivo non può essere accolto, poiché il termine dilatorio al 1°giugno 2016 per consentire alle CCIAA di adeguare i sistemi è statointrodotto dal d.l.gs. n. 159/2015, con effetto dal 22 ottobre 2015.

Perstessa ammissione di parte privata, la notifica della cartella è avvenuta il16 giugno 2015, quando dunque era in vigore il testo dell’art. 26 d.P.R. n.602/1973 precedente alle modifiche riportate dal prefato decretolegislativo n. 159/2015.

Ai fini che interessa, il terzo comma del predettoarticolo 26 era il seguente: “La notifica della cartella può essere eseguita,con le modalità di cui al d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo postaelettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previstidalla legge.

Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria,nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avvieneesclusivamente con tali modalità, all'indirizzo risultante dall'indicenazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).All'Agente della riscossione è consentita la consultazione telematica el'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi.

Non si applical'articolo 149-bis del codice di procedura civile.

Se l'indirizzo di postaelettronica del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deveNumero registro generale 28721/2019Numero sezionale 4313/2026Numero di raccolta generale 16080/2026Data pubblicazione 25/05/2026eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera diCommercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avvisosul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stessodestinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulterioriadempimenti a carico dell'agente della riscossione.”Ne consegue, pertanto, che alla data del 16 giugno 2015, giorno dinotifica della cartella (cfr. ricorso per cassazione, pag.5, terzo capoverso),era possibile la notifica a mezzo Pec, non essendone stata (ancora)differita la regolamentazione.1.2.

Sul punto, per quanto interessa il prosieguo, merita ricordare chequesta Suprema Corte di legittimità sia più volte intervenuta, affermandoche la notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC in formato ".pdf" èvalida, non essendo necessario adottare il formato ".p7m", atteso che ilprotocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurarela riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche econcrete contestazioni, che è onere del ricevente eventualmente allegarein contrario (Cfr. Cass.

T., n. 30922/2024).Altresì è stato specificato che in tema di notificazione a mezzo PEC, lacopia su supporto informatico della cartella di pagamento, in originecartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale,in assenza di prescrizioni normative di segno diverso (cfr. Cass.

T., n.35541/2023).Infine, è stato puntualizzato che in tema di notificazione amezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione,l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "exse" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risultaprovenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendoinvece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali aldiritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella diNumero registro generale 28721/2019Numero sezionale 4313/2026Numero di raccolta generale 16080/2026Data pubblicazione 25/05/2026pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in taleregistro (Cfr. Cass.

T., n. 18684/2023).Pertanto, la disciplina della notifica delle cartelle a mezzo Pec, rationetemporis, era in vigore e non (ancora) differita, l’indirizzo corretto ed ilformato irrilevante.Donde il primo motivo non può essere accolto.2.

Con il secondo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 5 del codice di procedura civile, per omesso esame dipunto decisivo della controversia, relativamente al formato digitale deldocumento trasmesso, ai sensi dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973, trattandosidi atto in estensione .pdf, una copia dell’originale, neppure sottoscritto,mentre doveva essere inviato un documento in estensione .p7m, agaranzia della genuinità dell’atto.3.

Con il terzo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 5 del codice di procedura civile, per omesso esame di puntodecisivo della controversia, relativamente alle censure sui calcoli degliimporti e degli interessi ingiunti.3.1.

I due motivi, strettamente connessi, possono essere trattaticongiuntamente e sono inammissibili.Ed infatti entrambi i motivi non riportano, nel corpo del ricorso, glistralci degli atti processuali di merito da dove si desuma che il punto erastato proposto e non considerato, in modo da porre in condizione questaSuprema Corte di verificare non trattarsi di motivo nuovo, proposto per laprima volta in sede di legittimità.Il principio di esaustività del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art.366, comma 1, n. 6), c.p.c. – quale corollario del requisito di specificitàdei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDUSucci e altri c.

