CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12710/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 10726 /20 23 proposto d a CATERINACORSUCCI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] tutti in proprioe anche quali ultimi soci della liquidata società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazionein persona del suo liquidatore e legale rappresentante pro tempore cessata il 31/12/2004 e contestualmente cancellata dal [OSCURATO:PERSONA], con comunicazione del 20/1/15 alla Camera di Commercio; rappresentati tutti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto in Bari, via [OSCURATO:PERSONA] n°225 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con Oggetto: liquidazione spese–violazione minimi dm55/2014 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ; –controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia n.2939/01/2022 depositata in data 1 0 / 11 /2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 1 6 / 0 2 /202 4 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - i contribuenti, quali ex soci della Angeli s . r . l . , ricorrevano avverso lanota dell'Agenzia delle Entrate del 15 settembre 2017 con cui si disponeva il diniego per la richiesta di rimborso IVA di euro 7.310,00,a seguito di cessazione dell'attività della ridetta società chiedendoalla CTP di Bari la condanna dell'Agenzia al pagamento didetta somma; - la CTP accoglieva i ricorsi; - appellava l’Amministrazione finanziaria; - la CTR rigettava l'appello e confermava la sentenza impugnata condannando l'appellante Ufficio al pagamento delle spese liquidatein euro 600,00, oltre accessori di legge; - ricorrono a questa Corte i contribuenti con atto affidato a un solo motivo; - l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; Consideratoche: - il solo motivo dedotto si incentra sulla violazione e falsa applicazionedell'art. 91 c.p.c. e del d .M. n . 55 del 2014, artt. 1,4 e 5, ed art. 2.233 c.c., in relazione all'art.360, n . 3, c.p.c.: per violazioneo falsa applicazione di norme di diritto, per avere la CTR inspiegabilmente,e senza fornire alcuna motivazione, liquidato le competenzedovute al difensore dei contribuenti, risultati vittoriosi inentrambe i gradi di merito, nell'indicata somma di €.600, al di Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 sotto dei minimi dei parametri di cui al d .M. n. 55 del 2014 (€.1.983); - il moti vo è fondato; - come questa Corte ha chiarito più volte (tra le più recenti si ricordi Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 9815 del 13/04/2023 ) in tema dispese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e dellespese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.M . n. 55/2014,come modificato dal d.M . n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile; - e per vero, la stessa pronuncia citata dall’Agenzia delle Entrate controricorrente precisa come (Cass. Sez.1, Ordinanza n. 4782 del 24/02/2020 ) in tema di spese processuali, salvo il rispetto dei parametri minimi e massimi, la determinazione in concreto del compenso per le prestazioni professionali di avvocato è rimessa esclusivamente al prudente apprezzamentodel giudice di merito, con ciò da un lato facendo certo salva la valutazione del giudice, dall’altro contenendola comunqueentro il rispetto (che qui interessa) dei limiti minimi ch e qui nel concreto – e senza alcuna motivazione sul punto - non sonostati rispettati ; - pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza è cassata con rinvio al giudice dell’appello per la corretta determinazione dei compensiin argomento nel rispetto dei principi sopra illustrati ; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione