CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 ottobre 2022
Cassazione n. 30861/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22295/2019R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –intimata – avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO LECCE n. 1197/2018 depositata il 15/02/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio delgiorno 6 ottobre 2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: Sanzioni amministrative R.G.N. 22295/2019 Ud. 06/10/2022CC R.G. 22295/2019 - Pagina nr. 2 di 7 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso in data 8 gennaio 2013BRENDA LUGGERI proponeva opposizione avverso l'ordinanzaingiunzione n. prot. 106777/2012, con la quale AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA] le aveva ingiunto il pagamento della somma di € 12. 240,00 , quale sanzione per la violazione dell'art. 53, commi 9, 11 e 15, del d. Lgs. n. 165/2001, come accertata con verbale di contestazione della Guardia di Finanza - Compagnia di Lecce elevato in data 29 agosto 2011, per aver conferito incarico retribuito all’avv. [OSCURATO:PERSONA], professore presso l’Università del Sa lento , senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza , e per aver omesso di comunicare nei termini di legge i compensi allo stesso erogati. Tra gli altri motivi di opposizione [OSCURATO:PERSONA] deduceva l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione in quanto il prof. Tuccari aveva chiesto, e poi ottenuto , autorizzazione “ora per allora” per lo svolgimentodell'incarico conferitogli in precedenza. 2. Costituitasi AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA] per contestare la fondatezza del ricorso, con sentenza n. 1785/2014 il Tribunale di Lecceaccoglieva il ricorso e, per l'effetto, annullava l'ordinanza-ingiunzione. 3. Proposto gravame da parte di AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA] -e nella costituzione di [OSCURATO:PERSONA] che formulava, a sua volta, appello incidentale - la Corte d’Appello di Lecce, con sentenza n. 1197/2018, depositata in data 15 febbraio 2019, rigettava il gravame principale e dichiarava assorbito quello incidentale, gravando l’appellante delle spese giudiziali. La Corte, condividendo la valutazione del giudice di prime cure, escludeva la sussistenza dell’illecito, affermando la legittimità R.G. 22295/2019 - Pagina nr. 3 di 7 dell'autorizzazione rilasciata con efficacia "ora per allora", ritenendo, conseguentemente, insussistente la violazione prevista dal citato art. 53, commi 9,del d. Lgs. n. 165/2001, mentre -in ordine alla violazione contemplata dal comma 15 della medesima previsione-rilevava che la norma era stata dichiarata illegittima con sentenza 98/2015 della Corte costituzionale. Argomentava, in particolare, la Corte, che la fattispecie concreta doveva essere ricostruita nei termini, non di radicale assenza di autorizzazione, bensì - e per effetto proprio dell’autorizzazione successivamente rilasciata- in termini di mero ritardo nell’adempimento dell’obbligo di legge, evidenziando l’assenza di sanzione per tale condotta. 4. Avverso detta sentenza di appello AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sullabase di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. 5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 53,commi 7 e 9, del d. lgs. n. 165/2001, nonché dell’art. 6, L. 240/2010, in combinato disposto con gli artt. 97 e 98 Cost. Preso atto della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 53, comma 15, con sentenza della Corte costituzionale n. 98/2015 ed insistendo quindi unicamente in relazione alla fattispecie di cui al comma 9 della medesima previsione, il ricorso denuncia la erroneità della decisione della Corte salentina, nella parte in cui essa ha ritenuto che R.G. 22295/2019 - Pagina nr. 4 di 7 l'autorizzazione postuma “ora per allora” escludesse l'illiceità della condotta del professore universitarioincaricato e dell’intimata. Argomenta il ricorso che tale ragionamento appare inficiato da un’inadeguata lettura del dato testuale dell’art. 53, comma 9, d. lgs. 165/2001, il quale richiede espressamente una “previa” autorizzazione, da ciò dovendosi desumere - anche alla luce delle finalità della previsione, ed in particolare dell’esigenza di tutela del vincolo di esclusività della prestazione lavorativa del dipendente pubblico- l’inidoneità dell’autorizzazione postuma “ora per allora” ad escludere l’illecito. Risulterebbe, conseguentemente, rilevante anche il mero ritardo nella concessione dell’autorizzazione, rientrando anche tale ipotesi nell’inadempimento che costituisce base della previsione sanzionatoria. 2. Il ricorso è fondato. Questa Corte ha recentemente affermato il principio per cui lo svolgimento di incarichi extraistituzionali retribuiti da parte di dipendenti della P.A. è condizionato alla previa autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 9, del d.lgs. n. 165 del 2001, con la conseguenza che la violazione derivante dal conferimento di siffatti incarichi da parte di enti pubblici economici o di soggetti privati, in assenza di autorizzazione, non può essere sanata da un'autorizzazione successiva (ora per allora), stante la specificità del rapporto di pubblicoimpiego, la necessità di verificare ex antela compatibilità tra l'incarico esterno e le funzioni istituzionali, e tenuto conto altresì della circostanza che il potere sanzionatorio nei confronti del soggetto conferente è attribuito dalla suddetta norma all'Agenzia delle Entrate e non all'amministrazione di provenienza del dipendente (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 1623 del 19/01/2022 -Rv. 663796 - 01) . R.G. 22295/2019 - Pagina nr. 5 di 7 Come già rilevato con tale decisione, lo scopo della previsione è quellodi garantire l'imparzialità, l'efficienza e il buon andamento della pubblicaamministrazione nel rispetto dei principi sanciti dagli artt. 97 e 98 Cost., nonché dievitare che il pubblico dipendente possa svolgere incarichi ulteriori rispetto a quelli che discendono dai propri doveri istituzionali, distogliendolo da essi ovvero creando formeautorizzate di concorrenza soggettiva in capo al medesimo soggetto interessato, e procurandogli un vantaggio economico che non ne giustificherebbe-se stabile e duraturo e quindi dotato dei caratteri d ella prevalenza e continuità- la permanenza all'interno della pubblica amministrazione, con i conseguenti rilevanti oneri ad essaattribuiti. È quindi evidente che la ratio della previsione (ben evidenziata dall’impiego dell’inequivoco termine “previa”) risulterebbefrustrata da un’autorizzazione concessa meramente a posteriori (o “ora per allora”), dal momento che in tale ipotesi viene integralmente a mancare la preliminare valutazione di compatibilità dell’incarico, il quale, nelle more di tale autorizzazione postuma, risulterebbe comunque intrapreso(se non anche esaurito) senza detta valutazione. Come già osservato -peraltro anche sulla scia dell’orientamento espresso dalla giurisprudenza del giudice amministrativo- “l'autorizzazionepostuma (id est, con riferimento allo specifico caso in esame, l'autorizzazione "ora per allora") risulta ontologicamente incompatibile con la finalità dell'istituto della previaautorizzazione che, in base al disposto di cui all'art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165 del2001, è quella (come detto) di verificare, necessariamente ex ante, l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Laddove, «il dovere di rispettare laregola per cui - tra gli incarichi non vietati -gli incarichi extraistituzionali consentiti al dipendente (rispetto ai quali quest'ultimo è legittimato a trattenere le relative R.G. 22295/2019 - Pagina nr. 6 di 7 remunerazioni) sono solo quelli o previamente autorizzati dall'Amministrazione datoriale o quelli dalla stessa direttamente conferiti costituisce interpolativamente (giacché introdotto per legge) null'altro che uno dei diversi doveri del dipendente che rientrano nel fascio dei suoi obblighi dovuti per effetto del rapporto lavorativo dipendente» (Cons. Stato, sez. VI, 2 novembre 2016, n. 4590)”. È stato parimenti rilevatoche il disposto dell'art. 53, comma 9, D. Lgs. 165/2001 sanziona una violazione di carattere "formale", integrata cioè dal semplice fatto di unprivato che abbia conferito un incarico a un dipendente pubblico senza avere ottenuto p reventivamente l'autorizzazione dell'Amministrazione presso cui il medesimo presti servizio, risultando conseguentemente preclusa la possibilità che un'autorizzazioneintervenuta successivamente (con effetti anche "ora per allora") -dispiegando un effetto retroattivo ex tunc-determini una sanatoria di un illecito che risulta già commesso. 3. Il ricorso va quindi accolto e la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Lecce in diversa composizione, la qualesi uniformerà al principio di diritto poc’anzi enunciato e - previa valutazione dell’eventuale impatto sulla specifica sanzione irrogata della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 53, comma 15, D. Lgs. 165/2001-provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente grado di legittimità. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di