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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 05565/2025

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ciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 14843-2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S. P.A. , rappresentat a e difes a dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa da gli Avvoca ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] DONNAper procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso il DECRETO N. 1448/2023 [OSCURATO:PERSONA] , depositato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/1/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1.1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dopo aver dedotto che: -la [OSCURATO:PERSONA], “ nell ’ esecuzione della Convenzione stipulata il 28.05.2007 … e dei successivi AIM, per l ’ affidamento delle attività di progettazione esecutiva, direzione lavori e realizzazione del passante ferroviario [OSCURATO:PERSONA] del Nodo di Ric. 2023n. 14843 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 2 02 5 Firenze, della nuova stazione AV e delle opera infrastrutturali connesse”, era “responsabile del ritardo nell’esecuzione dei lavori e del conseguente danno cagionatole, che è stato forfettariamente determinato in sede contrattuale con la stipula di clausole penali”; - “ per la determinazione di dette penali ” occorreva, peraltro, distinguere “ tra il periodo anteriore al 04.04.2018, data nella quale [OSCURATO:PERSONA] ha richiesto l’ammissione al concordato preventivo con riserva di successivo deposito della proposta e del piano, per il quale RFI ha maturato penali nella misura di Euro 38.720.000, e il periodo successivo al 04.04.2018, per il quale RFI ha maturato penali sino al 01.06.2020 pari a Euro 39.450.000, importo quest’ultimo di cui si invoca l’ammissione in prededuzione ai sensi dell’art. 111 l.fall.”; aveva “ proposto domanda tardiva di ammissione al passivo dell’A.S. … per la somma di Euro 39.450.000 … in prededuzione, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di penali da ritardo ex art. 6 II A.I.M.”, e cioè del “[OSCURATO:PERSONA] (AIM) della Convenzione stipulata il 28.05.2007”, “e per la somma di Euro 38.720.000 in chirografo, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al 04.04.2018, sempre a titolo di penali da ritardo ex art. 6 II A.I.M.”.

1.2. Il giudice delegato, con il decreto di esecutività dello stato passivo delle domande tardive,aveva, tuttavia, escluso “i crediti sopra indicati in conseguenza dell’atto transattivo concluso” “tra i commissari straordinari di [OSCURATO:PERSONA] e RFI ” “il [OSCURATO:DATA_NASCITA]”,e cioè “successivamente al deposito dell’istanza di insinuazione”,“a definizione di ogni rapporto e pretesa”.

1.3. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva, quindi, proposto “opposizione allo stato passivo ai sensi degli artt. 98 e 99 l.fall. … richiedendo … l ’ ammissione al passivo in Ric. 2023n. 14843 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 2 02 5 prededuzione della somma di Euro 15.000.000 in forza del richiamato accordo transattivo del 27.05.2020…”.

1.4. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione.

1.5. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto che: - l a società “opponente” aveva “proposto nelle forme di cui agli artt.98 e 99 l. fall. una domanda nuova rispetto all ’ originaria domanda di insinuazione, perché fondata su una vicenda fattuale e giuridica (la transazione del 27.05.2020) differente da quella originariamente prospettata (l’inadempimento della Convenzione del 18.05.2007 e dei successivi AIM), se non altro perché ad essa cronologicamente successiva”; - del resto, “anche laddove si fosse rimasti nell’ambito di una emendatio libelli l’opposizione avrebbe dovuto non di meno ritenersi inammissibile”; - “ il procedimento di opposizione allo stato passivo è infatti un giudizio di carattere impugnatorio e, in difetto di una previsione espressa nell’art. 99 l.fall. che integralmente lo disciplina, non consente né l’introduzione di domande nuove, né … di apportare modifiche alla domanda di insinuazione al passivo”; - “ nello stabilire, infatti, l ’ art. 99 comma secondo n. 3 l.fall. che il ricorso debba contenere l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa l’impugnazione e le relative conclusioni implicitamente esclude che possa contenere nuove domande o modifiche di quelle presentate nella precedente fase, dovendo l’atto introduttivo limitarsi ad ospitare unicamente circostanze fattuali ed argomenti di diritto finalizzati all’accoglimento dell’opposizione”; -“è dunque la struttura dell’intero procedimento di verifica dello stato passivo, nel quale gli atti introduttivi hanno un rilievo definitorio ultimativo del thema decidendum e del thema probandum e che è radicalmente incompatibile con gli sviluppi e Ric. 2023n. 14843 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 2 02 5 gli aggiustamenti previsti dall’art. 183 comma sesto c.p.c., a non consentire l’introduzione di domande nuove e financo di mere emendatio libelli, proprio in quanto il creditore ha consumato tutte le sue chance con la domanda di insinuazione al passivo”; - deve, dunque, escludersi “ l ’ ammissibilità di domande dell’opponente nuove rispetto a quelle spiegate nella precedente fase di verifica, non potendosi applicare il principio, proprio del giudizio di primo grado, secondo cui entro il primo termine di cui all’art. 183 comma sesto c.p.c., è consentita la mutatio di uno o entrambi gli elementi oggettivi della domanda, petitum e causa petendi, sempre che essa, così modificata, risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio”; -nel caso in esame, pertanto, la “RFI avrebbe … dovuto proporre ricorso ex art. 101 l.fall. per l’ammissione al passivo del credito derivante dall’accordo transattivo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], eventualmente rinunciando alla precedente domanda di insinuazione del credito derivante dall’inadempimento della Convenzione del 28.05.2007 e dei successivi AIM, ma non poteva azionare per la prima volta con il ricorso di cui all’art. 99 l.fall. il (diverso) credito sorto successivamente, sottraendosi così all’accertamento del passivo nel contraddittorio incrociato con gli altri creditori”.

1.6. Né, infine, rileva, ha proseguito il tribunale, la dedotta violazione degli artt. 95, comma 2°, e 101, comma 2°, l.fall., in ragione della mancata comunicazione al legale della società opponente del progetto di stato passivo da parte dei commissari straordinari, posto che, al contrario, “tale omissione non è … suscettibile di invalidare i successivi atti del procedimento e, tra questi, il decreto di esecutività dello stato passivo, avendo l’Ufficio commissariale inoltrato la comunicazione del progetto al creditore personalmente, che Ric. 2023n. 14843 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 2 02 5 poteva trasferirla al suo legale, ed essendo in ogni caso il progetto di stato passivo stato ritualmente depositato ai sensi dell’art. 95 comma secondo l.fall., con facoltà dunque per tutti i creditori (compresa RFI) di esaminarlo e di presentare al curatore osservazioni scritte e documentazione integrativa”, sicché, “ferma restando l’assenza nell’art. 95 l.fall. di conseguenze sanzionatorie espressamente correlate all’omessa comunicazione al creditore del progetto di stato passivo, non è … riscontrabile alcuna violazione né alcuna compressione del diritto di difesa di RFI”, la quale, del resto, “non ha concluso invocando la declaratoria di nullità del provvedimento impugnato e sollecitando conseguentemente il regresso alla precedente fase di verifica, ma si è difesa nel merito, richiedendo l’ammissione al passivo di un proprio (diverso) credito”.

1.7. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con ricorso notificato il 7/7/2023, dopo aver tra l’altro premesso che: - “ il 27 maggio 2020 … RFI e [OSCURATO:PERSONA] hanno concluso l’accordo transattivo” che “ha convenzionalmente ridotto a € 15.000.000,00 la misura del credito dovuto a RFI a titolo di penali da ritardo (art. 3.4., lett.

B)”; - “ inoltre, è stata pattuita una rinuncia (rectius: remissione)… di RFI al credito così ridotto (art. 3.4. lett.