Italia del 28 ottobre 2021 - non deve essere interpretato inmodo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessadel diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onereNumero registro generale 28721/2019Numero sezionale 4313/2026Numero di raccolta generale 16080/2026Data pubblicazione 25/05/2026di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento delricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato ilcontenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e siaspecificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito(Cass.

S.U. n. 8950/2022).Non di meno, i motivi sono inammissibili per difetto di specificità,perché non contengono in sé tutti gli elementi necessari a costituire leragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, apermettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza lanecessità di fare rinvio e accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e,quindi, a elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito.

È statoinvero affermato che «costituisce principio giurisprudenziale reiterato econsolidato quello secondo cui l'esercizio del potere di diretto esame deglidenunciato un "error in procedendo", presuppone comunquel'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensatodall'onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenzaimpugnata, indicando anche puntualmente i fatti processuali alla basedell'errore denunciato, dovendo tale specificazione essere contenuta, apena d'inammissibilità, nello stesso ricorso per cassazione, per il principiodi autosufficienza di esso.» (Cfr. Cass., T., n. 29203/2023).Non sfugge dunque alla declaratoria di inammissibilità il motivo in cui ilricorrente censuri l’omesso esame di un punto essenziale e controverso ol’apparenza della motivazione della sentenza impugnata, che nullaavrebbe statuito sulle osservazioni dell’Ufficio, ove lo stesso ricorrenteometta di riportare il contenuto minimo delle osservazioni disattese dallaCTR, non potendo limitarsi a rinviare all'atto di appello o ad altri atti delgiudizio (Cass. 06/09/2021, n. 24048).3.2.

In limine, per quanto attiene alla notifica di documento inestensione .pdf in luogo di .p7m, il motivo è anche infondato, per quantoNumero registro generale 28721/2019Numero sezionale 4313/2026Numero di raccolta generale 16080/2026Data pubblicazione 25/05/2026sopra già riportato, ovvero che la notifica della cartella di pagamento amezzo PEC in formato ".pdf" è valida, non essendo necessario adottare ilformato ".p7m", atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è diper sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cuipromana, salve specifiche e concrete contestazioni, che è onere delricevente eventualmente allegare in contrario (Cfr. Cass.

T., n.30922/2024).4.

