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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05195/2026

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iscritto al n. 75 /20 2 4 R.G. ) proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso l’indirizzo p.e.c. di quest’ultimo; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata “ope legis” l’ indirizzo p.e.c. di quest’ultima; -controricorrente - avversola sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaLombardia n. 2995 /20 2 3 , pubblicata il 9 ottobre 2023 ; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 28 ottobre2025, dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse del ricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] 1.-In punto di fatto e limitando l ’ esposizione alle sole circostanze rilevanti in questa sede, si osserva che l a vicenda concerne atti di contestazione notificati a [OSCURATO:PERSONA], quale soggetto responsabile delle sanzioni n. 75/2024R.G.

Cron.

Rep.

A.C.28ottobre 2 025 OGGETTO:IVA - Operazioni soggettivamente inesistenti - Amministratore di fatto -Sanzioni amministrative tributarie. ex art. 11 del d.lgs. n. 472 del 1997, conseguenti alle violazioni di disposizioni tributarie che avrebbe commesso la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in fallimento.

Con tali atti, l’amministrazione finanziaria contestava personalmente a [OSCURATO:PERSONA] sanzioni per svariati milioni di euro, ritenendo attuata dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. una frode carosello con l’utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti.

L’attività accertativa a carico della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. era stata preceduta da verifica fiscale effettuata dalla Guardia di [OSCURATO:PERSONA] conclusasi con p.v.c. del 22 luglio 2020.

Il contribuente impugnava gli atti impositivi dinanzi alla CTP di Milano che rigettava il ricorso.

In particolare, i primi giudici disattendevanole eccezioni preliminari di tardività e di incompetenza territoriale sollevate dal contribuente e ritenevano, nel merito, che la gestione occulta, da parte dell’odierno ricorrente, della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. - le cui condotte illegittime erano state imputate a NorciaMichelantonio nella sua qualità di amministratore di fatto - emergesse « dai numerosi e precisi riferimenti documentali e circostanziali oltre che dalle intercettazioni telefoniche, resocontati nel PVC» in atti e che, nel caso di specie, la predetta societàfosse stata costituita e utilizzata dal contribuente con il fine esclusivo di perseguire fini illeciti. 2.-Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, rilevando: -che l’atto di contestazione emesso per l’anno di imposta 2015 era stato notificato oltre i termini perentori previsti dalla legge; -che competente a emettere gli atti di contestazione in esame, avuto particolare riguardo all’ultimo domicilio fiscale del contribuente in Italia, era l’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Avellino; - che l’ amministrazione finanziarianon aveva mai notificato a [OSCURATO:PERSONA] la variazione del domicilio fiscale; -che le intercettazioni telefoniche richiamate dai primi giudici, a fondamento della propria decisione, riguardavano solo un arco temporale di pochi mesi; - che i primi giudici si erano limita ti ad aderire alla tesi sostenuta dall’Agenzia delle Entratesenza verificare il contenuto delle telefonate intercettate e la fondatezza delle giustificazioni fornitedal contribuente; - che, ai sensi dell’art. 7 d.l. n. 269 del 2003, le sanzioni relative al rapporto fiscale di una società sono esclusivamente a carico della compagine societaria, anche nel caso in cui la stessa venga gestita da un amministratore di fatto.

La CGT-2 della Lombardia respingeva l’appello, così motivando: «L’appello in esame è infondato e la sentenza impugnata va, pertanto, confermata.3.

Va, innanzitutto, rigettata l’eccezione preliminare sollevata dal contribuente in merito all’asserita genericità e apparenza della pronuncia appellata visto che i primi giudici davano adeguatamente conto dell’esito degli accertamenti svolti dall’Ufficio per l’accertamento della qualifica di amministratore e socio di fatto ricoperta dall’appellante all’interno di [OSCURATO:PERSONA] srl e delle ragioni della fondatezza della pretesa avanzata dall’[OSCURATO:PERSONA].

Come riportato dall’Ufficio, i primi giudici consideravano tutti i punti decisivi della controversia e illustravano, in maniera sufficientemente argomentata e logica, i motivi di rigetto del ricorso e del coinvolgimento del contribuente nella vicenda in contestazione. 3.1 Sempre in via preliminare è del tutto corretto e condivisibile quanto ritenuto dalla Corte di primo grado in relazione alla tempestività dell’atto di contestazione T9DCO1D00032 posto che tale atto, avente ad oggetto l’asserita presentazione, in data 20.7.2016, di dichiarazione infedele mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, doveva essere notificato entro il 31.12.2021, ex. art. 20 D.lgs. n. 472/1997, con conseguente inapplicabilità di quanto previsto dall’art. 157, comma 12, D.L. n. 34/2020, espressamente riferito ai soli atti di contestazione i cui termini di decadenza scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020.

L’atto in esame è, in ogni caso, tempestivo anche in forza dell’applicabilità, al caso di specie, dell’ipotesi del raddoppio del termine di cui all’art. 43 D.P.R. n. 600/1973, a fronte del procedimento penale iscritto, per i fatti relativi alla ripresa fiscale in esame, presso la Procura della Repubblica di Lucca (R.G.N.R: 4871/2016) per il reato di cui all’art. 8 D.Lgs. n. 74/2000.Grazie al raddoppio dei termini di cui all’art 43 DPR n. 600/1973, nella versione vigente al momento della verificazione dei fatti –nei termini illustrati nell’atto di controdeduzioni, a cui si rimanda- il termine di decadenza, nel caso di specie, veniva spostato al 31.12.2024.

L’atto in esame risulta, altresì, tempestivo anche ai sensi dell’art. 20 , 2 comma, D.lgs. n. 472/1997 visto che NORCIA veniva ritenuto corresponsabile del pagamento delle sanzioni contestate a [OSCURATO:PERSONA] srl, ex. art. 11 D.Lgs. n. 472/1997, e che, pertanto, a fronte della notifica a quest’ultima società, in data 12.10.2020, dell’avviso di accertamento avente ad oggetto le sanzioni addebitate all’odierno contribuente, il termine per l’emissione dell’atto di contestazione in esame veniva posticipato all’anno successivo. 3.2 Va altresì rigettato anche il secondo motivo di impugnazione dedotto dal contribuente visto che, ai sensi dell’art. 16 D.lgs. n. 472/19971, “la sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall’Ufficio o dall’ente competenti all’accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono” e che, pertanto, nel caso di specie, l’ufficio competente a emettere le sanzioni in esame va identificato con l’Ufficio che ha accertato il maggior tributo a carico dellasocietà e, cioè, con la [OSCURATO:PERSONA] di Milano.

Nel caso di specie la competenza territoriale dell’Ufficio appellato trova ulteriore conferma in quanto stabilito dall’art. 31, 2 comma, D.P.R. n. 600/1973, a fronte dell’obbligo dichiarativo gravante, peri i fatti per cui si procede, sulla medesima [OSCURATO:PERSONA], con sede a Milano.

A fronte di quanto esposto nessun onere di notifica del provvedimento per variazione del domicilio fiscale era, pertanto, configurabile in capo all’Ufficio.3.3 Nel merito vanno parimenti rigettate le censure avanzate dal contribuente in relazione alla contestata carenza probatoria degli addebiti mossi dall’[OSCURATO:PERSONA].

Come correttamente rilevato dall’Ufficio e dai primi giudici in sentenza, gli elementi probatori richiamati nel PVC comprovano, in maniera sufficientemente attendibile, il ruolo di amministratore e socio di fatto svolto da NORCIA presso [OSCURATO:PERSONA].

A titolo esemplificativo va, infatti, rilevato che NORCIA, nella intercettazione n. 113 del 4.11.2016, agisce in nome e per conto della società dialogando con un referente della banca Apulia, a cui fornisce la mail societaria e che rassicura su quanto avrebbe fattoil legale rappresentante della società su sua indicazione; che [OSCURATO:PERSONA], nella intercettazione del 2.1.2017, contatta [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della società, a cui dà indicazioni operative per evitare che i militari della Guardia di finanza trovino NORCIA presso la sede di Trading, in quanto evidentemente privo di valido titolo giustificativo; che NORCIA, nella telefonata n. 200 dell’81.11.2016, discute con l’istallatore del Gps di un timbro della società in riferimento a una vettura che era, evidentemente, di proprietà della stessa società; che NORCIA, nella telefonata n. 218 del 9.11.2016, prende appuntamento con Romano e con il direttore della sua banca per questioni relative alla società; che NORCIA, nelle telefonate n. 710 del 25.11.2016, 749 del 2.12.2016 e 964 del 15.12.2016, discute con [OSCURATO:PERSONA] di alcuni movimenti bancari della Trading.

Nelle telefonate appena richiamate NORCIA discute, in prima persona, di questioni gestionali e bancarie della Trading, pacificamente estranee ed eccedenti la prestazione lavorativa da lui formalmente prestata a favore della società in veste di collaboratore.

A fronte della univocità dei riscontri probatori indicati nel PVC, le cui sussistenza e rilevanza non vengono specificamente contestate dal contribuente, non è certo dirimente, per i fini per cui si procede, che le conversazioni intercettate riguardino un periodo temporale ridotto tenuto anche conto che, notoriamente, le attività captative non possono protrarsi per un tempo indefinito e che, nel caso di specie, a fronte dell’anno di iscrizione del procedimento penale (2016), non potevano essere evidentemente intercettate conversazioni avvenute nel 2015, anno a cui risaliva l’inizio dell’attività fraudolenta in esame. 3.4 Va, infine, rigettato anche il quarto motivo di impugnazione proposto dall’appellante visto che, nel caso di violazione di norme tributarie poste in essere da società artificiosamente create per la commissione di condotte illecite e fraudolenti, la responsabilità sanzionatoria incombe anche sull’effettivo autore della frode e che, per condivisibile giurisprudenza di legittimità, “il principio secondo cui le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica, ex. art. 7 DL n. 269/2003, sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando sia gestita da un amministratore di fatto, non può ritenersi operante anche nell’ipotesi di società artificiosamente costituita” (cfr. Cass.n. 17516/2021), circostanza questa configurabile nel caso di specie, per le ragioni contestate dall’Ufficio e ritenute dai primi giudici.

Quanto fin qui esposto è assorbente rispetto all’esame delle restanti istanze ed eccezioni delle parti e comporta il rigetto dell’appello, la conferma della sentenza impugnata e la liquidazione delle spese di litedel presente grado di giudizio a carico dell’appellante, secondo il principio di soccombenza, nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del rilevantissimo valore della lite, dell’attività processuale svolta e della riduzione delle spese in misura pari al 20% ai sensi dell’art. 15, comma 2-sexies, D.Lgs. n. 546 del 1992.». 3.- Avverso la predetta sentenza d ’ a ppello, il contribuente [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. 4.-L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso . 5.- Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 16 e 20 del d.lgs. n. 472del 1997.

Sostiene, al riguardo, che l’atto di contestazione oggetto di impugnazione sisarebbe riferi to a presunte violazioni commesse nell’anno 2015 dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per cui , per l’odierno ricorrente,individuato come amministratore di fatto, era da tale data che decorrevano i cinque anni per la emissione dell’atto per poi provvedere alla sua notifica.

La Corte territoriale, a lla pag . 4 della sentenza impugnata avrebbe fondato la propria decisione , secondo la prospettazione del ricorrente, sullabase di un errato presupposto e , cioè , che l’atto di contestazione avevaad oggetto l’asserita presentazione in data 20 luglio 2016 da parte della società, mentre doveva reputarsi invece chiaro e incontestato che essosi riferisse all’anno 2015 e che a carico del l’odierno ricorrente era stata addossata la responsabilità ex art.11 d.lgs. n. 472 del 1997 , quale amministratore di fatto. 2.-La censura risulta inammissibile e, in ogni caso, infondata.

Anzitutto, essa non si confront a appieno con la motivazione della sentenza impugnata che ha chiarito anche come, nella specie, dovesse farsi applicazione del raddoppio dei termini di cui all’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973 (cfr., all’uopo, la pag. 4 della sentenza impugnata, laddove testualmente si legge: «Sempre in via preliminare è del tutto corretto e condivisibile quanto ritenuto dalla Corte di primo gradoin relazione alla tempestività dell’atto di contestazione T9DCO1D00032 posto che tale atto, avente ad oggetto l’asserita presentazione, in data 20.7.2016, di dichiarazione infedele mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, doveva essere notificato entro il 31.12.2021, ex. art. 20 D.lgs. n. 472/1997, con conseguente inapplicabilità di quanto previsto dall’art. 157, comma 12, D.L. n. 34/2020, espressamente riferito ai soli atti di contestazione i cui termini di decadenza scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020.

Grazie al raddoppio dei termini di cui all’art 43 DPR n. 600/1973, nella versione vigente al momento della verificazione dei fatti - nei termini illustrati nell’atto di controdeduzioni, a cui si rimanda - il termine di decadenza, nel caso di specie, veniva spostato al 31.12.2024.»).

La censura, dunque, attinge esclusivamente una delle due “ rationes decidendi”e, cioè, quella sull’osservanza del termine sic et simpliciter, ma non già quella sul termine raddoppiato per effetto dell’applicazione dell’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973.Tale seconda “ratio”, infatti, viene fatta oggetto di critica solo ed esclusivamente mediante la memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. e, dunque, tardivamente rispetto alla scadenza del termine di impugnazione.

Pertanto, essa esibisce un sicuro profilo d’inammissibilità, in ragione del consolidato orientamento di questa Corte regolatrice secondo cui ove la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse “rationesdecidendi”, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla “ratiodecidendi” non censurata, piuttosto che per carenza di interesse(Cass. civ., Sez. 3, sentenza n. 13880 del 6 luglio 2020).

Peraltro, la censura risulta altresì infondat a dal momento che, come ben chiarito dalla CGT-2 della Lombardia, la violazione , pur attenendo all’anno d’imposta 2015,risultava essere stata realizzata nel l’anno 2016, con la presentazione della dichiarazione IVAinfedele mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti , cosicché i cinque anni scadevano senz’altro in data31 dicembre 2021. 3.-Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 16 d.lgs. n. 472 del 1997, 31 e 59 d.P.R. n. 600 del 1973.

Sostiene, al riguardo, che La CGT-2della Lombardia, con la sentenza in esame, avrebbe ri condotto la questione su lla competenza all’accertamento relativo alla persona giuridica ( cioè la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.).

Sostiene, altresì, che gli avvisi di contestazione oggetto di ricorso sono stati emessi a carico di [OSCURATO:PERSONA] che li ha impugnati, ritenendosi del tutto estraneo ai fatti e, dunque, alla società.

Evidenzia, ancora, che dalle certificazioni anagrafiche in atti emergeva che la residenza del Norcia era in Greci (AV), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 60, cosicché l’Agenzia delle Entrate competente per l’emissione di un atto impositivo a suo carico dove essere individuatain quella di Avellino.

La sentenza impugnata, dunque, non avrebbe fatto corretta applicazione dell’art. 31 del d.P.R. n.600 del 1973, atteso che il domicilio fiscale individua il luogo in cui devono eseguirsi le notificazioni dei provvedimenti impositivi ed assolve la funzione di individuarel’ufficio del giudice penale competente a conoscere dei reati tributari di cui al capoI del titolo II del d.lgs. n. 74del 2000 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; dichiarazione infedele; omessa dichiarazione).Tali reati, infatti, ai sensi dell’art. 18, co mma 2, d.lgs. n. 74del 2000, si considerano consumati nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale.

Inoltre, la CGT-2 della Lombardianon avrebbe preso in considerazione la fondamentalecircostanza, pure evidenziata, che per sua natura e per la sua funzione, il domiciliofiscale ha carattere inderogabile e non avrebbe correttamente applicato l’art. 59 del d.P.R. n. 600del 1973.

Risulterebbe, secondo la prospettazione del ricorrente, del tutto incontestabile la circostanza secondo cui l’ amministrazione finanziaria avrebbeviolato l’art. 31 d.P.R. n. 600 del 19 73 in quanto non vi sarebbe stata lanotificazione della variazione del domicilio fiscale, ovvero non vi sarebbe stato un provvedimento di variazione del domicilio fiscale notificato al ricorrente. 4.-La censura è infondata.

Ed invero, come chiarito da questa Corte regolatrice, «ilD.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, comma 1 (che, peraltro, si applica alle sole violazioni commesse dopo l'1 aprile 1998, data di entrata in vigore della nuova disciplina: cfr. Cass. 3036/08, 1932/08, 5714/07) recita testualmente: ‘La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall'ufficio o dall'ente competenti all'accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono’, così radicando la competenza ad emettere la sanzione in funzione di quella per l'accertamento (nella specie: la sede dellasocietà accertata e non del domicilio della persona fisica autore materiale della violazione)» (Cass. civ., Sez. 5, ordinanza n. 3523 del 15 febbraio 2010).

Nel caso oggetto del presente giudizio, è pacifico che lecontestazioni da cui [OSCURATO:PERSONA] è stato attinto si riferi vano alle vicende che l’hanno visto coinvolto con riguardo alla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l..