C)” subordina ndola “ all ’ avveramento della seguente condizione sospensiva: sentenza penale passata in giudicato che accerti, nell’ambito del procedimento penale n. 25186/2010 pendente dinnanzi al Tribunale di Firenze, […] l’assenza totale di qualsivoglia responsabilità […] nei confronti di tutti i seguenti soggetti, anche giuridici: [OSCURATO:PERSONA], amministratori o funzionari di [OSCURATO:PERSONA], contraenti di [OSCURATO:PERSONA] e loro amministratori e funzionari”; - “ la ratio di questa disciplina è evidente: nel caso di assoluzione con formula piena, [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto reputarsi inadempiente e, dunque, nessuna Ric. 2023n. 14843 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 2 02 5 penale sarebbe stata applicabile, neppure nella misura ridotta di € 15.000.000”; ha chiesto, per otto motivi, la cassazione del decreto.

1.8. [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a. in amministrazione straordinaria ha resistito con controricorsodepositato il 16/9/2023, nel quale ha, tra l’altro, dedotto che: -“con accordo quadro del 27 maggio 2020, le parti hanno inteso definire alcuni contenziosi pendenti tra le parti, tra cui quello avente ad oggetto l’adempimento e l’esecuzione del contratto di appalto per la realizzazione del passante ferroviario [OSCURATO:PERSONA] del Nodo di Firenze, di cui alla Convenzione n. 21 del 28 maggio 2007”; - “ per effetto di tale accordo, [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di rinunciare «ad ogni pretesa di cui alle predette riserve di cui al punto

3.2. (…), e (…) alle azioni attivate e/o attivabili, riserve e/o diritti dedotti o deducibili, pretese richieste e/o richiedibili a RFI, di qualunque natura o titolo (…) derivanti da prestazioni rese e/o derivanti da fatti e/o atti e/o eventi, anche di terzi, verificatisi sino alla data di sottoscrizione del presente Atto (…)» (art. 3.3.2 dell’accordo …)”;- “ a fronte di tali rinunce, RFI si è impegnata, tra le altre cose, «a rinunciare all’applicazione delle penali di ritardo, per l’importo concordemente determinato tra le Parti e omnicomprensivo di € 15.000.000,00 (…) subordinatamente all’avveramento della seguente condizione sospensiva: sentenza penale passata in giudicato che accerti, nell’ambito del procedimento penale n. 25186/2010 pendente dinnanzi al Tribunale di Firenze, … l ’ assenza totale di qualsivoglia responsabilità, nella formula o nella motivazione della decisione, nei confronti di tutti i seguenti soggetti, anche giuridici: [OSCURATO:PERSONA], amministratori o funzionari di [OSCURATO:PERSONA], contraenti di [OSCURATO:PERSONA] e loro amministratori o funzionari» (art. 3.4, lett. b) e c) dell’accordo… )”.Ric. 2023n. 14843 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 2 02 5

1.9. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

2.1. Con il primo motivo, la società ricorrente, lamentando l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’ art. 360 n. 5 c.p.c., e la violazione o falsa applicazione dell’art.101 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che il progetto di stato passivo era stato comunicato alla società istante e che in ogni caso la mancata comunicazione del progetto di stato passivo non determina l ’ invalidità de l decreto di esecutività dello stato passivo, senza, tuttavia, considerare: - innanzitutto, che i l progetto di stato passivo non è stato mai comunicato né alla società istante né ai suoi difensori; - in secondo luogo, che la manca nza di tale comunicazione ha costretto la società istante a formulare soltanto nel giudizio d’opposizione le osservazioni che avrebbe potuto svolgere prima della formazione dello stato passivo , interloqu endo i ntorno al solo fatto rilevante, e cioè che il credito insinuato (a titolo di penale contrattuale per ritardo nell’esecuzione dei lavori) non era venuto meno ma solo convenzionalmente ridotto nel quantumcon remissione sospensivamente condizionata.

2.2. Con il secondo motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione degli artt. 95, comma 2°, e 101, comma 2°, l.fall. e dell’art. 53 del d.lgs. n. 270/1999, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che il vizio di omessa comunicazione del progetto di stato passivo era stato sanato dal suo deposito in cancelleria, così fornendo un’interpretazione abrogante degli artt. 95, comma 2°, e 101, comma 2°, l.fall., giacché sovrappone due diversi obblighi della Ric. 2023n. 14843 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 2 02 5 curatela, vale a dire il deposito del progetto di stato passivo e la sua trasmissione ai creditori, che ha l’obiettivo di liberare gli stessi proprio dall’onere di controllare il deposito in cancelleria al fine di garantire l’ordinato, certo e celere contraddittorio.

2.3. I motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati.

Il vizio di nullità del decreto di esecutività dello stato passivo che, in via di mera ipotesi, consegua alla sua pronuncia pur in difetto di una formale trasmissione del progetto di stato passivo ad uno dei creditori, come prescritto dall’art. 95, comma 2°, l.fall., si converte, infatti, in forza del principio generale previsto dall’art. 161, comma 1°,c.p.c., in motivo d’opposizione avverso lo stesso da parte del creditore che, in quanto in tutto o in parte esclusodallo stato passivo, ne abbia l’interesse (art. 98, comma 2°, l.fall.).

2.4. Ne deriva, per un verso, chela mancata deduzione di tale vizio nell’atto d’opposizione (art. 99, comma 2°, n. 3 l.fall.) comporta la sanatoria dello stesso ed esclude la possibilità di una successiva rilevazione, in ragione della preclusione conseguente al giudicato interno, da parte del giudice dell’impugnazione, e, per altro verso, che la sua espressa deduzione in sede d’opposizione impone al tribunale di pronunciarsi sulla relativa sussistenza ed, in caso positivo, di disporre (ove possibile) la rinnovazione dell’atto nullo (art. 162, comma 1°, c.p.c.) e (comunque), una volta rimossi gli effetti della riscontrata nullità (consentendo l ’ esercizio della facoltà processuale a suo tempo preclusa), di decidere (salvi i casi in cui la legge non disponga diversamente) sulla domanda di ammissione(in tutto o in parte) respinta dal giudice delegato.

2.5. Il decreto impugnato, dopo aver rilevato che l’opponente non aveva espressamenteinvocato “la declaratoria di nullità del provvedimento impugnato”,ha nondimeno tenuto Ric. 2023n. 14843 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 2 02 5 conto dei rilievi che l’opponente aveva dedotto in giudizio (che, in difetto di indicazione contrarie sul punto, sono incontestatamentegli stessi che quest’ultima avrebbe sollevato se, ricevuta la trasmissione del progetto di stato passivo, avesse potuto presentare “osservazioni scritte” a norma dell’art. 95, comma 2°, in fine, l.fall.cfr. la parte finale del primo motivo) e si è, quindi, pronunciato, come doveva fare, sulla domanda di ammissione che (a suo dire) la stessa aveva proposto nel giudizio d’opposizione.

2.6. Con il terzo motivo, la società ricorrente, lamentando laviolazione o la falsa applicazione degli artt. 101, 111 e 111-bis l.fall. e dell ’ art. 52 del d . l gs. n. 270/ 1999, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. , ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che l’istante avrebbe dovuto proporre una nuova domanda di ammissione al passivo per il credito previsto dalla transazione, senza, tuttavia, considerare che: - a norma degli artt. 111 e 111 - bis l.fall., i crediti in prededuzione costituiti per volontà dei commissari e sotto la sorveglianza dei competenti organi non devono essere insinuati, ponendosi semmai un problema di contestazione intorno alla esigibilità o alle vicende successive del credito; - il credito portato in transazione, invece, non è stato mai contestato dai commissari (che l’hanno, anzi, negoziato e previsto sia nell’an, sianel quantum), per cui non si comprende per quale ragione la ricorrente avrebbe dovuto proporre, come ha invece affermato il tribunale,“ricorso ex art. 101 l. fall. per l’ammissione al passivo del credito derivante dall’accordo transattivo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], eventualmente rinunciando alla precedente domanda di insinuazione”.

