CassazionesentenzaSezione UDecisione del 14 marzo 2022
Cassazione n. 28991/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso12406-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. 2022n. 11780 sez. SU -ud. 12-06-2022 - 2 - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 47, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 47, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti all'incidentale - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., -intimati - Ric. 2022n. 11780 sez. SU -ud. 12-06-2022 - 3 - avverso la sentenza n. 1768/2022 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 14/03/2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Con sentenza n. 3721/2021 pubblicata il 4.6.2021 il [OSCURATO:PERSONA] per la Campania accoglieva i ricorsi riuniti promossi, in via principale , dalla Toro immobiliare s.r.l, da [OSCURATO:PERSONA] e dal Fall.to Toro immmobiliare s.r.l. ed, in via incidentale , dalla [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli per l’annullamento degli atti con cui erano stati sanati gli abusi edilizi connessi all'ampliamento di un manufatto insistente sull'isolotto, già di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]. ed in seguito, della [OSCURATO:SOCIETA]., sito nel lago di Lucrino ed, in particolare, del permesso di costruire in sanatoria n. 70 rilasciato dal Comune di Pozzuoli in favore della [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], del permesso di costruire in sanatoria n. 206 rilasciato dal Comune di Pozzuoli in favore della [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dell'autorizzazione paesaggistica prot. n. 84159 sempre rilasciata dal Comune di Pozzuoli in favore di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 1.2. Il giudice di prima istanza – a cui si erano rivolti i ricorrenti principali lamentando di essere stati lesi nei loro diritti dalle sanatorie concesse,ovvero la Toro ed il Fall.to, in quanto promissari acquirenti dei beni in questione per effetto del preliminare di vendita concluso con la Bodar non eseguito a causa delle rilevate difformità urbanistiche,la Fierro, in quanto proprietaria di un fondo viciniore – delibata l'infondatezza delle pregiudiziali di rito sollevate dai resistenti in ordine alla legittimazione e all'interesse ad agire degli istanti, ne ha accolto le ragioni di merito, pronunciando per l'effetto l'annullamento degli atti impugnati per mezzo delle seguenti Ric. 2022n. 11780 sez. SU -ud. 12-06-2022 - 4 - affermazioni: gli ampliamenti avevano avuto ad oggetto beni demaniali, tale dovendo ritenersi il lago di Lucrino, rispetto al quale i lavori oggetto di sanatoria, consistiti nel progressivo ampliamento dell'originaria casetta di pesca borbonica sorgente sull'isolotto, avevano interessato una pertinenza del medesimo; il permesso n. 70 del 18.4.2019, rilasciato a definizione di una prima domanda di condono presentata ai sensi della l. 28 febbraio 1985, n. 47, riguardava opere non ultimate alla data del 1.10.1983; il permesso n. 206 del 6.12.2019, rilasciato a definizione di una seconda domanda di condono presentata ai sensi della l. 23 febbraio 1994, n. 724, concerneva volumi eccedenti i limiti di legge; tale ultimo permesso era stato poi adottato nonostante il parere negativo della Soprintendenza. 1.3. Avverso la decisione in parola interponevano ricorso in appello la Bodar, la [OSCURATO:PERSONA] ed il Comune di Pozzuoli, tutti insistendo per la riforma della decisione impugnata, segnatamente ed in via preliminare,per le ragioni di rito disattese dal primo giudice. 