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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 ottobre 2023

Cassazione n. 28899/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente Ordinanzainterlocutoria sul ricorso iscritto al n.10879/2021 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domici- liatoa Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] R e ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], difeso da sé e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 4833 / 2020 de l 9/10/2020. uditala relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 10/10/2023; letta la memoria depositata dal controricorrente.

Fatti di causa Nel 2010 l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], iscritto al foro di Milano, conveniva dinanzi al Tribunale di Roma il cliente [OSCURATO:PERSONA] per la condanna all’ottenimento diun corrispettivo per lo svolgimento di atti- vità professionale in suo favore .

N el 201 3, nelle more del giudizio di primo grado,l’avvocato trasferiva altrove il proprio studio secondario 2di 7 – 10879 /20 21 – 2 – 10 / 10 /202 3 ( 19 ) – [OSCURATO:PERSONA]. di Roma.Nel 2015, all’esito del giudizio di prim e cure , il Pirani veniva condannato al pagamento della somma di€ 9.000,00.

Egli attivava tempestivamente(alla fine di febbraio del 2015) il pro- cedimento dinotifica del l’ atto di appello presso il domicilio che l ’avvo- catoaveva originariamente eletto a i fin i del giudizio , ma la notifica non andava a buon fine(in conseguenza del menzionato trasferimento dello studiolegale) e l’atto introduttivo veniva restituito al notificante .

Qual- che mese dopo(a luglio del 2015), nella prima udienza del giudizio di appello, la Corte ordinava la rinnovazione della notificazione dell’atto introduttivo.Costituitosi l’appellato , lo stesso eccepi va l’inammissibilità dell’appello per tardività.

Nel merito chie deva la conferma della sen- tenza di primo grado.

All’esito, la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 4833/2020 (pubblicata il 9 ottobre 2020), acc o glieva l’eccezione pre giudiziale dell’appellato,dichiarando l’ appello inammissibil e per tardività.

Ricorre in cassazione il Pirani, già convenuto e appellante, con tre motivi.

L’avvocatoPazzaglia, già attore e appellato, resiste con contro- ricorso.

A seguito di proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. nel senso della manifesta infondatezzadel ricorso, il ricorrente ha chie- sto ritualmente la decisione sullo stesso in conformità al comma se- condo di detta norma.

Il controricorrente ha depositato memoria difensiva.

Ragioni della decisione

1. -Il primo motivo denuncia, sotto un primo profilo, che la notifica sia stata considerata inesistente e non già affetta da nullità sanabile ex art. 291 c.p.c.

Sotto un secondo profilo, si adduce che la notifica era avvenuta nel rispetto dell’art. 330 c.p.c. e dell’art. 82 R.D. n.37/1934.

Sotto un terzo profilo, il Pirani si richiama a gli orientamenti della 3di 7 – 10879 /20 21 – 2 – 10 / 10 /202 3 ( 19 ) – [OSCURATO:PERSONA]. giurisprudenza di legittimitàdell’epoca (ovvero riferibili al tempo della sua eseguita notificazione nel 2015) in tema di mancato perfeziona- mento della notificazione percolpa non imputabile al notificante.

Sotto un quarto profilo, prospettache la notificazione era comunque nulla (e non inesistente), poichépromossa in un luogo collegato al destinatario.

Si denuncia, pertanto, la violazione degli artt. 325, 164, 291, 330 c.p.c. e dell’art. 82 R.D. n.37/1934.

Con il secondo motivo il ricorrente lamentala violazione dell’art. 291 c.p.c. perché in precedenza era stata ordinata dal giudice di secondo grado ed eseguita la rinnovazione della notificazione dell’atto di appello con impedimento di ogni decadenza.

Il terzo motivo denuncia la violazione dei principi del giusto processo, sotto il profilo del diritto ad ottenere una pronuncia di merito e del dovere di adottare interpretazioni tendenti a garantire il raggiungi- mento di tale finalità.

Si deduce la violazione degli artt. 111 Cost. e 6 Cedu.

2. – Rileva il collegio che l a parte censurata della sentenza impu- gnataè (in sintesi) la seguente.

