CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 maggio 2024
Cassazione n. 02333/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13383/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]/2018, elettiva- mente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N.17, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domici- liatain LIVORNO P.[OSCURATO:PERSONA] 37/41, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA diTRIBUNALE LIVORNO n. 618/2024 depositata il 02/05/2024. Uditala relazione svolta nella camera di consiglio del 04/12/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Lettala requisitoria del P.M., la Sostituta P.G. [OSCURATO:PERSONA]Erba , che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] dell’appaltatrice [OSCURATO:PERSONA] convienedinanzi al Tribu- nale di Livorno la committente [OSCURATO:PERSONA] per corrispettivi di prestazioni. La convenuta eccepiscela potestas iudicandi degli arbitri in virtù di una clausola compromissoria contenuta nel contratto di appalto. Il Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza in favore del collegio arbitrale per tutte le domande promosse dalla Curatela, ritenendo che la clausola compromissoria del contratto di appalto non perde efficacia con la dichiarazione di fallimento. Il giudice ha fatto riferimento agli artt. 299, 300, 816 sexies c.p.c. e all’art. 83 bis l. fall . ( « Se il contratto in cui è contenuta una clausola compromis- soria è sciolto a norma delle disposizioni della presente sezione, il procedimento arbitrale pendente non può essere proseguito » ), ri- chiamando l’interpretazione di questa Corte secondo cui la clausola compromissoria rimane efficace anche dopo la dichiarazione di falli- mento, quando il curatore fa valere crediti maturati in virtù di pre- stazioni già eseguite in esecuzione del contratto stesso. Ha altresì dichiarato inammissibili, in virtù dell’art. 52 l. fall., le domande ri- convenzionali della Cooper, relative a crediti vantati contro il falli- mento, poiché queste devono essere trattatenel rito fallimentare. Ricorre per regolamento di competenza l’attore con due motivi, illustrati da memoria. Resiste la convenuta con memoria difensiva, nonché memoria in prossimità di adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Preliminarmente si rileva l’ammissibilità del regolamento di competenza proposto, poiché la sentenza ha dichiarato il difetto di potestas iudicandi del Tribunale in favore del collegio arbitrale in forza della clausola compromissoria prevista all’art. 10 del contratto di appalto e ha inoltre dichiarato inammissibili, ex art. 52 l. fall., le domande riconvenzionali della Cooper. Essendo stata decisa solo la questione di competenza, l’unico mezzo impugnatorio esperibile è il regolamento di competenza. 2. - Il primo motivo, p. 13, denuncia la violazione degli artt. 83 bis, 24, 52 e93 l. fall., nonché dell’art. 1372 c.c. e fa valere essen- zialmente che l’art. 83 bis l. fall. è norma di carattere eccezionale nel senso che esso autorizza la prosecuzione dell’arbitrato solo in caso di subentro del curatore nel contratto pendente, mentre la clausola arbitrale è inopponibile al Fallimento in tutte le altre ipotesi, com- preso il caso attuale, ove entra in gioco l’esclusività del foro fallimen- tare di cui all’art. 52 l. fall., che preclude la prosecuzione di un arbi- trato su crediti nei confronti del Fallimento (nel caso attuale oggetto della domanda riconvenzionale). La scissione della cognizione sulle domande proposte da e contro il Fallimento (la prima affidata agli arbitri, la seconda al rito fallimentare) viola il carattere unitario del mandato collettivo conferito agli arbitri, nel senso che la clausola compromissoria o è opponibile a entrambe le parti o non è opponibile a nessuna. Il secondo motivo, p. 20,denuncia la violazione dell'art. 83 bis cit. sotto un profilo distinto dal primo motivo per avere il Tribunale ar- gomentato che, all'apertura del fallimento, il contratto di appalto aveva già esaurito i suoi effetti e non residuavano obbligazioni a ca- rico della società [OSCURATO:PERSONA]. Si sottolinea invece che non era inter- venuto il collaudo e la committente aveva anzi contestato la pre- senza di difformità e si argomenta che il contratto poteva conside- rarsi comunque sciolto ex art. 81 l. fall. con perdita di efficacia della clausola compromissoria. 3. –I due motivi – suscettibili di esame contestuale - sono infon- dati. Quanto al primo motivo, le Sezioni Unite hanno chiarito che, in caso di clausola compromissoria stipulata prima del fallimento di una parte, il mandato conferito agli arbitri non si scioglie ai sensi dell'art.78 l. fall. La clausola arbitrale conserva efficacia se il curatore subentra nel rapporto contrattuale, non potendo recedere selettiva- mente dalle clausole del contratto di cui chiede l'adempimento (Cass. SU 10800/15). Nel caso attuale, il curatore ha agito per far valere diritti spettanti all'impresa fallita, senza sciogliersi dal contratto, che è già stato eseguito parzialmente. Di conseguenza, la clausola com- promissoria è opponibile. La sentenza Cass. SU 5694/2023 citata dal ricorrente ribadisce il principio dettato dalla precedente sentenza del 2015 citata, facendo salvele controversie relative a crediti del fallito appresi alla massa e «perseguiti (e non meramente eccepiti) dal suo organo esponenziale». La soluzione non cambia per la presenza di una domanda ricon- venzionale con cui si fa valere un controcredito. La giurisprudenza costante afferma che la domanda riconvenzionale, soggetta al rito speciale per l'accertamento del passivo fallimentare, è inammissibile nel giudizio ordinario. Tuttavia, la domanda principale del curatore rimane davanti al giudice ordinario, poiché non opera il principio di vis attractiva del tribunale fallimentare (Cass. 24847/2011, 9787/2022). Pertanto, le due domande possono essere trattate se- condo riti diversi: la prima, oggetto di clausola compromissoria, da- vanti agli arbitri; la seconda, relativa al controcredito, davanti al giu- dice fallimentare, nel rispetto della competenza esclusiva prevista per l'accertamento del passivo. Quanto al secondo motivo, esso è parimenti infondato. Il Tribunale di Livorno ha stabilito che, all'apertura del fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., il contratto di appalto aveva già esaurito i suoi effetti e non residuavano obbligazioni a carico della società. In particolare, il giudice ha rilevato che le domande presentate dal curatore del falli- mento riguardavano crediti derivanti da lavori edili eseguiti in adem- pimento del contratto di appalto, i quali erano sorti quando la società era ancora in bonis. Pertanto, essendo già stata eseguita la presta- zione a carico dell'appaltatrice, il fallimento non poteva subentrare nel contratto di appalto. Alla data di apertura della procedura concorsuale, il contratto era già stato completamente eseguito o, comunque, erano state eseguite le prestazioni per le quali l'appalta- trice chiedeva il pagamento. Il Tribunale ha quindi correttamente concluso – in linea con la giurisprudenza di questa Corte, cui si dà seguito -che la clausola compromissoria contenuta nel contratto ri- mane efficace nei confronti del curatore fallimentare, poiché que- st'ultimo agisce per ottenere il pagamento di somme dovute per pre- stazioni già eseguite dalla società fallita(cfr. Cass. 28533/2018). 4. - La Corte rigetta il ricorso per regolamento di competenza e dichiara la competenza del collegio arbitrale. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso per regolamento di competenza e dichiara la competenza del collegio arbitrale; condanna la parte ri- corrente a rimborsare alla parte resistentele spese del presente gi