CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 aprile 2026
Cassazione n. 11866/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorso, con domicilio digitaleex lege;- ricorrente -controI.[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura incalce al controricorso, con domicilio digitale ex lege;- controricorrente -Numero registro generale 11268/2024CC 20.02.2026 Numero sezionale 715/2026Ric. n. 11268/2024 Numero di raccolta generale 11866/2026Pres L.A. ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Est. I. Ambrosiavverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 120/2024,pubblicata il 16 gennaio 2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 febbraio2026 dalla Consigliera Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA],chiedendo che quest’ultimo venisse condannato al pagamento dellasomma di euro 312.851,06 (maggiorata di interessi al saggio di cuiall’art. 1284 co. 4 c.c., dalla notifica della citazione fino al saldoeffettivo).A sostegno delle proprie domande, la società attrice esponeva:- che in data 29.03.2005, nell’ambito di una complessaoperazione immobiliare, [OSCURATO:SOCIETA]. (cui era succeduta IFIM) avevaconcluso, in qualità di promissaria acquirente, con [OSCURATO:PERSONA] contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto unappezzamento di terreno di proprietà di quest’ultimo, per il prezzocomplessivo di € 890.028,00, da corrispondersi a scadenzeprestabilite:- che in tale preliminare veniva era previsto che: o la stipuladel rogito risultava vincolata e condizionata all’approvazionedefinitiva del Piano di Lottizzazione PL ARE1 da partedell’[OSCURATO:PERSONA] con la stipula dell’atto diConvenzione Urbanistica da parte dei soggetti proprietari coinvolti”.(Art.3); o la promissaria acquirente aveva il diritto di risolvere ipsoiure il contratto preliminare qualora entro 36 mesi dalla data delpreliminare il Consiglio Comunale del Comune di Bussero non avesseadottato il [OSCURATO:PERSONA], previa restituzione, da parte di Brambilla,della somma versata a titolo di caparra confirmatoria, di quantoversato ulteriormente quali acconti, e delle spese sostenute edinteressi commisurati al tasso annuo del 1,5%. (Art. 7); o lapromissaria acquirente aveva il diritto di risolvere ipso iure ilNumero registro generale 11268/2024CC 20.02.2026 Numero sezionale 715/2026Ric. n. 11268/2024 Numero di raccolta generale 11866/2026Pres L.A. ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Est. I. Ambrosicontratto preliminare qualora, entro il diciottesimo mese dalla datadel preliminare il Comune e/o la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. non avesseroancora sottoscritto il contratto d’appalto relativo all’interramentodegli elettrodotti previa restituzione, da parte del Brambilla, dellasomma versata a titolo di caparra confirmatoria, di quanto versatoulteriormente quale acconti, e delle spese sostenute ed interessicommisurati al tasso annuo del 1,5% (Art. 9).- di aver correttamente corrisposto a Brambilla tre parzialipagamenti sul totale pattuito, così come stabilito nel contrattopreliminare - di aver espletato tutte le formalità necessarie perl’approvazione di un piano di interramento degli elettrodotti e perl’adozione dei conseguenti strumenti urbanistici, ma che, perimpedimenti estranei alla sua sfera di azione, veniva impedital’approvazione dei citati piani;- di essersi quindi, per tali ragioni, correttamente avvalsa dellafacoltà di risolvere il preliminare, richiedendo al convenuto larestituzione dell’importo complessivo di euro 310.996,63, tramitelettera raccomandata datata 23.05.2015.A fronte dell’opposizione di Brambilla a tale richiesta, IFIMinstaurò il presente giudizio, formulando domanda di condanna delconvenuto.Si costituì in giudizio [OSCURATO:PERSONA] eccependo la nullitàdell’atto di citazione per indeterminatezza di petitum e di causapetendi e, comunque nel merito, l’infondatezza delle domandedelle clausole nn. 7), 9) ed 11) del preliminare, ritenendo il contrattovalido, seppur affetto da nullità di protezione, con la condanna diIFIM all’adempimento del preliminare e, in via subordinata, larisoluzione dello stesso per causa imputabile all’inerzia della stessa,con conseguente sua condanna al risarcimento dei danni.Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 4222/2019 rigettò siale domande proposte da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di VittorioNumero registro generale 11268/2024CC 20.02.2026 Numero sezionale 715/2026Ric. n. 11268/2024 Numero di raccolta generale 11866/2026Pres L.A. ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Est. I. AmbrosiBrambilla sia quelle riconvenzionali del convenuto, concompensazione delle spese.2. Avverso la sentenza di prime cure, [OSCURATO:SOCIETA]. propose appello,mentre Brambilla, costituendosi, eccepì l’infondatezza del gravamee a sua volta propose appello incidentale condizionato.Si costituì [OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA] nel corso del processo di secondo grado.La Corte d’appello, con sentenza qui impugnata, in parzialeaccoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:SOCIETA]. ed in riforma dellasentenza di prime cure, dichiarò l’inefficacia del contratto preliminarede quo per il verificarsi della condizione risolutiva ivi prevista econdannò [OSCURATO:PERSONA] a restituire ad [OSCURATO:SOCIETA] la somma dieuro 267.008,40, oltre interessi al tasso annuo dell’1,5% dalversamento sino al saldo, nonché al pagamento di ulteriori €8.388,33 a titolo di rimborso dei costi sostenuti, oltre interessi altasso di cui sopra dalla notifica dell’atto di citazione al saldo, oltrealle spese del doppio grado di giudizio, come da dispositivo.3. Avverso la sentenza della Corte d’appello qui impugnata,[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base dicinque motivi d'impugnazione; ha resistito [OSCURATO:SOCIETA]..La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza cameraleai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c.;Ragioni della decisione1. Va pregiudizialmente osservato che è stata depositata indata 18 dicembre 2025 dalla Brambilla dichiarazione di rinuncia alricorso, corredata dalla accettazione della controparte.Va dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità per rinunzia.Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudiziodi cassazione ai sensi dell’art. 391 comma 3, c.p.c. P.Q.MLa Corte dichiara il giudizio di legittimità estinto perrinunzia.Numero registro generale 11268/2024CC 20.02.2026 Numero sezionale 715/2026Ric. n. 11268/2024 Numero di raccolta generale 11866/2026Pres L.A. ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Est. I. AmbrosiCosì deciso in Roma, nella Camera di consiglio dellaSezione Terza Civile, il 20 febbraio 2026Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]