Notificata la sentenza il 2/2/2015, il termine breve per l'appello è scaduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

La notificazione dell'appello a mezzo di ufficiale giudiziario eseguita il 27/2/ 2015 non èandata a buon fine a causa del trasferimentomedio tempore dello studio legale presso il quale l'attore appellato aveva eletto domicilio ai fini del giudizio.

La notificazione deve ritenersi inesistente, poiché l'avvocato […] aveva comunicato all'ordine di appartenenza fin dal 25/3/2013il trasferimento della sede secondaria dello studio legale al nuovo indirizzo.

In ogni caso, il man- cato perfezionamento della notificazione nel termine di decadenza è imputabile a negligenza del notificante, poiché è onere della parte l'ac- certamento del domicilio attuale del notificato e che, fallito il tentativo 4di 7 – 10879 /20 21 – 2 – 10 / 10 /202 3 ( 19 ) – [OSCURATO:PERSONA]. di notificazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], l’appellante avrebbe dovuto diligente- mente rinnovare la notificazione, avendoancora 5 giorni a disposizione per farlo prima della scadenza del termine di impugnazione.

La succes- siva notificazione del 28/7/2015, ancorché autorizzata dalla Corte, è stata perciò eseguita a decadenza già intervenuta.

3. – La proposta di definizione del ricorso ex art. 380 - bis c.p.c. nel senso della manifesta infondatezza si snoda essenzialmente nei pas- saggiseguenti.

La prima notifica dell’atto di appelloè stata tentata tempestivamente presso il domicilio che il destinatarioaveva originariamente eletto per il giudizio.

Essa nonsi è perfezionata con la consegna del plico, poiché il destinatario ha nelle more trasferito la sede del proprio studio legale secondario.

La notifica è quindi da qualificarsi come inesistente.

Al co- spetto di ciò, se non aveva l'onere di controllare che l'ind irizzo dello studio dell’avvocato fosse mutato rispetto aquello eletto in precedenza per il giudizio (trattandosi di un avvocato esercente extra districtum cui quindi incombeva l’onere di comunicare in giudizio il trasferimento), l’appellanteaveva comunque l’onere di riattivare il procedimento di no- tificazione nei successivi quindici giorni dalla conoscenza dell’esito ne- gativo della notifica, così come statuito da Cass.

SU 14594/2016.Seb- bene quest’ultima pronuncia sia intervenuta successivamente, essa si applica anche alla tentata notifica de qua, poiché l’anterioresituazione di contrasto giurisprudenziale esclude che essa dia corpo ad un pro- spective overruling(che è, in quanto tale, privo di efficacia dichiarativa rivolta alla disciplina di situazioni pregresse ).

Pertanto, la condotta della parte è negligente e inidonea ad impedire la decadenza.

4. – Tutti e tre i motivi di ricorso sollevano questioni processuali di valenza nomofilattica tali da suggerire la rimessione del ricorso all’udienza pubblica. 5di 7 – 10879 /20 21 – 2 – 10 / 10 /202 3 ( 19 ) – [OSCURATO:PERSONA].

Cass.

SU 14916/2016 ha statuito che g li elementi costitutivi indi- spensabili della notificazione vanno individuati: ( a) nell'attività di tra- smissione, che deve essere svolta da un soggetto normativamente qualificatoa compier la , cosicché il potere esercitato sia individuabile; (b) nellaconsegna del plico , intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordi- namento, in virtù dei quali essadebba considerarsi eseguita.

Alla stregua di ciò, da un lato restano esclusi dalla nozione di notifi- cazione soltanto i casi in cui l'atto venga restituito al mittente, cosicché la notifica non si è perfezionata ed è da qualificarsi come meramente tentata; dall’altro lato, rifluiscono nelle ipotesi di nullità (e non di ine- sistenza) i casi in cui vi sia stata consegna, pur in un luogo privo di riferimento o collegamento alla persona del destinatario (cfr. infatti Cass. 26511/2022, che esplicitamente dà continuità a Cass.

SU 14916/2016, considerando semplicemente nulla la notifica eseguita presso lo studio di un avvocato diverso da quello indicato dal destina- tariodell’atto da notificare).

Alla stregua di Cass.