A cagione di ciò, trova di per sé stessa applicazione la regola di competenza territoriale posta dall’art. 16, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997, che si limita “sic et simpliciter” a radicare la competenza per l’irrogazione delle sanzioni in capo all’ufficio competente (ossia all’ufficio che è o sarebbe competente) per l’accertamento del tributo, senza altresì richiedere, come condizione, che detto ufficio abbia previamente e, viepiù, fondatamente proceduto all’accertamento.

Siffatta condizione, non espressa nella “littera legis”, neppure trova fondamento sistematico, e, anzi, in senso contrario, viene in rilievo l’osservazione a termini della quale i criteri attribuitivi della competenza individuano in astratto, e non in concreto, i presupposti per la loro applicabilità.

Opinare diversamente, d’altronde, esporrebbe il radicamento della competenza al caso, a seconda che l’ufficio competente abbia, ovvero, per qualsivoglia ragione, non abbia, proceduto all’accertamento.

Peraltro, la diretta applicazione dell’art. 16, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997 esclude che possa assumere rilievo il criterio, meramente residuale, dell'art. 31, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973.

Ne deriva che, risultando indiscusso in causa che la competenza per l’accertamento, in ragione della sede di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., appartenesse all’Ufficio di Milanodell’Agenzia delle Entrate, a tale Ufficio apparteneva altresì la competenza ad irrogare le sanzioni.

Del resto, anche in epoca recente questa Corte ha ribadito il principio di diritto secondo cui «In tema di individuazione dell’ufficio dell’amministrazione competente ad irrogare le sanzioni tributarie, l’art. 16, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997 radica la competenza in funzione di quella per l'accertamento del tributo, ragion per cui l’ufficio competente ad irrogare le sanzioni è quello che è o sarebbe, in astratto, competente per l’accertamento, a prescindere dal fatto che abbia validamente proceduto alla notifica del relativo avviso» (Cass. civ., Sez.

T, ordinanza n. 5306 del 20 febbraio 2023). 5.- Con il terz o motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973.

Sostiene, al riguardoe in sintesi, che le risultanze istruttorie dei p.v.c., pur essendo in astratto utilizzabili nel processo tributario al fine di corroborare il ragionamento presuntivo effettuato dall’amministrazione finanziaria, non erano sufficienti a rendere coerenti e legittime le valutazioni effettuate, in ragione delle specifiche contestazioni sollevate daparte del ricorrente. 6.-La censura è inammissibile.

Ed invero,come può agevolmente desumersi dalla lettura e disamina delle pagg. 22-26 del ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità, il motivo si appunta sulla ricostruzione del fatto e sulla valutazione delle risultanze probatorie operata dalla CGT - 2 della Lombardia, alla quale il ricorrente tenta di contrapporre una lettura alternativa del compendio istruttorio (particolarmente con riguardo agli elementi che sono stati reputati dalla Corte di merito valevoli a riconoscere, a carico dell’odierno ricorrente, la qualifica di amministratore di fatto della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.), senza tener conto che il motivo di ricorso per cassazione non può mai risolversi in un’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito volta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. civ., Sez.

U, sentenza n. 24148 del 25 ottobre 2013, nonché Cass. civ., Sez. 2, ordinanza n. 10927 del 23 aprile 2024, secondo cui, in tema di ricorso percassazione, deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un’alternativaricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme).

Non è possibile, dunque, proporre un apprezzamento diverso e alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui l’esame degli elementi istruttori, come la scelta di quelli ritenuti più idonei a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata(Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24 maggio 2006; conf.

Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23 maggio 2014; Cass. civ., Sez.

L, Sentenza n. 13485 del 13 giugno 2014).

Del resto, questa Corte ha più volte affermato che le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente l’applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata.

Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell’assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione.

Non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (Cass., Sez. 1, ordinanza n. 640 del 14 gennaio 2019; conf.

Cass., Sez. 3, sentenza n. 7187 del 4 marzo 2022). 7.- Con il quarto (e ultimo) motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 d.l. n. 269 del 2003.

Sostiene, al riguardo, che la sentenza impugnato a vrebbe erroneamente esteso, a suo carico, la responsabilità per le sanzioni amministrative pecuniarieche, in base alla disposizione normativa di cui si tratta, avrebbero dovuto essereapplicate esclusivamente a lla società , anche nelle ipotesi di gestioneda parte di un amministratore di fatto.