1.4. Il Consiglio di Stato, con la sentenza per cui è oggi ricorso, ha accolto i proposti atti di gravame motivandone le ragioni, in via prioritaria, alla luce della ritenuta fondatezza delle pregiudiziali di rito fatte valere dagli appellanti. In particolare, si è dichiarato inammissibile il ricorso promosso dalla Toro e del Fall.to, stante la loro qualità di promissari acquirenti dei beni condonati, laddove, al contrario, è noto che la legittimazione ad agire, rispetto agli interessi pretensivi che si esplicano in relazione al potere di conformazione ed autorizzazione edilizia, compete solo al proprietario della res, «interlocutore esclusivo della dinamica di potere», e non al promissario acquirente, «titolare di un mero interesse di fatto»; di conseguenza è stato dichiarato inammissibile anche il ricorso incidentale della Soprintendenza, attesane la Ric. 2022n. 11780 sez. SU -ud. 12-06-2022 - 5 - dipendenza dal ricorso principale e stante, per quanto innanzi detto, «l'acclarata inammissibilità» del ricorso proposto dalla Toro; inammissibile si è pure ritenuto il ricorso della Fierro, poiché, fermo che, nei caso di impugnazione di titoli autorizzatori edilizi, la legittimazione ad agire èriconoscibile in capo al terzo sulla base del criterio della vicinitas, mentre l'interesse ad agire ricorre se possa farsi valere uno specifico pregiudizio derivante dall'atto impugnato connesso al possibile deprezzamento dell'immobile oppure alla compromissione dei beni della salute o dell'ambiente, gli esiti istruttori avevano fatto emergere, al contrario, che «l'esistenza del requisito della vicinitas è stato da più parti revocato in dubbio e la signora Fierro non ha fornito prova apprezzabile della sua sussistenza» e che del danno integrante l'interesse ad agire «non c'è traccia nelle allegazioni della signora Fierro», tanto da dover credere, diversamente da quanto dedotto, che l'ubicazione nell'immobile oggetto di condono di un'attività commerciale/turistica accresca il valore della sua proprietà e non lo diminuisca. 1.5. Pur definendo i proposti atti di gravame nei visti termini, il Consiglio di Stato si è dato,comunque, cura di ricusarne anche in via di merito la fondatezza. Il decidente si è detto perciò convinto che, per l'assenza di un vincolo pertinenziale tra i beni insistenti sull'isolotto ed il lago – godendo i primi di una propria stabile ed autonoma destinazione, con un proprio valore economico –, non «può ritenersi pienamente provata [...] la premessa secondo la quale le opere sarebbero state realizzate su unbene demaniale»; ha poi opposto, confutando anche in parte qua le ragioni del primo giudice, quanto al primo condono, che «le evidenze fotogrammetriche del 1983 dell'[OSCURATO:PERSONA] prodotte in atti fanno capire che la consistenza edilizia dell'immobile in contestazione aveva a quella data la medesima Ric. 2022n. 11780 sez. SU -ud. 12-06-2022 - 6 - configurazione descritta nei grafici allegati alla prima istanza di condono» e, quanto al secondo condono, che l'insieme dei volumi condonati «è al di sotto del limite di 750 mc consentiti dalla legge 724/94»; ha ancora osservato, circa le doglianze della Soprintendenza,che essa, dopo il preavviso di diniego comunicato in relazione alla seconda istanza di condono, a fronte delle integrazioni operate dall'istante, «è rimasta inerte di talché è sor to l'obbligo del Comune di provvedere sull'istanza a norma dell'art. 146 , comma 9, d.lgs. 42/2002 (rectius2004)». 1.6. Avverso detto deliberato insorgono ora ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost. e 362 cod. proc. civ., con ricorso principale la Soprintendenza sulla base di tre motivi e la Fierro con ricorso incidentale sulla base di due motivi, illustrati pure con memoria, a cui resistono con controricorso e memorie Bodar ed [OSCURATO:PERSONA] e con solo controricorso il Comune di Pozzuoli; non hanno svolto attività difensiva la Toro immobiliare ed il Fall.to Toro immobiliare. [OSCURATO:PERSONA] 2. Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta che la decisione impugnata sarebbe affetta da eccesso di potere giurisdizionale, segnatamente sotto il profilo del vizio di denegata giustizia, per aver essa dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla Soprintendenza in ragione della sua dipendenza, quale ricorso incidentale, dal ricorso principale della Toro immobiliare, ritenuto inammissibile per il difetto di legittimazione dell'istante. Nella specie il Consiglio di Stato, dopo aver infatti dichiarato inammissibile il predetto ricorso principale per difetto di legittimazione attiva in quanto promosso dal promissario acquirente dell'immobile condonato, ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della Soprintendenza malgrado l'interesse alla sua proposizione non fosse sorto in dipendenza del ricorso principale, ma fosse autonomo Ric. 2022n. 11780 sez. SU -ud. 12-06-2022 - 7 - rispetto ad esso, concretandosi nel denunziare l'illegittimità degli atti di condono perché adottati in contrasto con la relativa disciplina e perché aventi ad oggetto abusi consumati in danno di beni demaniali. [OSCURATO:PERSONA], pur per mezzo del proposto ricorso incidentale, intendeva per vero evidenziare, chiedendo perciò l'annullamento dei relativi atti, che l'immobile oggetto di condono era stato in gran parte realizzato su un'area ricadente nel demanio dello Stato. 3. Con il secondo motivo del ricorso principale si lamenta che la decisione impugnata sarebbe affetta da eccesso di potere giurisdizionale, segnatamente sotto il profilo dell’usurpazione della funzione amministrativa, per aver essa, in contrasto con le determinazioni adottate dalla stessa Soprintendenza allorché era emersa la natura demaniale del lago, escluso che le opere oggetto di condono fossero state realizzate su un bene demaniale e che esse non fossero di conseguenza condonabili. Nella specie il Consiglio di Stato, sostituendosi alle valutazioni operate dall'Amministrazione, nel ritenere che non fosse pienamente provata la natura demaniale del bene interessato dalle opere condonate, in luogo di riconoscere la competenza esclusiva dell'Amministrazione in parte qua , ha direttamente provveduto in sua vece intingendo nel merito dell'azione amministrativa. 4. Con il terzo motivo del ricorso principale si lamenta che la decisione impugnata sarebbe affetta da eccesso di potere giurisdizionale, segnatamente sotto il profilo della violazione della giurisdizione del TSAP, per aver essa, escludendo, peraltro pure in contrasto con quanto in contrario già ritenuto da queste SS.UU. 18215/2015, la natura demaniale del lago, pronunciato su materia riservata alla giurisdizione del giudice delle acque. Nella specie il Consiglio di Stato ha infatti violato l'art. 140 r.d. 11 dicembre 1933, Ric. 2022n. 11780 sez. SU -ud. 12-06-2022 - 8 - n. 1775, ai sensi del quale spetta al TSAP conoscere delle controversie intorno alla demanialità delle acque, in tal modo incorrendo anche sotto questo profilo nel denunciato eccesso di giurisdizione. 5.1. Il primo motivo di detto ricorso si espone ad un preliminare ed ostativo rilievo di inammissibilità in quanto volto a denunciare violazioni di legge o, al più, errores in iudicando, che, afferendo ai limiti interni della giurisdizione affidata al giudice speciale, fuoriescono dal perimetro entro cui si esercita il controllo di giurisdizione previsto dagli artt. 111, comma 8, Cost. e 362 cod. proc. civ. 5.2. Non ne sono però ragione gli argomenti in tal senso fatti valere dai controricorrenti. Non, per vero, l'obiezione che al ricorso in parola muove la Bodar rappresentando che, poiché il predetto ricorso era stato fatto oggetto di reiterate notificazioni, solo all'ultima delle quali si era proceduto all'iscrizione a ruolo, il ricorso andrebbe perciò dichiarato inammissibile per effetto della consumazione del potere di impugnazione intervenuta all'atto della prima notificazione. E' al riguardo contrario opinamento di questa Corte, dettato dai principi costituzionali del giusto processo, diretti a rimuovere gli ostacoli alla compiuta realizzazione del diritto di difesa, e quindi a ridurre le ipotesi di inammissibilità, escludendola