CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05070/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FERRARAato-ef udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], parte offesa nell'ambito del procedimento n. 589/22 r.g.n.r., impugna l'ordinanza con cui il Tribunale in composizione monocratica ha confermato il provvedimento reclamato ex art. 410-bis cod. proc. pen. con cui era stata disposta l'archiviazione del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] più altri per il delitto .di cui all'art. 323 cod. pen. 2. Il ricorrente - previa svolta questione di legittimità costituzionale dell'art. 410-bis cod. proc. pen. nella parte in cui impedisce l'impugnazione nel merito dell'ordinanza di archiviazione - deduce l'abnormità del provvedimento del Giudice delle indagini preliminari e del Tribunale in sede di reclamo. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché proposto avverso provvedimento non impugnabile in cassazione. L'art. 410-bis cod. proc. pen. - introdotto dall'art. 1, comma 33, I. 103 del 2017, applicabile in forza del principio tempus regit actum - prevede che contro l'ordinanza di archiviazione emessa all'esito dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 409 cod. proc. pen. si possa proporre esclusivamente reclamo al tribunale in composizione monocratica, impugnazione, tra l'altro esperibile per i soli motivi di nullità di cui all'art. 127, comma 5, cod. proc. pen., e cioè per violazioni del contraddittorio ai sensi dei commi 3 e 4 di detta norma; più volte questa Corte si è pronunciata sull'insussistenza dell'abnormità dei provvedimenti emessi in detto contesto onde legittimarne l'impugnazione (in tal senso, cfr. (Sez. 2, n. 28583 del 02/07/2024, Rv. 286726 che ha evidenziato come «l'ordinanza di archiviazione emessa dal giudice per le indagini preliminari in esito al rigetto dell'opposizione della persona offesa, non essendo affetta da abnormità né strutturale, né funzionale, non è impugnabile per cassazione e l'inammissibilità, ex art. art. 591, comma 1, lett. b, cod. proc. pen., del ricorso eventualmente proposto può essere dichiarata con procedura "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.») e sulla prospettata incostituzionalità delle norme che precludono l'impugnazione nel merito dell'ordinanza del giudice delle indagini preliminari e del conseguente provvedimento di reclamo (Sez. 6, n. 18847 del 06/03/2018, Rv. 272932; Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, Rv. 273371); 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am