Si duole, altresì, del fatto che la Corte di merito avrebbe reputato applicabile il principio suddetto in base all’ errato presupposto che la società era stata artificiosamente costituita per commettere i reati di natura fiscale, nonostante lamancanza di prova in ordine a tale artificiosa costituzione. 8.- La censura risulta inammissibile, sia perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice secondo cui « Il principio secondo cui le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica, ex art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, conv., con modif., in l. n. 326 del 2003, sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando essa sia gestita da unamministratore di fatto non opera nell'ipotesi di società "cartiera", atteso che, in tal caso, la società è una mera "fictio", utilizzata quale schermo per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari commessi a personale vantaggio dell'amministratoredi fatto, con la conseguenza che viene meno la "ratio" che giustifica l'applicazione del suddetto art. 7, diretto a sanzionare la sola società con personalità giuridica, e deve essere ripristinata la regola generale secondo cui la sanzione amministrativa pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell'illecito.» (Cass. civ., Sez. 5, ordinanza n. 29038 del 20 ottobre 2021, Rv. 662597-01), sia perché, al fine di contestare l’applicabilità di tale principio alla fattispecie in esame, finisce con l’attingere la ricostruzione dei fatti e le valutazioni probatorie che sono appannaggio esclusivo del giudice del merito e insindacabili in sede di giudizio di legittimità, come già sopra chiarito con riguardo al terzo motivo. 9.-In conclusione, alla stregua delle considerazioni finora sviluppate, il ricorso deve essere respinto e il ricorrente condannat o al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo, nei confronti dell’amministrazione finanziaria controricorrente. 10.-Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M La Corte Suprema di cassazione Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrenteAgenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi €. 1 0 .000 ,00 (euro diecimila/00), oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iscritto al n. 75 /20 2 4 R.G. ) proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso l’indirizzo p.e.c. di quest’ultimo; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata “ope legis” l’ indirizzo p.e.c. di quest’ultima; -controricorrente - avversola sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaLombardia n. 2995 /20 2 3 , pubblicata il 9 ottobre 2023 ; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 28 ottobre2025, dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse del ricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] 1.-In punto di fatto e limitando l ’ esposizione alle sole circostanze rilevanti in questa sede, si osserva che l a vicenda concerne atti di contestazione notificati a [OSCURATO:PERSONA], quale soggetto responsabile delle sanzioni n. 75/2024R.G. Cron. Rep. A.C.28ottobre 2 025 OGGETTO:IVA - Operazioni soggettivamente inesistenti - Amministratore di fatto -Sanzioni amministrative tributarie. ex art. 11 del d.lgs. n. 472 del 1997, conseguenti alle violazioni di disposizioni tributarie che avrebbe commesso la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in fallimento. Con tali atti, l’amministrazione finanziaria contestava personalmente a [OSCURATO:PERSONA] sanzioni per svariati milioni di euro, ritenendo attuata dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. una frode carosello con l’utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti. L’attività accertativa a carico della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. era stata preceduta da verifica fiscale effettuata dalla Guardia di [OSCURATO:PERSONA] conclusasi con p.v.c. del 22 luglio 2020. Il contribuente impugnava gli atti impositivi dinanzi alla CTP di Milano che rigettava il ricorso. In particolare, i primi giudici disattendevanole eccezioni preliminari di tardività e di incompetenza territoriale sollevate dal contribuente e ritenevano, nel merito, che la gestione occulta, da parte dell’odierno ricorrente, della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. - le cui condotte illegittime erano state imputate a NorciaMichelantonio nella sua qualità di amministratore di fatto - emergesse « dai numerosi e precisi riferimenti documentali e circostanziali oltre che dalle intercettazioni telefoniche, resocontati nel PVC» in atti e che, nel caso di specie, la predetta societàfosse stata costituita e utilizzata dal contribuente con il fine esclusivo di perseguire fini illeciti. 2.-Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, rilevando: -che l’atto di contestazione emesso per l’anno di imposta 2015 era stato notificato oltre i termini perentori previsti dalla legge; -che competente a emettere gli atti di contestazione in esame, avuto particolare riguardo all’ultimo domicilio fiscale del contribuente in Italia, era l’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Avellino; - che l’ amministrazione finanziarianon aveva mai notificato a [OSCURATO:PERSONA] la variazione del domicilio fiscale; -che le intercettazioni telefoniche richiamate dai primi giudici, a fondamento della propria decisione, riguardavano solo un arco temporale di pochi mesi; - che i primi giudici si erano limita ti ad aderire alla tesi sostenuta dall’Agenzia delle Entratesenza verificare il contenuto delle telefonate intercettate e la fondatezza delle giustificazioni fornitedal contribuente; - che, ai sensi dell’art. 7 d.l. n. 269 del 2003, le sanzioni relative al rapporto fiscale di una società sono esclusivamente a carico della compagine societaria, anche nel caso in cui la stessa venga gestita da un amministratore di fatto. La CGT-2 della Lombardia respingeva l’appello, così motivando: «L’appello in esame è infondato e la sentenza impugnata va, pertanto, confermata.3. Va, innanzitutto, rigettata l’eccezione preliminare sollevata dal contribuente in merito all’asserita genericità e apparenza della pronuncia appellata visto che i primi giudici davano adeguatamente conto dell’esito degli accertamenti svolti dall’Ufficio per l’accertamento della qualifica di amministratore e socio di fatto ricoperta dall’appellante all’interno di [OSCURATO:PERSONA] srl e delle ragioni della fondatezza della pretesa avanzata dall’[OSCURATO:PERSONA]. Come riportato dall’Ufficio, i primi giudici consideravano tutti i punti decisivi della controversia e illustravano, in maniera sufficientemente argomentata e logica, i motivi di rigetto del ricorso e del coinvolgimento del contribuente nella vicenda in contestazione. 