In definitiva, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato, le speseseguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti delMinistero dell’economia e delle finanze e lo rigetta nei confronti delle altrecontroricorrenti.Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio dilegittimità a favore della parte controricorrente, liquidate in€.cinquemilaseicento/00, oltre a spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dàparte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/05/2026.La PresidenteRoberta CRUCITTI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] in persona del Ministro in carica, Agenzia delleentrate - [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,Agenzia delle entrate in persona del Direttore generale pro tempore,rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] controAgenzia delle entrate - direzione provinciale III di Roma-intimata-avversoNumero registro generale 28721/2019Numero sezionale 4313/2026Numero di raccolta generale 16080/2026Data pubblicazione 25/05/2026la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO-Roma n.1022/2019, depositata il 25/02/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/05/2026 dal Co:[OSCURATO:PERSONA].La contribuente società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era destinataria viaP.E.C. di cartella emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36bis d.P.R. n 600/1973 ed ex art. 54 bis d.P.R. n. 633/1972 per irregolaritàrispettivamente sull’anno di imposta 2011 e 2008.Reagiva la parte contribuente con ricorso proposto il 14 settembre2015, asserendo mai pervenuta la notifica del predetto atto impoesattivo,oltre che censurando il provvedimento per profili formali e sostanziali, acominciare dalla mancanza di motivazione.Il collegio di prossimità apprezzava le ragioni di parte contribuente,sull’assunto che lo stesso d.lgs. n. 159/2015 differiva le modalità dinotifica via Pec al 1° giugno 2016, in modo da dar modo alle CCIAA diadeguare il sistema.Sull’appello erariale, il collegio di secondo grado riformava la sentenza,ricostruendo la disciplina della notifica via Pec in base al d.P.R. n. 68/2011sugli indirizzi già esistenti nell’elenco INI-PEC, necessari per gliimprenditori o persone giuridiche e facoltativi per le persone fisiche.Attestava quindi la regolarità della notifica e confermava la legittimitàdell’atto impoesattivo.Avverso questa sentenza propone ricorso la contribuente societàCavatorta [OSCURATO:SOCIETA], affidandosi a tre motivi, cui replica il l’Agenzia delleentrate, l’Agenzia delle entrate-[OSCURATO:SOCIETA] e il Ministero dell’economia edelle finanze, con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato,spiegando tempestivo controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 28721/2019Numero sezionale 4313/2026Numero di raccolta generale 16080/2026Data pubblicazione 25/05/2026Preliminarmente va dichiarato inammissibile il ricorso proposto neiconfronti del Ministero dell’economia e delle finanze che non ha rivestito laqualità di parte nei precedenti gradi di merito.Vengono proposti tre motivi di ricorso.1. Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione dell’art.26, d.P.R. 602/1973 e dell’art. 38, comma quarto, lett. b), del d.l. n.78/2010. Nello specifico, si contesta la notifica eseguita con proceduraPec, perché svolta da soggetto cui la legge non ha conferito tale facoltà, inmodo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato,lamentando che la procedura sia stata adottata quando non ancora invigore la relativa normativa.1.1. Il motivo non può essere accolto, poiché il termine dilatorio al 1°giugno 2016 per consentire alle CCIAA di adeguare i sistemi è statointrodotto dal d.l.gs. n. 159/2015, con effetto dal 22 ottobre 2015. Perstessa ammissione di parte privata, la notifica della cartella è avvenuta il16 giugno 2015, quando dunque era in vigore il testo dell’art. 26 d.P.R. n.602/1973 precedente alle modifiche riportate dal prefato decretolegislativo n. 159/2015. Ai fini che interessa, il terzo comma del predettoarticolo 26 era il seguente: “La notifica della cartella può essere eseguita,con le modalità di cui al d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo postaelettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previstidalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria,nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avvieneesclusivamente con tali modalità, all'indirizzo risultante dall'indicenazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).All'Agente della riscossione è consentita la consultazione telematica el'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Non si applical'articolo 149-bis del codice di procedura civile. Se l'indirizzo di postaelettronica del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deveNumero registro generale 28721/2019Numero sezionale 4313/2026Numero di raccolta generale 16080/2026Data pubblicazione 25/05/2026eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera diCommercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avvisosul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stessodestinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulterioriadempimenti a carico dell'agente della riscossione.”Ne consegue, pertanto, che alla data del 16 giugno 2015, giorno dinotifica della cartella (cfr. ricorso per cassazione, pag.5, terzo capoverso),era possibile la notifica a mezzo Pec, non essendone stata (ancora)differita la regolamentazione.1.2. Sul punto, per quanto interessa il prosieguo, merita ricordare chequesta Suprema Corte di legittimità sia più volte intervenuta, affermandoche la notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC in formato ".pdf" èvalida, non essendo necessario adottare il formato ".p7m", atteso che ilprotocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurarela riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche econcrete contestazioni, che è onere del ricevente eventualmente allegarein contrario (Cfr. Cass. T., n. 30922/2024).Altresì è stato specificato che in tema di notificazione a mezzo PEC, lacopia su supporto informatico della cartella di pagamento, in originecartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale,in assenza di prescrizioni normative di segno diverso (cfr. Cass. T., n.35541/2023).Infine, è stato puntualizzato che in tema di notificazione amezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione,l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "exse" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risultaprovenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendoinvece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali aldiritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella diNumero registro generale 28721/2019Numero sezionale 4313/2026Numero di raccolta generale 16080/2026Data pubblicazione 25/05/2026pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in taleregistro (Cfr. Cass. T., n. 18684/2023).Pertanto, la disciplina della notifica delle cartelle a mezzo Pec, rationetemporis, era in vigore e non (ancora) differita, l’indirizzo corretto ed ilformato irrilevante.Donde il primo motivo non può essere accolto.2. Con il secondo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 5 del codice di procedura civile, per omesso esame dipunto decisivo della controversia, relativamente al formato digitale deldocumento trasmesso, ai sensi dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973, trattandosidi atto in estensione .pdf, una copia dell’originale, neppure sottoscritto,mentre doveva essere inviato un documento in estensione .p7m, agaranzia della genuinità dell’atto.3. Con il terzo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 5 del codice di procedura civile, per omesso esame di puntodecisivo della controversia, relativamente alle censure sui calcoli degliimporti e degli interessi ingiunti.3.1. I due motivi, strettamente connessi, possono essere trattaticongiuntamente e sono inammissibili.Ed infatti entrambi i motivi non riportano, nel corpo del ricorso, glistralci degli atti processuali di merito da dove si desuma che il punto erastato proposto e non considerato, in modo da porre in condizione questaSuprema Corte di verificare non trattarsi di motivo nuovo, proposto per laprima volta in sede di legittimità.Il principio di esaustività del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art.366, comma 1, n. 6), c.p.c. – quale corollario del requisito di specificitàdei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDUSucci e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non deve essere interpretato inmodo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessadel diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onereNumero registro generale 28721/2019Numero sezionale 4313/2026Numero di raccolta generale 16080/2026Data pubblicazione 25/05/2026di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento delricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato ilcontenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e siaspecificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito(Cass. S.U. n. 8950/2022).Non di meno, i motivi sono inammissibili per difetto di specificità,perché non contengono in sé tutti gli elementi necessari a costituire leragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, apermettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza lanecessità di fare rinvio e accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e,quindi, a elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito. È statoinvero affermato che «costituisce principio giurisprudenziale reiterato econsolidato quello secondo cui l'esercizio del potere di diretto esame deglidenunciato un "error in procedendo", presuppone comunquel'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensatodall'onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenzaimpugnata, indicando anche puntualmente i fatti processuali alla basedell'errore denunciato, dovendo tale specificazione essere contenuta, apena d'inammissibilità, nello stesso ricorso per cassazione, per il principiodi autosufficienza di esso.» (Cfr. Cass., T., n. 29203/2023).Non sfugge dunque alla declaratoria di inammissibilità il motivo in cui ilricorrente censuri l’omesso esame di un punto essenziale e controverso ol’apparenza della motivazione della sentenza impugnata, che nullaavrebbe statuito sulle osservazioni dell’Ufficio, ove lo stesso ricorrenteometta di riportare il contenuto minimo delle osservazioni disattese dallaCTR, non potendo limitarsi a rinviare all'atto di appello o ad altri atti delgiudizio (Cass. 06/09/2021, n. 24048).3.2. In limine, per quanto attiene alla notifica di documento inestensione .pdf in luogo di .p7m, il motivo è anche infondato, per quantoNumero registro generale 28721/2019Numero sezionale 4313/2026Numero di raccolta generale 16080/2026Data pubblicazione 25/05/2026sopra già riportato, ovvero che la notifica della cartella di pagamento amezzo PEC in formato ".pdf" è valida, non essendo necessario adottare ilformato ".p7m", atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è diper sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cuipromana, salve specifiche e concrete contestazioni, che è onere delricevente eventualmente allegare in contrario (Cfr. Cass. T., n.30922/2024).4. In definitiva, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato, le speseseguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti delMinistero dell’economia e delle finanze e lo rigetta nei confronti delle altrecontroricorrenti.Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio dilegittimità a favore della parte controricorrente, liquidate in€.cinquemilaseicento/00, oltre a spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dàparte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/05/2026.La PresidenteRoberta CRUCITTI
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