CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 giugno 2023
Cassazione n. 25762/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
p. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 7797/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]- SCETTA,elett.te domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’avv.to MAR- [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]- RARA; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]’INTERNO, Fondo di Rotazione per la solidarietà alle vittimedei reati di tipo mafioso, in persona del Ministro pro - tempore , domiciliato in ROMA, presso la sede dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATOche lo rappresenta e difende; -controricorrente - Adunanzadel12 giugno 2023 - R.G. n. 7797/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri e EMILIONICOLÒGRECO e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di MI- CHELEGRECO,e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di tutore legale di GIU- SEPPECALÒ; -intimati - avversola sentenza n. 192/2019 della CORTE D’APPELLO DI PALERMOdepositatail 25/01/2019; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/06/2023 dalConsigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI;Adunanzadel12 giugno 2023 - R.G. n. 7797/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], consentenza resa in data 2 5 /1/2019, la Corte d’appello di Palermo haconfermato la decisione con la quale il giudice di p rimo grado ha condannatogli eredi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], al risarcimento deidanni subiti da [OSCURATO:PERSONA], i n proprio e nella qualità di erede dellamadre [OSCURATO:PERSONA], in conseguenza della barbara uccisione delpadre, [OSCURATO:PERSONA]; danni segnatamente consistiti nella perdita del rapporto con il padre, nonché nella quota ereditaria dell’importo risarcitorio liquidato in favore di [OSCURATO:PERSONA] per la perdita del coniuge; afondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evi- denziatocome il giudice di primo grado avesse proceduto alla liquida- zionedegli importi risarcitori riconosciuti in favore di [OSCURATO:PERSONA], inproprio e nella qualità spiegata, nel pieno rispetto dei criteri equita- tiviimposti dalla legge, provv edendo ad adeguare il valore monetario delrisarcimento ad una serie di indici concreti opportunamente riferiti alcaso di specie; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione sulla base di due motivi d’impugnazione; ilMinistero dell’Interno, Fondo di Rotazione per la solidarietà alle vittimedei reati di tipo mafioso (già originariamente evocato in giudizio dall’attore),resiste con controricorso, cui ha fatto seguito il deposito di memorie; nessunaltro intimato ha svolt o difese in questa sede; GiovanniBusetta e il Ministero dell’Interno, Fondo di Rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, hanno depositato memoria; consideratoche, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione dell’art. 132 n 4 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. (in relazione Adunanzadel12 giugno 2023 - R.G. n. 7797/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri all’art.360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale dettato una mo- tivazione meramente apparente a fondamento della liquidazione del dannoriconosciuto in favore dell’origin ario attore; ilmotivo è infondato; osserva al riguardo il Collegio come, ai sensi dell’art. 132, n. 4, c.p.c.,il difetto del requisito della motivazione si configuri, alternativa- mente,nel caso in cui la stessa manchi integralmente come parte del documento/sentenza(nel senso che alla premessa dell'oggetto del de- cidere,siccome risultante dallo svolgimento processuale, segua l'enun- ciazionedella decisione senza alcuna argomentazione), ovvero nei casi in cui la motivazione, pur formalmente comparendo come parte del documento,risulti articolata in termini talmente contraddittori o incon- gruida non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di ricono- scerlaalla stregua della corrispondente giustificazione del decisum ; infatti,secondo il consolidato in segnamento della giurisprudenza di questaCorte, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza,va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelleevenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intes- sutadi argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamenteincomprensibili; inogni caso, si richiede che tali vizi emergano dal testo del prov- vedimento,restando esclusa la rilevanza di un’eventuale verifica con- dottasulla sufficienza della motivazione medesima rispetto ai contenuti dellerisultanze probatorie ( ex plurimis , Sez. 3, Sentenza n. 20112 del 18/09/2009,Rv. 609353 - 01); ciòposto, nel caso di specie, è appena il caso di rilevare come la motivazione dettata dalla corte territoriale a fondamento della deci- sioneimpugnata sia, non solo esistente, bensì anche articolata in modo Adunanzadel12 giugno 2023 - R.G. n. 7797/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri taleda permettere di ricostruirne e comprendern e agevolmente il per- corsologico, avendo la corte d’appello dato conto, in termini lineari e logicamente coerenti, dei parametri concretamente utilizzati ai fini dellaliquidazione del danno sulla base di criteri interpretativi e valuta- tividotati di piena ragionevolezza e congruità logica; l’iterargomentativo compendiato dal giudice a quo sulla base di tali premesseè pertanto valso a integrare gli estremi di un discorso giusti- ficativo logicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno ri- spettodei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica, come tale del tutto idoneo a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dalricorrente; conil secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degl i artt. 1126, 2056 e 2059 c.c., incombinato disposto con gli artt. 2, 3 e 29 Cost. (in relazione all’art. 360n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente proceduto allaliquidazione equitativa del danno riconosciuto in favore dell’odierno ricorrente, omettendo di considerare una serie essenziale di indici di valutazione (specificamente richiamati in ricorso), con particolare ri- guardoalla natura dolosa dell’omicidio di [OSCURATO:PERSONA], nonché delle gravissimeconseguenze esistenziali e psich iche patite dai familiari su- perstitiin considerazione del clima di terrore causato dall’azione terro- ristico-criminale della mafia di cui l’omicidio di [OSCURATO:PERSONA] aveva costituitoun doloroso capitolo; ilmotivo è inammissibile; osservail Collegio com e la corte territoriale , nell’esercizio del pro- prio potere di valutazione equitativa del danno, abbia sottolineato comeil primo giudice avesse adeguatamente liquidato, a titolo risarci- torio, un importo superiore al medio della forbice prevista dalle c.d. ‘tabellemilanesi’, valorizzando proprio la specificità de l caso concreto Adunanzadel12 giugno 2023 - R.G. n. 7797/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri nel considerare “ l’ efferatezza del crimine, l’età del danneggiato, l’in- tensitàdel vincolo familiare, il rapporto affettivo con la vittima, le con- seguenzesulla vita di relazione del l’appellante e della madre in seguito all’illecito”(cfr. pag. 7 della sentenza impugnata) , in tal modo consen- tendodi concretizzare, sulla base di parametri di valutazione sufficien- tementecontrollabili, le fonti di cognizione e i riferimenti oggettivi de l percorsoargomentativo sulla base del quale è stata operata la liquida- zionedel danno ; ciòposto, l’odierna censura, nella misura in cui intende ri discutere l’adeguatezzadella traduzione in termini monetari dei richiamati criteri digiudizio valorizzati dai giudici del merito, si risolve in una sostanziale propostadi rilettura nel merito dei fatti di causa, come tale non con- sentitain questa sede di legittimità ; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, d eve essere pronunciato il rigetto del ricorso; laparticolarità delle questioni giuridiche trattate vale a giustificare, ad avviso del Collegio, l’integrale compensazione, tra le parti, delle spesedel presente giudizio di legittimità; P.Q.M. Rigettail r icorso. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del pre- sentegiudizio di legittimità. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pa ri a quello, ove dovuto, per