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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 luglio 2022

Cassazione n. 29587/2022

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la seguente ORDINANZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12 giugno 1950 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante visti gli atti, i ricorsi e il provvedimento impugnato; udita la relazione svolta all'udienza del 12 luglio 2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto di procedere con rito de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. - a mezzo difensori - hanno proposto ricorsi per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, deducendo "l'erronea qualificazione del fatto, difettando l'atto di disposizione patrimoniale del reato di truffa".

2. I ricorsi sono inammissibili.

Il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a) all'espressione della volontà dell'imputato; b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza; c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto; d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate.

Tale disposizione si applica, per espressa previsione contenuta nell'art. 1, comma 51, della stessa legge, dal 3 agosto 2017 e, nello specifico, a tutte le impugnazioni relative a richieste di applicazione di pena formulate in data a questa successiva, come nel caso in esame.

Deve altresì precisarsi che questa Corte (Sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Rv. 272619) ha già avuto modo di affermare che il legislatore della novella ha cristallizzato nell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il risultato dell'elaborazione giurisprudenziale del giudice di legittimità, che, prima dell'introduzione della menzionata disposizione, consentiva di dedurre, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, l'erronea qualificazione giuridica del fatto ma solo in presenza di un «errore manifesto».

Si deve trattare, cioè, di un errore che emerge dalla stessa sentenza impugnata perché espressivo di una palese svista del giudice, escludendosi l'ipotesi in cui il preteso errore sia individuabile per mezzo di una specifica attività di verifica (del tipo di quella dibattimentale) degli atti del procedimento (Sez. 7, n. 39600 del 10.9.2015).

Un errore di tal fatta non è stato dedotto dai ricorrenti, che invero - con doglianze quindi non consentite - hanno censurato non già la qualificazione dei fatti ma la mancanza degli elementi costitutivi del reato di truffa contestato.

3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, udienza camerale del 12 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12 giugno 1950 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante visti gli atti, i ricorsi e il provvedimento impugnato; udita la relazione svolta all'udienza del 12 luglio 2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto di procedere con rito de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. - a mezzo difensori - hanno proposto ricorsi per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, deducendo "l'erronea qualificazione del fatto, difettando l'atto di disposizione patrimoniale del reato di truffa". 2. I ricorsi sono inammissibili. Il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a) all'espressione della volontà dell'imputato; b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza; c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto; d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate. Tale disposizione si applica, per espressa previsione contenuta nell'art. 1, comma 51, della stessa legge, dal 3 agosto 2017 e, nello specifico, a tutte le impugnazioni relative a richieste di applicazione di pena formulate in data a questa successiva, come nel caso in esame. Deve altresì precisarsi che questa Corte (Sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Rv. 272619) ha già avuto modo di affermare che il legislatore della novella ha cristallizzato nell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il risultato dell'elaborazione giurisprudenziale del giudice di legittimità, che, prima dell'introduzione della menzionata disposizione, consentiva di dedurre, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, l'erronea qualificazione giuridica del fatto ma solo in presenza di un «errore manifesto». Si deve trattare, cioè, di un errore che emerge dalla stessa sentenza impugnata perché espressivo di una palese svista del giudice, escludendosi l'ipotesi in cui il preteso errore sia individuabile per mezzo di una specifica attività di verifica (del tipo di quella dibattimentale) degli atti del procedimento (Sez. 7, n. 39600 del 10.9.2015). Un errore di tal fatta non è stato dedotto dai ricorrenti, che invero - con doglianze quindi non consentite - hanno censurato non già la qualificazione dei fatti ma la mancanza degli elementi costitutivi del reato di truffa contestato. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 12 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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