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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 10 maggio 2023

Cassazione n. 28808/2023

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e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG C» [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di L'Aquila, quale giudice della riparazione, con l'ordinanza impugnata ha respinto la domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita nell'ambito di un procedimento penale per reati in materia di stupefacenti, per parte dei quali è stato assolto ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. (capi B e D), mentre per gli altri capi (P, R e S), integranti il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, è stato dichiarato il non doversi procedere perché estinti per prescrizione.

2. Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso l'interessato, denunciando violazione di legge in relazione all'art. 314 cod. proc. pen., stante la mancanza di un approfondimento fattuale relativamente ai reati dichiarati prescritti ed in relazione all'irrilevanza dei medesimi ai fini dell'applicazione della misura custodiale.

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. Nella specie, va richiamata la costante giurisprudenza della Corte regolatrice (cfr. Sez. 4, n. 14631 del 15/12/2016 - dep. 2017, n. m.; Sez. 3, n. 2451 del 09/10/2014 - dep. 2015, Rv. 262396 - 01; Sez. 4, n. 44492 del 15/10/2013, Rv. 258086 - 01) secondo la quale il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non è configurabile in caso di estinzione del reato per prescrizione, a meno che la durata della custodia cautelare sofferta risulti superiore alla misura astrattamente irrogabile o a quella in concreto inflitta, ovvero quando risulti accertata in astratto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'ingiustizia formale della privazione della libertà personale.

3. Nessuna delle predette condizioni si è verificata nel caso di specie.

3.1. Il periodo sofferto in custodia cautelare (sei mesi, cinque giorni di custodia in carcere e cinque mesi, ventidue giorni di arresti domiciliari) risulta inferiore alla pena massima edittale prevista per una sola violazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, ed in questo caso le violazioni sono tre.

3.2. La censura del ricorrente in ordine al mancato approfondimento fattuale relativamente ai reati prescritti è priva di pregio, visto che la Corte della riparazione certamente non avrebbe mai potuto formulare un giudizio, in quanto non le appartiene, circa la sussistenza di elementi di responsabilità a carico del ricorrente che lasciavano presagire (se non applicata la causa di estinzione) una condanna.

Del resto, il Giudice della cognizione, nell'applicare la causa estintiva, anche se non esplicitata, ha implicitamente effettuato una verifica circa l'insussistenza di cause di proscioglimento o di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. 3.3.

In ogni caso, va qui ribadito l'insegnamento secondo cui, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, in ipotesi di processo avente ad oggetto più imputazioni, allorché il provvedimento restrittivo della libertà personale sia fondato su più contestazioni, la condanna anche per una sola di queste - che sia stata comunque idonea, autonomamente, a legittimare la compressione della libertà - impedisce il sorgere del diritto alla riparazione, irrilevante risultando il proscioglimento dalle altre imputazioni (Sez. 4, n. 29623 del 14/10/2020, Rv. 279713 - 01; Sez. 4, n. 5621 del 16/10/2013 Cc. - dep. 2014, Rv. 258607 - 01).

4. Sotto diverso, ma connesso, profilo, il ricorso neanche considera che l'ordinanza impugnata argomenta il rigetto anche sulla scorta della rilevata condotta ostativa dolosa del richiedente, rappresentata dai sicuri contatti del Franzese con altro soggetto, finalizzati alla commissione del reato di cui al capo D (offerta in vendita a persona non identificata di gr. 500 circa di sostanza stupefacente del tipo cocaina), emergendo dalle intercettazioni telefoniche che il dialogo si riferiva a cocaina.

Si tratta di argomentazione in nessun modo confutata nel ricorso in disamina, che sul punto pecca, dunque, anche di evidente aspecificità.

5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 10 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG C» [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di L'Aquila, quale giudice della riparazione, con l'ordinanza impugnata ha respinto la domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita nell'ambito di un procedimento penale per reati in materia di stupefacenti, per parte dei quali è stato assolto ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. (capi B e D), mentre per gli altri capi (P, R e S), integranti il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, è stato dichiarato il non doversi procedere perché estinti per prescrizione. 2. Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso l'interessato, denunciando violazione di legge in relazione all'art. 314 cod. proc. pen., stante la mancanza di un approfondimento fattuale relativamente ai reati dichiarati prescritti ed in relazione all'irrilevanza dei medesimi ai fini dell'applicazione della misura custodiale. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Nella specie, va richiamata la costante giurisprudenza della Corte regolatrice (cfr. Sez. 4, n. 14631 del 15/12/2016 - dep. 2017, n. m.; Sez. 3, n. 2451 del 09/10/2014 - dep. 2015, Rv. 262396 - 01; Sez. 4, n. 44492 del 15/10/2013, Rv. 258086 - 01) secondo la quale il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non è configurabile in caso di estinzione del reato per prescrizione, a meno che la durata della custodia cautelare sofferta risulti superiore alla misura astrattamente irrogabile o a quella in concreto inflitta, ovvero quando risulti accertata in astratto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'ingiustizia formale della privazione della libertà personale. 3. Nessuna delle predette condizioni si è verificata nel caso di specie. 3.1. Il periodo sofferto in custodia cautelare (sei mesi, cinque giorni di custodia in carcere e cinque mesi, ventidue giorni di arresti domiciliari) risulta inferiore alla pena massima edittale prevista per una sola violazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, ed in questo caso le violazioni sono tre. 3.2. La censura del ricorrente in ordine al mancato approfondimento fattuale relativamente ai reati prescritti è priva di pregio, visto che la Corte della riparazione certamente non avrebbe mai potuto formulare un giudizio, in quanto non le appartiene, circa la sussistenza di elementi di responsabilità a carico del ricorrente che lasciavano presagire (se non applicata la causa di estinzione) una condanna. Del resto, il Giudice della cognizione, nell'applicare la causa estintiva, anche se non esplicitata, ha implicitamente effettuato una verifica circa l'insussistenza di cause di proscioglimento o di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. 3.3. In ogni caso, va qui ribadito l'insegnamento secondo cui, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, in ipotesi di processo avente ad oggetto più imputazioni, allorché il provvedimento restrittivo della libertà personale sia fondato su più contestazioni, la condanna anche per una sola di queste - che sia stata comunque idonea, autonomamente, a legittimare la compressione della libertà - impedisce il sorgere del diritto alla riparazione, irrilevante risultando il proscioglimento dalle altre imputazioni (Sez. 4, n. 29623 del 14/10/2020, Rv. 279713 - 01; Sez. 4, n. 5621 del 16/10/2013 Cc. - dep. 2014, Rv. 258607 - 01). 4. Sotto diverso, ma connesso, profilo, il ricorso neanche considera che l'ordinanza impugnata argomenta il rigetto anche sulla scorta della rilevata condotta ostativa dolosa del richiedente, rappresentata dai sicuri contatti del Franzese con altro soggetto, finalizzati alla commissione del reato di cui al capo D (offerta in vendita a persona non identificata di gr. 500 circa di sostanza stupefacente del tipo cocaina), emergendo dalle intercettazioni telefoniche che il dialogo si riferiva a cocaina. Si tratta di argomentazione in nessun modo confutata nel ricorso in disamina, che sul punto pecca, dunque, anche di evidente aspecificità. 5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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