2.7. Con il quarto motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione dell ’ art. 132, Ric. 2023n. 14843 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 2 02 5 comma 2°,n. 4, c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 98 - 99 l.fall. e con l’art. 53 del d.lgs. n. 270/1999, in relazione all’art. 360n. 4 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto, con motivazione solo apparente,che la transazione conclusa tra RFI e [OSCURATO:PERSONA] in A.S. avrebbe carattere novativo e che il credito troverebbe dunque titolo sostitutivo ed esclusivo in tale accordo, senza , tuttavia , considerare che: - l ’ unico fatto rilevante non è l ’ astratta conclusione di un qualsivoglia negozio compositivo, ma la concreta disciplina estintiva o modificativa del credito insinuato contenuta nell’accordo, che, però, il tribunale ha del tutto omesso di valutare; - il fatto estintivo del credito e preclusivo della sua ammissione allo stato passivo è stato esclusivamente la remissione sospensivamente condizionata, sicché delle due l’una: o vi è assoluzione definitiva con formula piena, e allora la remissione produce effetto estintivo; o (come nel casoin esame) non vi è assoluzione con formula piena, e allora la condizione non si è avverata e la remissione è definitivamente inefficace, con la conseguenza che il credito insinuato diviene esigibile nella convenzionalmente ridotta misura di €. 15.000.000.

2.8. Con il quinto motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione degli artt. 1325, 1230 e 1231 c.c., in combinato disposto con gli artt. 98 e 99 l.fall. e dell’art. 53 del d.lgs. n. 270 /1999, in relazione all ’ art. 360n. 3 c.p.c. , ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha completamente travisato la causa concreta della transazione, avendoerroneamente reputato che l a stess a fosse la causa estintiva del credito azionato con la domanda di insinuazione al passivo ed ha, pertanto, r itenuto , altrettanto erroneamente,che era necessaria la proposizione di una nuova domanda nelle form e previste dall ’ art. 101 l.fall. , omettendo, Ric. 2023n. 14843 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 2 02 5 però, di considerare che, una volta chiarita la natura non novativa della transazione, non occorre alcuna nuova domanda di ammissione, né alcuna istanza ex artt. 111 e 111-bis l.fall. , giacché le domande formulate in sede d’opposizione riguardano sempre il credito originario nella misura convenzionalmente ridotta dalle parti.

2.9. Con il sesto motivo, la società ricorrente, lamentandola violazione o la falsa applicazione degli artt. 1353 e 1356 c.c., in relazione all’ art. 360 n. 3 c.p.c. , ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha inspiegabilmente postulato un’immediata efficacia estintiva del credito insinuato in ragione della semplice esistenza della transazione, senza, tuttavia, considerare che: - si tratta, in realtà, di una remissione espressamente sottoposta all’avveramento della seguente condizione sospensiva: “sentenza penale passata in giudicato che accerti, nell’ambito del procedimento penale n. 25186/2010 pendente dinnanzi al Tribunale di Firenze, […] l’assenza totale di qualsivoglia responsabilità […] nei confronti di tutti i seguenti soggetti, anche giuridici: [OSCURATO:PERSONA], amministratori o funzionari di [OSCURATO:PERSONA], contraenti di [OSCURATO:PERSONA] e loro amministratori e funzionari”; - tale condizione ha sospeso gli effetti della remissione, la quale non può produrre l’effetto estintivo del credito insinuato fino all’avveramento del fatto condizionante, con la conseguenza che non occorre alcuna nuova domanda di ammissione per far valere il credito; - la società istante ha, pertanto, correttamente domandato, in sede d ’ opposizione allo stato passivo , il pagamento dello stesso credito sia pur nella misura convenzionalmente ridotta dall’accordo transattivo.

2.10. Con il settimo motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione degli artt. 1362, Ric. 2023n. 14843 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 2 02 5 comma 1°, 1363, 1230 e 1231 c.c., in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui ha tratto dal testo del contratto di transazione unsignificato, e cioè l’estinzione del debito per transazione novativa, che era, invece, impossibile da ricavare applicando i canoni interpretativi di legge, avendo, in particolare, totalmente omesso di rilevare che la transazione non ha mutato l ’ oggetto o il titolo del credito e che le parti non hanno espresso la volontà di estinguere il precedente rapporto obbligatorioma solo di ridurre la misura del credito, per cui non sussisteva in capo a ll ’ istante l ’ onere di proporre una nuova domanda giacché il credito fatto valere in sede d’opposizione è lo stesso credito oggetto dell’originaria domanda d’insinuazione ma, come previsto dall ’ accordo transattivo,semplicemente ridotto nel suo ammontare; - le parti non hanno, infatti, manifestato la volontà di costituire un nuovo e diverso rapporto del tutto autonomo rispetto a quello precedente, né risulta che l’accordo abbia mutato l’oggetto o il titolo dell’obbligazione; - prima della transazione, [OSCURATO:PERSONA] era tenuta a corrispondere a RFI le penalied era dunque titolare di un’obbligazione pecuniaria con titolo risarcitorio; - dopo la transazione, [OSCURATO:PERSONA] resta tenuta a corrispondere a RFI una (ridotta) somma di denaro a titolo risarcitorio; - esclusa la natura novativa della transazione, la condizione sospensiva apposta da RFI alla rinuncia al credito di €. 15.000.000,00 non si è verificata , con la conseguenza che la società opponente aveva il diritto di essere ammessa al passivo dell’amministrazione straordinaria di [OSCURATO:PERSONA] perla somma di €. 15.000.000,in prededuzione, a norma dell ’ art. 111 l.fall..

2.11. Con l’ottavo motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione de ll ’ art. 345 c.p.c., degli artt. 98 e 99 l.fall. e dell ’ art. 53 del d.lgs. n.Ric. 2023n. 14843 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 2 02 5 270/1999, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. , ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che il procedimento d’opposizione allo stato passivo è un giudizio di carattere impugnatorio e che , in difetto di una previsione espressa nell’art. 99 l.fall., non consente né l ’ introduzione di domande nuove né l’emendatio libelli, omettendo, tuttavia, di considerare che, in realtà, la domanda formulata in sede d’opposizione allo stato passivo costituiva una mera riduzione della domanda proposta con l’insinuazione e che, i n ogni caso, l’opponente si era limitata ad adegua re la domanda a l sopravvenuto accordo transattivo, che non ha mutato il titolo o l’oggetto dell’obbligazione.

2.12. I motivi, da trattare congiuntamente, sono, nei termini che seguono, fondati.

2.13. Non v’è dubbio che: -il procedimento d’ opposizione allo stato passivo è un giudizio di carattere impugnatorio e, dunque, non consente, in difetto di una previsione espressa nell’art. 99 l.fall., che integralmente lo disciplina, né l’introduzione di domandenuove né la c.d. emendatio libelli , le quali vanificherebbero, d’altronde, l’obiettivo di semplificazione e celerità perseguito dalla relativa disciplina nel rispetto dell’art.24 Cost. (Cass. n. 32750 del 2022); - si tratta, infatti, di un giudizio che ha natura impugnatoria ed è retto dal principio dell’immutabilità della domanda, nel quale, pertanto, non possono essere introdotte né domande nuove, né modificazioni sostanziali delle domande già avanzate in sede d’insinuazione (Cass. n. 26225 del 2017); -nel procedimento d’opposizione allo stato passivo, in definitiva, sono inammissibili domande dell’opponente che siano nuove rispetto a quelle spiegate nella precedente fase, non applicandosi il principio, proprio del giudizio di primo grado, secondo cui, entro il primo termine di Ric. 2023n. 14843 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 2 02 5 cui all’art. 183, comma 6°, c.p.c., è consentita la mutatio del petitumo della causa petendi tutte le volte in cui la domanda , così modificata, risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio (Cass. n. 6279 del 2022).