3.1 Sempre in via preliminare è del tutto corretto e condivisibile quanto ritenuto dalla Corte di primo grado in relazione alla tempestività dell’atto di contestazione T9DCO1D00032 posto che tale atto, avente ad oggetto l’asserita presentazione, in data 20.7.2016, di dichiarazione infedele mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, doveva essere notificato entro il 31.12.2021, ex. art. 20 D.lgs. n. 472/1997, con conseguente inapplicabilità di quanto previsto dall’art. 157, comma 12, D.L. n. 34/2020, espressamente riferito ai soli atti di contestazione i cui termini di decadenza scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020. L’atto in esame è, in ogni caso, tempestivo anche in forza dell’applicabilità, al caso di specie, dell’ipotesi del raddoppio del termine di cui all’art. 43 D.P.R. n. 600/1973, a fronte del procedimento penale iscritto, per i fatti relativi alla ripresa fiscale in esame, presso la Procura della Repubblica di Lucca (R.G.N.R: 4871/2016) per il reato di cui all’art. 8 D.Lgs. n. 74/2000.Grazie al raddoppio dei termini di cui all’art 43 DPR n. 600/1973, nella versione vigente al momento della verificazione dei fatti –nei termini illustrati nell’atto di controdeduzioni, a cui si rimanda- il termine di decadenza, nel caso di specie, veniva spostato al 31.12.2024. L’atto in esame risulta, altresì, tempestivo anche ai sensi dell’art. 20 , 2 comma, D.lgs. n. 472/1997 visto che NORCIA veniva ritenuto corresponsabile del pagamento delle sanzioni contestate a [OSCURATO:PERSONA] srl, ex. art. 11 D.Lgs. n. 472/1997, e che, pertanto, a fronte della notifica a quest’ultima società, in data 12.10.2020, dell’avviso di accertamento avente ad oggetto le sanzioni addebitate all’odierno contribuente, il termine per l’emissione dell’atto di contestazione in esame veniva posticipato all’anno successivo. 3.2 Va altresì rigettato anche il secondo motivo di impugnazione dedotto dal contribuente visto che, ai sensi dell’art. 16 D.lgs. n. 472/19971, “la sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall’Ufficio o dall’ente competenti all’accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono” e che, pertanto, nel caso di specie, l’ufficio competente a emettere le sanzioni in esame va identificato con l’Ufficio che ha accertato il maggior tributo a carico dellasocietà e, cioè, con la [OSCURATO:PERSONA] di Milano. Nel caso di specie la competenza territoriale dell’Ufficio appellato trova ulteriore conferma in quanto stabilito dall’art. 31, 2 comma, D.P.R. n. 600/1973, a fronte dell’obbligo dichiarativo gravante, peri i fatti per cui si procede, sulla medesima [OSCURATO:PERSONA], con sede a Milano. A fronte di quanto esposto nessun onere di notifica del provvedimento per variazione del domicilio fiscale era, pertanto, configurabile in capo all’Ufficio.3.3 Nel merito vanno parimenti rigettate le censure avanzate dal contribuente in relazione alla contestata carenza probatoria degli addebiti mossi dall’[OSCURATO:PERSONA]. Come correttamente rilevato dall’Ufficio e dai primi giudici in sentenza, gli elementi probatori richiamati nel PVC comprovano, in maniera sufficientemente attendibile, il ruolo di amministratore e socio di fatto svolto da NORCIA presso [OSCURATO:PERSONA]. A titolo esemplificativo va, infatti, rilevato che NORCIA, nella intercettazione n. 113 del 4.11.2016, agisce in nome e per conto della società dialogando con un referente della banca Apulia, a cui fornisce la mail societaria e che rassicura su quanto avrebbe fattoil legale rappresentante della società su sua indicazione; che [OSCURATO:PERSONA], nella intercettazione del 2.1.2017, contatta [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della società, a cui dà indicazioni operative per evitare che i militari della Guardia di finanza trovino NORCIA presso la sede di Trading, in quanto evidentemente privo di valido titolo giustificativo; che NORCIA, nella telefonata n. 200 dell’81.11.2016, discute con l’istallatore del Gps di un timbro della società in riferimento a una vettura che era, evidentemente, di proprietà della stessa società; che NORCIA, nella telefonata n. 218 del 9.11.2016, prende appuntamento con Romano e con il direttore della sua banca per questioni relative alla società; che NORCIA, nelle telefonate n. 710 del 25.11.2016, 749 del 2.12.2016 e 964 del 15.12.2016, discute con [OSCURATO:PERSONA] di alcuni movimenti bancari della Trading. Nelle telefonate appena richiamate NORCIA discute, in prima persona, di questioni gestionali e bancarie della Trading, pacificamente estranee ed eccedenti la prestazione lavorativa da lui formalmente prestata a favore della società in veste di collaboratore. A fronte della univocità dei riscontri probatori indicati nel PVC, le cui sussistenza e rilevanza non vengono specificamente contestate dal contribuente, non è certo dirimente, per i fini per cui si procede, che le conversazioni intercettate riguardino un periodo temporale ridotto tenuto anche conto che, notoriamente, le attività captative non possono protrarsi per un tempo indefinito e che, nel caso di specie, a fronte dell’anno di iscrizione del procedimento penale (2016), non potevano essere evidentemente intercettate conversazioni avvenute nel 2015, anno a cui risaliva l’inizio dell’attività fraudolenta in esame. 3.4 Va, infine, rigettato anche il quarto motivo di impugnazione proposto dall’appellante visto che, nel caso di violazione di norme tributarie poste in essere da società artificiosamente create per la commissione di condotte illecite e fraudolenti, la responsabilità sanzionatoria incombe anche sull’effettivo autore della frode e che, per condivisibile giurisprudenza di legittimità, “il principio secondo cui le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica, ex. art. 7 DL n. 269/2003, sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando sia gestita da un amministratore di fatto, non può ritenersi operante anche nell’ipotesi di società artificiosamente costituita” (cfr. Cass.n. 17516/2021), circostanza questa configurabile nel caso di specie, per le ragioni contestate dall’Ufficio e ritenute dai primi giudici. Quanto fin qui esposto è assorbente rispetto all’esame delle restanti istanze ed eccezioni delle parti e comporta il rigetto dell’appello, la conferma della sentenza impugnata e la liquidazione delle spese di litedel presente grado di giudizio a carico dell’appellante, secondo il principio di soccombenza, nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del rilevantissimo valore della lite, dell’attività processuale svolta e della riduzione delle spese in misura pari al 20% ai sensi dell’art. 15, comma 2-sexies, D.Lgs. n. 546 del 1992.». 3.- Avverso la predetta sentenza d ’ a ppello, il contribuente [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. 4.-L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso . 5.- Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 16 e 20 del d.lgs. n. 472del 1997. Sostiene, al riguardo, che l’atto di contestazione oggetto di impugnazione sisarebbe riferi to a presunte violazioni commesse nell’anno 2015 dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per cui , per l’odierno ricorrente,individuato come amministratore di fatto, era da tale data che decorrevano i cinque anni per la emissione dell’atto per poi provvedere alla sua notifica. La Corte territoriale, a lla pag . 