CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06505/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 31425/22 Miccio OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nel primo motivo del ricorso per cassazione, che denunziano la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 della norma incriminatrice, oltre che formulate in termini generici, non sono consentite in sede di legittimità, trattandosi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione priva di fratture logiche (v. pagg. 2, 3); Considerato inoltre che anche il secondo motivo di ricorso -relativo alla mancata disapplicazione della recidiva e alla negata concessione delle attenuanti generiche- è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato (e di quello di primo grado) dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (pag. 3); Rilevato che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso