CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 08353/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 21602-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce a l controricorso; -controricorrente - avverso la SENTENZA n. 1636/2018della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il 29/ 3/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22 / 2 /202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il tribunale, con sentenza del 29/3/2017, ha condannato l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a pagare, in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la somma di €. 158.492,96, oltre accessori, ritenendo che la società Ric. 2018n.21602 - Sez. 1 - CC del 22 febbraio 20 2 3 convenuta, a fronte del consigliato l’investimento in titoli [OSCURATO:PERSONA] pochi mesi prima del default dell ’ emittente, aveva violato i doveri informativi convenzionalmente assunti dall’intermediario, e che la stessa dovesse essere, pertanto, condanna al risarcimento dei relativi danni, liquidati nella somma corrispondente all’importo asuo tempo investito al netto di quanto ricevuto in restituzione dagli attori dalla procedura concorsuale di [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. L’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.ha proposto appello al quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito proponendo,a loro volta, appello incidentale. 1.3. La corte d’appello, con la sentenza impugnata, ha respintogli appelli ed ha, per l’effetto, confermato la sentenza impugnata. 1.4. La corte, innanzitutto, ha ritenuto che non sussisteva alcun vizio di ultrapetizione per avere la pronuncia appellata liquidato a titolo di risarcimento l’importo investito, decurtato di quanto ricevuto in restituzione dagli attori dalla procedura concorsuale diLehman Brothers. 1.5. Gli attori, infatti, ha osservato la corte, a fronte della mancata informativa in ordine alla solvibilità dell’emittente, avevano chiesto che, oltre alla risoluzione del contratto-quadro, fosse “in ogni caso” pronunciata la condanna della società convenuta alla restituzione del capitale investito ed al risarcimento dei danni subiti, “senz’altro accostabili … agli altri specificamentenominati”, e cioè “il lucro cessante” e “ il danno non patrimoniale”. 1.6. Non è, dunque, scorretta la soluzione concretamente seguita dal tribunale che, senza dichiarare la risoluzione del contratto, ha rinvenuto “il pregiudizio subito per la violazione degli obblighi” ( di informazione in ordine alla solvibilità Ric. 2018n.21602 - Sez. 1 - CC del 22 febbraio 20 2 3 dell’emittente), “ di cui pure è stato invocato l ’ accertamento ” , nella “effettiva perdita correlata all’investimento”. 1.7. La corte, poi, ha rilevato che, secondo la consulenza tecnica d’ufficio espletata nel corso del giudizio, si erano verificati, prima dell ’ acquisto dei titoli, alcuni eventi che “avrebbero dovuto ingenerare il timore dell’aleatorietà e dell’alto rischio di tali investimenti” (e, precisamente, nel marzo del 2008, il crollo di [OSCURATO:PERSONA], e, nel giugno del 2008,la perdita dichiarata dalla [OSCURATO:PERSONA] di 2,9 miliardi di dollari per il solo secondo trimestre del 2008) e che, dunque, sussisteva “un alto e prevedibile fattore di rischio, che di per sé avrebbe dovuto comportare maggiori cautele e obblighi d’informativa”da parte della società convenuta, ed ha, quindi, ritenuto , sulla base di tale accertamento in fatto, che quest ’ ultima non aveva correttamente adempiuto “il dovere di informativa gravante sull’intermediario finanziario”,il quale, peraltro, oltre ai genera li obblighi di informazione previsti dal d.lgs. n. 58/1998, avrebbe dovuto “contrattualmente” “ proporre , controllare e tutelare gli investimenti consigliati ai propri clienti anche in epoca successiva all’acquisto”. 1.8. Né, ha aggiunto la corte d’appello, rileva la dichiarazione del proprio funzionario di aver “sconsigliato l’acquisto dei titoli in questione perché volatili”, poiché, ai fini della correttezza e dell’esaustività dell’informativa fornita dalla convenuta, tale dichiarazione non risulta sufficiente ed in nessun modo rispondente alla diligenza richiesta nell’esercizio di un’attività professionale come è quella dell’intermediazione finanziaria. 1.9. La corte, inoltre, quanto al nesso di causalità, ha ritenuto che, pur presentando il portafoglio degli appellati investimenti nel complesso piuttosto rischiosi, risulta corretto il Ric. 2018n.21602 - Sez. 1 - CC del 22 febbraio 20 2 3 “rilievo logico” per cui gli stessi, “ove adeguatamente informati delle gravi condizioni economiche dell’emittente [OSCURATO:PERSONA] (che pochi mesi prima dell’acquisto aveva dichiarato una perdita di quasi 3 miliardi di dollari)”,“avrebbero scelto titoli diversi o, quantomeno, avrebbero investito in misura sensibilmente inferiore”. 1.10. D’altra parte, ha aggiunto la corte, non è certo trascurabile l’“incongruenza della linea difensiva della banca”, la quale ha sostenuto, per un verso, l’impossibilità di prevedere, in epoca antecedente al default, la rischiosità dei titolo della [OSCURATO:PERSONA] perché valutati solidi e sicuri dalle migliori agenzie di rating, e, dall’altro lato, il pieno adempimento del proprio obbligo informativo sul rilievo che il funzionario della stessa aveva sconsigliato l’acquisto per la volatilità del prodotto. 1.11. La corte, infine, ha escluso la sussistenza di ulteriori danni (in termini di danno non patrimoniale e lucro cessante) suscettibili di essere risarciti in favore degli appellati. 2.1. L’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con ricorso notificatoil 13/7/2018, ha chiesto, per ottomotivi , la cassazione della sentenza, che, come da relazione depositata unitamente al ricorso, risulta notificata il 15/5/2018. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoresistito con controricorso notificato il 5/9/2018, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Con il primo motivo, l a società ricorrent e , lamentando la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.,ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appelloha confermato la condanna della banca al risarcimento dei danni corrispondenti al capitale investito in obbligazione della [OSCURATO:PERSONA], senza, tuttavia, considerare che: - gli attori avevano espressamente e Ric. 2018n.21602 - Sez. 1 - CC del 22 febbraio 20 2 3 specificamente limitato la domanda di risarcimento dei danni al lucro cessante e al danno non patrimoniale, chiedendo, invece, il rimborso del capitale investito solo a titolo di restituzione e non di risarcimento dei danni; -la condanna è stata pronunciata in conseguenza non della domandata risoluzione del contratto ma del non domandato inadempimento della banca ai suoi obblighi informativi. 3.2. Gli attori, infatti, ha osservato la ricorrente, come emerge dalle conclusioni esposte nell ’ atto di citazione che introdotto il giudizio, avevano chiesto di accertare l’inadempimento contrattuale della banca per la mancata informativa sulla solvibilità dell’emittente e, per l’effetto, di dichiarare la risoluzione del contratto e di condannare la banca alla restituzione del capitale investito, oltre ai danni corrispondenti, però, soltanto al lucro cessante e ai danni non patrimoniali. 3.3. La corte, pertanto, ha concluso la ricorrente, h a pronunciato ultra petita sia per aver condannato la banca al risarcimento dei danni in corrispondenza al capitale investito, che gli attori non hanno mai chiesto, sia per aver fondato il diritto degli attori ad ottenere il rimborso del capitale investito sull’inadempimento della banca agli obblighi informativi, dedotto dagli attori solo quale presupposto della risoluzione del contratto quadro, che non è stata, invece, pronunciata. 3.4. Con il secondo motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 1218, 1223, 1453, 1455 e 1458 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha confermato la condanna della banca al risarcimento dei danni corrispondenti al capitale investito,senza, tuttavia, considerare che gli attori: - avevano proposto la domanda di risarcimento Ric. 2018n.21602 - Sez. 1 - CC del 22 febbraio 20 2 3 dei danni solo quale conseguenza della risoluzione del contratto, che presuppone la gravità dell’inadempimento, e non quale effetto dell’accertamento del mero inadempimento ai sensi dell’art. 1218 c.c.; - non avevano proposto la dom anda di risarcimento dei danni corrispondenti al capitale investito, avendo chiesto il risarcimento dei danno nei limiti del lucro cessante e del danno non patrimoniale, 3.5. Con il terzo motivo, la società ricorrente, lamentando l’assenza di motivazione e/o la motivazione apparente per violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha escluso il vizio di ultrapetizione nella pronuncia appellata senza, tuttavia, fornire una reale motivazione, essendosi limitata ad enunciazioni di principio del tutto sfornite di argomenti a loro sostegno. 3.6. Il primo, il secondo ed il terzo motiv o , da trattare congiuntamente, sono infondati. 3.7. Gli attori, in effetti, secondo quanto risulta dal punto 4 delle conclusioni dell’atto di citazione, così come incontestatamente riprodotto in ricorso, avevano espressamentechiesto “dichiararsi la risoluzione del contratto e, in ogni caso, condannare [OSCURATO:PERSONA] […] alla restituzione in favore degli odierni attori del capitale investito nelle obbligazioni L.B., oltre al risarcimento dei danni così come quantificati al punto D”, e cioè il lucro cessante ed il danno non patrimoniale. 3.8. La domanda degli attori è stata interpretata dalla corte d’appello nel senso che questi ultimi, a fronte della mancata informativa in ordine alla solvibilità dell’emittente da parte della banca, avevano chiesto che, oltre alla risoluzione del contratto-quadro, fosse “in ogni caso” pronunciata la condanna Ric. 2018n.21602 - Sez. 1 - CC del 22 febbraio 20 2 3 della convenuta alla restituzione del capitale investito ed al risarcimento di (tutti) danni subiti, e cioè, oltre “il lucro cessante” e “il danno non patrimoniale”, tutti i pregiudizi “accostabili … agli altri specificamente nominati”, e che era, pertanto, corretta la soluzione concretamente seguita dal tribunale il quale, senza dichiarare la risoluzione del contratto, aveva rinvenuto “il pregiudizio subito per la violazione degli obblighi” (di informazione in ordine alla solvibilità dell’emittente), “di cui pure è stato invocato l’accertamento”, nella “effettiva perdita correlata all’investimento”. 3.9. Ora, com’è noto, l’interpretazione della domanda giudiziale spetta al giudice del merito, la cui statuizione, ancorché erronea, non pu ̀ essere direttamente censurata per ultrapetizione, atteso che, avendo il giudice svolto una motivazione sul punto, dimostrando come una certa questione dovesse ritenersi ricompresa tra quelle da decidere,il difetto di ultrapetizione non è logicamente verificabile prima di avere accertato la erroneità di quella motivazione, sicché, in tal caso, il dedotto errore non si configura comeerror in procedendo, ma attiene al momento logico dell’accertamento in concreto della volontàdella parte (Cass. n. 4106 del 2019; Cass. n. 1545 del 2016). Nel caso in esame, peraltro, la corte d’appello , con motivazione sintetica ma esauriente, hachiaramente espresso le ragioni per cui ha ritenuto che la domanda proposta dagli attori, nella formulazione esposta, dove va essere interpretata nel senso che gli attori, come emerge dall’espressione “in ogni caso” utilizzata dagli stessi, avevano chiesto il risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza dell’inadempimento della banca anche a prescindere dalla previa pronuncia di risoluzione del contratto. Ne consegue, che, anche alla luce della riformulazionedell’art. 360 n. 5 c.p.c. e dei limiti che tale norma Ric. 2018n.21602 - Sez. 1 - CC del 22 febbraio 20 2 3 pone alla possibilità di critica alla motivazione in sede di legittimità, l’interpretazione della domanda de qua offerta dal giudice d’appello non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità. 3.10. In effetti, contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, il risarcimento dei danni può essere ri chiesto anche in via autonoma, a prescindere, cioè, dalla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1453, comma 1°, c.c.. La stipulazione di un contratto a prestazioni corrispettive e l’inadempimento di uno dei contraenti sono, infatti, ai sensi dell’art. 1453 c.c., i fatti costitutivi del diritto dell’altro contraente ad ottenere la risoluzione del contratto ovvero l’adempimento ed,in ogni caso, il risarcimento del danno: ma ciascuno di tali diritti, configurandosi in termini di diversità ed autonomia rispetto all’altro, può legittimamente costituire oggetto di autonoma domanda tant’è che può essere rinunciato senza che, per ciò solo, gli effetti di tale rinuncia debbano automaticamente estendersi anche agli altri (cfr. Cass. n. 9926 del 2005; Cass. n. 22883 del 2008; Cass. n. 32126 del 2019). La domanda di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale non dev’essere, pertanto, necessariamente correlata alla richiesta (e, tanto meno, alla pronuncia) di risoluzione del contratto, perché l’art. 1453 c.c., facendo salvo “in ogni caso” il risarcimento del danno, ha voluto evidenziare l’autonomia dell’azione risarcitoria rispetto a quella di risoluzione (Cass. n. 11348 del 2020). In presenza del fatto costitutivo, costituito dall’inadempimento (anche non grave) di uno dei contraenti di un contratto a prestazioni corrispettive, dunque, il giudice ben può accogliere la sola domanda di risarcimento, senza pronunciare o, addirittura, rigettando la risoluzione del contratto Ric. 2018n.21602 - Sez. 1 - CC del 22 febbraio 20 2 3 per la scarsa importanza dell’inadempimento (cfr. Cass. n. 12466 del 2016). 