2.14. Il decreto impugnato , come visto, ha dichiarato l’inammissibilità della domanda proposta dalla società opponente sul mero rilievo che la stessa, nell’atto d’opposizione, aveva “ proposto ”, “rispetto all ’ originaria domanda di insinuazione”, “una domanda nuova”in quanto “fondata su una vicenda fattuale e giuridica”,e cioè la transazione stipulata con i commissari straordinari in data 27/5/2020, “differente da quella originariamente prospettata”, vale a dire “l’inadempimento della Convenzione del 18.05.2007 e dei successivi AIM”, e, per questo sol fatto, volta all’ammissione allo stato passivo di uncredito, come quello “derivante dall’accordo transattivo del [OSCURATO:DATA_NASCITA]”, “diverso ” da quello (inizialmente invocato)“derivante dall’inadempimento della Convenzione del 28.05.2007 e dei successivi AIM”.

2.15. Il tribunale, tuttavia, così facendo, è , con ogni evidenza, caduto nel vizio di falsa applicazione delle norme previste dagli artt. 1230 e 1231 c.c.(e dell’art. 1976 c.c., che alle stesse rinvia), avendo, in particolare, omesso di verificare (come, invece, avrebbe dovuto, in ragione della necessità che il giudice proceda sempre, anche d’ufficio, alla corretta qualificazione giuridica del contratto dedotto a sostegno della domanda, a prescindere dalla proposizione di un’eccezione sul punto ad opera delle parti), in fatto, se l’“accordo transattivo del [OSCURATO:DATA_NASCITA]”aveva effettivamente avuto carattere novativo, con la conseguente ed immediata costituzione di un nuovoe diverso diritto di credito in luogo di quello preesistente , ovvero se, al contrario, si era trattato, come sostiene l’opponente, di un Ric. 2023n. 14843 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 2 02 5 accordo che, senza muta re né il titolo né l ’ oggetto dell’obbligazione, si era, in realtà, limitato a ridurre (come è ben possibile: Cass. n. 37802 del 2022) l’ammontare dello stesso credito azionato con l ’ originaria domanda d i ammissione , verificando, altresì, l’effettiva sussistenza (o meno) dell’evento dedotto in tale contratto quale condizione sospensiva della rinuncia, parimenti pattuita, al diritto di RFI al credito (all’applicazione delle penali per il ritardo) per la so mma , nella misura ivi ridotta,di € . 15.000.000,00 .

2.16. La transazione intervenuta tra le partidi un contratto con la quale lo stesso siasciolto solo per il futuro, con una mera riduzione quantitativa delle originarie prestazioni, ha, del testo, natura conservativa, assumendo, invece, natura novativa solo laddove il contratto sia sciolto con effetti ex tunc e le originarie obbligazioni siano state sostituite con nuove prestazioni, qualitativamente e quantitativamente diverse ( cfr. Cass. n. 14772 del 2024).

2.17. La transazione può, in effetti, atteggiarsi come atto di composizione dell’originario rapporto litigioso mediante la conclusione di un rapporto costitutivo di obbligazioni autonome, diverse da quelle originarie (transazione novativa), ovvero come atto di composizione del rapporto litigioso esclusivamente mediante modifiche alle obbligazioni preesistenti (transazione semplice) ma senza elisione del collegamento con l ’ originario rapporto (Cass. n. 17869 del 2021).

2.18. La transazione, in particolare, è novativa sianel caso in cui sussista un’espressa manifestazione di volontà delle parti, in quanto le stesse abbiano inteso addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, diretto a costituire, in sostituzione di quello precedente, nuove autonome situazioni giuridiche (Cass. n. 1946 del 2003), sia nel caso in cui sussista una situazione Ric. 2023n. 14843 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 2 02 5 d’oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall’accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti ( Cass. n. 21371 del 2020), con la conseguenza che, al di fuori dell’ipotesi in cui sussista un’espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l’originario rapporto litigioso, abbiano inteso addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni (Cass. n. 21371 del 2020; Cass. n. 23064 del 2016), ovvero se , al contrario, le stesse , come assume la società ricorrente,si siano limitate ad apportare modifiche alle obbligazioni preesistenti ma senza elidere il collegamento con il precedente contratto(Cass. n. 11692 del 2016), il quale si pone come causa dell’accordo transattivo che, di regola, non è volto a trasformare il rapporto controverso (Cass. n. 15444 del 2011).

2.19. La transazione, pur modificando la fonte del rapporto giuridico preesistente, non ne determina, pertanto, necessariamente l’estinzione in quanto, al di fuori dell’ipotesi di un’espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, l’eventuale efficacia novativa della transazione dipende dalla situazione di oggettiva incompatibilità nella quale i due rapporti (quello preesistente e quello nuovo) vengono a trovarsi, sicché, per determinare il carattere novativo o conservativo della transazione, occorre accertare se le parti, nel comporre l’originario rapporto litigioso, abbiano inteso addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, diretto a costituire, in sostituzione di quello precedente, nuove autonome situazioni (Cass. n. 7830 del 2003), oppure si siano limitate ad apportare modifiche solo quantitative ad una situazione già in atto e a regolare il preesistente rapporto mediante reciproche Ric. 2023n. 14843 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 2 02 5 concessioni, consistenti (anche) in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese in modo da realizzare un regolamento di interessi sulla base di un quid medium tra le prospettazioni iniziali (Cass. n. 13717 del 2006).

2.20. Si ha, dunque, transazione novativa qualora sussistano contestualmente due elementi, uno di natura oggettiva e uno di natura soggettiva : - sul piano oggettivo è necessario che le parti, onde risolvere o prevenire una lite, siano addivenute ad una rinunzia reciproca, anche parziale, alle proprie pretese, volta a modificare, estinguendola, la situazione negoziale precedente e ad instaurarne una nuova in quanto tra i due rapporti, il vecchio e il nuovo, vi sia una situazione di obiettiva incompatibilità; - su l piano soggettivo, è necessario che sussista un’inequivoca manifestazione di volontà delle parti in tal senso,ovvero che esse abbiano palesato il loro intento di instaurare tra loro un nuovo rapporto e di estinguere quello originario, dando a tale volontà forma e contenuto adeguati (Cass. n. 4455 del 2006).

2.21. La novazione oggettiva, del resto, è ravvisabile (esclusivamente) nel caso in cui le parti abbiano stipulato un contratto al contempo estintivo e costitutivo di obbligazioni , caratterizzato dalla necessaria volontà dei relativi contraenti di costituire, in sostituzione di quello precedente (che si estingue), un nuovo rapporto obbligatorio (art. 1230, comma 1°, c.c.), del quale, pertanto, costituiscono elementi essenziali, oltrel’ aliquid novi, inteso come mutamento sostanziale dell’oggetto della prestazione o del titolo sostanziale del rapporto obbligatorio intercorso tra le stesse (ma non anche del termine per il suo adempimento: art. 1231 c.c.), anche l’animus novandi, consistente nella comune intenzione delle parti (che può essere anche manifestata in forma tacita purché risulti in modo non Ric. 2023n. 14843 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 2 02 5 equivoco: art. 1230, comma 2°, c.c.) di estinguere (già per effetto dell’accordo) l’originaria obbligazione (cfr. Cass. n. 6821 del 2023) e di sostituirla con una nuova nel titolo o nell’oggetto (cfr. Cass. n. 27028 del 2022, in motiv.; conf., Cass. n. 7194 del 2019; Cass. n. 16038 del 2004; Cass. n. 1218 del 2008; Cass.n. 15980 del 2010).

3. Il decreto impugnato non ha prestato osservanza ai principi esposti e dev’essere, per l’effetto, cassato con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 14843-2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S. P.A. , rappresentat a e difes a dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa da gli Avvoca ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] DONNAper procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso il DECRETO N. 1448/2023 [OSCURATO:PERSONA] , depositato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/1/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dopo aver dedotto che: -la [OSCURATO:PERSONA], “ nell ’ esecuzione della Convenzione stipulata il 28.05.2007 … e dei successivi AIM, per l ’ affidamento delle attività di progettazione esecutiva, direzione lavori e realizzazione del passante ferroviario [OSCURATO:PERSONA] del Nodo di Ric. 2023n. 14843 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 2 02 5 Firenze, della nuova stazione AV e delle opera infrastrutturali connesse”, era “responsabile del ritardo nell’esecuzione dei lavori e del conseguente danno cagionatole, che è stato forfettariamente determinato in sede contrattuale con la stipula di clausole penali”; - “ per la determinazione di dette penali ” occorreva, peraltro, distinguere “ tra il periodo anteriore al 04.04.2018, data nella quale [OSCURATO:PERSONA] ha richiesto l’ammissione al concordato preventivo con riserva di successivo deposito della proposta e del piano, per il quale RFI ha maturato penali nella misura di Euro 38.720.000, e il periodo successivo al 04.04.2018, per il quale RFI ha maturato penali sino al 01.06.2020 pari a Euro 39.450.000, importo quest’ultimo di cui si invoca l’ammissione in prededuzione ai sensi dell’art. 111 l.fall.”; aveva “ proposto domanda tardiva di ammissione al passivo dell’A.S. … per la somma di Euro 39.450.000 … in prededuzione, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di penali da ritardo ex art. 6 II A.I.M.”, e cioè del “[OSCURATO:PERSONA] (AIM) della Convenzione stipulata il 28.05.2007”, “e per la somma di Euro 38.720.000 in chirografo, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al 04.04.2018, sempre a titolo di penali da ritardo ex art. 6 II A.I.M.”. 1.2. Il giudice delegato, con il decreto di esecutività dello stato passivo delle domande tardive,aveva, tuttavia, escluso “i crediti sopra indicati in conseguenza dell’atto transattivo concluso” “tra i commissari straordinari di [OSCURATO:PERSONA] e RFI ” “il [OSCURATO:DATA_NASCITA]”,e cioè “successivamente al deposito dell’istanza di insinuazione”,“a definizione di ogni rapporto e pretesa”. 1.3. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva, quindi, proposto “opposizione allo stato passivo ai sensi degli artt. 98 e 99 l.fall. … richiedendo … l ’ ammissione al passivo in Ric. 2023n. 14843 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 2 02 5 prededuzione della somma di Euro 15.000.000 in forza del richiamato accordo transattivo del 27.05.2020…”. 1.4. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione. 1.5. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto che: - l a società “opponente” aveva “proposto nelle forme di cui agli artt.98 e 99 l. fall. una domanda nuova rispetto all ’ originaria domanda di insinuazione, perché fondata su una vicenda fattuale e giuridica (la transazione del 27.05.2020) differente da quella originariamente prospettata (l’inadempimento della Convenzione del 18.05.2007 e dei successivi AIM), se non altro perché ad essa cronologicamente successiva”; - del resto, “anche laddove si fosse rimasti nell’ambito di una emendatio libelli l’opposizione avrebbe dovuto non di meno ritenersi inammissibile”; - “ il procedimento di opposizione allo stato passivo è infatti un giudizio di carattere impugnatorio e, in difetto di una previsione espressa nell’art. 99 l.fall. che integralmente lo disciplina, non consente né l’introduzione di domande nuove, né … di apportare modifiche alla domanda di insinuazione al passivo”; - “ nello stabilire, infatti, l ’ art. 99 comma secondo n. 3 l.fall. che il ricorso debba contenere l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa l’impugnazione e le relative conclusioni implicitamente esclude che possa contenere nuove domande o modifiche di quelle presentate nella precedente fase, dovendo l’atto introduttivo limitarsi ad ospitare unicamente circostanze fattuali ed argomenti di diritto finalizzati all’accoglimento dell’opposizione”; -“è dunque la struttura dell’intero procedimento di verifica dello stato passivo, nel quale gli atti introduttivi hanno un rilievo definitorio ultimativo del thema decidendum e del thema probandum e che è radicalmente incompatibile con gli sviluppi e Ric. 2023n. 14843 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 2 02 5 gli aggiustamenti previsti dall’art. 183 comma sesto c.p.c., a non consentire l’introduzione di domande nuove e financo di mere emendatio libelli, proprio in quanto il creditore ha consumato tutte le sue chance con la domanda di insinuazione al passivo”; - deve, dunque, escludersi “ l ’ ammissibilità di domande dell’opponente nuove rispetto a quelle spiegate nella precedente fase di verifica, non potendosi applicare il principio, proprio del giudizio di primo grado, secondo cui entro il primo termine di cui all’art. 183 comma sesto c.p.c., è consentita la mutatio di uno o entrambi gli elementi oggettivi della domanda, petitum e causa petendi, sempre che essa, così modificata, risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio”; -nel caso in esame, pertanto, la “RFI avrebbe … dovuto proporre ricorso ex art. 101 l.fall. per l’ammissione al passivo del credito derivante dall’accordo transattivo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], eventualmente rinunciando alla precedente domanda di insinuazione del credito derivante dall’inadempimento della Convenzione del 28.05.2007 e dei successivi AIM, ma non poteva azionare per la prima volta con il ricorso di cui all’art. 99 l.fall. il (diverso) credito sorto successivamente, sottraendosi così all’accertamento del passivo nel contraddittorio incrociato con gli altri creditori”. 1.6. Né, infine, rileva, ha proseguito il tribunale, la dedotta violazione degli artt. 95, comma 2°, e 101, comma 2°, l.fall., in ragione della mancata comunicazione al legale della società opponente del progetto di stato passivo da parte dei commissari straordinari, posto che, al contrario, “tale omissione non è … suscettibile di invalidare i successivi atti del procedimento e, tra questi, il decreto di esecutività dello stato passivo, avendo l’Ufficio commissariale inoltrato la comunicazione del progetto al creditore personalmente, che Ric. 2023n. 14843 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 2 02 5 poteva trasferirla al suo legale, ed essendo in ogni caso il progetto di stato passivo stato ritualmente depositato ai sensi dell’art. 95 comma secondo l.fall., con facoltà dunque per tutti i creditori (compresa RFI) di esaminarlo e di presentare al curatore osservazioni scritte e documentazione integrativa”, sicché, “ferma restando l’assenza nell’art. 95 l.fall. di conseguenze sanzionatorie espressamente correlate all’omessa comunicazione al creditore del progetto di stato passivo, non è … riscontrabile alcuna violazione né alcuna compressione del diritto di difesa di RFI”, la quale, del resto, “non ha concluso invocando la declaratoria di nullità del provvedimento impugnato e sollecitando conseguentemente il regresso alla precedente fase di verifica, ma si è difesa nel merito, richiedendo l’ammissione al passivo di un proprio (diverso) credito”. 1.7. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con ricorso notificato il 7/7/2023, dopo aver tra l’altro premesso che: - “ il 27 maggio 2020 … RFI e [OSCURATO:PERSONA] hanno concluso l’accordo transattivo” che “ha convenzionalmente ridotto a € 15.000.000,00 la misura del credito dovuto a RFI a titolo di penali da ritardo (art. 3.4., lett. B)”; - “ inoltre, è stata pattuita una rinuncia (rectius: remissione)… di RFI al credito così ridotto (art. 3.4. lett. C)” subordina ndola “ all ’ avveramento della seguente condizione sospensiva: sentenza penale passata in giudicato che accerti, nell’ambito del procedimento penale n. 25186/2010 pendente dinnanzi al Tribunale di Firenze, […] l’assenza totale di qualsivoglia responsabilità […] nei confronti di tutti i seguenti soggetti, anche giuridici: [OSCURATO:PERSONA], amministratori o funzionari di [OSCURATO:PERSONA], contraenti di [OSCURATO:PERSONA] e loro amministratori e funzionari”; - “ la ratio di questa disciplina è evidente: nel caso di assoluzione con formula piena, [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto reputarsi inadempiente e, dunque, nessuna Ric. 2023n. 14843 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 2 02 5 penale sarebbe stata applicabile, neppure nella misura ridotta di € 15.000.000”; ha chiesto, per otto motivi, la cassazione del decreto. 1.8. [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a. in amministrazione straordinaria ha resistito con controricorsodepositato il 16/9/2023, nel quale ha, tra l’altro, dedotto che: -“con accordo quadro del 27 maggio 2020, le parti hanno inteso definire alcuni contenziosi pendenti tra le parti, tra cui quello avente ad oggetto l’adempimento e l’esecuzione del contratto di appalto per la realizzazione del passante ferroviario [OSCURATO:PERSONA] del Nodo di Firenze, di cui alla Convenzione n. 21 del 28 maggio 2007”; - “ per effetto di tale accordo, [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di rinunciare «ad ogni pretesa di cui alle predette riserve di cui al punto 3.2. (…), e (…) alle azioni attivate e/o attivabili, riserve e/o diritti dedotti o deducibili, pretese richieste e/o richiedibili a RFI, di qualunque natura o titolo (…) derivanti da prestazioni rese e/o derivanti da fatti e/o atti e/o eventi, anche di terzi, verificatisi sino alla data di sottoscrizione del presente Atto (…)» (art. 3.3.2 dell’accordo …)”;- “ a fronte di tali rinunce, RFI si è impegnata, tra le altre cose, «a rinunciare all’applicazione delle penali di ritardo, per l’importo concordemente determinato tra le Parti e omnicomprensivo di € 15.000.000,00 (…) subordinatamente all’avveramento della seguente condizione sospensiva: sentenza penale passata in giudicato che accerti, nell’ambito del procedimento penale n. 25186/2010 pendente dinnanzi al Tribunale di Firenze, … l ’ assenza totale di qualsivoglia responsabilità, nella formula o nella motivazione della decisione, nei confronti di tutti i seguenti soggetti, anche giuridici: [OSCURATO:PERSONA], amministratori o funzionari di [OSCURATO:PERSONA], contraenti di [OSCURATO:PERSONA] e loro amministratori o funzionari» (art. 3.4, lett. b) e c) dell’accordo… )”.Ric. 2023n. 14843 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 2 02 5 1.9. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con il primo motivo, la società ricorrente, lamentando l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’ art. 360 n. 5 c.p.c., e la violazione o falsa applicazione dell’art.101 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che il progetto di stato passivo era stato comunicato alla società istante e che in ogni caso la mancata comunicazione del progetto di stato passivo non determina l ’ invalidità de l decreto di esecutività dello stato passivo, senza, tuttavia, considerare: - innanzitutto, che i l progetto di stato passivo non è stato mai comunicato né alla società istante né ai suoi difensori; - in secondo luogo, che la manca nza di tale comunicazione ha costretto la società istante a formulare soltanto nel giudizio d’opposizione le osservazioni che avrebbe potuto svolgere prima della formazione dello stato passivo , interloqu endo i ntorno al solo fatto rilevante, e cioè che il credito insinuato (a titolo di penale contrattuale per ritardo nell’esecuzione dei lavori) non era venuto meno ma solo convenzionalmente ridotto nel quantumcon remissione sospensivamente condizionata. 2.2. Con il secondo motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione degli artt. 95, comma 2°, e 101, comma 2°, l.fall. e dell’art. 53 del d.lgs. n. 270/1999, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che il vizio di omessa comunicazione del progetto di stato passivo era stato sanato dal suo deposito in cancelleria, così fornendo un’interpretazione abrogante degli artt. 95, comma 2°, e 101, comma 2°, l.fall., giacché sovrappone due diversi obblighi della Ric. 2023n. 14843 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 2 02 5 curatela, vale a dire il deposito del progetto di stato passivo e la sua trasmissione ai creditori, che ha l’obiettivo di liberare gli stessi proprio dall’onere di controllare il deposito in cancelleria al fine di garantire l’ordinato, certo e celere contraddittorio. 2.3. I motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati. Il vizio di nullità del decreto di esecutività dello stato passivo che, in via di mera ipotesi, consegua alla sua pronuncia pur in difetto di una formale trasmissione del progetto di stato passivo ad uno dei creditori, come prescritto dall’art. 95, comma 2°, l.fall., si converte, infatti, in forza del principio generale previsto dall’art. 161, comma 1°,c.p.c., in motivo d’opposizione avverso lo stesso da parte del creditore che, in quanto in tutto o in parte esclusodallo stato passivo, ne abbia l’interesse (art. 98, comma 2°, l.fall.). 2.4. Ne deriva, per un verso, chela mancata deduzione di tale vizio nell’atto d’opposizione (art. 99, comma 2°, n. 3 l.fall.) comporta la sanatoria dello stesso ed esclude la possibilità di una successiva rilevazione, in ragione della preclusione conseguente al giudicato interno, da parte del giudice dell’impugnazione, e, per altro verso, che la sua espressa deduzione in sede d’opposizione impone al tribunale di pronunciarsi sulla relativa sussistenza ed, in caso positivo, di disporre (ove possibile) la rinnovazione dell’atto nullo (art. 162, comma 1°, c.p.c.) e (comunque), una volta rimossi gli effetti della riscontrata nullità (consentendo l ’ esercizio della facoltà processuale a suo tempo preclusa), di decidere (salvi i casi in cui la legge non disponga diversamente) sulla domanda di ammissione(in tutto o in parte) respinta dal giudice delegato. 2.5. Il decreto impugnato, dopo aver rilevato che l’opponente non aveva espressamenteinvocato “la declaratoria di nullità del provvedimento impugnato”,ha nondimeno tenuto Ric. 2023n. 14843 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 2 02 5 conto dei rilievi che l’opponente aveva dedotto in giudizio (che, in difetto di indicazione contrarie sul punto, sono incontestatamentegli stessi che quest’ultima avrebbe sollevato se, ricevuta la trasmissione del progetto di stato passivo, avesse potuto presentare “osservazioni scritte” a norma dell’art. 95, comma 2°, in fine, l.fall.cfr. la parte finale del primo motivo) e si è, quindi, pronunciato, come doveva fare, sulla domanda di ammissione che (a suo dire) la stessa aveva proposto nel giudizio d’opposizione. 2.6. Con il terzo motivo, la società ricorrente, lamentando laviolazione o la falsa applicazione degli artt. 101, 111 e 111-bis l.fall. e dell ’ art. 52 del d . l gs. n. 270/ 1999, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. , ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che l’istante avrebbe dovuto proporre una nuova domanda di ammissione al passivo per il credito previsto dalla transazione, senza, tuttavia, considerare che: - a norma degli artt. 111 e 111 - bis l.fall., i crediti in prededuzione costituiti per volontà dei commissari e sotto la sorveglianza dei competenti organi non devono essere insinuati, ponendosi semmai un problema di contestazione intorno alla esigibilità o alle vicende successive del credito; - il credito portato in transazione, invece, non è stato mai contestato dai commissari (che l’hanno, anzi, negoziato e previsto sia nell’an, sianel quantum), per cui non si comprende per quale ragione la ricorrente avrebbe dovuto proporre, come ha invece affermato il tribunale,“ricorso ex art. 101 l. fall. per l’ammissione al passivo del credito derivante dall’accordo transattivo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], eventualmente rinunciando alla precedente domanda di insinuazione”. 