ogniqualvolta non sia comminata espressamente dalla legge, che il principio di consumazione dell'impugnazione debba intendersi in senso restrittivo (Cass., Sez. V, 11/05/2012, n. 7344 ), si ché è da escludere che , finché no n intervenga una pronuncia di inammissibilità o improcedibilità in ordine alla prima impugnazione, la mera notificazione di un primo ricorso comporti, "ex se", la consumazione del potere d'impugnazione (Cass., Sez. III, 4/06/2018, n. 14214 ; Ric. 2022n. 11780 sez. SU -ud. 12-06-2022 - 9 - Cass., Sez. I, 3/09/2014, n. 18604; Cass., Sez. III, 03/03/2009, n. 5053). 5.3. Né, ancora, le obiezioni che al medesimo ricorso muovono congiuntamente la Bodar, l'[OSCURATO:PERSONA] ed il Comune di Pozzuoli rimproverando che esso violerebbe il principio di autosufficienza in quanto nel corpo della sua esposizione non sono indicati i documenti sui quali esso si fonda né di essi è altrimenti operata la localizzazione negli atti del processo; obiezioni che, in disparte dalle puntualizzazioni operate da SS.UU. 18/03/2022 , n. 8950, si smentiscono di per se stes s e in relazione alla natura del ricorso qui proposto, che non è inteso, diversamente dall'ordinario ricorso per cassazione, a sindacare la legittimità della decisione impugnata in rapporto alle allegazioni delle parti, ma è volto verificare unicamente se il potere giurisdizionale esternato per mezzo della decisione dal giudice speciale sia stato esercitato nei limiti della giurisdizione che l'ordinamento attribuisce al medesimo ovvero a consentire più semplicemente un controllo sul limiti esterni di quella giurisdizione. 5.4. La ragione della rilevata inammissibilità va piuttosto individuata, proprio argomentando da quanto si è appena osservato, ricordando che secondo uno stabile insegnamento consolidatosi nella giurisprudenza di queste Sezioni Unite a seguito di Corte Cost.6/2018 (in motivazione, ex multis, Cass., Sez. U, 9/11/2022, n. 33075; Cass., Sez. U, 7-12-2021, n. 38978; Cass., Sez. U, 14/01/2020, n. 413) e, rafforzatosi in maniera significativa (Cass., Sez. U, 15/11/2022, n. 33641; Cass., Sez. U, 9/11/2022, n. 33100; Cass., Sez. U, 10/10/2022, n. 29502) dopo Corte Giust., 21.12.2021, C-497/20, Randstad Italia – che, c om'è noto, negando che sia contraria all'ordinamento unionale una disposizione di diritto interno che renda insindacabile la decisione del giudice speciale di ultima istanza anche quando si assuma che essa contrasti con il Ric. 2022n. 11780 sez. SU -ud. 12-06-2022 - 10 - diritto dell'Unione, ha, allo stato, posto un punto fermo nella discussione in materia – il controllo esercitabile dalla Corte di Cassazione sulle decisione dei giudici speciale ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost. è circoscritto alle sole questioni inerenti alla giurisdizione, cioè al controllo dell'osservanza delle norme di diritto che disciplinano i limiti esterni della giurisdizione stessa, ovvero all'esistenza di vizi che attengono all'essenza stessa della funzione giurisdizionale, senza estendersi al modo del suo esercizio, con la conseguenza che con il ricorso per cassazione avverso le decisioni del giudice amministrativo o del giudice contabile non possono essere dedotti altri eventuali errori, in iudicando o in procedendo (così in motivazione Cass., Sez. U, 5/07/2021, n. 18976; Cass. Sez. U, 15/09/2020, n. 19168; Cass., Sez. U, 10/05/2019, n. 12586). Ne discende, in particolare – diversamente assumendo il controllo di giurisdizione una latitudine non dissimile da quella che ha sui provvedimenti del giudice ordinario (Cass., Sez. U, 14/11/2018, n. 29285) – che il controllo del limite esterno della giurisdizione non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare errori "in iudicando" o "in procedendo", senza che rilevi la gravità o intensità del presunto errore di interpretazione, il quale rimane confinato entro i limiti interni della giurisdizione amministrativa, considerato che l'interpretazione delle norme costituisce il "proprium" distintivo dell'attività giurisdizionale (Cass., Sez. U, 9/11/2022, n. 33074; Cass., Sez. U, 16/12/2021, n. 40479; Cass., Sez. U, 4/12/2020, n. 27770). 