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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 giugno 2022

Cassazione n. 22279/2025

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25341/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliato digitalmente per legge -ricorrente – contro COMUNE Di MORI, in persona del Sindaco in carica, elettivamente domiciliato in Roma, al v iale delle Milizie, n. 9, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliati digitalmente per legge -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TRENTO n. 103/2022depositata il 24/06/2022.

R.g. n. 25341 del 2022 Ad. 10/06/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 10/06/2025,dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] V alle .

Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA], mentre si recava al cimitero del Comune di Mori (TN) in data 31/10/2016, cadde e riportò lesioni varie; la Menestrina, dopo avere esperito infruttuosamente la procedura di mediazione, convenne in giudizio il Comune dinanzi al Tribunale di Rovereto che, nel contraddittorio con l’ente pubblico territoriale, ritenuta la causa documentale, rigettò la domanda; la Menestrina propose impugnazione e la Corte d’appello di Trento, nel ricostituito contraddittorio con il Comune, ha, con la sentenza n. 103 del 14/06/2022,rigettato l’impugnazione; avverso la detta sentenza della Corte d’appello di Trentopropone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto affidato a due motivi; resiste con controricorso il Comune di Mori; in relazione al ricorso è stata comunicata proposta di definizione accelerata permanifesta inammissibilità; [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la trattazione e decisione collegiale; il ricorso è stato, quindi, chiamato all’adunanza camerale del 10/06/2025, per la quale la ricorrente ha depositato memoria, all’esito della quale il Collegio ha riservato la decisione con termine di sessanta giorni per il deposito dell’ordinanza.

Considerato che: imotivi di ricorso sono i seguenti: I primo motivo: v iolazione di legge e ( o ) falsa applicazione dell’art. 2051 c.c.in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c., per avere i giudici di merito attribuito valenza di caso fortuito, idoneo all’esclusione del nesso causale, al comportamento della danneggiata senza valutare adeguatamente il carattere oggettivo della responsabilità di cui all’art. 2051 c.c.; R.g. n. 25341 del 2022 Ad. 10/06/2025; estensore: C. Valle II motivo:violazione di legge e falsa applicazione degli artt. 2051 e 2697c.c. e 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4e 5 c.p.c. per essere stata data, dalla ricorrente, idonea prova dell’esistenza del nesso causale e per l’illegittima mancata ammissione dei mezzi di prova, e segnatamente di quelli testimoniali, tempestivamente richiesti e reiterati; il Collegio condivide la proposta di definizione accelerata per inammissibilità del ricorso in quanto le censure proposte si risolvono nel diffusoe testuale , o meglio, pressocché pedissequo , richiamo a una sentenza di un giudice di merito sull’art. 2051 c.c., peraltro riferita a circostanze fattuali diverse, quali la caduta di una passante su di un marciapiede in un vasto ambito metropolitano , e non prendono in effettivo e adeguato esame i punti salienti della sentenza d’appello in ordine alle circostanze quali : la piena consapevolezza da parte della Menestrina dello stato dei luoghi in considerazione del fatto che si trattava di un’area adeguatamente illuminata e nella quale il tombino era dunque perfettamente individuabile quale circondato un modestissimo avvallamento; le originarie carenze espositive relative al senso di camminata della Menestrina, ossia se ella si stava recando verso il cimitero del Comune di Mori o se stava da questo tornando, e allo st at o dei luoghi, come evidenziate dalla Corte territoriale, sono rimaste del tutto prive di adeguate delucidazioni, restando tuttora determinanti in ordine al giudizio di inammissibilità delle censure ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c.; con particolare riferimento al secondo motivo: il capitolato istruttorio, ossia i capitoli di prova sui qualila parte privata intendeva fare escutere i propri testi, non è stat o riportat o in questa sede di legittimità, nel ricorso introduttivo, in modo tale che questa Corte potesse essere adeguatamente impegnata su lla valutazione di genericità delle prove testimoniali resa dalla Corte d’appello, che pure ha reso specifica pronuncia sul punto, come richiesto dalla R.g. n. 25341 del 2022 Ad. 10/06/2025; estensore: C. Valle giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 33103 del 10/11/2021 Rv. 662750 - 01) , né al detto fine è sufficiente il generico richiamo operato dalla difesa della Menestrina e di cui alla pag. 27 del ricorso per cassazione; il capitolato istruttorio risulta riportato, oramai inutilmente, nella memoria per l’adunanza camerale, nella quale, come costantemente affermato da questa Corte (Cass. n. 8949 del 30/03/2023 Rv. 667513 –02; Cass. n. 26332 del 20/12/2016 Rv. 642766 - 01 ) non è possibile rimediare all’incompletezza dei motivi di ricorso per cassazione già proposti poiché la memoria difensiva assolve all'esclusiva funzione di chiarire ed illustrare i motivi di impugnazione che siano già stati ritualmente –cioè in maniera completa, compiuta e definitiva – enunciati nell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, con il quale si esaurisce il relativo diritto di impugnazione; il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile; le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e, tenuto conto dell’attività processuale espletata, in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo; la definizione del giudizio con decisione collegiale del tutto conforme all’originaria proposta di definizione accelerata e la circostanza che la difesa della ricorrente ha agito mediante la riproposizione di argomentazioni già ampiamente disattese nelle fasi di merito (Cass. n. 36591 del 30/12/2023 Rv. 669749 - 01) comporta che la Menestrina debba essere condannata al pagamento della somma di Euro millecinquecento ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c. e della somma di Euro cinquecento ai sensi dell’art. 96, quarto comma, codice di rito, in favore della Cassa delle ammende; la decisione di inammissibilità del ricorso comporta, infine, che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e in favore del competente R.g. n. 25341 del 2022 Ad. 10/06/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibileil ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro

4. 500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, nonché al pagamento della soma di Euro 1.500,00 ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c. e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente e in favore del competente Ufficio di merito , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto,per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articol

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25341/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliato digitalmente per legge -ricorrente – contro COMUNE Di MORI, in persona del Sindaco in carica, elettivamente domiciliato in Roma, al v iale delle Milizie, n. 9, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliati digitalmente per legge -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TRENTO n. 103/2022depositata il 24/06/2022. R.g. n. 25341 del 2022 Ad. 10/06/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 10/06/2025,dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] V alle . Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA], mentre si recava al cimitero del Comune di Mori (TN) in data 31/10/2016, cadde e riportò lesioni varie; la Menestrina, dopo avere esperito infruttuosamente la procedura di mediazione, convenne in giudizio il Comune dinanzi al Tribunale di Rovereto che, nel contraddittorio con l’ente pubblico territoriale, ritenuta la causa documentale, rigettò la domanda; la Menestrina propose impugnazione e la Corte d’appello di Trento, nel ricostituito contraddittorio con il Comune, ha, con la sentenza n. 103 del 14/06/2022,rigettato l’impugnazione; avverso la detta sentenza della Corte d’appello di Trentopropone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto affidato a due motivi; resiste con controricorso il Comune di Mori; in relazione al ricorso è stata comunicata proposta di definizione accelerata permanifesta inammissibilità; [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la trattazione e decisione collegiale; il ricorso è stato, quindi, chiamato all’adunanza camerale del 10/06/2025, per la quale la ricorrente ha depositato memoria, all’esito della quale il Collegio ha riservato la decisione con termine di sessanta giorni per il deposito dell’ordinanza. Considerato che: imotivi di ricorso sono i seguenti: I primo motivo: v iolazione di legge e ( o ) falsa applicazione dell’art. 2051 c.c.in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c., per avere i giudici di merito attribuito valenza di caso fortuito, idoneo all’esclusione del nesso causale, al comportamento della danneggiata senza valutare adeguatamente il carattere oggettivo della responsabilità di cui all’art. 2051 c.c.; R.g. n. 25341 del 2022 Ad. 10/06/2025; estensore: C. Valle II motivo:violazione di legge e falsa applicazione degli artt. 2051 e 2697c.c. e 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4e 5 c.p.c. per essere stata data, dalla ricorrente, idonea prova dell’esistenza del nesso causale e per l’illegittima mancata ammissione dei mezzi di prova, e segnatamente di quelli testimoniali, tempestivamente richiesti e reiterati; il Collegio condivide la proposta di definizione accelerata per inammissibilità del ricorso in quanto le censure proposte si risolvono nel diffusoe testuale , o meglio, pressocché pedissequo , richiamo a una sentenza di un giudice di merito sull’art. 2051 c.c., peraltro riferita a circostanze fattuali diverse, quali la caduta di una passante su di un marciapiede in un vasto ambito metropolitano , e non prendono in effettivo e adeguato esame i punti salienti della sentenza d’appello in ordine alle circostanze quali : la piena consapevolezza da parte della Menestrina