3.11. La sentenza impugnata, lì dove, senza pronunciare la risoluzione del contratto-quadro intercorso tra le parti, ha condannato la banca, in conseguenza dell’inadempimento ai suoi obblighi informativi, al risarcimento dei danni a favore degli investitori, non ha, pertanto, violato né l ’ art. 112 c.p.c. , trattandosi di domanda che in realtà era stata proposta, né , tanto meno, gli artt. 1453 e 1455 c.c. , potendo il giudice condannareil contraente inadempiente al risarcimento dei danni senza che sia a tal fine necessaria la previa risoluzione del contrattoinadempiuto. 3.12. Il danno (emergente) patito dal risparmiatore, del resto, può essere correttamente individuato nel capitale perduto (cfr. Cass. n. 9027del 2009). La corte d ’ appello , pertanto, dopo aver escluso in fatto la sussistenza del pregiudizio da lucro cessante e del danno non patrimoniale, ha legittimamente provveduto alla liquidazione del solo danno emergente (che ha rinvenuto), e cioè la perdita del capitale investito, liquidandone la misura nella (residua) somma ad esso corrispondente. 4.1. Con il quarto motivo, la società ricorrente, lamentando l’assenza di motivazione e/o la motivazione apparente, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che la dichiarazione del funzionario della banca di aver “sconsigliato l’acquisto dei titoli in questione perché volatili” era priva dirilievo poiché, ai fini della correttezza e dell’esaustività dell’informativa fornita dalla convenuta, tale dichiarazione non risulta sufficiente ed in nessun modo rispondente alla diligenza richiesta nell’esercizio di un’attività professionale com’è quella dell’intermediazione finanziaria, senza, tuttavia, fornire, sul Ric. 2018n.21602 - Sez. 1 - CC del 22 febbraio 20 2 3 punto, alcuna motivazione, non avendo chiarito in cosa consisterebbe tale diligenza e per quale ragione tali dichiarazioni, in realtà complete ed esaustive, non erano stare sufficienti. 4.2. Il motivo è inammissibile. La ricorrente, infatti, non si confronta realmente con la sentenza che ha impugnato: la quale, invero, ha ritenuto che la dichiarazione del funzionario della banca convenuta di aver “sconsigliato l’acquisto dei titoli in questione perché volatili” non era sufficiente solo dopo aver evidenziato che, prima dell’acquisto dei titoli, si erano verificati eventi(e, precisamente, nel marzo del 2008, il crollo di [OSCURATO:PERSONA], e, nel giugno del 2008, la perdita dichiarata dalla [OSCURATO:PERSONA] di 2,9 miliardi di dollari per il solo secondo trimestre del 2008) -dei quali non risulta che i clienti siano stati informati (v. le risultanze istruttorie che la banca ha esposto in ricorso da p. 32 a p. 36) - che “ avrebbero dovuto ingenerare il timore dell’aleatorietà e dell’alto rischio di tali investimenti” e che, dunque, sussisteva “un alto e prevedibile fattore di rischio, che di per sé avrebbe dovuto comportare maggiori cautele e obblighi d’informativa” da parte della società convenuta, ed ha, quindi, ritenuto, proprio sulla base di tale accertamento in fatto, che la banca non aveva correttamente adempiuto il dovere di informativa gravante sull’intermediario finanziario. 4.3. Ed è, invece, noto che il ricorso per cassazione a d’inammissibilitàdeve: - contenere l ’ esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass. n. 3741 del 2004 ; Cass. n. 6219 del 2005 ; Cass.n. 15952 del 2007 ; Cass. n. 4905 del 2020 ) ; - contestare specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia oggetto di impugnazione (Cass.n. 19989 del 2017 ).Ric. 2018n.21602 - Sez. 1 - CC del 22 febbraio 20 2 3 5.1. Con il quinto motivo, la società ricorrente, lamentando l’assenza di motivazione e/o la motivazione apparente, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che era stata raggiunta la prova del nesso di causalità tra l’inadempimento contestato alla banca (e cioè di non aver informato i clienti della perdita accusata dalla società emittente) e il danno subito dagli investitori in corrispondenza del capitale investito e perduto, sul “rilievo logico” per cui gli attori, “ove adeguatamente informati delle gravi condizioni economiche dell’emittente [OSCURATO:PERSONA] (che pochi mesi prima dell’acquisto aveva dichiarato una perdita di quasi 3 miliardi di dollari)”, “avrebbero scelto titoli diversi o, quantomeno, avrebbero investito in misura sensibilmente inferiore”, senza, tuttavia,chiarire in cosa consistesse tale rilievo logico, avendo, in realtà, fatto ricorso ad argomenti presuntivi ma in difetto di qualsivoglia valutazione sulla gravità, precisione e concordanza dei requisiti posti alla base dell’art. 2729 c.c.. 5.2. Con il sesto motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1218 c.c., 116 c.p.c., 2729 c.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto provata la sussistenza del nesso di causalità sul “ rilievo logico ” per cui gli attori, “ ove adeguatamente informati delle gravi condizioni economiche dell’emittente [OSCURATO:PERSONA] (che pochi mesi prima dell’acquisto aveva dichiarato una perdita di quasi 3 miliardi di dollari)”, “avrebbero scelto titoli diversi o, quantomeno, avrebbero investito in misura sensibilmente inferiore”, senza, tuttavia, considerare che la norma prevista dall’ar t. 2729 c.c. non sarebbe stata applicabile se la ricostruzione della fattispecie Ric. 2018n.21602 - Sez. 1 - CC del 22 febbraio 20 2 3 fattuale, attraverso il corretto esercizio del potere di apprezzamento delle prove ai sensi dell’art. 116 c.p.c., fosse stata eseguita correttamente alla luce di quella che necessariamente emergeva dagli atti e documenti di causa. Le prove fornite, infatti, ha osservato la ricorrente, dimostrano che la banca aveva fornito ai clienti numerose e dettagliate informazioni e che gli attori, pur se avvisati del possibile dissesto della emettente, avevano comunque dato corso all’operazione e non avevano ritenuto di vendere i titoli acquistati pur a fronte dell’aggravarsi della situazione. 5.3. Il quinto ed il sesto motivo sono inammissibili . La ricorrente, infatti, pur denunciando la violazione di norme di legge sostanziale e processuale, ha finito, in realtà, per lamentare l’erronearicognizione dei fatti che, alla luce delle prove raccolte, hanno operato i giudici di merito: lì dove, in particolare, questi, ad onta delle asserite emergenze delle stesse, hanno ritenuto, per un verso,che la banca non aveva correttamente adempiuto il dovere di informativa gravante sull’intermediario finanziario, e, per altro verso, che tale inadempimento aveva cagionato agli investitori un danno corrispondente al capitale conseguentemente perduto. 5.4. Lavalutazione delle prove raccolte, però, anche se si tratta di presunzioni (Cass. n. 12002 del2017; Cass. n. 1234 del 2019; Cass. n. 20553 del 2021; Cass. n. 22366 del 2021), costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se non per il vizio (nella specie neppure espressamente invocato) consistito, come prevede l’art. 360 n. 5 c.p.c.,nell’avere del tutto omesso, in sede diaccertamento della fattispecie concreta, l’esame di uno o Ric. 2018n.21602 - Sez. 1 - CC del 22 febbraio 20 2 3 piùfatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbianocostituito oggetto di discussione tra le parti ed abbianocarattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebbero senz ’ altro determinato un esito diverso della controversia (Cass. SU n. 8053 del 2014). L ’ omesso esame (al pari dell’esame asseritamente errato) di elementi istruttori non dà luogo, pertanto, al vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora gli accadimenti fattuali rilevanti in causa, come fatti costitutivi del diritto azionato ovvero fatti estintivi, modificativi ovvero impeditivi dello stesso, siano stati comunque presi in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie (Cass. SU n. 8053 del 2014; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.). La valutazione delle prove, al pari della scelta, tra le varie emergenze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono, del resto, apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è liberodi attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n.42 del 2009; Cass.n. 11511 del 2014; Cass. n. 16467 del 2017). Il compito diquesta Corte, in effetti , non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere aduna rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove aquella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare se Ric. 2018n.21602 - Sez. 1 - CC del 22 febbraio 20 2 3 costoro abbiano dato effettivamente conto, in ordine ai fatti storici rilevanti in causa, delle ragioni del relativo apprezzamento, come imposto dall’art. 132 n. 4 c.p.c., e se tale motivazione sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass. SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato in ordine all’accertamento dei fatti storici rilevanti ai fini della decisione sul diritto azionato, si sia mantenuto, com’è in effettiaccaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole edel plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.). 5.5. La corte d’appello, invero, dopo aver valutato le prove raccolte in giudizio,ha ritenuto, prendendo così in esame i fatti rilevanti ai fini della decisione sulla domanda (di risarcimento dei danni) proposta dagli attori e indicando le ragioni del convincimentoespresso in ordine agli stessi in modo nient’affatto apparente, perplesso o contraddittorio, che, da un lato, la banca, a fronte degli eventi che si erano verificati prima dell’acquisto dei titoli, non aveva diligentemente adempiuto il dovere di informativa gravante sulla stessa, e, per altro verso, che gli attori, pur avendo effettuato investimenti nel complesso piuttosto rischiosi, “ove adeguatamente informati delle gravi condizioni economiche dell’emittente [OSCURATO:PERSONA] (che pochi mesi prima dell’acquisto aveva dichiarato una perdita di quasi 3 miliardi di dollari)”, “avrebbero scelto titoli diversi o, quantomeno, avrebbero investito in misura sensibilmente inferiore”, subendo, in conseguenza,un danno corrispondente al capitale investito e non recuperato. 