4 della sentenza impugnata avrebbe fondato la propria decisione , secondo la prospettazione del ricorrente, sullabase di un errato presupposto e , cioè , che l’atto di contestazione avevaad oggetto l’asserita presentazione in data 20 luglio 2016 da parte della società, mentre doveva reputarsi invece chiaro e incontestato che essosi riferisse all’anno 2015 e che a carico del l’odierno ricorrente era stata addossata la responsabilità ex art.11 d.lgs. n. 472 del 1997 , quale amministratore di fatto. 2.-La censura risulta inammissibile e, in ogni caso, infondata. Anzitutto, essa non si confront a appieno con la motivazione della sentenza impugnata che ha chiarito anche come, nella specie, dovesse farsi applicazione del raddoppio dei termini di cui all’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973 (cfr., all’uopo, la pag. 4 della sentenza impugnata, laddove testualmente si legge: «Sempre in via preliminare è del tutto corretto e condivisibile quanto ritenuto dalla Corte di primo gradoin relazione alla tempestività dell’atto di contestazione T9DCO1D00032 posto che tale atto, avente ad oggetto l’asserita presentazione, in data 20.7.2016, di dichiarazione infedele mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, doveva essere notificato entro il 31.12.2021, ex. art. 20 D.lgs. n. 472/1997, con conseguente inapplicabilità di quanto previsto dall’art. 157, comma 12, D.L. n. 34/2020, espressamente riferito ai soli atti di contestazione i cui termini di decadenza scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020. Grazie al raddoppio dei termini di cui all’art 43 DPR n. 600/1973, nella versione vigente al momento della verificazione dei fatti - nei termini illustrati nell’atto di controdeduzioni, a cui si rimanda - il termine di decadenza, nel caso di specie, veniva spostato al 31.12.2024.»). La censura, dunque, attinge esclusivamente una delle due “ rationes decidendi”e, cioè, quella sull’osservanza del termine sic et simpliciter, ma non già quella sul termine raddoppiato per effetto dell’applicazione dell’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973.Tale seconda “ratio”, infatti, viene fatta oggetto di critica solo ed esclusivamente mediante la memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. e, dunque, tardivamente rispetto alla scadenza del termine di impugnazione. Pertanto, essa esibisce un sicuro profilo d’inammissibilità, in ragione del consolidato orientamento di questa Corte regolatrice secondo cui ove la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse “rationesdecidendi”, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla “ratiodecidendi” non censurata, piuttosto che per carenza di interesse(Cass. civ., Sez. 3, sentenza n. 13880 del 6 luglio 2020). Peraltro, la censura risulta altresì infondat a dal momento che, come ben chiarito dalla CGT-2 della Lombardia, la violazione , pur attenendo all’anno d’imposta 2015,risultava essere stata realizzata nel l’anno 2016, con la presentazione della dichiarazione IVAinfedele mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti , cosicché i cinque anni scadevano senz’altro in data31 dicembre 2021. 3.-Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 16 d.lgs. n. 472 del 1997, 31 e 59 d.P.R. n. 600 del 1973. Sostiene, al riguardo, che La CGT-2della Lombardia, con la sentenza in esame, avrebbe ri condotto la questione su lla competenza all’accertamento relativo alla persona giuridica ( cioè la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.). Sostiene, altresì, che gli avvisi di contestazione oggetto di ricorso sono stati emessi a carico di [OSCURATO:PERSONA] che li ha impugnati, ritenendosi del tutto estraneo ai fatti e, dunque, alla società. Evidenzia, ancora, che dalle certificazioni anagrafiche in atti emergeva che la residenza del Norcia era in Greci (AV), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 60, cosicché l’Agenzia delle Entrate competente per l’emissione di un atto impositivo a suo carico dove essere individuatain quella di Avellino. La sentenza impugnata, dunque, non avrebbe fatto corretta applicazione dell’art. 31 del d.P.R. n.600 del 1973, atteso che il domicilio fiscale individua il luogo in cui devono eseguirsi le notificazioni dei provvedimenti impositivi ed assolve la funzione di individuarel’ufficio del giudice penale competente a conoscere dei reati tributari di cui al capoI del titolo II del d.lgs. n. 74del 2000 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; dichiarazione infedele; omessa dichiarazione).Tali reati, infatti, ai sensi dell’art. 18, co mma 2, d.lgs. n. 74del 2000, si considerano consumati nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale. Inoltre, la CGT-2 della Lombardianon avrebbe preso in considerazione la fondamentalecircostanza, pure evidenziata, che per sua natura e per la sua funzione, il domiciliofiscale ha carattere inderogabile e non avrebbe correttamente applicato l’art. 59 del d.P.R. n. 600del 1973. Risulterebbe, secondo la prospettazione del ricorrente, del tutto incontestabile la circostanza secondo cui l’ amministrazione finanziaria avrebbeviolato l’art. 31 d.P.R. n. 600 del 19 73 in quanto non vi sarebbe stata lanotificazione della variazione del domicilio fiscale, ovvero non vi sarebbe stato un provvedimento di variazione del domicilio fiscale notificato al ricorrente. 4.-La censura è infondata. Ed invero, come chiarito da questa Corte regolatrice, «ilD.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, comma 1 (che, peraltro, si applica alle sole violazioni commesse dopo l'1 aprile 1998, data di entrata in vigore della nuova disciplina: cfr. Cass. 3036/08, 1932/08, 5714/07) recita testualmente: ‘La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall'ufficio o dall'ente competenti all'accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono’, così radicando la competenza ad emettere la sanzione in funzione di quella per l'accertamento (nella specie: la sede dellasocietà accertata e non del domicilio della persona fisica autore materiale della violazione)» (Cass. civ., Sez. 5, ordinanza n. 3523 del 15 febbraio 2010). Nel caso oggetto del presente giudizio, è pacifico che lecontestazioni da cui [OSCURATO:PERSONA] è stato attinto si riferi vano alle vicende che l’hanno visto coinvolto con riguardo alla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.. A cagione di ciò, trova di per sé stessa applicazione la regola di competenza territoriale posta dall’art. 16, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997, che si limita “sic et simpliciter” a radicare la competenza per l’irrogazione delle sanzioni in capo all’ufficio competente (ossia all’ufficio che è o sarebbe competente) per l’accertamento del tributo, senza altresì richiedere, come condizione, che detto ufficio abbia previamente e, viepiù, fondatamente proceduto all’accertamento. Siffatta condizione, non espressa nella “littera legis”, neppure trova fondamento sistematico, e, anzi, in senso contrario, viene in rilievo l’osservazione a termini della quale i criteri attribuitivi della competenza individuano in astratto, e non in concreto, i presupposti per la loro applicabilità. Opinare diversamente, d’altronde, esporrebbe il radicamento della competenza al caso, a seconda che l’ufficio competente abbia, ovvero, per qualsivoglia ragione, non abbia, proceduto all’accertamento. Peraltro, la diretta applicazione dell’art. 16, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997 esclude che possa assumere rilievo il criterio, meramente residuale, dell'art. 31, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973. Ne deriva che, risultando indiscusso in causa che la competenza per l’accertamento, in ragione della sede di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., appartenesse all’Ufficio di Milanodell’Agenzia delle Entrate, a tale Ufficio apparteneva altresì la competenza ad irrogare le sanzioni. Del resto, anche in epoca recente questa Corte ha ribadito il principio di diritto secondo cui «In tema di individuazione dell’ufficio dell’amministrazione competente ad irrogare le sanzioni tributarie, l’art. 16, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997 radica la competenza in funzione di quella per l'accertamento del tributo, ragion per cui l’ufficio competente ad irrogare le sanzioni è quello che è o sarebbe, in astratto, competente per l’accertamento, a prescindere dal fatto che abbia validamente proceduto alla notifica del relativo avviso» (Cass. civ., Sez. T, ordinanza n. 5306 del 20 febbraio 2023). 5.- Con il terz o motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973. Sostiene, al riguardoe in sintesi, che le risultanze istruttorie dei p.v.c., pur essendo in astratto utilizzabili nel processo tributario al fine di corroborare il ragionamento presuntivo effettuato dall’amministrazione finanziaria, non erano sufficienti a rendere coerenti e legittime le valutazioni effettuate, in ragione delle specifiche contestazioni sollevate daparte del ricorrente. 6.-La censura è inammissibile. Ed invero,come può agevolmente desumersi dalla lettura e disamina delle pagg. 22-26 del ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità, il motivo si appunta sulla ricostruzione del fatto e sulla valutazione delle risultanze probatorie operata dalla CGT - 2 della Lombardia, alla quale il ricorrente tenta di contrapporre una lettura alternativa del compendio istruttorio (particolarmente con riguardo agli elementi che sono stati reputati dalla Corte di merito valevoli a riconoscere, a carico dell’odierno ricorrente, la qualifica di amministratore di fatto della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.), senza tener conto che il motivo di ricorso per cassazione non può mai risolversi in un’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito volta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. civ., Sez. U, sentenza n. 24148 del 25 ottobre 2013, nonché Cass. civ., Sez. 2, ordinanza n. 10927 del 23 aprile 2024, secondo cui, in tema di ricorso percassazione, deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un’alternativaricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme). Non è possibile, dunque, proporre un apprezzamento diverso e alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui l’esame degli elementi istruttori, come la scelta di quelli ritenuti più idonei a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata(Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24 maggio 2006; conf. Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23 maggio 2014; Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13 giugno 2014). Del resto, questa Corte ha più volte affermato che le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente l’applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell’assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (Cass., Sez. 1, ordinanza n. 640 del 14 gennaio 2019; conf. Cass., Sez. 3, sentenza n. 7187 del 4 marzo 2022). 7.- Con il quarto (e ultimo) motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 d.l. n. 269 del 2003. Sostiene, al riguardo, che la sentenza impugnato a vrebbe erroneamente esteso, a suo carico, la responsabilità per le sanzioni amministrative pecuniarieche, in base alla disposizione normativa di cui si tratta, avrebbero dovuto essereapplicate esclusivamente a lla società , anche nelle ipotesi di gestioneda parte di un amministratore di fatto. Si duole, altresì, del fatto che la Corte di merito avrebbe reputato applicabile il principio suddetto in base all’ errato presupposto che la società era stata artificiosamente costituita per commettere i reati di natura fiscale, nonostante lamancanza di prova in ordine a tale artificiosa costituzione. 8.- La censura risulta inammissibile, sia perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice secondo cui « Il principio secondo cui le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica, ex art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, conv., con modif., in l. n. 326 del 2003, sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando essa sia gestita da unamministratore di fatto non opera nell'ipotesi di società "cartiera", atteso che, in tal caso, la società è una mera "fictio", utilizzata quale schermo per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari commessi a personale vantaggio dell'amministratoredi fatto, con la conseguenza che viene meno la "ratio" che giustifica l'applicazione del suddetto art. 7, diretto a sanzionare la sola società con personalità giuridica, e deve essere ripristinata la regola generale secondo cui la sanzione amministrativa pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell'illecito.» (Cass. civ., Sez. 5, ordinanza n. 29038 del 20 ottobre 2021, Rv. 662597-01), sia perché, al fine di contestare l’applicabilità di tale principio alla fattispecie in esame, finisce con l’attingere la ricostruzione dei fatti e le valutazioni probatorie che sono appannaggio esclusivo del giudice del merito e insindacabili in sede di giudizio di legittimità, come già sopra chiarito con riguardo al terzo motivo. 9.-In conclusione, alla stregua delle considerazioni finora sviluppate, il ricorso deve essere respinto e il ricorrente condannat o al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo, nei confronti dell’amministrazione finanziaria controricorrente. 10.-Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P.Q.M La Corte Suprema di cassazione Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrenteAgenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi €. 1 0 .000 ,00 (euro diecimila/00), oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’a
Sentenza Cassazione n. 05195/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris