CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 luglio 1946
Cassazione n. 21415/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/07/1946 avverso la sentenza del 16/03/2022 della Corte di appello di Napoli; letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di evasione. 2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, perché redatto e sottoscritto personalmente dall'imputata e non sottoscritto da difensore abilitato. A norma dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 63, l'atto di ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte, bensì soltanto da difensori iscritti nello speciale albo della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità. Tale disciplina si applica ai ricorsi per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, come precisato da Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010, che ha altresì dichiarato manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613, cit., per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost., e 6, CEDU. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue — ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. — la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta carenza di diligenza, va fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12