dello stato dei luoghi in considerazione del fatto che si trattava di un’area adeguatamente illuminata e nella quale il tombino era dunque perfettamente individuabile quale circondato un modestissimo avvallamento; le originarie carenze espositive relative al senso di camminata della Menestrina, ossia se ella si stava recando verso il cimitero del Comune di Mori o se stava da questo tornando, e allo st at o dei luoghi, come evidenziate dalla Corte territoriale, sono rimaste del tutto prive di adeguate delucidazioni, restando tuttora determinanti in ordine al giudizio di inammissibilità delle censure ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c.; con particolare riferimento al secondo motivo: il capitolato istruttorio, ossia i capitoli di prova sui qualila parte privata intendeva fare escutere i propri testi, non è stat o riportat o in questa sede di legittimità, nel ricorso introduttivo, in modo tale che questa Corte potesse essere adeguatamente impegnata su lla valutazione di genericità delle prove testimoniali resa dalla Corte d’appello, che pure ha reso specifica pronuncia sul punto, come richiesto dalla R.g. n. 25341 del 2022 Ad. 10/06/2025; estensore: C. Valle giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 33103 del 10/11/2021 Rv. 662750 - 01) , né al detto fine è sufficiente il generico richiamo operato dalla difesa della Menestrina e di cui alla pag. 27 del ricorso per cassazione; il capitolato istruttorio risulta riportato, oramai inutilmente, nella memoria per l’adunanza camerale, nella quale, come costantemente affermato da questa Corte (Cass. n. 8949 del 30/03/2023 Rv. 667513 –02; Cass. n. 26332 del 20/12/2016 Rv. 642766 - 01 ) non è possibile rimediare all’incompletezza dei motivi di ricorso per cassazione già proposti poiché la memoria difensiva assolve all'esclusiva funzione di chiarire ed illustrare i motivi di impugnazione che siano già stati ritualmente –cioè in maniera completa, compiuta e definitiva – enunciati nell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, con il quale si esaurisce il relativo diritto di impugnazione; il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile; le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e, tenuto conto dell’attività processuale espletata, in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo; la definizione del giudizio con decisione collegiale del tutto conforme all’originaria proposta di definizione accelerata e la circostanza che la difesa della ricorrente ha agito mediante la riproposizione di argomentazioni già ampiamente disattese nelle fasi di merito (Cass. n. 36591 del 30/12/2023 Rv. 669749 - 01) comporta che la Menestrina debba essere condannata al pagamento della somma di Euro millecinquecento ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c. e della somma di Euro cinquecento ai sensi dell’art. 96, quarto comma, codice di rito, in favore della Cassa delle ammende; la decisione di inammissibilità del ricorso comporta, infine, che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e in favore del competente R.g. n. 25341 del 2022 Ad. 10/06/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara inammissibileil ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4. 500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, nonché al pagamento della soma di Euro 1.500,00 ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c. e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente e in favore del competente Ufficio di merito , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto,per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articol
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