5.5. Ora è presto detto che nel giudizio espresso intorno alla natura delle difese svolte dalla Soprintendenza nel costituirsi nel procedimento incardinato dalla Toro e nel ritenere, coerentemente alla qualifica formale impressa loro dalla parte in ragione del fatto di Ric. 2022n. 11780 sez. SU -ud. 12-06-2022 - 11 - essere ostese con riguardo ad un giudizio già pendente, che esse configurassero appunto un ricorso incidentale, la sentenza in disamina si è esattamente attenuta ai limiti della giurisdizione conferitagli, si ché avendo esercitato il proprio sindacato, delibando e giudicando le difese della Soprintendenza in forma di ricorso incidentale e traendo da ciò ogni doverosa conseguenza circa il regime di ammissibilità, essa non ha fatto altro che esplicare il proprium di quella giurisdizione, con l'effetto che, quand'anche la conclusiva determinazione adottata fosse errata, ci si troverebbe pur sempre in presenza di un error in procedendo,non suscettibile di dar vita all'eccesso di potere giurisdizionale denunciabile in questa sede poiché consumatosi internamente ai limiti della giurisdizione di appartenenza. 6. L'inammissibilità che infirma il primo motivo del ricorso principale consolida e rende inoppugnabile il giudicato formatoti in punto di inammissibilità del ricorso incidentale nascente dalla sentenza impugnata, che non essendo, per questo, più rimeditabile rende ultronee le censure sviluppate con il secondo ed il terzo motivo di ricorso che vanno di conseguenza assorbite. 7. Venendo ora al ricorso incidentale della Fierro,con il primo motivo di esso si lamenta il medesimo vizio denunciato con il terzo motivo del ricorso principale. Nella specie il Consiglio di Stato, dubitando che i manufatti condonati insistano su un bene demaniale e ritenendo con ciò essi fossero sanabili, con conseguente rigetto delle istanze ricorrenti in primo grado, si è arrogato il potere di valutare questioni che esulano dai limiti della propria giurisdizione ed ha negato la legittimazione della Fierro malgrado il giudizio al riguardo dovesse ritenersi che competesse alla giurisdizione tenuta a pronunciarsi ex legesulla demanialità dei beni interessati. Ric. 2022n. 11780 sez. SU -ud. 12-06-2022 - 12 - 8. Con il secondo motivo del ricorso incidentale, svolto subordinatamente al primo, si lamenta che la decisione impugnata sarebbe affetta da eccesso di potere giurisdizionale, segnatamente sotto il profilo dell'impedimento alle attività difensive, della negazione del giusto processo e dello stravolgimento di norme e precedenti richiamati, per aver essa ricusato la legittimazione attiva della Fierro, così incorrendo nel vizio di denegata giustizia, sulla scorta di un ragionamento fattuale meritevole in più luoghi di opportuna rettifica, perché frutto di una somma di inesattezze seriali. Onde pervenire alla declaratoria de qua il decidente ha proceduto, meglio, ad una sistematica demolizione di ogni contraria risultanza documentale e processuale, con l'aggravante di dar vita in tal modo e di legittimare l'acquisizione al patrimonio privato di un bene pubblico di enorme valore storico e ambientale. 