SU 14916/2016, nel caso di specie la notifica dovrebbe considerarsi quindi come inesistente , giacché è mancata la consegna.T uttavia, se si tiene presente la forza di orientamento e di persuasione che ha l’impiego di certe terminologie e qualificazioni piut- tosto di altre, specialmente nelfissare per iscritto determinate argo- mentazioni giuridiche, è da guardare con circospezione l’idea di scri- vere che si tratti di una notificazione omessa(termine che pure è speso da Cass.

SU 14916/2016con riferimento alla mancata consegna).

In- fatti, scrivere che si tratti di una notificazione omessa orienta chi legge, ma anche chi scrive, verso l’idea che si abbia a che fare conuna man- cata consegna in qualche modo imputabile al notificante.

È evidente , però,che qui la notificazione non è omessa in questa accezione, poiché 6di 7 – 10879 /20 21 – 2 – 10 / 10 /202 3 ( 19 ) – [OSCURATO:PERSONA]. le ragioni del mancato perfezionamento della notifica non sono impu- tabili al notificante.Tutt’altro: egli ha correttamente avviato il procedi- mento di notifica nel domicilio che la controparte aveva originariamente eletto per il giudizio.

Orbene, in un caso di specie simile a questo(sotto il profilo della non imputabilità al notificante del mancato perfezionamento della notifica), Cass. 31346/2022ha statuito che la riattivazione del procedimento di notificazione, se compiuta in data anteriore a Cass.

SU 14594/2016 (ed è l’ipotesi che viene in rilievo in questa sede),non è assoggettabile allalimitazione temporale della metà dei termini ex art. 325 c.p.c. (de- corrente dalla conoscenza dell’esito negativo della notifica).

Se è vero infatti che,anteriormente a Cass.

SU 14594/2016 , era già determinato in via giurisprudenziale, al fine di impedire la decadenza, l’onere di riattivare entro un lasso ragionevole di tempo il procedimento di noti- ficazionenon perfezionatosi entro il termine per causa non imputabile al notificante, è altrettanto vero che la determinazione di tale lasso di tempoesattamente nella metà dei termini di impugnazione ex art. 325 c.p.c., adottata appunto da Cass.

SU 14594/2016, è un novum giuri- sprudenziale che, sotto questo specifico profilo, esibisce i tratti di un overruling processuale enon può essere, pertanto , rivolto a disciplinare fattispecie pregresse, pena la lesione dell’affidamento sul carattere flessibile(e affidato al prudente apprezzamento del giudice) del lasso di tempo per riattivare il procedimento di notifica(e ciò – si aggiunge -è tanto vero nella fattispecie che ci occupa in cui la Corte di appello aveva consentito di procedere alla rinnovazione della notificazione alla prima udienza del giudizio di secondo grado).Tale è il ragionamento di Cass. 31346/2022.

Si tratta di valutarese siffatta argomentazione (adottata in esito ad un’udienza pubblica della Terza Sezione Civile di questa Corte) possa 7di 7 – 10879 /20 21 – 2 – 10 / 10 /202 3 ( 19 ) – [OSCURATO:PERSONA]. o meno ragionevolmente estendersi anche al presente caso di specie, in cui la notificazione si è poi perfezionata , certamente dopo qualche mese di distanza dalla scadenza del termine di impugnazione epperò (come già evidenziato) in ottemperanza a un ordine di rinnovazione impartitodal giudice ex art. 291 c.p.c.

Infatti,a prescindere dal fatto che l’adozione del provvedimento di sanatoria fosse corretta o meno, è davalutare se un ordine giudiziale di rinnovazione, quand’anche adottatoerroneamente, abbia comunque creato nell’appellante l’aspettativa non irragionevole ch e l’appello po- tesse a quel punto concludersi con una decisione nel merito e non con una pronuncia d’inammissibilità.

Che tale aspettativa sia stata destata concretamente lo testimonia la formulazione del terzo motivo di ricorso.

Tra parentesisi può aggiun- gere che in altri ordinamenti europei un’erronea istruzione data dal giudice alle parti (ad esempio, sulla lunghezza del termine per impu- gnare) è comunque un presupposto di rimessione in termini, anche se la parte avrebbe potuto desumere dalla legge la lunghezza corretta del termine di impugnazione.

