CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 ottobre 2022
Cassazione n. 02457/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2021 del TRIBUNALE di MARSALAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato. Considerato, infatti, che il ricorrente prospetta una diversa ricostruzione (non consentita in sede di legittimità) del fatto accertato con la sentenza impugnata, con la quale era stata esclusa la sussistenza di un giustificato motivo rispetto al porto del coltello fuori della propria abitazione, mediante una differente valutazione delle risultanze probatorie, rispetto alle quali il Giudice a quo ha spiegato, in modo adeguato e privo di vizi logici, le ragioni della penale responsabilità dell'imputato. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 27 ottobre 2022.