9. Anche i predetti motivi si prestano ad un comune preliminare rilievo di inammissibilità. Pur prendendo atto delle ragioni che a tal fine espone la Bodar nel controricorso, prima, e nella memoria , successivamente – al cui ingresso nel giudizio non è di ostacolo l'argomento opposto dalla Fierro circa il preteso difetto dello ius postulandi in capo al suo difensore, a ciò potendo infatti replicarsi che «nel giudizio di cassazione, l'ambito della procura speciale non è limitato semplicemente all'atto per il quale essa è stata conferita, ma deve intendersi esteso a tutti quegli atti che costituiscono l'ulteriore svolgimento naturale del processo» (Cass., Sez. II, 20/03/2012, n. 4454) – è dirimente rilievo preliminare consta tare c he le obiezioni rappresentate in entrambi i motivi del ricorso incidentale Fierro investono esclusivamente i profili meritali della vicenda, contestandosi, segnatamente, il giudizio espresso dal Consiglio di Stato in ordine al difetto di demanialità dei beni condonati ed, in uno Ric. 2022n. 11780 sez. SU -ud. 12-06-2022 - 13 - con esso, il ragionamento fattuale che ha condotto il Consiglio di Stato a disconoscere la legittimazione attiva dell'istante. Ora,ben prima che questo rilievo conduca a ravvisare nelle predette obiezioni censure che attengono al processo decisionale seguito dal decidente e che, al più, possono incarnare meri errores in iudicando consumatisi all'interno dei limiti propri della giurisdizione di sua pertinenza, con il conclusivo corollario che, non essendo essi fonte di un eccesso di giurisdizione, ne è preclusa la disamina qui richiesta, non si può non considerare che la decisione impugnata sviluppa un duplice percorso motivazionale, perché, nel mentre non manca di dare conto delle ragioni che nel merito non confortano gli assunti difensivi delle parti, si dà pure cura di dichiarare il ricorso della Fierro previamente inammissibile in ragione del rilevato difetto in capo alla stessa sia del requisito della vicinitas e che del requisito dell'interesse ad agire. Rispetto a queste ragioni, che estrinsecano l'enunciazione di una prima – e si potrebbe dire, pure definitiva, atteso che le ulteriori considerazioni di merito sviluppate dal decidente sono declinate solo ad abundantiam ( « si deve in ogni caso rilevare, esaminando il merito dei ricorsi ... », dice la sentenza), si ché il giudizio avrebbe potuto chiudersi soddisfacentemente con la sola pronuncia in rito –ratio decidendi, le difese della Fierro sono del tutto silenti, limitandosi a prendere posizione sui soli profili di merito scrutinati in aggiunta dal decidente, con l'effetto preclusivo più volte sancito da questa Corte (Cass., Sez. I, 27/07/2017, n. 18641; Cass., Sez. III, 14/02/2012 , n. 2108 ; Cass., Sez. I, 18/09/2006 , n. 20118); e quand'anche, poi, in taluna delle obiezioni declinate si volesse vedere l'esternazione di un giudizio critico fruibile anche in questa direzione, si rifluirebbe fatalmente nel solco di una critica al ragionamento decisionale, all'interpretazione, per intenderci, delle Ric. 2022n. 11780 sez. SU -ud. 12-06-2022 - 14 - risultanze istruttorie, che in ogni caso renderebbe l'errore denunciato non scrutinabile nella sede qui azionata. 10. Tutti i proposti ricorsi vanno, dunque, dichiarati inammissibili. 11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico dei ricorrentidel contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Dichiara il ricorso principale del Ministero d ella Cultura - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Paesaggio per [OSCURATO:PERSONA] di Napoli ed il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] inammissibili. Condanna il Ministero della Cultura - [OSCURATO:PERSONA] logica, [OSCURATO:PERSONA] e Paesaggio per [OSCURATO:PERSONA] di Napoli al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 5200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge, in favore di ciascuna delle controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. ed in euro 4200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge, in favore del Comune di Pozzuoli; condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 5200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge, in favore di ciascuna delle controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. ed in euro 4 200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge,in favore del Comune di Pozzuoli. Ai sensi del dell'art.13, comma 1- quater, d