In definitiva, per la trattazione e la decisione sutali questioni si r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente Ordinanzainterlocutoria sul ricorso iscritto al n.10879/2021 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domici- liatoa Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] R e ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], difeso da sé e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 4833 / 2020 de l 9/10/2020. uditala relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 10/10/2023; letta la memoria depositata dal controricorrente. Fatti di causa Nel 2010 l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], iscritto al foro di Milano, conveniva dinanzi al Tribunale di Roma il cliente [OSCURATO:PERSONA] per la condanna all’ottenimento diun corrispettivo per lo svolgimento di atti- vità professionale in suo favore . N el 201 3, nelle more del giudizio di primo grado,l’avvocato trasferiva altrove il proprio studio secondario 2di 7 – 10879 /20 21 – 2 – 10 / 10 /202 3 ( 19 ) – [OSCURATO:PERSONA]. di Roma.Nel 2015, all’esito del giudizio di prim e cure , il Pirani veniva condannato al pagamento della somma di€ 9.000,00. Egli attivava tempestivamente(alla fine di febbraio del 2015) il pro- cedimento dinotifica del l’ atto di appello presso il domicilio che l ’avvo- catoaveva originariamente eletto a i fin i del giudizio , ma la notifica non andava a buon fine(in conseguenza del menzionato trasferimento dello studiolegale) e l’atto introduttivo veniva restituito al notificante . Qual- che mese dopo(a luglio del 2015), nella prima udienza del giudizio di appello, la Corte ordinava la rinnovazione della notificazione dell’atto introduttivo.Costituitosi l’appellato , lo stesso eccepi va l’inammissibilità dell’appello per tardività. Nel merito chie deva la conferma della sen- tenza di primo grado. All’esito, la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 4833/2020 (pubblicata il 9 ottobre 2020), acc o glieva l’eccezione pre giudiziale dell’appellato,dichiarando l’ appello inammissibil e per tardività. Ricorre in cassazione il Pirani, già convenuto e appellante, con tre motivi. L’avvocatoPazzaglia, già attore e appellato, resiste con contro- ricorso. A seguito di proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. nel senso della manifesta infondatezzadel ricorso, il ricorrente ha chie- sto ritualmente la decisione sullo stesso in conformità al comma se- condo di detta norma. Il controricorrente ha depositato memoria difensiva. Ragioni della decisione 1. -Il primo motivo denuncia, sotto un primo profilo, che la notifica sia stata considerata inesistente e non già affetta da nullità sanabile ex art. 291 c.p.c. Sotto un secondo profilo, si adduce che la notifica era avvenuta nel rispetto dell’art. 330 c.p.c. e dell’art. 82 R.D. n.37/1934. Sotto un terzo profilo, il Pirani si richiama a gli orientamenti della 3di 7 – 10879 /20 21 – 2 – 10 / 10 /202 3 ( 19 ) – [OSCURATO:PERSONA]. giurisprudenza di legittimitàdell’epoca (ovvero riferibili al tempo della sua eseguita notificazione nel 2015) in tema di mancato perfeziona- mento della notificazione percolpa non imputabile al notificante. Sotto un quarto profilo, prospettache la notificazione era comunque nulla (e non inesistente), poichépromossa in un luogo collegato al destinatario. Si denuncia, pertanto, la violazione degli artt. 325, 164, 291, 330 c.p.c. e dell’art. 82 R.D. n.37/1934. Con il secondo motivo il ricorrente lamentala violazione dell’art. 291 c.p.c. perché in precedenza era stata ordinata dal giudice di secondo grado ed eseguita la rinnovazione della notificazione dell’atto di appello con impedimento di ogni decadenza. Il terzo motivo denuncia la violazione dei principi del giusto processo, sotto il profilo del diritto ad ottenere una pronuncia di merito e del dovere di adottare interpretazioni tendenti a garantire il raggiungi- mento di tale finalità. Si deduce la violazione degli artt. 111 Cost. e 6 Cedu. 2. – Rileva il collegio che l a parte censurata della sentenza impu- gnataè (in sintesi) la seguente. Notificata la sentenza il 2/2/2015, il termine breve per l'appello è scaduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. La notificazione dell'appello a mezzo di ufficiale giudiziario eseguita il 27/2/ 2015 non èandata a buon fine a causa del trasferimentomedio tempore dello studio legale presso il quale l'attore appellato aveva eletto domicilio ai fini del giudizio. La notificazione deve ritenersi inesistente, poiché l'avvocato […] aveva comunicato all'ordine di appartenenza fin dal 25/3/2013il trasferimento della sede secondaria dello studio legale al nuovo indirizzo. In ogni caso, il man- cato perfezionamento della notificazione nel termine di decadenza è imputabile a negligenza del notificante, poiché è onere della parte l'ac- certamento del domicilio attuale del notificato e che, fallito il tentativo 4di 7 – 10879 /20 21 – 2 – 10 / 10 /202 3 ( 19 ) – [OSCURATO:PERSONA]. di notificazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], l’appellante avrebbe dovuto diligente- mente rinnovare la notificazione, avendoancora 5 giorni a disposizione per farlo prima della scadenza del termine di impugnazione. La succes- siva notificazione del 28/7/2015, ancorché autorizzata dalla Corte, è stata perciò eseguita a decadenza già intervenuta. 3. – La proposta di definizione del ricorso ex art. 380 - bis c.p.c. nel senso della manifesta infondatezza si snoda essenzialmente nei pas- saggiseguenti. La prima notifica dell’atto di appelloè stata tentata tempestivamente presso il domicilio che il destinatarioaveva originariamente eletto per il giudizio. Essa nonsi è perfezionata con la consegna del plico, poiché il destinatario ha nelle more trasferito la sede del proprio studio legale secondario. La notifica è quindi da qualificarsi come inesistente. Al co- spetto di ciò, se non aveva l'onere di controllare che l'ind irizzo dello studio dell’avvocato fosse mutato rispetto aquello eletto in precedenza per il giudizio (trattandosi di un avvocato esercente extra districtum cui quindi incombeva l’onere di comunicare in giudizio il trasferimento), l’appellanteaveva comunque l’onere di riattivare il procedimento di no- tificazione nei successivi quindici giorni dalla conoscenza dell’esito ne- gativo della notifica, così come statuito da Cass. SU 14594/2016.Seb- bene quest’ultima pronuncia sia intervenuta successivamente, essa si applica anche alla tentata notifica de qua, poiché l’anterioresituazione di contrasto giurisprudenziale esclude che essa dia corpo ad un pro- spective overruling(che è, in quanto tale, privo di efficacia dichiarativa rivolta alla disciplina di situazioni pregresse ). Pertanto, la condotta della parte è negligente e inidonea ad impedire la decadenza. 4. – Tutti e tre i motivi di ricorso sollevano questioni processuali di valenza nomofilattica tali da suggerire la rimessione del ricorso all’udienza pubblica. 5di 7 – 10879 /20 21 – 2 – 10 / 10 /202 3 ( 19 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Cass. SU 14916/2016 ha statuito che g li elementi costitutivi indi- spensabili della notificazione vanno individuati: ( a) nell'attività di tra- smissione, che deve essere svolta da un soggetto normativamente qualificatoa compier la , cosicché il potere esercitato sia individuabile; (b) nellaconsegna del plico , intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordi- namento, in virtù dei quali essadebba considerarsi eseguita. Alla stregua di ciò, da un lato restano esclusi dalla nozione di notifi- cazione soltanto i casi in cui l'atto venga restituito al mittente, cosicché la notifica non si è perfezionata ed è da qualificarsi come meramente tentata; dall’altro lato, rifluiscono nelle ipotesi di nullità (e non di ine- sistenza) i casi in cui vi sia stata consegna, pur in un luogo privo di riferimento o collegamento alla persona del destinatario (cfr. infatti Cass. 26511/2022, che esplicitamente dà continuità a Cass. SU 14916/2016, considerando semplicemente nulla la notifica eseguita presso lo studio di un avvocato diverso da quello indicato dal destina- tariodell’atto da notificare). Alla stregua di Cass. SU 14916/2016, nel caso di specie la notifica dovrebbe considerarsi quindi come inesistente , giacché è mancata la consegna.T uttavia, se si tiene presente la forza di orientamento e di persuasione che ha l’impiego di certe terminologie e qualificazioni piut- tosto di altre, specialmente nelfissare per iscritto determinate argo- mentazioni giuridiche, è da guardare con circospezione l’idea di scri- vere che si tratti di una notificazione omessa(termine che pure è speso da Cass. SU 14916/2016con riferimento alla mancata consegna). In- fatti, scrivere che si tratti di una notificazione omessa orienta chi legge, ma anche chi scrive, verso l’idea che si abbia a che fare conuna man- cata consegna in qualche modo imputabile al notificante. È evidente , però,che qui la notificazione non è omessa in questa accezione, poiché 6di 7 – 10879 /20 21 – 2 – 10 / 10 /202 3 ( 19 ) – [OSCURATO:PERSONA]. le ragioni del mancato perfezionamento della notifica non sono impu- tabili al notificante.Tutt’altro: egli ha correttamente avviato il procedi- mento di notifica nel domicilio che la controparte aveva originariamente eletto per il giudizio. Orbene, in un caso di specie simile a questo(sotto il profilo della non imputabilità al notificante del mancato perfezionamento della notifica), Cass. 31346/2022ha statuito che la riattivazione del procedimento di notificazione, se compiuta in data anteriore a Cass. SU 14594/2016 (ed è l’ipotesi che viene in rilievo in questa sede),non è assoggettabile allalimitazione temporale della metà dei termini ex art. 325 c.p.c. (de- corrente dalla conoscenza dell’esito negativo della notifica). Se è vero infatti che,anteriormente a Cass. SU 14594/2016 , era già determinato in via giurisprudenziale, al fine di impedire la decadenza, l’onere di riattivare entro un lasso ragionevole di tempo il procedimento di noti- ficazionenon perfezionatosi entro il termine per causa non imputabile al notificante, è altrettanto vero che la determinazione di tale lasso di tempoesattamente nella metà dei termini di impugnazione ex art. 325 c.p.c., adottata appunto da Cass. SU 14594/2016, è un novum giuri- sprudenziale che, sotto questo specifico profilo, esibisce i tratti di un overruling processuale enon può essere, pertanto , rivolto a disciplinare fattispecie pregresse, pena la lesione dell’affidamento sul carattere flessibile(e affidato al prudente apprezzamento del giudice) del lasso di tempo per riattivare il procedimento di notifica(e ciò – si aggiunge -è tanto vero nella fattispecie che ci occupa in cui la Corte di appello aveva consentito di procedere alla rinnovazione della notificazione alla prima udienza del giudizio di secondo grado).Tale è il ragionamento di Cass. 31346/2022. Si tratta di valutarese siffatta argomentazione (adottata in esito ad un’udienza pubblica della Terza Sezione Civile di questa Corte) possa 7di 7 – 10879 /20 21 – 2 – 10 / 10 /202 3 ( 19 ) – [OSCURATO:PERSONA]. o meno ragionevolmente estendersi anche al presente caso di specie, in cui la notificazione si è poi perfezionata , certamente dopo qualche mese di distanza dalla scadenza del termine di impugnazione epperò (come già evidenziato) in ottemperanza a un ordine di rinnovazione impartitodal giudice ex art. 291 c.p.c. Infatti,a prescindere dal fatto che l’adozione del provvedimento di sanatoria fosse corretta o meno, è davalutare se un ordine giudiziale di rinnovazione, quand’anche adottatoerroneamente, abbia comunque creato nell’appellante l’aspettativa non irragionevole ch e l’appello po- tesse a quel punto concludersi con una decisione nel merito e non con una pronuncia d’inammissibilità. Che tale aspettativa sia stata destata concretamente lo testimonia la formulazione del terzo motivo di ricorso. Tra parentesisi può aggiun- gere che in altri ordinamenti europei un’erronea istruzione data dal giudice alle parti (ad esempio, sulla lunghezza del termine per impu- gnare) è comunque un presupposto di rimessione in termini, anche se la parte avrebbe potuto desumere dalla legge la lunghezza corretta del termine di impugnazione. In definitiva, per la trattazione e la decisione sutali questioni si r
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