5.6. Ed una volta affermato, come la corte ha fatto senza che tale apprezzamento sia stato censurato (nell’unico modo Ric. 2018n.21602 - Sez. 1 - CC del 22 febbraio 20 2 3 possibile, e cioè, a norma dell’art. 360 n. 5c.p.c.) per aver del tutto omesso l’esame di uno o più fatti (principali o secondari) decisivi (e non semplicemente degli elementi di prova in ordine agli stessi ove, come nel caso in esame, tali fatti sono stati comunque esaminati dal giudice di merito: Cass. SU n. 8053 del 2014), che la banca non aveva correttamente adempiuto il dovere di informativa gravante sulla stessa quale intermediario finanziario e che gli attori, se fossero stati adeguatamente informati sull’investimento, avrebbero scelto titoli diversi o investito in misura inferiore, non si presta, evidentemente, a censure per violazione di norme di legge la decisione che la stessa corte ha conseguentemente assunto, e cioè l’accoglimento della domanda di risarcimento dei danni proposta dagli attori e la loro liquidazione nella misura corrispondente al capitale investito ed (in parte) non recuperato. 5.7. In materia di obblighi informativi nei contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento, infatti, questa Corte ha chiarito che: -l’intermediario finanziario ha l’obbligo di fornire all’investitore un’informazione adeguata in concreto, e cioè tale da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente (Cass. n. 17340 del 2008; Cass. n. 22147 del 2010); - l ’ assolvimento di tale obbligo, quindi, implica la formulazione, da parte dell’intermediario medesimo, di indicazioni idonee a descrivere la natura, la quantitàe la qualità dei prodotti finanziari ed a rappresentarne la specifica rischiosità (Cass. n. 8089 del 2016; Cass. n. 16861 del 2017; Cass. n. 4727 del 2018); - gli obblighi d ’ informazione che gravano sull’intermediario impongono la comunicazione di tutte le notizie conoscibili in base alla necessaria diligenza professionale e l’indicazione, in modo puntuale, di tutte le specifiche ragioni Ric. 2018n.21602 - Sez. 1 - CC del 22 febbraio 20 2 3 idonee a rendere un’operazione inadeguata rispetto al profilo di rischio dell’investitore, ivi comprese quelle attinenti al rischio di default dell ’ emittente con conseguente mancato rimborso del capitale investito, in quanto tali informazioni costituiscono reali fattori per decidere, in modo effettivamente consapevole, se investire o meno (Cass. n. 12544 del 2017); - l ’ investitore, infatti, ha il potere di stabilire il grado di aleatorietà dell’investimento che intende sostenere ma soltanto a condizione che l’investimento, oltre a corrispond ere al suo profilo personale, desumibile dalle informazioni assunte sulla tipologia di propensione all’investimento finanziario, sia soprattutto il frutto di una scelta informata e consapevole in concreto del rapporto rischio-rendimento, in relazione alla peculiarità del prodotto e alla sua effettiva rischiosit à , con particolare riferimento al pericolo della perdita del capitale investito (Cass. n. 4727 del 2018, in motiv.); - la prova dell’avvenuto puntuale adempimento degli obblighi informativi non può essere, quindi, ritenuta ininfluente in considerazione dell’elevata propensione al rischio dell’investitore dalla quale desumere che quest’ultimo avrebbe comunque accettato il rischio ad esso connesso dal momento che l’accettazione consapevole di un investimentofinanziario non può che fondarsi sulla preventiva conoscenza delle caratteristiche specifiche del prodotto, in relazione a tutti gli indicatori della sua rischiosità (Cass. n. 4727 del 2018); - nei contratti d ’ intermediazione finanziaria, infatti, l’intermediario non è esonerato, pure in presenza di un investitore aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato che risultino dalla sua condotta pregressa, dall’assolvimento degli obblighi informativi previsti dal d.lgs. n. 58/1998, permanendo in ogni caso il suo obbligo di offrire la piena informazione circa la natura, il rendimento ed ogni altra Ric. 2018n.21602 - Sez. 1 - CC del 22 febbraio 20 2 3 caratteristica del titolo (Cass. n. 18153 del2020), seguitando a rispondere l’obbligo informativo all’obiettivo del riequilibrio dell’asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell’investitore medesimo, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole (Cass. n. 35789del 2022); - l’intermediario finanziario , in particolare, è tenuto a fornire al cliente una dettagliata informazione preventiva circa i titoli mobiliari, con particolare riferimento alla natura di essi ed ai caratteri propri dell’emittente, ricorrendo un inadempimento sanzionabile ogni qualvolta detti obblighi informativi non siano integrati e restando irrilevante, a tal fine, ogni valutazione di adeguatezza dell’investimento (Cass. n. 15936 del 2018; Cass.n. 14208 del 2022, in motiv., la quale, dopo aver affermato la sussistenza in capo all’intermediario finanziario dell’obbligo di prestare all’investitore il corredo informativo relativo allo specifico strumento finanziario, evidenziandone le caratteristiche ed i rischi specifici dello stesso , ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto adempiuto l’obbligo informativo da parte della banca per il servizio di consulenza finanziaria prestata al cliente per l’acquisto di obbligazioni [OSCURATO:PERSONA]); - l ’ intermediario, inoltre, ai sensi dell’art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 58/1998, ha l’onere di provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta e, dunque, di dimostrare di avere correttamente informato i clienti sulla natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione relativa ai titoli mobiliari oggetto di investimento, risultando irrilevante, al fine di andare esente da responsabilità, una valutazione di adeguatezza dell’operazione, posto che l’inosservanza dei doveri informativi da parte dell’intermediario è fattore di disorientamento dell’investitore, che condiziona le sue scelte di investimento (Cass. n. 19891 del 2022 ) ; - Ric. 2018n.21602 - Sez. 1 - CC del 22 febbraio 20 2 3 l’investitore, a sua volta,deve allegare e provare che la perdita patrimoniale è eziologicamente riconducibile, anche in via non esclusiva, alle caratteristiche di rischiosità del prodotto non conosciute, per cui la prova del nesso causale non pù dirsi eliminata dal mero rilievo del profilo “ speculativo ” dell’investitore, ovvero dalla sua elevata propensione al rischio, dovendo escludersi che quest’ultimo possa accettare anche i profili di rischiositàdel prodotto finanziario che gli sono ignoti e dei quali alleghi la conoscenza o la prevedibilità in ca po all’intermediario, contrattualmente obbligato ad essere preventivamente informato (Cass. n. 4727 del 2018); - la disciplina dettata dall’articolo 23, comma 6, del d.lgs. n. 58/1998, in armonia con la regola generale stabilita dall’art.1218 c.c., in particolare, impone all’investitore, il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell’intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, di allegare specificamente l’inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l’intermediario avrebbe omesso di somministrare, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno, nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato, l’investitore avrebbe desistito dall’investimento rivelatosi poi pregiudizievole (Cass. n. 10111 del 2018); - al riscontro dell ’ inadempimento degli obblighi di corretta informazione consegue, infine, l ’ accertamento in via presuntiva del nesso di causalitàtra il detto inadempimento e il danno patito dall’investitore (Cass. n. 23417del 2016; Cass. n. 12544del 2017); - la funzione sistematica assegnata all ’ obbligo informativo gravante sull’intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell’asimmetria del patrimonio conoscitivo- Ric. 2018n.21602 - Sez. 1 - CC del 22 febbraio 20 2 3 informativo delle parti in favore dell’investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, comporta , infatti, una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell’intermediario: tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell’investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l’investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell’ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati (Cass. n. 7905 del 2020; Cass. n. 16126 del 2020, la quale, in attuazione di tale principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva condannato una banca al risarcimento dei danni subiti da un cliente per l’acquisto di bond Cirio, avendo ritenuto determinante per la formazione del consenso di quest’ultimo l’inadempimento ai propri obblighi informativi da parte dell’istituto di credito, che non aveva dedotto l’intervento di fattori causali esterni, autonomamente idonei a determinare l’evento dannoso). 5.8. Nel caso di specie, la corte d’appello ha accertato, come detto in precedenza, la concreta violazione degli obblighi informativi da parte della banca, a prescindere dalla propensione al rischio degli investitori, facendone correttamente discendere, stante la gravità del deficit informat ivo, la prova presuntiva del nesso causale con il danno subito, ossia la perdita del capitale investito. 5.9. Né, infine, tali statuizioni sono censurabili: - per la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., che si configura solo nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della Ric. 2018n.21602 - Sez. 1 - CC del 22 febbraio 20 2 3 prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma: non anche quando, come invece pretende la ricorrente, la censura abbia avuto ad oggetto la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, lì dove ha ritenuto (in ipotesi erroneamente) assolto (o non assolto) tale onere ad opera della parte che ne era gravata in forza della predetta norma, che è sindacabile, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti previsti dall’art. 360 n. 5 c.p.c. (cfr. Cass. n. 17313 del 2020; Cass. n. 13395 del 2018); - per la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., spettando algiudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato (come nel caso in esame), sfugge al sindacato di legittimità, tanto più che la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito ma deve fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio (Cass.n. 22366 del 2021). 6.1. Con il settimo motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione dell’art. 1227 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello non ha considerato che, a fronte delle informazioni rese agli attori sia prima che dopo l ’ acquisto dei titoli, il comportamento degli stessi ha contribuito, ai fini previsti dall’art. 1227 c.c.,in misura determinante alla realizzazione del danno.Gli attori, infatti, avevano certamente avuto la possibilità di rendersi autonomamente conto della rischiosità dei titoli acquistati e delle conseguenze negative che quell’investimento Ric. 2018n.21602 - Sez. 1 - CC del 22 febbraio 20 2 3 poteva arrecargli e non hanno , quindi, diritto , non sussiste ndo impedimenti giuridici o fattuali al disinvestimento, ad alcun risarcimento dei danni. 6.2. Il motivo è infondato. L’intermediario che sia rimasto inadempiente agli specifichi obblighi informativi previsti dalla legge non pù , infatti, invocare l ’ attenuazione della sua responsabilità prevista dall ’ a rt. 1227 c.c. per non avere l’investitore condiviso i suggerimenti da lui ricevuti dopo l’esecuzione dell’ordine di acquisto ed entro il termine di scadenza dell’investimento, atteso che tale condotta non comporta un’esposizione volontaria ad un rischio, né viola una regola di comune prudenza (Cass. n. 17333 del2015; Cass. n. 4727 del 2018, in motiv.). Occorre, peraltro,ribadire, quanto al rapporto fra violazione degli obblighi informativi e produzione del danno, che nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli, qualora l’intermediario abbia dato corso all’acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi, ed il cliente non rientri in alcuna delle categorie di investitore qualificato o professionale previste dalla normativa di settore, non èconfigurabile alcun concorso di colpa di quest’ultimo nella produzione del danno (Cass. n. 26064del 2017, par. 17; Cass.n. 8394 del 2016; Cass. 9892del 2016). 7.1. Con l’ottavo motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto l’“incongruenza della linea difensiva della banca” senza, tuttavia, considerare che, in realtà, tale rilievo non ha alcun valore non trattandosi né di una prova né di un fatto che rientra nella comune esperienza, soprattutto se rapportata al contrario riscontro probatorio in atti, del quale la corte d’appello non ha Ric. 2018n.21602 - Sez. 1 - CC del 22 febbraio 20 2 3 tenuto conto, soprattutto lì dove dimostra che la banca aveva segnalato l’esistenza di alcuni significativi rischi e che tali rischi erano stati regolarmente segnalati agli investitori. 7.2. Il motivo è inammissibile. In tema di ricorso per cassazione, infatti, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdottedalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza (come quella proposta dallaricorrente) che lo stesso, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. (Cass. SU n. 20867 del 2020; Cass. n.2676 del 2018; Cass. n. 4699 del 2018). 8. Il ricorso, per l’infondatezza e l’inammissibilità di tutti i suoi motivi,dev’essere, quindi, rigettato. 9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 10. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare a i controricorrent i le spese di lite, che Ric. 2018n.21602 - Sez. 1 - CC del 2