2.7. Con il quarto motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione dell ’ art. 132, Ric. 2023n. 14843 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 2 02 5 comma 2°,n. 4, c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 98 - 99 l.fall. e con l’art. 53 del d.lgs. n. 270/1999, in relazione all’art. 360n. 4 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto, con motivazione solo apparente,che la transazione conclusa tra RFI e [OSCURATO:PERSONA] in A.S. avrebbe carattere novativo e che il credito troverebbe dunque titolo sostitutivo ed esclusivo in tale accordo, senza , tuttavia , considerare che: - l ’ unico fatto rilevante non è l ’ astratta conclusione di un qualsivoglia negozio compositivo, ma la concreta disciplina estintiva o modificativa del credito insinuato contenuta nell’accordo, che, però, il tribunale ha del tutto omesso di valutare; - il fatto estintivo del credito e preclusivo della sua ammissione allo stato passivo è stato esclusivamente la remissione sospensivamente condizionata, sicché delle due l’una: o vi è assoluzione definitiva con formula piena, e allora la remissione produce effetto estintivo; o (come nel casoin esame) non vi è assoluzione con formula piena, e allora la condizione non si è avverata e la remissione è definitivamente inefficace, con la conseguenza che il credito insinuato diviene esigibile nella convenzionalmente ridotta misura di €. 15.000.000. 2.8. Con il quinto motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione degli artt. 1325, 1230 e 1231 c.c., in combinato disposto con gli artt. 98 e 99 l.fall. e dell’art. 53 del d.lgs. n. 270 /1999, in relazione all ’ art. 360n. 3 c.p.c. , ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha completamente travisato la causa concreta della transazione, avendoerroneamente reputato che l a stess a fosse la causa estintiva del credito azionato con la domanda di insinuazione al passivo ed ha, pertanto, r itenuto , altrettanto erroneamente,che era necessaria la proposizione di una nuova domanda nelle form e previste dall ’ art. 101 l.fall. , omettendo, Ric. 2023n. 14843 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 2 02 5 però, di considerare che, una volta chiarita la natura non novativa della transazione, non occorre alcuna nuova domanda di ammissione, né alcuna istanza ex artt. 111 e 111-bis l.fall. , giacché le domande formulate in sede d’opposizione riguardano sempre il credito originario nella misura convenzionalmente ridotta dalle parti. 2.9. Con il sesto motivo, la società ricorrente, lamentandola violazione o la falsa applicazione degli artt. 1353 e 1356 c.c., in relazione all’ art. 360 n. 3 c.p.c. , ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha inspiegabilmente postulato un’immediata efficacia estintiva del credito insinuato in ragione della semplice esistenza della transazione, senza, tuttavia, considerare che: - si tratta, in realtà, di una remissione espressamente sottoposta all’avveramento della seguente condizione sospensiva: “sentenza penale passata in giudicato che accerti, nell’ambito del procedimento penale n. 25186/2010 pendente dinnanzi al Tribunale di Firenze, […] l’assenza totale di qualsivoglia responsabilità […] nei confronti di tutti i seguenti soggetti, anche giuridici: [OSCURATO:PERSONA], amministratori o funzionari di [OSCURATO:PERSONA], contraenti di [OSCURATO:PERSONA] e loro amministratori e funzionari”; - tale condizione ha sospeso gli effetti della remissione, la quale non può produrre l’effetto estintivo del credito insinuato fino all’avveramento del fatto condizionante, con la conseguenza che non occorre alcuna nuova domanda di ammissione per far valere il credito; - la società istante ha, pertanto, correttamente domandato, in sede d ’ opposizione allo stato passivo , il pagamento dello stesso credito sia pur nella misura convenzionalmente ridotta dall’accordo transattivo. 2.10. Con il settimo motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione degli artt. 1362, Ric. 2023n. 14843 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 2 02 5 comma 1°, 1363, 1230 e 1231 c.c., in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui ha tratto dal testo del contratto di transazione unsignificato, e cioè l’estinzione del debito per transazione novativa, che era, invece, impossibile da ricavare applicando i canoni interpretativi di legge, avendo, in particolare, totalmente omesso di rilevare che la transazione non ha mutato l ’ oggetto o il titolo del credito e che le parti non hanno espresso la volontà di estinguere il precedente rapporto obbligatorioma solo di ridurre la misura del credito, per cui non sussisteva in capo a ll ’ istante l ’ onere di proporre una nuova domanda giacché il credito fatto valere in sede d’opposizione è lo stesso credito oggetto dell’originaria domanda d’insinuazione ma, come previsto dall ’ accordo transattivo,semplicemente ridotto nel suo ammontare; - le parti non hanno, infatti, manifestato la volontà di costituire un nuovo e diverso rapporto del tutto autonomo rispetto a quello precedente, né risulta che l’accordo abbia mutato l’oggetto o il titolo dell’obbligazione; - prima della transazione, [OSCURATO:PERSONA] era tenuta a corrispondere a RFI le penalied era dunque titolare di un’obbligazione pecuniaria con titolo risarcitorio; - dopo la transazione, [OSCURATO:PERSONA] resta tenuta a corrispondere a RFI una (ridotta) somma di denaro a titolo risarcitorio; - esclusa la natura novativa della transazione, la condizione sospensiva apposta da RFI alla rinuncia al credito di €. 15.000.000,00 non si è verificata , con la conseguenza che la società opponente aveva il diritto di essere ammessa al passivo dell’amministrazione straordinaria di [OSCURATO:PERSONA] perla somma di €. 15.000.000,in prededuzione, a norma dell ’ art. 111 l.fall.. 2.11. Con l’ottavo motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione de ll ’ art. 345 c.p.c., degli artt. 98 e 99 l.fall. e dell ’ art. 53 del d.lgs. n.Ric. 2023n. 14843 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 2 02 5 270/1999, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. , ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che il procedimento d’opposizione allo stato passivo è un giudizio di carattere impugnatorio e che , in difetto di una previsione espressa nell’art. 99 l.fall., non consente né l ’ introduzione di domande nuove né l’emendatio libelli, omettendo, tuttavia, di considerare che, in realtà, la domanda formulata in sede d’opposizione allo stato passivo costituiva una mera riduzione della domanda proposta con l’insinuazione e che, i n ogni caso, l’opponente si era limitata ad adegua re la domanda a l sopravvenuto accordo transattivo, che non ha mutato il titolo o l’oggetto dell’obbligazione. 2.12. I motivi, da trattare congiuntamente, sono, nei termini che seguono, fondati. 2.13. Non v’è dubbio che: -il procedimento d’ opposizione allo stato passivo è un giudizio di carattere impugnatorio e, dunque, non consente, in difetto di una previsione espressa nell’art. 99 l.fall., che integralmente lo disciplina, né l’introduzione di domandenuove né la c.d. emendatio libelli , le quali vanificherebbero, d’altronde, l’obiettivo di semplificazione e celerità perseguito dalla relativa disciplina nel rispetto dell’art.24 Cost. (Cass. n. 32750 del 2022); - si tratta, infatti, di un giudizio che ha natura impugnatoria ed è retto dal principio dell’immutabilità della domanda, nel quale, pertanto, non possono essere introdotte né domande nuove, né modificazioni sostanziali delle domande già avanzate in sede d’insinuazione (Cass. n. 26225 del 2017); -nel procedimento d’opposizione allo stato passivo, in definitiva, sono inammissibili domande dell’opponente che siano nuove rispetto a quelle spiegate nella precedente fase, non applicandosi il principio, proprio del giudizio di primo grado, secondo cui, entro il primo termine di Ric. 2023n. 14843 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 2 02 5 cui all’art. 183, comma 6°, c.p.c., è consentita la mutatio del petitumo della causa petendi tutte le volte in cui la domanda , così modificata, risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio (Cass. n. 6279 del 2022). 2.14. Il decreto impugnato , come visto, ha dichiarato l’inammissibilità della domanda proposta dalla società opponente sul mero rilievo che la stessa, nell’atto d’opposizione, aveva “ proposto ”, “rispetto all ’ originaria domanda di insinuazione”, “una domanda nuova”in quanto “fondata su una vicenda fattuale e giuridica”,e cioè la transazione stipulata con i commissari straordinari in data 27/5/2020, “differente da quella originariamente prospettata”, vale a dire “l’inadempimento della Convenzione del 18.05.2007 e dei successivi AIM”, e, per questo sol fatto, volta all’ammissione allo stato passivo di uncredito, come quello “derivante dall’accordo transattivo del [OSCURATO:DATA_NASCITA]”, “diverso ” da quello (inizialmente invocato)“derivante dall’inadempimento della Convenzione del 28.05.2007 e dei successivi AIM”. 2.15. Il tribunale, tuttavia, così facendo, è , con ogni evidenza, caduto nel vizio di falsa applicazione delle norme previste dagli artt. 1230 e 1231 c.c.(e dell’art. 1976 c.c., che alle stesse rinvia), avendo, in particolare, omesso di verificare (come, invece, avrebbe dovuto, in ragione della necessità che il giudice proceda sempre, anche d’ufficio, alla corretta qualificazione giuridica del contratto dedotto a sostegno della domanda, a prescindere dalla proposizione di un’eccezione sul punto ad opera delle parti), in fatto, se l’“accordo transattivo del [OSCURATO:DATA_NASCITA]”aveva effettivamente avuto carattere novativo, con la conseguente ed immediata costituzione di un nuovoe diverso diritto di credito in luogo di quello preesistente , ovvero se, al contrario, si era trattato, come sostiene l’opponente, di un Ric. 2023n. 14843 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 2 02 5 accordo che, senza muta re né il titolo né l ’ oggetto dell’obbligazione, si era, in realtà, limitato a ridurre (come è ben possibile: Cass. n. 37802 del 2022) l’ammontare dello stesso credito azionato con l ’ originaria domanda d i ammissione , verificando, altresì, l’effettiva sussistenza (o meno) dell’evento dedotto in tale contratto quale condizione sospensiva della rinuncia, parimenti pattuita, al diritto di RFI al credito (all’applicazione delle penali per il ritardo) per la so mma , nella misura ivi ridotta,di € . 15.000.000,00 . 2.16. La transazione intervenuta tra le partidi un contratto con la quale lo stesso siasciolto solo per il futuro, con una mera riduzione quantitativa delle originarie prestazioni, ha, del testo, natura conservativa, assumendo, invece, natura novativa solo laddove il contratto sia sciolto con effetti ex tunc e le originarie obbligazioni siano state sostituite con nuove prestazioni, qualitativamente e quantitativamente diverse ( cfr. Cass. n. 14772 del 2024). 2.17. La transazione può, in effetti, atteggiarsi come atto di composizione dell’originario rapporto litigioso mediante la conclusione di un rapporto costitutivo di obbligazioni autonome, diverse da quelle originarie (transazione novativa), ovvero come atto di composizione del rapporto litigioso esclusivamente mediante modifiche alle obbligazioni preesistenti (transazione semplice) ma senza elisione del collegamento con l ’ originario rapporto (Cass. n. 17869 del 2021). 2.18. La transazione, in particolare, è novativa sianel caso in cui sussista un’espressa manifestazione di volontà delle parti, in quanto le stesse abbiano inteso addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, diretto a costituire, in sostituzione di quello precedente, nuove autonome situazioni giuridiche (Cass. n. 1946 del 2003), sia nel caso in cui sussista una situazione Ric. 2023n. 14843 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 2 02 5 d’oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall’accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti ( Cass. n. 21371 del 2020), con la conseguenza che, al di fuori dell’ipotesi in cui sussista un’espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l’originario rapporto litigioso, abbiano inteso addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni (Cass. n. 21371 del 2020; Cass. n. 23064 del 2016), ovvero se , al contrario, le stesse , come assume la società ricorrente,si siano limitate ad apportare modifiche alle obbligazioni preesistenti ma senza elidere il collegamento con il precedente contratto(Cass. n. 11692 del 2016), il quale si pone come causa dell’accordo transattivo che, di regola, non è volto a trasformare il rapporto controverso (Cass. n. 15444 del 2011). 2.19. La transazione, pur modificando la fonte del rapporto giuridico preesistente, non ne determina, pertanto, necessariamente l’estinzione in quanto, al di fuori dell’ipotesi di un’espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, l’eventuale efficacia novativa della transazione dipende dalla situazione di oggettiva incompatibilità nella quale i due rapporti (quello preesistente e quello nuovo) vengono a trovarsi, sicché, per determinare il carattere novativo o conservativo della transazione, occorre accertare se le parti, nel comporre l’originario rapporto litigioso, abbiano inteso addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, diretto a costituire, in sostituzione di quello precedente, nuove autonome situazioni (Cass. n. 7830 del 2003), oppure si siano limitate ad apportare modifiche solo quantitative ad una situazione già in atto e a regolare il preesistente rapporto mediante reciproche Ric. 2023n. 14843 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 2 02 5 concessioni, consistenti (anche) in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese in modo da realizzare un regolamento di interessi sulla base di un quid medium tra le prospettazioni iniziali (Cass. n. 13717 del 2006). 2.20. Si ha, dunque, transazione novativa qualora sussistano contestualmente due elementi, uno di natura oggettiva e uno di natura soggettiva : - sul piano oggettivo è necessario che le parti, onde risolvere o prevenire una lite, siano addivenute ad una rinunzia reciproca, anche parziale, alle proprie pretese, volta a modificare, estinguendola, la situazione negoziale precedente e ad instaurarne una nuova in quanto tra i due rapporti, il vecchio e il nuovo, vi sia una situazione di obiettiva incompatibilità; - su l piano soggettivo, è necessario che sussista un’inequivoca manifestazione di volontà delle parti in tal senso,ovvero che esse abbiano palesato il loro intento di instaurare tra loro un nuovo rapporto e di estinguere quello originario, dando a tale volontà forma e contenuto adeguati (Cass. n. 4455 del 2006). 2.21. La novazione oggettiva, del resto, è ravvisabile (esclusivamente) nel caso in cui le parti abbiano stipulato un contratto al contempo estintivo e costitutivo di obbligazioni , caratterizzato dalla necessaria volontà dei relativi contraenti di costituire, in sostituzione di quello precedente (che si estingue), un nuovo rapporto obbligatorio (art. 1230, comma 1°, c.c.), del quale, pertanto, costituiscono elementi essenziali, oltrel’ aliquid novi, inteso come mutamento sostanziale dell’oggetto della prestazione o del titolo sostanziale del rapporto obbligatorio intercorso tra le stesse (ma non anche del termine per il suo adempimento: art. 1231 c.c.), anche l’animus novandi, consistente nella comune intenzione delle parti (che può essere anche manifestata in forma tacita purché risulti in modo non Ric. 2023n. 14843 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 2 02 5 equivoco: art. 1230, comma 2°, c.c.) di estinguere (già per effetto dell’accordo) l’originaria obbligazione (cfr. Cass. n. 6821 del 2023) e di sostituirla con una nuova nel titolo o nell’oggetto (cfr. Cass. n. 27028 del 2022, in motiv.; conf., Cass. n. 7194 del 2019; Cass. n. 16038 del 2004; Cass. n. 1218 del 2008; Cass.n. 15980 del 2010). 3. Il decreto impugnato non ha prestato osservanza ai principi esposti e dev’essere, per l’effetto, cassato con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di R
Decreto Cassazione n. 05565/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris