CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 aprile 2023
Cassazione n. 23515/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 87 ROMA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 814/2018 depositata il 09/02/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva rigettato l’opposizione alla delibera condominiale del 27.3.2006 del [OSCURATO:PERSONA], 87 in Roma; - il Condominio è rimasto in intimato; - in prossimità dell’udienza in camera di consiglio, il ricorrente ha depositato memoria illustrativa: Ritenuto che: - va, in primo luogo evidenziato che il ricorso è stato notificato nelle mani del portiere ed è privo della raccomandata, ai sensi dell’art.139, comma IV c.p.c., il quale prevede che, in caso di notifica al portiere, l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione a mezzo lettera raccomandata; - come affermato da questa Corte, nella notificazione eseguita ex art. 139, comma 3, c.p.c., l’omessa spedizione della raccomandata prescritta dal comma 4 della medesima disposizione costituisce un vizio dell’attività dell’ufficiale giudiziario che determina, fatti salvi gli effetti della consegna dell’atto dal notificante all’ufficiale giudiziario medesimo, la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario (Cassazione civile sez. un., 31/07/2017, n.18992); - non va, tuttavia, disposta la rinnovazione della notifica trattandosi, prima facie di ricorso inammissibile, sicch é l’ulteriore attività notificatoria determinerebbe un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (cfr. S.U. n. 6826/10 e successive conformi); - con l’unico motivo di ricorso, si deduce l’errata valutazione dell’istruttoria tecnica acquisita nel giudizio di primo grado, l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione con la violazione dell’art.192, n.4 c.p.c., dell’art.118 c.p.c.; il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello per avere modificato le tabelle secondo il parere del consulente di parte del condominio, avrebbe erroneamente affermato che il tratto fognario era utilizzato solo dal ricorrente e, nella ripartizione delle spese, avrebbe dovuto essere applicata la tabella “A”;. - Il motivo è inammissibile in quanto si limita a censurare, in modo apodittico e confuso, la decisione della Corte d’appello, senza spiegare quale sia l’errore di diritto cui sarebbe incorsa, considerato che il giudizio di cassazione è a critica vincolata; - la censura presuppone come ancora esistente il controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza nei termini in cui esso era possibile prima della modifica dell'art.360, comma 1, n.5 c.p.c., n. 5, apportata dal D. L. n.83 del 2012, convertito nella L. n.134 del 2012, essendo viceversa denunciabile soltanto l'omesso esame diuno specifico fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti, rimanendo - alla stregua della detta novella legislativa - esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez. Unite, n.8053/2014); - il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile; - non deve provvedersi sulle spese non avendo l’intimato svolto attività difensiva; - ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dellostesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di c onsiglio della s econda sezione c ivile della Corte suprema di cassazione, in data 14 apri